DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI



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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI CORSO B RSPP DATORI DI LAVORO Lucca 25 Giugno 2013

D.Lgs.n.81/2008 s.m.i. - Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti devono: d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (sanzione 1500)

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti devono: f) richiede l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione (sanzione 1300)

Art. 19 - Obblighi del preposto 1. I preposti devono: a) sovrintendere evigilare sullaosservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (sanzione 300)

Art. 19 - Obblighi del preposto 1. I preposti devono: d) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispostivi di protezione individuale (sanzione 200) al datore di lavoro o al dirigente

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori b) osservare le disposizioni 1. I lavoratori e le istruzioni devono: impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale (sanzione 150) d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (sanzione 150) e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispostivi di cui alle lett. c) e d). dandone notizia al rappresentante dei lavoratori della sicurezza - (sanzione 150)

Introduzione L uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva. Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile ELIMINARE il rischio o CONTENERLO mediante misure tecniche di prevenzione e/o con procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l esposizione del lavoratore.

Rischio Residuo Si ricorre alla protezione individuale quando, nello svolgere una determinata fase lavorativa, i rischi ad essa associata non posso essere evitati o sufficientemente ridotti. La relazione sulla valutazione dei rischi ( DVR o POS) deve contenere specifiche indicazioni su quali siano i rischi residui presenti dopo l adozione di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente fattibili.

Titolo III - Capo II - Art. 74 Uso dei dispositivi di protezione individuale 1... qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la sua salute durante il lavoro,.

Art. 74 Uso dei dispositivi di protezione individuale 2. non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio d) le attrezzature di protezione individuale nei mezzi di trasporto stradale

Art. 75 - Obbligo di uso 1. i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti (sanzione 1600) da misure tecniche di prevenzione da mezzi di protezione collettiva da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

Art. 76 - Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi. al D.Lgs. 475/92. 2... : a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 1.. scelta dei DPI: a) valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessari e. adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta,. le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qual volta intervenga una variazione significativa degli elementi di valutazione.

2..individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata d uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell esposizi one al rischio; c) caratteristic he del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3... fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall art. 76 15

4. il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI; b) provvede che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibili nell azienda ovvero nell unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, un necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 475/92, appartiene alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito.

Art. 78 Obblighi dei Lavoratori 1. Si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell art. 77, comma 4, lett. h), e 5. 2. utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente alla informazione e formazione ricevute e all addestramento eventuale organizzato.

3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

I DPI sono suddivisi in tre categorie DPI prima categoria Sono destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità. DPI di seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. DPI terza categoria Sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o di carattere permanente.

D. Lgs. n.475/92 Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi e contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; f) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

Documentazione attestante la conformità dei DPI DPI prima categoria: Dichiarazione di conformità CE. DPI seconda e terza categoria: Attestato di certificazione CE, Dichiarazione di conformità CE.

Marcatura CE Numero di identificazione dell organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione di DPI di terza categoria.

Riferimento DPI anticaduta NormeEN Dispositivi di trattenuta: Dispositivi di posizionamento: Dispositivi e sistemi anticaduta: Dispositivi di discesa Dispositivi di ancoraggio: Dispositivi di regolazione su corde: Corde da lavoro: EN 358 EN358 -EN813 EN 353 -EN 354 -EN 355 -EN 360 -EN 361 - EN 362 -EN 363 EN 341 EN 795 EN 12841 EN1891

DPI di arresto caduta Gli elementi fondamentali per l arresto in sicurezza della caduta libera sono: forza di arresto trasmessa al corpo < 6 kn punto di ancoraggio > 10 kn tirante d aria necessario evitare movimenti pendolari posizione del corpo dopo

DPI di trattenuta e posizionamento sul lavoro (conformi alla norma EN 358) I DPI EN 358

TIRANTE distanza tra il punto di ancoraggio e la sottostante superficie di impatto = Cordino + Dissipatore + Persona + Margine sicurezza

D ARIA

DPI di posizionamento EN 358 EN 358 e EN 813

DPI anticaduta EN 361

DPI anticaduta con posizionamento EN 361 e EN358

DPI anticaduta completo EN 361 EN 358 EN 813

DPI di posizionamento (regolabile) EN 358

DPI: cordino semplice EN 354

DPI: cordino con dissipatore EN 355

Protezione vie respiratorie I RESPIRATORI A FILTRO SONO CLASSIFICATI IN: respiratori con filtri antipolvere (contro particelle) respiratori con filtri antigas (contro gas e vapori) respiratori con filtri combinati (contro particelle, gas e vapori)

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GRAZIE PER L ATTENZIONE BUON LAVORO A TUTTI VOI