Il Federalismo fiscale in Italia

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Transcript:

Il Federalismo fiscale in Italia Università di Verona 20 novembre 2012, Ricercatrice Accademia Europea di Bolzano/Bozen Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo

Indice 1. Cosa: Cosa s intende quando si parla di federalismo fiscale? 2. Perché: perché una riforma dell ordinamento finanziario? 3. La riforma costituzionale e il nuovo art. 119 Cost. 4. L (in-)attuazione della riforma 5. Dove: le fonti del federalismo fiscale (Cost., L. 42/2009, decreti legislativi) 6. Come: le regole del federalismo fiscale 2

1. Cosa Cosa si intende per federalismo fiscale? C entra poco con il FEDERALISMO e quasi niente con il FISCO (Palermo, 2011) A. sia in Stati federali (DE, CH, USA), che in Stati regionali (IT, ES) B. riguarda le relazioni finanziarie intergovernative e, in particolare: Autonomia di spesa Autonomia di entrata Solidarietà/perequazione 3

2. Perché A. Il contesto normativo: 1997 - Decentramento amministrativo (Leggi Bassanini) Es: sanità, istruzione e assistenza sociale 2001 - Riforma (Titolo V) delle relazioni Stato-enti territoriali -> maggiore autonomia e modifica riparto competenze Rimodulazione struttura finanziaria (119): autonomia di spesa e di entrata agli enti sub-statali maggiore responsabilità 4

2. Perché B. Le ragioni alla base della riforma: Legare responsabilità di spesa/competenze con la responsabilità di entrata L anomalia italiana legame debole tra autonomia di spesa e di entrata ( 32%) ovvero l albero storto della finanza pubblica in Italia (Relazione_Governo_06/2010) 5

2. Perché C. La causa: La quasi totale centralizzazione della finanza pubblica italiana potestà impositiva totalmente (quasi) centralizzata (es. tassa tartufi) sistema di finanziamento delle regioni di natura derivata: trasferimenti sulla base del criterio della spesa storica 6

2. Perché D. Le conseguenze De-responsabilizzazione degli enti territoriali a causa della forte asimmetria tra potere fiscale e potere di spesa Inefficienza e mancanza di incentivi: criterio spesa storica e interventi statali per ripianare i disavanzi regionali (ex. sanità) Eluso il principio democratico no taxation without representation : chi rappresenta e spende, non coincide con chi tassa 7

3. La riforma costituzionale e il «nuovo» art. 119 Realizzare il passaggio da un modello di finanza derivata a un modello di finanza propria. Art. 119 (post 2001) in cui si ritrovano principi espressione di esigenze contrapposte: da un lato, autonomia e quindi differenziazione e quindi responsabilità, dall altro, coordinamento, solidarietà (perequazione) e coesione. 8

119 - ante 2001 119 - post 2001 «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono ATTRIBUITI tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Institute for Studies on Federalism and Regionalism I Comuni,leProvince,leCittàmetropolitaneeleRegionihanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'unione europea (1). I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. STABILISCONO E APPLICANO tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica». I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (2). 9

4. L (in-)attuazione della riforma Institute for Studies on Federalism and Regionalism A. IL RITARDO nell attuazione della RIFORMA L. 5 maggio 2009 n. 42 - "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" B. Il DIFFERIMENTO (ulteriore) dell attuazione L. 42/2009 - solamente i principi e i criteri direttivi e delega al Governo Graduale passaggio dal nuovo al vecchio sistema Alcuni decreti attuativi si limitano a rinviare ulteriormente ad altre sedi 10

5. Dove? Le fonti del federalismo fiscale la Costituzione (art. 119) la Legge delega 42/2009 i (9) decreti attuativi CRITICHE: natura materialmente costituzionale: riguarda l assetto dei diritti e dei doveri (specialmente fiscali) dei cittadini dismissione sostanziale del Parlamento e delle autonomie territoriali mancanza di una disciplina organica e coordinata tempi eccessivamente dilatati 11

6. Come? Le regole del federalismo fiscale I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA da un modello di finanza derivata (ovvero fondato su trasferimenti erariali) a un modello che garantisca una maggiore autonomia di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, e conseguentemente anche una maggiore responsabilizzazione degli stessi, pur nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale ed economica. 12

6. Alcuni elementi costitutivi del nuovo sistema A. la riforma delle MODALITÀ di FINANZIAMENTO delle Regioni ordinarie B. dalla SPESA STORICA ai COSTI STANDARD 13

Finanziamento delle Regioni ordinarie Cambio di rotta qualitativo: a. graduale soppressione trasferimenti statali b. fiscalizzazione delle entrate (entrate legate al gettito tributario). D.lgs. 68/2011 dispone la soppressione dei trasferimenti statali e individua la combinazione tributi che dovranno finanziare competenze regionali: tributi propri autonomi (es. tassa automobilistica) tributi propri derivati (IRAP e addizionale regionale IRPEF) compartecipazioni al gettito tributi statali (IVA) 14

Le coordinate del nuovo sistema di finanziamento La potestà impositiva rimane fortemente centralizzata la responsabilizzazione si persegue con: Maggiore flessibilità fiscale (addizionale regionale IRPEF, IRAP) Nuovo criterio di riparto del gettito dei tributi compartecipati (territorialità nel riparto dell IVA) 15

B. dalla SPESA STORICA ai COSTI STANDARD ovvero il nuovo criterio di finanziamento delle perequazione Cambiano le modalità per il calcolo dell ammontare dei trasferimenti perequativi: Spesa storica: spesa sostenuta da una amministrazione nell esercizio finanziario precedente Costi standard: costi calcolati in base a criteri oggettivi e parametri predefiniti e uguali per tutti gli enti. 16

La classificazione della spesa decentrata Institute for Studies on Federalism and Regionalism 1. le spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (cd.lep) 2. tutte le altre spese ne derivano due schemi perequativi che si differenziano quanto a: chi fissa lo standard (Stato vs Regione) criterio per calcolare il trasferimento (costi e fabbisogni standard vs capacità fiscale pro-capite) impatto della perequazione (integrale vs parziale) 17

, Ricercatrice Accademia Europea di Bolzano Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo alice.valdesalici@eurac.edu 18