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Disegno di legge relativo alla Finanziaria 2008 La PEX va verso un remake a cura di: Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera SINTESI Il disegno di legge sulla Finanziaria 2008, all art. 3 co. 1, lett. g), modifica nuovamente, con decorrenza 2008, il regime di tassazione della PEX (partecipation exemption). In particolare, viene elevata dall 84 % al 95 %, la percentuale di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che godono dei requisiti per la PEX, con ripristino dell assimilazione tributaria delle predette plusvalenze, ai dividendi. Premessa Con la Finanziaria 2008, come evidenziato nel quadro di sintesi, viene ripristinato l originario livello di esenzione delle plusvalenze da cessione partecipazioni che godono dei requisiti per la PEX. La novità legislativa, porterà, dunque, l esenzione delle plusvalenze da 1

cessione partecipazioni dall attuale 84 % ( con il 16% tassabile) al 95 % con un livello di tassabilità delle plusvalenze PEX del 5%, così come previsto per i dividendi erogati ai soggetti IRES. Solo nel caso di cessione di partecipazioni che hanno fruito di svalutazioni dedotte in periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data del 01/01/2004, la percentuale di esenzione resterà del 84 %. Condizione essenziale per l applicazione del nuovo regime tributario, è che la partecipazione plusvalente, presenti i requisiti richiesti dall art. 87 del TUIR, così sintetizzabili: ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati; esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria, si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili, diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa, gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola. 2

La determinazione delle plusvalenze tassabili La determinazione della plusvalenza avverrà : 1. nell ipotesi di cessione a titolo oneroso o di risarcimento, anche assicurativo detraendo dal prezzo di cessione o dal rimborso assicurativo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, il costo fiscalmente riconosciuto; 2. nell ipotesi di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa, detraendo dal valore normale della partecipazione, il costo fiscalmente riconosciuto. La determinazione delle minusvalenze indeducibili Naturale corollario dell esenzione delle plusvalenze realizzate, in relazione alle partecipazioni che possono godere del regime della PEX, è l indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall alienazione delle partecipazioni che godono dei predetti requisiti. Infatti, l art. 101 del TUIR, al co. 1, ammette la deducibilità delle minusvalenze, diverse da quelle disciplinate ai sensi dell art. 87 del TUIR e determinate con le stesse modalità previste per la determinazione delle plusvalenze. La questione delle svalutazioni operate sulle partecipazioni Per quanto riguarda le svalutazioni delle partecipazioni iscritte in bilancio, occorre evidenziare che la svalutazione potrà interessare: a) le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie; b) le partecipazioni iscritte nell attivo circolante, In relazione alle due ipotesi sopra indicate, si precisa che se la svalutazione interessa partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie questa è attuata, quando per le stesse si stima una perdita durevole del valore della società partecipata; mentre se la svalutazione concerne partecipazioni iscritte nell attivo circolante questa è attuata, quando per le stesse si configura la necessità di un adeguamento del valore di iscrizione della partecipazione in bilancio, a quello desunto dall andamento del mercato. 3

E importante sottolineare che, in entrambi i casi, la svalutazione è fiscalmente indeducibile, in quanto per le partecipazioni che rientrano nel regime PEX, è irrilevante fiscalmente qualunque effetto economico sia esso dipendente da un operazione traslativa che da un operazione estimativa, mentre per le altre partecipazioni vi sono esplicite disposizioni di legge (vedi l art. 94, comma 4 del TUIR) che limitano la deducibilità delle plusvalenze e delle minusvalenze, a determinate categorie di titoli. Aspetti contabili della cessione di partecipazioni con i requisiti PEX L analisi degli aspetti contabili relativi alle partecipazioni con requisiti PEX, riguarderà i seguenti casi: a) caso di cessione della partecipazione, con rilevazione di plusvalenza; b) caso di cessione della partecipazione, con rilevazione di minusvalenza; c) caso di svalutazione della partecipazione. 4

Caso di cessione di partecipazione PEX con conseguimento di plusvalenza Si ipotizzi che la società ALFA S.p.A. detenga una partecipazione del 90% nella società Beta S.p.A. che svolge attività industriale e commerciale. Tale partecipazione è stata acquistata nel 2002 per un costo di 80.000 Euro ed iscritta in bilancio, fin dall origine, nelle immobilizzazioni finanziarie. Si ipotizzi, inoltre, che la cessione della predetta partecipazione, regolata a mezzo banca, sia avvenuta a marzo del 2008 ad un prezzo di 100.000 Euro, conseguendo così una plusvalenza di 20.000 Euro. a) all atto della cessione rileveremo a P.D. la seguente scrittura: 02/03/2008 Banca c/c a Diversi 100.000,00 cedute partecipazioni BETA S.p.A. a Partecipazioni in Beta S.p.A. 80.000,00 a Plusvalenze su partecipazioni 20.000,00 Nella dichiarazione dei redditi modello Unico Società di Capitali 2009, per l anno 2008, considerato che la partecipazione in BETA S.p.A. ceduta da Alfa S.p.A. godeva dei requisiti PEX, occorrerà effettuare una variazione in diminuzione 19.000 Euro, pari al 95% della plusvalenza realizzata. Poiché la differenza tra il risultato civilistico e il reddito fiscale per l anno 2008 è definitiva, non vi saranno effetti in termini di fiscalità differita, sebbene occorrerà menzionare in sede di nota integrativa con apposito prospetto riconciliativo, gli effetti fiscali di tale variazione. Caso di cessione di partecipazione PEX con conseguimento di minusvalenza Facendo riferimento all esempio precedente ed ipotizzando un prezzo di cessione per la partecipazione in Beta S.p.A. di 60.000 Euro, le scritture in P.D. sarebbero le seguenti: 02/03/2008 Diversi a Partecipazioni in Beta S.p.A. Ceduta partecipazione in Beta S.p.A. Banca c/c 60.000,00 Minusvalenze su partecipazioni 20.000,00 80.000,00 5

Dal momento che la partecipazione gode dei requisiti PEX, la minusvalenza di 20.000 Euro è fiscalmente indeducibile e occorrerà apportare al reddito civilistico, in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico Società di Capitali 2009, per l anno 2008, una variazione in aumento di pari importo. Anche in questo caso, non vi saranno effetti di in termini di fiscalità differita, poiché la variazione in aumento è di tipo definitivo. Caso di svalutazione della partecipazione PEX iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie Nell ipotesi di svalutazione di partecipazione con requisiti PEX, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, occorrerà rilevare in sede di assestamento, l ammontare della svalutazione. Ipotizzando che questa sia pari a 15.000 Euro, la scrittura a P.D. sarà: Svalutazione partecipazioni 31/12/2008 a Fondo svalutazione partecipazioni 15.000,00 rilevata svalutazione su partecipazione PEX Successivamente, si apporterà al risultato civilistico del 2008, una variazione in aumento di 15.000 Euro, stante l indeducibilità fiscale della svalutazione. Contemporaneamente alla rilevazione della svalutazione, occorrerà anche rilevare, stante il disallineamento tra valore civilistico della partecipazione e il valore fiscale riconosciuto, le eventuali imposte anticipate, calcolate in ragione del 27,50 % della quota imponibile della supposta futura plusvalenza. Ipotizzando che tale futura plusvalenza, sia pari a 15.000 Euro, a P.D. si avrà: 02/01/2007 Imposte Anticipate a Imposte differite 206,25 rilevazione della fiscalità differita pari a (15.000 x 5% x 27,50%) Matera, 23/11/2007 6

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