Proroga dei termini per il versamento delle imposte

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Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2015.

Transcript:

CIRCOLARE A.F. N.112 del 28 Luglio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Proroga dei termini per il versamento delle imposte Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che il DPCM 20.7.2017 ha disposto la proroga dei versamenti relativi alle imposte dirette (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali per i titolari di reddito d'impresa, che possono essere effettuati: dal 21.7.2017 al 21.8.2017 (in quanto il giorno 20 cade di domenica), in luogo della precedente scadenza del 31 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Con Comunicato stampa n. 131, diffuso alle ore 18.00 del 26 luglio, il Mef ha reso noto che anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%. Viene uniformato, dunque, il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo; inoltre, la proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi. L estensione della proroga, sia sotto il profilo dell ambito soggettivo che oggettivo, verrà formalizzata con un apposito DPCM che sarà firmato nei prossimi giorni. Premessa Con DPCM 20.7.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.7.2017 n. 169, è stata ufficializzata la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d impresa, che: potevano essere effettuati entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione; possono essere effettuati dal 21.7.2017 al 20.8.2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. La firma del DPCM di proroga era stata resa nota dal Ministero dell Economia e delle Finanze con il 1

comunicato stampa 20.7.2017 n. 125, che ne aveva anticipato il contenuto. Con comunicato stampa n. 131, diffuso alle ore 18.00 del 26 luglio, il Mef ha reso noto che anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, uniformando il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo; inoltre, la proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi. L estensione della proroga, sia sotto il profilo dell ambito soggettivo che oggettivo, verrà formalizzata con un apposito DPCM che sarà firmato nei prossimi giorni. È auspicabile che il nuovo DPCM, analogamente agli scorsi anni, preveda espressamente l applicabilità della proroga anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, ossia: i soci di società di persone commerciali; i collaboratori di imprese familiari; i coniugi che gestiscono aziende coniugali; i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); i soci di società di capitali trasparenti Nel comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze 20.7.2017 n. 125, infatti, era stato precisato che rientrano nella proroga anche i soci che devono dichiarare un reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, ma tale estensione non è contenuta nel testo del DPCM 20.7.2017. I nuovi termini, ad ogni modo, si applicano solo per il 2017, in deroga alle scadenze ordinarie, che erano state oggetto di un differimento a regime ad opera dell art. 7-quater del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L.1.12.2016 n. 225. Ambito temporale della proroga Da un punto di vista temporale, il DPCM 20.7.2017 dispone che i versamenti possono essere effettuati: 2

entro il 20.7.2017 (invece del 30.6.2017), senza alcuna maggiorazione. In relazione alla nuova scadenza del 20.7.2017 per il versamento senza maggiorazione, la proroga è intervenuta a termine ormai decorso (l annuncio è stato dato il 20 luglio alle 15.50..!!), conseguentemente, per eventuali versamenti rientranti nella proroga, effettuati entro il 20.7.2017 con la maggiorazione dello 0,4%, si potrà decidere di procedere al recupero della maggiorazione dello 0,4% diventata non più dovuta; oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017 (invece del 31.7.2017), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione alla proroga del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%, il DPCM 20.7.2017 indica la data del 20.8.2017, che cade di domenica. Non vi sono dubbi che il versamento slitti al successivo lunedì 21 agosto. Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se titolari di reddito d impresa, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2017 (senza la maggiorazione dello 0,4%) o al 31.7.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%), per effetto: della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali solari che hanno approvato il bilancio 2016 entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio); della data di chiusura del periodo d imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2016-30.6.2017). Ad esempio, considerando una srl solare che ha approvato il bilancio 2016 il 22.6.2017: il termine ordinario di versamento senza la maggiorazione dello 0,4% scade il 31.7.2017 (fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio); il termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 30.8.2017 (30 giorno successivo al 31.7.2017). Poiché tali termini ordinari sono successivi ai termini prorogati previsti dal DPCM 20.7.2017, le relative disposizioni non sono applicabili. Ambito oggettivo della proroga In relazione all ambito oggettivo di applicazione della proroga, il DPCM 20.7.2017, intitolato Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi fa riferimento al versamento: 3

del saldo dovuto in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta precedente a quello in corso all 1.1.2017 (2016, in caso di periodo d imposta solare ); della prima rata dell acconto dell imposta sui redditi relativa al periodo d imposta successivo (2017, in caso di periodo d imposta solare ). Dal dato letterale del DPCM 20.7.2017 emerge quindi un impostazione restrittiva sull ambito applicativo della proroga, poiché si fa riferimento solo alla dichiarazione dei redditi e alle imposte sui redditi. Il comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle Finanze 20.7.2017 n.125 faceva invece un generale riferimento ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e al versamento del primo acconto. Con il comunicato stampa del 26 Luglio, invece il Mef fa riferimento ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi. E stata dunque superata l impostazione restrittiva del DPCM 20 luglio 2017, secondo cui la proroga era, appunto, applicabile solo in relazione al versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 dell IRPEF e dell IRES, nonché delle relative addizionali. Dunque, allo stato attuale delle cose la proroga riguarda: il saldo per il 2016 e il primo acconto per il 2017 dell IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti minimi e forfetari, cedolare secca), dell IVIE e dell IVAFE; il saldo per il 2016 e il primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95; l acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta); il saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro; il saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017; l IVA per l adeguamento 2016 agli studi di settore. Analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe altresì estendersi al diritto annuale alle Camere di Commercio; ai sensi dell art. 8 del DM 359/2001, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 4

Opzione per la rateizzazione dei versamenti Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69 in relazione ad una precedente proroga, qualora il contribuente intenda rateizzare i versamenti rientranti nella proroga, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento di: inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato; fine della rateazione, il 16.11.2017 (soggetti titolari di partita IVA). Tuttavia, secondo quanto era stato chiarito dalla suddetta ris. 69/2012, i contribuenti che, pur rientrando nell ambito applicativo della proroga, non intendono avvalersene, possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga. Altre proroghe attese Con il comunicato stampa del 26 Luglio, il MEF ha altresì reso noto che è in corso di emanazione un altro DPCM con il quale viene prorogato al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione: della dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770/2017), attualmente fissato al prossimo 31 luglio; delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, rispetto al termine del prossimo 2 ottobre, già prorogato al 16 ottobre dall art. 13-bis del DL 244/2016 (conv. L. 19/2017) solo per i soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento contenute nello stesso articolo. È invece ancora in corso di valutazione la proroga della scadenza del 18 settembre (in quanto il 16 cade di sabato) prevista per l invio delle comunicazioni dai dati delle fatture relative al primo semestre 2017 e delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2017. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 5