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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata. ricorrente contro 2015 1

BANCA POPOLARE POPOLARE DI LODI S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA (GIA' BANCA Elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio, n. 4, nello studio dell'avv. Carlo D'Errico, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giuseppe Mercanti, giusta procura speciale a margine del controricorso. controricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di Lodi n. 15999, depositato in data 30 dicembre 2010; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26 gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile; sentito per la controricorrente l'avv. D'Errico; Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Luigi Salvato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con provvedimento depositato in data 30 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di Lodi, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Lodi, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi x di cui alla sentenza n. 808 del 2010 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi. 2

Per quanto in questa sede principalmente rileva, si è affermata la soccombenza dell'agenzia del Territorio, che pertanto è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro mille, oltre accessori di legge. Per la cassazione di tale provvedimento, l'agenzia del Territorio propone ricorso, affidato a un motivo, cui 5 5'4' Ili-0~41-Zia, resiste con controricorso Ila Banca Popolare. Motivi della decisione Con unico motivo l'amministrazione ricorrente, denunciando violazione degli art. 91 e 745 cod. proc. civ., nonché dei principi generali in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene l'illegittimità della condanna alle spese del direttore dell'agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri immobiliari), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione. Il motivo è fondato. Come affermato da questa Corte in relazione ad analoga fattispecie (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2095), l'art. 2674 c.c. dispone che il Conservatore dei Registri immobiliari (oggi direttore 3

dell'agenzia del Territorio) non può rifiutare o ritardare le trascrizioni richieste, ove ne ricorrano i presupposti. Come previsto dall'art. 113 bis disp. att. c.c. / la parte, in caso di rifiuto del Conservatore, può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c., e, ai sensi del secondo comma di detto articolo, ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario (dei Registri Immobiliari) esercita le sue funzioni. Il Presidente del Tribunale provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale. Dopo un primo orientamento secondo cui si sarebbe trattato di procedimento disciplinare - amministrativo (così Cass. n. 1006 del 1948), le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 1973 del 1986, ne hanno sancito il carattere giurisdizionale. Si tratta, comunque, all'evidenza, di procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare: il ricorso è propo- 4

sto dall'interessato; il Presidente del Tribunale si limita a "sentire" il conservatore; non vi è parte vittoriosa esoccombente; e il relativo provvedimento è insuscettibile di passaggio in giudicato (così tra le altre, Cass. n. 4523 del 1998). Per quanto osservato, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi a condanna alle spese. E' stato altresì precisato che avverso detto provvedimento non è proponibile reclamo, in quanto tale strumento, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., è previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra cui non rientra quello disciplinato dall'art. 745 c.p.c., di competenza del Presidente del Tribunale (cfr. anche Cass. n. 7259 del 2003). D'altra parte, il provvedimento sulle spese, assunto sull'erroneo presupposto che vi fosse controversia su diritti, in un procedimento nel quale esso non poteva essere pronunciato, assume sicura valenza decisoria, ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Va pertanto accolto il ricorso; cassato il prov- v s

vedimento impugnato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza., P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato %ella parte relativa alla condanna alle spese; condanna la resistente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 gennaio 2015.