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Prot.n. 361 CIRC.n. 89 del 29.03.2013 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1 gennaio 2013 - L.n.92/2012 - Chiarimenti INPS. L'INPS, con circolare n. 44 del 22.03.2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo contributo dovuto dai datori di lavoro a seguito di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché sulla contribuzione ordinaria e addizionale per il finanziamento dell ASpI, così come previsto dall art. 2 della L. n. 92/12. Come noto (cfr. nostra circolare n.35 del 31.01.2013), infatti, per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e Mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni: contributo ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36); contributo addizionale con riferimento ai contratti non a tempo indeterminato (art. 2 co. 28-30); contributo dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI (art. 2, co. 31-35). Con riferimento a quest'ultimo contributo previsto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'inps ha fornito indicazioni sui casi in cui esso risulta dovuto, sulla misura delle stesso e sulle modalità operative per il versamento. In particolare l'istituto ha precisato che l'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro, fermo restando che, in sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 giugno 2013 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n.44/2012). Riepiloghiamo di seguito la disciplina in materia ed i principali chiarimenti dell'istituto.

Contributo dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato L'art. 2, co. 31, primo periodo, della L. n. 92/12, così come modificato dall art. 1, co. 250, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'aspi, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 ". Con riferimento ai casi in cui è dovuto il contributo, l'inps ha confermato che lo stesso è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità AspI, a prescindere dall effettiva percezione della stessa. Viceversa, il contributo non è dovuto nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile a: dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità (che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno d vita del bambino), che danno diritto teorico all'aspi e comportano il versamento del contributo; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ad eccezione di quella avvenuta nell ambito della procedura di conciliazione presso la DTL concernente i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all art. 7 della L. n. 604/1966, nonché di quella da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici, che danno diritto teorico all'aspi e comportano il versamento del contributo; decesso del lavoratore. Ai sensi dell art. 2, co. 32, della L. n. 92/12, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011. Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità. L art. 2, co. 33 e 34, della L. n. 92/12, ha previsto l'esclusione dall obbligo di versamento del contributo per le seguenti ipotesi: casi in cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del contributo d ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, L. n. 223/91 (ricordiamo che tale ipotesi non riguarda i datori di lavoro del settore edile per i quali non è previsto il contributo di ingresso); pag. 2

casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Facciamo presente che tale ultima ipotesi di esclusione dall'obbligo di versamento dovrebbe essere limitata ai soli licenziamenti dei lavoratori assunti per il cantiere. Anche se con diversa formulazione, l'intento sembra quello di prevedere l'esonero per le ipotesi di licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili già esclusi dalla procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art.24, comma 4, della L. n.223/1991. Sul punto l'inps non ha fornito indicazioni, per cui ci riserviamo di ritornare sull'argomento non appena saranno forniti i necessari chiarimenti. L'INPS ha poi precisato che, con esplicito riferimento alle norme di cui all art. 4 della legge n. 92/12, relative alla tutela dei lavoratori anziani, viene confermata, ai sensi dell'art. 34, comma 54, lettera b) della L. n. 221/12, l esclusione dell obbligo contributivo in parola nei casi di cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali di cui alle procedure ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, oppure di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Secondo l Istituto tale causa di esclusione, ad ogni modo, è riferibile esclusivamente a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani. Relativamente alla misura del contributo, l'inps ha confermato che, tenuto conto il massimale mensile di ASpI per l'anno 2013 è stabilito in euro 1.180, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari ad euro 483,80, ossia il 41% di euro 1.180,00. Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, euro 1.451,00 ( euro 483,80 X 3). L'INPS ha precisato che: il contributo è dovuto nella misura indicata a prescindere che il rapporto di lavoro cessato sia full time o di part time; per anzianità aziendale inferiori ai 12 mesi (ovvero 24 o 36), la misura contributiva dovrà essere determinata in proporzione ai mesi di durata dei rapporti di lavoro; a tal fine, verrà considerato mese intero quello in cui la prestazione lavorativa sia stata effettuata per almeno 15 giorni di calendario. Ad esempio, per un rapporto durato 10 mesi, l'importo da versare nel 2013 è di euro 403,16 (pari a euro 483,80 diviso per 12 e moltiplicato per 10 mesi); il contributo deve essere versato in unica soluzione; nel computo dell'anzianità aziendale, si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato, mentre quelli a tempo determinato si computano solo se il pag. 3

rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità, o se, comunque, si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell 1,40% (ricordiamo che tale ipotesi è prevista oltre che nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, anche nel caso in cui il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato, riassuma il medesimo lavoratore a tempo indeterminato - cfr. nostra circolare n.35 del 31.01.2013). In merito alle modalità operative, l'inps ha chiarito che l'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro, fermo restando che, in sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 giugno 2013 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n.44/2012). Il versamento del contributivo soggiace all ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. Ai fini dell esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale M400 avente il significato di Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 2 comma 31 della legge 92/2012 e, nell elemento <ImportoADebito>, l importo da pagare. Per il versamento del contributo a titolo di arretrati (quindi, entro il 16 giugno 2013, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013 ) dovrà essere valorizzata, nell elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale M401 avente il significato di Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell elemento<sommaadebito> l importo da pagare. Contributo ordinario L'INPS ha ribadito che il contributo ordinario è dovuto in misura piena (1,31% + 0,30%) anche per gli apprendisti (cfr. nostra circolare n.35 del 31.01.2013), compresi quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D.Lgs n. 167/11. L'Istituto ha inoltre precisato che: per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il carico contributivo rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione; per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende, pertanto, l ulteriore percentuale dello pag. 4

0,30%. Contributo addizionale 1,40%per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato Con riferimento al contributo addizionale pari all 1,40% previsto per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, l'inps ha precisato che: potranno essere operate le riduzioni contributive previste dall ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012); il contributo addizionale non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991 (ai sensi dell'art.2, comma 37, L. n.92/2012). Per informazioni: Area Lavoro e Previdenza Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 5