Metodologie e determinazioni quantitative d azienda
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- Daniella Monaco
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1 Metodologie e determinazioni quantitative d azienda Conferimento (Cap. II) aspetti civilistici, economici, contabili e fiscali da G. Savioli (2008), Le operazioni di gestione straordinaria Lezioni della Dott.ssa Francesca Vignali Martedì 16 ottobre 2012
2 ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI DEL CONFERIMENTO Nozione: operazione mediante la quale un qualsiasi soggetto giuridico (conferente) apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società (conferitaria), ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale. Oggetto: qualsiasi bene o diritto al quale le parti attribuiscono un utilità economica e quindi: denaro; beni mobili o immobili; crediti (compensazione con consenso); partecipazioni; complesso di beni e diritti organizzato per l esercizio di un attività economica (neutralità fiscale).
3 Conferimento, vincoli e deroghe Oggetto nelle S.r.l.: la riforma del diritto societario, D.lgs. n. 6/2003 ha disciplinato che oggetto di conferimento (nelle S.r.l.) possono essere tutti gli elementi dell Attivo suscettibili di valutazione economica (perizia di stima, art cc.) e pertanto anche le prestazioni d opera o di servizio (con polizza assicurativa o fideiussione). Vincoli e deroghe: Beni con fungibilità < denaro: conferimento al momento della sottoscrizione con relazione giurata del massimo valore attribuibile e con dettaglio dei criteri discrezionali utilizzati dal perito (Vedi slide 26). Si noti che la delibera assembleare di aumento del C.S. non è ancora avvenuta e pertanto non si conosce il valore di emissione. Deroga art ter cc. - D.lgs. n. 142/2008 (e.g. valori mobiliari).
4 Conferimento, vincoli e deroghe Continua Vincoli e deroghe : Beni in natura in S.p.A. già costituite: deroga al diritto d opzione, anche se tutela delle minoranze poiché l emissione di nuove azioni per aumento del C.S. avviene al Valore corrente. Non vi è depauperamento del valore economico delle azioni. Rischio diluizione della quota e quindi potenziale pregiudizio. Quanto sopra non è previsto per le S.r.l. poiché prevale la tutela dei soci alla volontà di acquisire un bene senza esborso monetario.
5 Conferimento, stima peritale Nel caso di conferimento di ramo d azienda la prassi si basa sul valore corrente. Il criterio migliore è legato al concetto di fair value, valore effettivo, che considera le molteplici ipotesi circa il futuro svolgimento della gestione post-conferimento e valuta la capacità reddituale. Il perito dovrebbe basarsi sulla situazione contabile della conferente e il valore economico della conferitaria se preesistente, cioè non è una NEWCO. Spesso la prassi preferisce la soluzione stand alone, ossia il metodo analitico patrimoniale.
6 Conferimento, controllo perizia (S.p.A.) e ruolo del CdA Nelle sole S.p.A. il CdA della conferitaria (o NEWCO) entro 180 gg. deve controllare la perizia e confermarla o rettificarla fino ad un valore inferiore del 20%. In caso di rettifica: situazioni verificabili: 1. socio recede; 2. socio versa la differenza; 3. socio accetta una partecipazione inferiore e si procede a ridurre il C.S. per annullamento azioni. Sia nelle S.p.A. (che nelle S.r.l.) il CdA della conferitaria entro 30 gg. dalla data fissata per la delibera assembleare di aumento del C.S. deve redigere una relazione da fornire all organo di controllo (i.e. collegio sindacale), affinché entro 15 gg. dalla data di cui sopra possa esprimere un parere sul prezzo di emissione delle azioni (o quote).
7 Conferimento, Iscrizione Delibera e Atto Il notaio rogante procede all iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera assembleare e dell atto di conferimento; se trattasi di conferitaria NEWCO, ovviamente si iscrive l atto costitutivo (deposito entro 20 gg.).
8 ASPETTI FISCALI DEL CONFERIMENTO Art. 176 TUIR: conferimento neutrale 1) Presupposto soggettivo: conferimenti effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese commerciali [art. 176, 1 comma]; soggetti residenti nell esercizio di imprese commerciali : il conferimento in regime di neutralità può essere applicato da qualsiasi soggetto residente che svolge attività d impresa [sia soggetto IRPEF che IRES]; L art. 1, 46 comma, lett. d), l. n. 244 del 2007 [Fin. 2008], ha modificato l art. 176, 1 comma, nella parte in cui prevedeva come condizione necessaria che la conferitaria fosse un soggetto di cui all art. 73, 1 comma, lett. a) e b).
9 Continua Art. 176, 2 comma: nel caso in cui il soggetto conferente o il soggetto conferitario sia un soggetto non residente, il regime di neutralità si applica qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato 2) Presupposto oggettivo: conferimenti di aziende [art. 176, 1 comma]; La disposizione si applica esclusivamente ai conferimenti di aziende, mai ai conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento [art. 175 e 177 del Tuir] o ai conferimenti di singoli beni o di partecipazioni non rilevanti [art. 9 del Tuir]. 9
10 Continua 3) Gli effetti del conferimento: a) neutralità [art. 176, 1 comma]; effetti per il conferente: i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; tuttavia deve assumere, quale costo [fiscale] delle partecipazioni ricevute in cambio dell azienda conferita, l ultimo valore fiscale attribuito alla stessa; effetti per il conferitario: subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda conferita [con indicazione in dichiarazione delle eventuali differenze tra valori civilistici e fiscali]. 10
11 Continua 3) Gli effetti del conferimento: b) imposta sostitutiva [art. 176, comma 2 - ter]; effetti per il conferente: i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; tuttavia deve assumere, quale costo [fiscale] delle partecipazioni ricevute in cambio dell azienda conferita, l ultimo valore fiscale attribuito alla stessa; effetti per il conferitario: può, mediante versamento di un imposta sostitutiva, affrancare i valori fiscali [allineandoli a quelli civilistici] relativi all azienda conferita. 11
12 Continua l applicazione dell imposta sostitutiva deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione di conferimento [o, al massimo, entro l esercizio successivo]; può essere applicata, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo costituenti esclusivamente immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all azienda ricevuta; l imposta è sostitutiva di IREF, IRES e IRAP; l imposta è calcolata sulla base di tre scaglioni: a) sulla parte dei maggiori valori fino ad = 12% b) sulla parte compresa tra e = 14% c) sulla parte che eccede = 16% 12
13 Continua I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell ammortamento a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione; in caso di realizzo [cessione o conferimento] dei beni anteriormente al quarto periodo d imposta successivo a quello dell opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell eventuale maggior ammortamento dedotto; in tale circostanza, l imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli art. 22 e 79 del Tuir. 13
14 Il regime dell azienda conferita Art. 176, 4 comma, 1 periodo del Tuir: le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati sia in regime di neutralità, sia con l applicazione dell imposta sostitutiva, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. a) principio della continuità dei valori fiscali; b) effetti: in caso di cessione, da parte del conferitario, dell azienda appena conferita, troverebbe applicazione l art. 86, 2 e 4 comma del Tuir [rateizzazione della plusvalenza in 5 esercizi], nel caso in cui l azienda stessa, nell esercizio del conferimento, sia stata posseduta dal conferente da almeno 3 anni. 14
15 Il regime delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento d azienda Art. 176, 4 comma, 2 periodo del Tuir: la partecipazione ricevuta dal conferente in cambio dell azienda conferita, si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. a) principio della continuità dei valori fiscali; b) effetti: in caso di cessione, da parte del conferente, delle partecipazioni appena ricevute in cambio dell azienda conferita, troverebbe applicazione l art. 87 del Tuir [sempre che siano soddisfatti anche i requisiti di cui all art. 87, 1 comma, lett. c) e d)], nel caso in cui l azienda stessa, prima di essere conferita, sia stata posseduta dal conferente per almeno 18 mesi. 15
16 Cessione delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento e disposizioni antielusive Art. 176, 3 comma del Tuir: non rileva ai fini dell art bis, d.p.r. n. 600 del 1973, il conferimento dell azienda secondo i regimi di neutralità o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell esenzione di cui agli: art. 87 [cessione partecipazioni da parte di soggetti IRES]; art. 58 [cessione partecipazioni detenute in regime d impresa da parte di soggetti IRPEF]; art. 68, 3 comma [cessione partecipazioni qualificate non detenute in regime d impresa da parte di soggetti IRPEF]. 16
17 L agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 L art. 1, 243 comma della l. n. 296 del 2006 [Fin. 2007] ha introdotto un agevolazione che, in deroga al generale principio di neutralità dei conferimenti di aziende, consente al conferitario, per le operazioni di conferimento effettuate negli anni 2007 e 2008, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito dell imputazione dell avviamento ovvero dei beni strumentali materiali ed immateriali assegnati per un ammontare non superiore ad effetti: l agevolazione consente di allineare gratuitamente i valori civili con quelli fiscali dei beni trasferiti per effetto del conferimento; periodo d imposta: solo per le operazioni effettuate negli anni 2007 e L esercizio di effettuazione del conferimento va individuato in base alla data di iscrizione della delibera di aumento di capitale presso il Registro Imprese [Circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E]; 17
18 L agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 Condizioni: l agevolazione è riservata alle società che: a) sono operative da almeno 2 anni: sono pertanto escluse le società costituite da meno di 2 anni o che non svolgono un effettiva attività industriale o commerciale [Circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E]; b) non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell art del codice civile. N.B.: L'agevolazione è subordinata alla presentazione all'agenzia delle Entrate di una istanza preventiva ai sensi dell articolo 11 della l. n. 212 del 2000, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati. 18
19 L agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 Decadenza dell agevolazione: la conferitaria decade dall agevolazione in esame nel caso in cui nei primi quattro periodi d imposta successivi all effettuazione dell operazione a) effettui ulteriori operazioni straordinarie [di cui al titolo III, capi III e IV del Tuir]; b) ceda i beni iscritti o rivalutati. N.B.: in caso di decadenza del beneficio in esame, la conferitaria dovrà versare le imposte dovute sul maggior reddito, anche dei periodi precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscali riconosciuti. 19
20 Le imposte indirette nel conferimento Imposta sul valore aggiunto: L operazione di conferimento d azienda è esclusa dall applicazione dell imposta: ai sensi dell art. 2, 3 comma, d.p.r. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni : ( ) b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti ( ) che hanno per oggetto aziende o rami d aziende. Imposta di registro: L operazione di conferimento d azienda è assoggettata ad imposta fissa: ai sensi dell art. 4, 1 comma, lett. a), della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, costituzione e aumento del capitale o patrimonio: ( ) 3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell impresa:
21 Esercizi 21
22 Determinazione del costo fiscale dell azienda Società conferente Marchi 500 P.N Partecip. 700 F. Amm.nto 500 Macchinari 900 Debiti 300 Crediti 400 F. sval. Cred. 200 Totale Totale Azienda conferita Marchi 500 Macchinari 900 Crediti 400 F. Amm.nto -500 Debiti -300 F. sval. Cred. * -200 Totale 800 * di cui fiscale
23 Continua 1. Valore fiscale marchi: 2. Valore fiscale macchinari 3. Valore fiscale crediti 4. Valore fiscale debiti: Valore fiscale azienda conferita: 23
24 Valore di perizia e scritture del conferente Perizia ex art c.c. Marchi Macchinari 500 Crediti 200 Debiti -300 Netto conf Scritture contabili conferente 24
25 Contabilità del conferente e del conferitario Società conferente TOTALE TOTALE Società conferitaria 25
26 Fiscalità del conferitario: Art. 176, 1 comma del Tuir: il conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda conferita. Marchi Macchinari Crediti Debiti TOTALE Valore corrente Valore fiscale 26
27 Fiscalità del conferente: 1) Art. 176, 1 comma, 1 periodo del Tuir: i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze La plusvalenza di 600 non partecipa alla determinazione del reddito del conferente [variazione in diminuzione del 100%] 2) Art. 176, 1 comma, 2 periodo del Tuir: il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita Valore corrente Valore fiscale Partecipazione 27
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