Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori



Documenti analoghi
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

del 23 giugno 1999 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Newsletter del MARZO In sintesi:

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge

Domanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle epizoozie

Comunicazione di atti scritti a un autorità

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI

Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE.

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento. Accreditation process for abilitation/notification: experiences and criticalities

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi

MINISTERO DELL' INTERNO

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI


Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2

SPECIFICA DI ASSICURAZIONE QUALITA

Ordinanza contro l inquinamento atmosferico

Direttiva Macchine2006/42/CE

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

7.2 Controlli e prove

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l acquisti. Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza sull assicurazione malattie

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FORUM DI PREVENZIONE INCENDI

1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

proposta di legge n. 15

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla formazione professionale di base

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione

Il Ministro delle Attività Produttive

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Product note Migrazione da Emax ad Emax 2 mantenendo la certificazione in base alle norme serie IEC per i quadri di bassa tensione

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza del DFI

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Uso delle attrezzature di lavoro

Una Norma al mese. Rubrica di aggiornamento normativo. a cura di Antonello Greco

Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine - Esempi

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI

SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE

DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

Transcript:

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutto l atto normativo il termine «organo esecutivo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, da «organo di controllo». Titolo Concerne soltanto il testo francese Art. 1 cpv. 3 3 Per le esigenze relative agli impianti elettrici, alla loro installazione e al loro controllo fanno stato le prescrizioni dell ordinanza del 7 novembre 2001 2 sugli impianti a bassa tensione. Art. 2 cpv. 1 lett. e 1 Nella presente ordinanza si intende per: e. ascensore modello: un ascensore rappresentativo, definito con l aiuto di parametri oggettivi, la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall ascensore modello e che utilizzino componenti di sicurezza identici. Art. 3a Ascensori derivati da un ascensore modello 1 Le differenze ammissibili tra un ascensore modello e gli ascensori derivati dall ascensore modello devono essere indicate chiaramente nei documenti tecnici con valori massimi e minimi. 1 RS 819.13 2 RS 734.27 2004-1683 4265

2 L equivalenza delle diverse esecuzioni di una serie di costruzioni per quanto concerne il rispetto delle esigenze fondamentali di sicurezza può essere comprovata per mezzo di calcoli o per mezzo di disegni di fabbricazione. Art. 5 cpv. 4 nota a piè di pagina Le liste dei titoli delle norme designate e il loro testo possono essere richiesti all Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, CH-8400 Winterthur; www.snv.ch. Art. 9 cpv. 1 1 Prima della commercializzazione, l ascensore deve essere stato oggetto di una delle seguenti procedure: a. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore sottoposto all esame del tipo (modulo B) di cui all allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure, fermo restando che le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di istallazione e di prova, dall altro, possono essere compiute sullo stesso ascensore: 1. il controllo finale di cui all allegato 3, 2. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 8 (modulo E), oppure 3. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 10 (modulo D); b. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore modello sottoposto all esame del tipo (modulo B) di cui all allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando: 1. il controllo finale di cui all allegato 3, 2. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 8 (modulo E), oppure 3. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 10 (modulo D); c. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all allegato 9 (modulo H), integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso è costruito, installato e provato attuando: 1. il controllo finale di cui all allegato 3, 2. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 8 (modulo E) oppure 3. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 10 (modulo D); d. negli altri casi si applica: 1. la procedura di verifica di un unico prodotto di cui all allegato 6 (modulo G) ad opera di un organismo di valutazione della conformità secondo l articolo 10, oppure 2. la procedura garanzia qualità di cui all allegato 9 (modulo H), integrata da un controllo del progetto se quest ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. 4266

Art. 11 cpv.1 1 I manuali per l esercizio, l uso e la manutenzione prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute secondo l allegato 1 devono essere redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui l ascensore o il componente di sicurezza sarà presumibilmente utilizzato. Titolo prima dell articolo 13a: Sezione 4a: Obbligo di notifica Art. 13a Notifica di ascensori immessi in commercio 1 L installatore dell ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Dipartimento federale dell economia (DFE) i nuovi ascensori che intende commercializzare entro 30 giorni dall immissione in commercio. 2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a. l impresa che commercializza gli ascensori; b. l indirizzo del luogo di montaggio; c. la data dell immissione in commercio; d. a seconda del tipo di ascensore: 1. l ambito di impiego (nell impresa/fuori dell impresa); 2. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine); 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale. Art. 13b Registro degli ascensori 1 Il DFE designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori allo scopo del controllo successivo (organo di registrazione). 2 Il registro degli ascensori contiene i dati necessari all adempimento dei compiti connessi al controllo successivo, ma almeno i dati di cui all articolo 13a capoverso 2. 3 L organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, almeno i dati di cui all articolo 13a capoverso 2 di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti Art. 18a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 agosto 2005 Gli installatori di ascensori notificano agli organi di controllo designati dal DFE, entro il 1 settembre 2006 (12 mesi dopo l entrata in vigore della modifica del 17 agosto 2005 della presente ordinanza), gli ascensori immessi in commercio dal 1 agosto 2001. 4267

II Gli allegati 1, 2 e 4 10 sono modificati secondo la versione annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1 settembre 2005. 17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4268

Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a) (Allegato 3 n. 4 6, Allegato 6 cpv. 1 lett. a, Allegato 11 n. 2) Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza N. 1.1 1.1 Applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute per macchine ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 OSIT Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui nell articolo 3 OSIT 3 il quale rinvia all allegato I della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 4 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva 98/37/CE). Il requisito essenziale di cui al numero 1.1.2 dell allegato I della direttiva 98/37/CE è in ogni caso applicabile. N. 2.2 2.2 L ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si consegue questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, in particolare in edifici esistenti, se la soluzione precedente è irrealizzabile, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio, previa la possibilità di consenso da parte del Segretariato di Stato dell economia. N. 5.1 5.1 Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al numero 1.7.3 dell allegato I della direttiva 98/37/CE, al quale l articolo 3 capoverso 3 dell OSIT rinvia, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto. 3 RS 819.11 4 GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1; GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. 4269

Esame del tipo (modulo B) Lett. B n. 3 Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, art. 9 cpv.1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a e b) (Allegato 3 n. 4 lett. a) 3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell ascensore ai requisiti dell ordinanza nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: una descrizione generale del modello di ascensore; la documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all esame (art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 3a della presente ordinanza), disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione, i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (per es., norma armonizzata), una copia delle dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell ascensore, gli eventuali risultati di prova e di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante, un esemplare delle istruzioni per l uso dell ascensore, le disposizioni che saranno adottate per l istallazione al fine di garantire la conformità dell ascensore di serie alle disposizioni dell ordinanza. 4270

Allegato 4 (art. 9 cpv. 3 lett. b) Garanzia qualità prodotti componenti di sicurezza (modulo E) 4271

Garanzia qualità totale (modulo H) Allegato 5 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3 lett. c) 4272

Verifica di un unico prodotto (modulo G) Allegato 6 (art. 9 cpv. 3 lett. b) 4273

Allegato 7 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3 lett. a) Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C) 4274

Allegato 8 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a c n. 2) Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E) 4275

Garanzia qualità totale (modulo H) Allegato 9 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. c e d) 4276

Garanzia qualità produzione (modulo D) Allegato 10 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a c n. 3) 4277

4278