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Spett.le C O N S O B Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA Milano, 4 agosto 2017 Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. Modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Spett.le Commissione, la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all Albo unico dei consulenti finanziari di cui all art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza TUF), intende svolgere una serie di riflessioni e formulare alcune proposte in merito alle modifiche al Regolamento Intermediari oggetto dell attuale consultazione. esperienza. Artt. 59-sexies, comma 2, e 59-septies, comma 1, requisiti di conoscenza e di Come già evidenziato in sede di consultazione preliminare, ANASF concorda con l impostazione generale del Titolo VIII-ter del Regolamento in base alla quale, a parità di requisiti di conoscenza, il quantum di esperienza professionale richiesto a chi presta consulenza è raddoppiato rispetto ai membri del personale che forniscono informazioni alla clientela. Questa differenziazione risulta conforme all indicazione di cui al paragrafo 13 degli Orientamenti ESMA, ai sensi del quale il livello e l intensità delle conoscenze e competenze richieste a coloro che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti dovrebbero 1

rispondere a criteri più elevati di quelli applicati a coloro che si limitano a fornire informazioni su prodotti e servizi di investimento. Con riferimento ai requisiti di conoscenza, ANASF condivide l impostazione di cui agli articoli 59-sexies, comma 2, lett. da a) a c), e 59-septies, comma 1, lett. da a) a c), con la quale si riconosce l equipollenza delle seguenti tre qualifiche: a) iscrizione, anche di diritto, all Albo unico dei consulenti finanziari o superamento della prova valutativa prevista ai fini di tale iscrizione; b) diploma di laurea almeno triennale in discipline economico-giuridiche; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle di cui alla lett. b), integrato da un master post-lauream in discipline economico-giuridiche. L Associazione, come già evidenziato in occasione della consultazione preliminare, apprezza in particolare il riconoscimento da parte della Vostra Autorità delle specificità proprie dei consulenti finanziari abilitati, rappresentate dalla previsione della prova valutativa e dall iscrizione all Albo OCF quali titoli qualificanti dell attività professionale. Artt. 59-sexies, comma 2, lett. da d) ed e), e 59-septies, comma 1, lett. da d) ed e), membri del personale in possesso di diploma di laurea in discipline non economicogiuridiche o di diploma di istruzione secondaria superiore. ANASF rileva una serie criticità rispetto ai requisiti di conoscenza di cui agli artt. 59- sexies, comma 2, lett. d) ed e), e 59-septies, comma 1, lett. d) ed e). Con riferimento ai membri del personale in possesso di un diploma di laurea in discipline non economicogiuridiche o di un diploma di istruzione secondaria superiore, si ritiene infatti che il livello di conoscenze e competenze richiesto debba essere rafforzato al fine di parificare effettivamente gli standard di professionalità rispetto a quelli previsti per le altre qualifiche summenzionate (lett. da a) a c), artt. 59-sexies, comma 2, e 59-septies, comma 1). Si considera infatti che il solo incremento del periodo di esperienza professionale richiesto non sia sufficiente a bilanciare il possesso di un titolo di studio inferiore. Di conseguenza, l Associazione propone di ripristinare la soluzione prospettata in occasione della consultazione preliminare, prevedendo per tali categorie il superamento di uno specifico esame di valutazione, da svolgere dopo aver maturato il periodo di esperienza professionale richiesto, sugli argomenti individuati degli Orientamenti dell ESMA ai fini della prestazione dei servizi pertinenti. Il test 2

di valutazione dovrebbe essere effettuato a cura di un università riconosciuta dal MIUR o di un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale. Al riguardo, si segnala l esempio rappresentato dalla Fondazione EFPA Italia, affiliata italiana di EFPA (European Financial Planner Association), realtà che vanta oltre 15 anni di esperienza nella definizione di principi, programmi formativi e linee guida di valutazione per la costruzione di un profilo professionale di riferimento a livello europeo nella pianificazione finanziaria. ANASF sottolinea inoltre che, per i membri del personale che optino per la formazione professionale specifica prevista dai commi da 4 a 7 dell art. 59-sexies (e richiamata dall art. 59-septies, comma 3) ferma restando la necessità summenzionata di ripristinare la soluzione di cui alla consultazione preliminare, consistente nel superamento di uno specifico esame di valutazione a cura di un università riconosciuta dal MIUR o di un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto il quantum di esperienza dovrebbe essere non dimezzato ma, più congruamente, ridotto di un quarto al fine di garantire il raggiungimento di un adeguato standard di professionalità. Ad esempio, per la fattispecie prevista dall art. 59-septies, comma 1, lett. e), al completamento della formazione professionale specifica, il periodo di esperienza professionale richiesto verrebbe ridotto a tre anni. Artt. 59-sexies, comma 8, e 59-septies, comma 4, lasso temporale per il computo del periodo di esperienza professionale. Per quel che concerne la formula di computo dei periodi di esperienza professionale, ai sensi del quale l esperienza lavorativa idonea deve essere maturata nel decennio precedente l inizio dell attività (artt. 59-sexies, comma 8, e 59-septies, comma 4), ANASF rileva la necessità di garantire che le conoscenze e le competenze del singolo membro del personale siano sempre al passo coi tempi. A tal fine si suggerisce di integrare la norma stabilendo che almeno la metà del periodo di esperienza richiesto debba essere maturato nel triennio immediatamente precedente l inizio dell attività. Tale richiesta si giustifica alla luce dell elevato tasso di innovazione che caratterizza il settore finanziario, dal punto di vista sia dei modelli di business che dell evoluzione del quadro normativo. 3

Art. 59-octies, comma 1, lett. c), d), e), supervisione. L Associazione segnala la necessità di integrare la disciplina dell operatività sotto supervisione per i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 59-sexies o 59-septies. In primo luogo, la previsione secondo cui «il membro del personale addetto alla supervisione possieda [ ] le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente» rende opportuno individuare un limite massimo al numero di soggetti supervisionati in contemporanea da ciascun supervisore. Ciò al fine di garantire che il membro del personale supervisionato sia seguito con metodo e continuità nel suo iniziale percorso professionale. Considerato che l attività di supervisione è accessoria a quella professionale principale, si ritiene che la stessa possa essere correttamente svolta e resa efficace limitando a un massimo di due i soggetti supervisionati facenti contemporaneamente riferimento al medesimo supervisore. Con particolare riguardo al caso dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede neofiti che, come tali, si iscriveranno all Albo unico a partire dal 3 gennaio 2018, ANASF coglie l occasione per formulare le seguenti proposte in merito al futuro inquadramento giuridico dell operatività sotto supervisione: il supervisore dovrà essere un consulente finanziario iscritto all Albo, che abbia acquisito un adeguata esperienza nella prestazione dei servizi pertinenti. Il quantum di esperienza del supervisore può essere congruamente individuato in tre anni continuativi; il supervisore non deve aver subìto, nello stesso periodo, alcun tipo di provvedimento o sanzione da parte delle Autorità competenti; l esperienza adeguata potrà essere acquisita nella forma del praticantato, svolto sotto supervisione. Ciò in considerazione del fatto che, come constatato dalla Vostra Autorità nel testo della consultazione, il periodo di supervisione svolto può essere computato, unitamente all eventuale esperienza lavorativa pregressa, al fine di conseguire il requisito di esperienza. Ai fini del computo dei 12 mesi richiesti per la prestazione del servizio di consulenza si potrebbero altresì validare gli eventuali mesi già svolti, dal medesimo soggetto, nel corso di tirocini curriculari effettuati in ambito universitario e aventi ad oggetto la prestazione dei servizi pertinenti: ad esempio, 4

raggiungere i 12 mesi sommando 3 mesi di tirocinio e 9 mesi di praticantato. Tutte le predette soluzioni rispondono all obiettivo di favorire l inserimento dei giovani, contribuendo così alle esigenze di ricambio generazionale del settore; è necessario definire gli aspetti relativi all attestazione dello svolgimento e del successivo completamento del periodo sotto supervisione, ad esempio mediante la creazione di una sotto-sezione/rubrica, all interno dell Albo OCF, a cui verranno iscritti i soggetti che opereranno sotto supervisione al fine di conseguire l esperienza adeguata. Da ultimo, ANASF rappresenta alla Vostra Commissione la necessità di applicare equivalenti presidi di tutela degli investitori anche con riferimento alla supervisione del personale dipendente dei soggetti abilitati, non iscritto all Albo, e operante in sede. Art. 59-octies, comma 1, lett. g), aggiornamento professionale. Ai sensi della lett. g) dell art. 59-octies, comma 1, agli intermediari finanziari è richiesto di garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica. Con specifico riferimento all aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, l Associazione ritiene che questa nuova previsione vada letta congiuntamente alla nuova formulazione dell art. 105 del Regolamento Intermediari, attualmente oggetto della consultazione pubblicata dalla Vostra Autorità in data 28 luglio u.s., la quale responsabilizza il singolo consulente rispetto alla necessità di provvedere al proprio aggiornamento professionale. Tale responsabilizzazione è riconosciuta, vieppiù, dall introduzione della nuova fattispecie sanzionatoria di cui all art. 110, comma 2, lett. b), 1-bis, per il caso di violazione delle disposizioni in materia di aggiornamento professionale. A parere della scrivente, il nuovo combinato disposto degli artt. 59-octies, comma 1, lett. g), e 105 innova in senso positivo la materia riconoscendo al singolo consulente finanziario la libertà di strutturare il proprio percorso di aggiornamento professionale avvalendosi delle iniziative di formazione continua predisposte, oltre che dal proprio 5

intermediario, anche da altri soggetti, tra cui le associazioni di categoria le quali possono altresì avvalersi di collaborazioni con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata in forma sia diretta che indiretta. Al riguardo, si evidenzia che il riconoscimento del ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo in questo ambito è stato positivamente accolto dai pareri approvati dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, in data 5 luglio u.s., sull atto del Governo n. 413 (schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva MiFID II). Nello specifico, il nuovo combinato disposto degli artt. 59-octies, comma 1, lett. g), e 105 segna un evoluzione in positivo rispetto alla soluzione configurata dalla norma sino ad oggi in vigore, la quale pone infatti un limite alla terzietà delle iniziative formative, nel suo riferire l erogazione dell aggiornamento professionale ai soli soggetti abilitati. Inoltre, la norma attualmente vigente rappresenta un immotivata deviazione dalla logica del complessivo sistema normativo concernente l attività dei consulenti finanziari, che vede il contributo delle associazioni rappresentative degli stessi alla gestione di tutte le attività rilevanti (si pensi, ad esempio, alla tenuta dell Albo OCF). L esigenza di riconoscere le iniziative formative intraprese a livello associativo risulta altresì applicabile alla previsione di cui all art. 59-sexies, comma 7, lett. a), la quale andrebbe pertanto integrata come di seguito: «7. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dagli intermediari di cui all articolo 59-quinquies. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi: a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari e delle associazioni di categoria rappresentative dei membri del personale, costituite da almeno due anni;». 6

Art. 59-octies, comma 1, lett. i), tracciabilità e documentazione dei periodi di esperienza. Si segnala che l art. 59-octies, comma 1, lett. i), del Regolamento fa riferimento «al dipendente che ne faccia richiesta». Tale riferimento andrebbe riformulato sostituendo il termine dipendente con l espressione di membro del personale, in considerazione della pluralità di forme contrattuali che contraddistingue i rapporti di lavoro nell ordinamento nazionale: si pensi, in particolare, al caso dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede i quali, ai sensi dell art. 31, TUF, possono operare per conto di un soggetto abilitato in qualità non solo di dipendenti, ma anche di agenti o mandatari. Art. 59-novies, disposizioni finali, membri del personale in possesso del (solo) diploma di scuola secondaria di primo grado. Pur comprendendo la natura di clausola di salvaguardia della norma in commento, ANASF chiede alla Vostra Autorità di emendare il comma 2 dell art. 59-novies come segue: «2. Fermi restando gli obblighi previsti dall articolo 59-octies, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886 con lo svolgimento di uno specifico esame di valutazione, effettuato a cura di un università riconosciuta dal MIUR o di un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale.» Tale integrazione risponde all esigenza di garantire che anche i membri del personale in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado dimostrino, al pari degli altri, il possesso delle conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento dei servizi pertinenti. 7

2018. Art. 59-novies, disposizioni finali, consulenti finanziari iscritti all Albo al 2 gennaio ANASF chiede alla Vostra Autorità di inserire il seguente comma 3 all articolo 59-novies: «3. I consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede che risultano iscritti, alla data del 2 gennaio 2018, all Albo di cui all articolo 31 del Testo Unico sono considerati conformi ai requisiti di cui agli articoli 59-sexies e 59-septies necessari per fornire informazioni e per prestare la consulenza». Tale integrazione si rende opportuna al fine di riconoscere, per i consulenti finanziari già iscritti all Albo alla data del 2 gennaio 2018, lo status giuridico rappresentato dall iscrizione all Albo quale condizione necessaria e sufficiente a garantire la piena rispondenza agli Orientamenti ESMA. Tale soluzione evita qualsiasi effetto retroattivo in quanto, secondo la disciplina vigente, è infatti la stessa iscrizione all Albo a soddisfare i requisiti necessari per lo svolgimento dell attività ( 1 ). Le peculiarità della qualifica professionale e del percorso formativo e di aggiornamento consentono già oggi ai consulenti finanziari abilitati di fornire informazioni alla clientela e di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti per conto della società preponente. Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui al Regolamento Intermediari (artt. 99, 100 e 105) in materia di requisiti per l iscrizione all Albo, prova valutativa e modalità di aggiornamento professionale. Artt. 59-sexies, comma 2, lett. a), e 59-septies, comma 1, lett. a), iscrizione di diritto all Albo unico dei consulenti finanziari. Gli artt. 59-sexies, comma 2, lett. a), e 59-septies, comma 1, lett. a), prevedono quale requisito di conoscenza per fornire informazioni e prestare consulenza l iscrizione anche di diritto all Albo unico dei consulenti finanziari. Nella consapevolezza che la disciplina relativa all iscrizione all Albo OCF con esonero dalla prova valutativa (cosiddetta iscrizione di diritto) ( 1 ) Questa soluzione è stata altresì accolta dalla Legge di stabilità 2016. Ai sensi dell art. 1, comma 41, l. n. 208/2015, i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, iscritti all Albo di cui all art. 31, comma 4, TUF, sono iscritti di diritto all Albo unico dei consulenti finanziari. Si riporta la lettera della norma: 8

non rientra nell ambito dei poteri regolamentari della Vostra Commissione, l Associazione sottolinea purtuttavia l esigenza di riconsiderare le disposizioni in materia, di cui al decreto ministeriale 472/1998. Ciò al fine di coordinare le norme relative ai criteri valutativi dell esperienza professionale, stabiliti dall art. 4 del predetto decreto, con le disposizioni in consultazione volte a recepire gli Orientamenti ESMA in materia di conoscenze e competenze. ******** A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l attenzione e porge i migliori saluti. Maurizio Bufi Presidente ANASF «41 [ ] I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell albo unico dei promotori finanziari tenuto dall organismo di cui all articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell albo unico dei consulenti finanziari. [ ]» 9