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Transcript:

Circolare n. 2 /14 Roma, Marzo 2014 A decorrere dal 1 gennaio 2014, con l approvazione della Legge 27 Dicembre 2013, n.147, (cosiddetta Legge di Stabilità 2014 ), sono state introdotte alcune novità di rilievo. Tra le novità annoveriamo: La disciplina sulle agevolazioni ACE; La disciplina sull imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d impresa e partecipazioni; La deducibilità delle perdite su crediti; La disciplina fiscale sulla deducibilità dei canoni di leasing; La proroga degli adempimenti previsti per la rivalutazione di terreni e partecipazioni; Deducibilità IMU per imprese e professionisti; Compensazioni dei crediti IRPEF e IRES; Deduzioni IRAP per l incremento della base occupazionale. La disciplina sull agevolazioni ACE Con la Legge di stabilità per il 2014 art. 1, commi 137-138 è stato introdotto un rafforzamento dell ACE (Aiuto alla Crescita Economica) prevedendo un incremento della percentuale di deduzione dal reddito imponibile di importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa dall attuale 3% del 2013 al: 1. 4% per il 2014; 2. 4,5% per il 2015; 3. 4,75% per il 2016. La ratio della norma è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi (quindi delle imposte) derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

Per fruire dell ACE non è stata prevista alcuna formalità non esiste, quindi, la necessità o l obbligo di esercitare alcuna opzione irrevocabile, tale incentivo può essere goduto dai contribuenti, se vi rientrano, in sede di dichiarazione dei redditi. Rivalutazione dei beni d impresa Con la Legge di Stabilità 2014 è stata accordata alle imprese la possibilità di rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2012 (ad esclusione degli immobili-merce alla cui produzione e scambio è diretta l attività di impresa). Il maggior valore trova riconoscimento ai fini delle Imposte Dirette e I.R.A.P. mediante il versamento di un imposta sostitutiva del: - 16% per i beni ammortizzabili; - 12% per i beni non ammortizzabili. Il pagamento può essere effettuato in tre rate (16 giugno 2014, 16 giugno 2015, 16 giugno 2016 per le società con esercizio coincidente con l anno solare) di pari importo senza pagamento di interessi. Il soggetto in regime di impresa punta a rivalutare il valore fiscale del bene di impresa o le partecipazioni al fine di: 1. poter fruire a partire dal 3 esercizio successivo (bilancio 2016) delle maggiori quote di ammortamento, calcolabili sul medesimo valore fiscale rivalutato; 2. Calcolare minori plusvalenze, a decorre dal 4 esercizio successivo (1 gennaio 2017) in casi di alienazione. Deducibilità delle perdite su crediti La gestione delle perdite su crediti costituisce una notevole e importante problematica per le imprese in sede di chiusura di bilanci, in quanto l individuazione dei crediti non esigibili influenza il carico tributario di ogni impresa. La legge di Stabilità 2014 ha previsto per effetto della variazione, dal periodo di imposta in corso 31 dicembre 2013, in capo ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali,

sono deducibili ex lege, senza la necessità di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, come quelle derivanti dalla: - cessione pro soluto del credito; - transazione con il debitore; - rinuncia al credito. In concreto il Legislatore ha ampliato le ipotesi di deducibilità automatica. Deducibilità dei canoni di Leasing A distanza di meno di due anni dalle novità apportate dal Decreto Semplificazioni fiscali, il Legislatore è intervenuto nuovamente nel modificare la tempistica di deduzione dei canoni di leasing relativi ai beni mobili e beni immobili. Con la Legge di stabilità del 2014 è stato: - confermato il principio secondo cui la deducibilità dei canoni è slegata dalla durata del contratto di leasing che, si ricorda, ante Decreto Semplificazioni fiscali, rappresentava condizione essenziale per la deduzione; - ridotto il periodo temporale in cui dedurre i canoni di leasing sui beni mobili riduzione alla metà (rispetto ai 2/3 precedente) del periodo di ammortamento ordinario a cui sarebbero assoggettati i beni in caso di acquisto; beni immobili fissato in almeno 12 anni. Per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2014, si avrà pertanto un regime fiscale più favorevole. Rivalutazione di Terreni e Partecipazioni La facoltà di rivalutare i terreni e le partecipazioni è stata introdotta dal Legislatore oltre 10 anni fa e nel corso degli anni è stata oggetto di costanti riaperture dei termini. La nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati (cioè per i quali non esistono precise disposizioni normative), nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola consentirà di

rideterminare il costo o valore di acquisto ai contribuenti che detenevano alla data del 1 gennaio 2014 partecipazioni e terreni. Al fine di poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un imposta sostitutiva rapportata al valore risultante da un apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Il termine entro il quale far redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell imposta è fissato al 30 giugno 2014 per effetto della Legge di Stabilità 2014. In termini generali, la disciplina si applica per: - le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell esercizio di attività commerciali; - le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate (art. 5 del T.U.I.R) Al fine del perfezionamento dell opzione sono necessari la redazione da parte di un professionista di apposita perizia asseverata, il versamento dell imposta sostitutiva pari al 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate e del 4% per partecipazioni qualificate e per i terreni, tutto mediante modello F24. Deducibilità IMU per imprese e professionisti Per effetto della Legge di stabilità 2014, è possibile dedurre, con effetto retroattivo, a partire dal 2013, dal reddito d impresa o professionale una quota pari al 30% dell IMU versata sull immobile strumentale. A partire dal 2014, la deduzione è a regime, ma spetta nella misura del 20%. Sono esclusi IMPRESE e/o PROFESSIONISTI che assolvono l IMU su beni immobili non strumentali o detengono l immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale. La deducibilità dell imposta segue i principio di cassa: si deduce, quindi solo l effettivo ammontare pagato nell esercizio. In dichiarazione la deduzione implica, a seconda dei casi, l applicazione di una variazione in aumento pari alla quota non deducibile (70%), in diminuzione pari alla quota deducibile. L adempimento va concretizzato nella dichiarazione dei redditi, per il 2013 nel MOD UNICO 2014, ma fa sentire i propri effetti già all atto di determinare le imposte da versare per il periodo 2013 ossia a Giugno 2014.

Non rientrano nell agevolazione gli immobili destinati alla vendita, cosiddetti beni merce, qualunque sia la categoria catastale di appartenenza. Resta, invece, ferma l indeducibilità I.M.U. dall I.R.A.P. Compensazione dei crediti IRPEF e IRES La Legge di Stabilità 2014 art 1, comma 574 mette sotto vigilanza anche le compensazioni dei crediti delle imposte sui redditi e dell IRAP. E stabilito, che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui, devono chiedere l apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di Assistenza Fiscale o da professionisti abilitati. L apposizione del visto è la condizione necessaria per poter utilizzare crediti per importi superiori a 15.000 euro; per importi fino a 15.000 euro la compensazione è libera a condizione che non ci siano debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro a titolo definitivo per imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP e addizionali sui tributi diretti). Deduzioni IRAP per l incremento della base occupazionale La Legge di Stabilità introduce, la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove si stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d organico a partire dall esercizio 2014. Nello specifico la deduzione è prevista per l incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e non può eccedere l incremento del costo per lavoro dipendente iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico.

L incremento si misura, per evitare abusi, al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti Dott. Federico Del Fiume