Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1482 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, ZACCHERA, RASI, MIGLIORI, FOTI, CARLESI Agevolazioni in tema di trasferimento di azienda Presentata il 12 giugno 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! La tutela della piccola e media impresa passa anche per la continuità della stessa. Continuità che, in molti casi, va persa a causa dell elevata incidenza del costo fiscale del trasferimento dell azienda di famiglia tra padre e figlio. Accade infatti sovente che, di fronte all ipotesi di cessione dell azienda o del patrimonio sociale ai propri figli, l imprenditore si trovi a fare i conti con l erario, che preleva per sé un ingiusta quota di capitale accumulato in anni di lavoro, arrivando ad imporre il peso tributario sul valore dell avviamento commerciale, che nel trasferimento tra discendenti non rileva assolutamente. È di tutta evidenza, infatti, che, laddove tra genitore e figlio sia costituita formalmente un impresa familiare, il figlio finisce, in caso di cessione dell azienda, per pagare un tributo su un valore che egli stesso, in concreto, ha già concorso a creare con la propria opera, con il proprio sacrificio e con la propria fatica. A ciò va poi aggiunta un altra considerazione: laddove, infatti, non vi sia, regolarmente costituita, un impresa familiare, e soprattutto nelle ipotesi di azienda a conduzione familiare (quelle cioè verso le quali i proponenti intendono riservare il massimo dell attenzione e della tutela), il figlio con graduazioni differenziate di partecipazioni ha comunque provveduto alla creazione dell avviamento. L ordinamento non può ignorare in buona sostanza il senso profondo della collaborazione interfamiliare che notoriamente si esplica in guisa tanto più intensa quanto più modesta è la dimensione dell impresa. Sotto questo aspetto la presente proposta di legge pone, non a
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1482 caso, all articolo 1, comma 1, un preciso limite dimensionale al fine di evitare che le postulate agevolazioni vadano a vantaggio dell impresa che, per dimensioni e tipologia, nulla ha a che spartire con la piccola e media impresa cui, in via esclusiva, è diretta la proposta di legge in esame. Inoltre, ad evitare intenti speculatori ed elusivi, è stato previsto che le agevolazioni possano competere solo nel caso in cui il passaggio dell azienda tra genitore e figlio non sia fittizio, foriero cioè di elusione fiscale, prevedendo l obbligo, per il destinatario del trasferimento, di conservare l azienda per almeno un quinquennio, salva ovviamente la possibilità, per il destinatario della donazione o della successione, di alienare l azienda trasferita versando contestualmente all Erario le imposte che si sarebbero pagate se non si fosse goduto delle agevolazioni auspicate dalla presente proposta di legge. Riteniamo dunque opportuno intervenire in via legislativa per ovviare all ingiusto prelievo che opera nel caso di detto trasferimento, per evitare, soprattutto, che parte del patrimonio delle piccole e medie imprese si disperda di fronte all incapacità finanziaria per la famiglia di affrontare il peso tributario del passaggio dell azienda dal genitore al figlio; e che tale rischio aggiunga a sé quello della perdita del lavoro degli occupati in dette realtà economiche. Il ruolo sociale della piccola e media impresa, infatti, sta a cuore a tutti noi, e riteniamo che solo con interventi mirati ed efficaci tale importante ruolo possa essere salvaguardato. Vi invitiamo pertanto a dare il Vostro assenso alla proposta di legge che presentiamo.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1482 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, il trasferimento dell azienda o delle quote delle imprese societarie commerciali che avvenga per donazione o per successione a causa di morte non è assoggettato al pagamento delle imposte dirette, ivi incluse quelle sostitutive delle stesse, e delle imposte sulla successione e donazione, a condizione che i donatari o gli eredi siano i figli del donante o del de cuius, e che il patrimonio netto dell azienda o della società le cui quote vengono trasferite, al netto dell avviamento, non sia superiore a cinquecento milioni di lire. 2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono assoggettati all imposta di registro in misura fissa, indipendentemente dalla natura del beni costituenti l azienda trasferita, e sono esenti dall imposta di bollo. 3. Qualora il complesso dei beni aziendali trasferiti ai sensi del comma 1 includa anche diritti reali su beni immobili, non è dovuta l imposta comunale sull incremento di valore degli immobili, e si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. ART. 2. 1. Le agevolazioni di cui all articolo 1 spettano a condizione che, a seguito del trasferimento dell azienda, non vengano iscritte plusvalenze sui beni trasferiti. 2. Qualora i donatari o gli eredi cedano a terzi, entro cinque anni dalla data della donazione o dell apertura della successione, la proprietà od il godimento dell azienda o delle quote ad essi pervenute ai sensi dell articolo 1, le agevolazioni di cui allo stesso articolo 1 decadono. Tale decadenza non opera nel caso in cui il trasferimento della proprietà avvenga per
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1482 successione a causa di morte, per le quali sono applicabili le agevolazioni previste dalla presente legge. 3. In ogni atto di cessione di azienda o di quote sociali o di costituzione sulle stesse di un diritto di godimento il cedente deve obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, il titolo in forza del quale l azienda o le quote gli sono pervenute. L ufficio del registro che riceve l atto per la registrazione deve inviare copia dell atto stesso alla direzione regionale delle entrate competente per territorio in ragione del domicilio fiscale del cedente. 4. In caso di decadenza delle agevolazioni, i donatari o gli eredi devono corrispondere, entro un mese dalla cessione, le imposte che sarebbero state dovute in dipendenza del trasferimento al quale sono state applicate le agevolazioni previste dalla presente legge, maggiorate degli interessi legali, decorrenti dalla data di registrazione dell atto originario. Il ritardo nel pagamento delle imposte comporta l applicazione della soprattassa del 50 per cento. Del pagamento di dette imposte, interessi e soprattassa sono responsabili solidalmente i soggetti destinatari della cessione o del trasferimento in godimento dell azienda o delle quote. ART. 3. 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge spettano anche nel caso in cui i soggetti che ricevono in donazione o per successione a causa di morte l azienda dei genitori costituiscano per la gestione dell impresa, prima dell inizio dell esercizio della stessa, una delle società previste agli articoli 2291 e 2313 del codice civile. 2. In tal caso, la cessione di quote o la costituzione sulle stesse di un diritto reale di godimento a favore di terzi, effettuate nei termini indicati e con le esclusioni previste dal comma 2 dell articolo 2 comportano la decadenza delle agevolazioni, e l applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell articolo 2.
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1482 ART. 4. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle donazioni effettuate ed alle successioni apertesi dal giorno di entrata in vigore della stessa. ART. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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DDL13-1482 Lire 500