NUOVA ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE CIRCOLARE 15/E

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1 NUOVA ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE CIRCOLARE 15/E Premessa L accertamento da redditometro potrà essere disinnescato anche dalle cessioni di partecipazione in società di persone e di capitali residenti. A decorrere dal 25 giugno 2008 tali cessioni possono produrre redditi esenti. Ecco perché diventa interessante approfondire le nuove disposizioni tributarie, in materia di redditi diversi di natura finanziaria trovanti causa nelle Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate o meno. Molti sono stati i chiarimenti contenuti nella circolare in argomento. L articolo 3 del D. L. 112/2008 ha modificato l articolo 68 del TUIR, mediante l introduzione di due commi comma 6.bis e comma 6.Ter, ed introduce un ipotesi di esenzione che interessa le plusvalenze da cessioni di attività finanziarie. Le nuove disposizioni prevedono che, (a decorrere dal 25 giugno 2008), a determinate condizioni, il contribuente soggetto all imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ha la facoltà di usufruire di un regime di esenzione da imposta delle plusvalenza derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate. LA NUOVA NORMA OPERA NELL AMBITO DELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE DI CUI ALLE LETTERE C) E C.BIS) DELL ARTICOLO 67 DEL TUIR. Con il presente articolo si è prodotta un analisi delle nuove disposizioni alla luce dei recenti chiarimenti di prassi. SINTESI DELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITA FINANZIARIA. AMBITO SOGGETTIVO La normativa in argomento opera nell ambito della disciplina dei redditi diversi e per tanto interessa i seguenti soggetti: Soggetti interessati: - Persone fisiche, residenti,

2 - Società semplici ed i soggetti ad essi equiparati; - Enti, associazioni non commerciali e Onlus di cui all articolo 73 comma 1 lettera c) del TUIR; - Le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello stato ai sensi dell art. 23 del TUIR; che conseguono le plusvalenze da cessioni di attività finanziarie al di fuori dall ambito dell esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali, o in relazione alla qualità di lavoro dipendente. AMBITO OGGETTIVO Le plusvalenze che rientrano nei redditi diversi, di cui all articolo 67 del TUIR, sono quelle realizzate mediante la cessione a titolo oneroso (anche tramite permuta) delle seguenti attività finanziarie: - Partecipazioni in società di persone di cui all articolo 5 residenti (escluse le associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l esercizio di arti e professioni); - Partecipazioni in società di capitali di cui all articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d): o a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; o b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; o d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (anche società di persone); - diritti e titoli attraverso i quali è possibile acquisire partecipazioni sociali (vedi diritti di opzione); - strumenti finanziari non partecipativi la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione al risultato economico della società emittente o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi. - Contratti di associazione in partecipazione. Criterio di tassazione Ai sensi dell articolo 68 comma 6 del TUIR le plusvalenze sono costitute da: corrispettivo percepito costo dell attività finanziaria.

3 Le plusvalenza deve essere determinate adottando il Criterio di cassa. La tassazione si atteggia in modo diverso a secondo che: - le attività finanziarie siano definite come partecipazioni qualificate ; - le attività finanziarie siano definite come partecipazioni non qualificate ; - le attività finanziarie si riferiscono a soggetti non residenti. Inoltre all interno di ogni comparto di cui sopra la base imponibile è data dalla differenza tra le plusvalenze realizzate e le minusvalenze subite nel periodo di imposta, con la possibilità di riporto delle perdite, dovute all eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto. (art. 68 c. 3, 4, 5 del TUIR). Il testo delle Nuove norme Il coma 6- bis dell articolo 68 del TUIR: Le plusvalenze di cui all articolo c) e c-bis) del comma 1 dell art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all articolo 5, escluse le società semplice ed enti ad esse equiparate, all articolo 73, comma 1 lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni sono esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all articolo 5 e all articolo 73 comma 1 lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante sottoscrizione del capitale sociale o l acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costitute da non più di tre anni; Comma 6 ter dell articolo 68 del TUIR: L importo dell esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo Tenuto conto della complessità delle disposizioni si produce il seguente schema di trattazione: - INDIVIDUAZIONE DELLE Cessione Di attività finanziarie con plusvalenze esenti: - INDIVIDUAIZONE DELLE Condizione per il perfezionamento dell esenzione; - INDIVIDUAZIONE DEI Limiti quantitativi dell esenzione.

4 INDIVIDUAZIONE DELLE CESSIONI DI ATTIVITA FINANZIARE CON PLUSVALENZE ESENTI Ambito oggettivo di applicazione: La norma prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti, LE PLUSVALENZE DI CUI ALLE LETTERE C) E C.Bis) del comma 1 dell articolo 67 del TUIR derivanti 1- dalla cessione di quote di partecipazione in società di persone (articolo 5 del TUIR - Residenti), con espressa esclusione delle società semplici e degli enti equiparati, e nelle società di capitali di cui all art. 73 comma 1 lettera a) del TUIR (residenti), costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni; 2- dalla cessione di strumenti finanziari e dei contratti di associazioni in partecipazione, diversi da quelli in cui l apporto sia costituito esclusivamente da opere o servizi, che siano relativi alle MEDESIME società di cui sopra rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni. (il riferimento alle società medesime, come precisato dalla circolare in commento, fa intendere che le stesse devono essere costituite da più di sette anni.) La circolare 16/E in merito ha precisato che, l agevolazione spetta, non soltanto con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, ma anche a quelle realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di titoli (obbligazioni convertibili ad esempio) e diritti (ad Esempio diritti d opzione) attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni. La circolare non precisa nulla invece in merito alle ipotesi (remote) di cessione dei diritti di usufrutto sulle quote. La norma di esenzione non interessa le plusvalenze da cessioni di attività finanziarie relative a soggetti esteri. Le Società interessate dall agevolazione Le società interessate dalla norma in argomento devono essere costituite da non più di sette anni. Inoltre non tutte le forme societarie consento l accesso all agevolazioni di cui è la norma in argomento. Le società interessate dalla norma sono: - Le società di cui all articolo 5 del TUIR: o o SNC, SAS, SOCIETA DI ARMAMENTO (equiparate alle SNC o SAS) residenti; LE SOCIETA DI FATTO SE HANNO PER OGGETTO L ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALI (equiparate alle società in nome collettivo) residenti;

5 - Le società di cui all articolo 73 comma 1 lettera a): o SRL, SPA, SAPA, COOPERATIVE, SOCIETA DI MUTUA ASSICURAZIONE residenti Sono espressamente escluse in particolare le seguenti forme societarie: - Le società semplici e gli enti ad essi equiparati; - Le Associazioni, con o senza personalità giuridica; - Gli Enti pubblici e privati diversi dalle società a prescindere dal tipo di attività esercitata; - Le Associazioni tra professionisti senza personalità giuridica; - I Consorzi costituiti non in forma societaria; - I Trust; - Le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; Al momento della cessione, la società che emette le partecipazioni e gli strumenti finanziari o con la quale è stato stipulato il contratto di associazione deve essere costituita da non oltre 7 anni. La circolare precisa che, in merito all elemento temporale di cui sopra, lo stesso debba essere calcolato in verifica con riferimento alla data di costituzione della società e con riferimento alla data di cessione della quota societaria indipendentemente dalla data di riscossione della plusvalenza. Inoltre nel caso di operazioni straordinarie la verifica dovrà tenere conto anche degli anni di vita delle società coinvolte nell operazione straordinaria. Tale precisazione interessa le operazioni di fusione o scissione. Il requisito delle partecipazioni e delle attività finanziarie Va subito precisato che la norma si applica tanto agli strumenti finanziari qualificati tanto a quelli non qualificati. Le partecipazioni alle società come sopra individuate devono godere, ai fini dei benefici di cui alla norma, del requisito del possesso ininterrotto da almeno di tre anni. Gli strumenti finanziari ed i contratti di associazione in partecipazione che rientrano nell ambito di esenzione devono essere rispettivamente posseduti e stipulati (ininterrottamente) da almeno tre anni. Il calcolo dell elemento temporale, anche in questo caso, dovrà essere fatto con riferimento alla data di acquisto o sottoscrizione o di stipula dell attività finanziaria e con riferimento alla data di cessione della stessa (o alla data di cessione della parte della quota stessa).

6 Ai sensi del comma 1 bis dell articolo 67 del TUIR, che trova applicazione anche per le nuove norme si considerano ceduti per primi le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari e i contratti acquisiti in data più recente, cd. Criterio LIFO. Condizione per il perfezionamento dell esenzione Reinvestimento della Plusvalenza. La plusvalenza realizzata dalla cessione dell attività finanziaria che soddisfa i requisiti sopra esposti è esente se entro il termine di due anni dal realizzo della stessa, La plusvalenza sia reinvestita in società di persone, escluse le società semplici e gli enti equiparati, e in società di capitali residenti nel territorio dello stato, che svolgono le medesime attività della società di cui è la cessione dell attività finanziaria, MEDIANTE la sottoscrizione del capitale sociale o l acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime (anche nell ipotesi di acquisto per aumento del capitale sociale), sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. Si determina un regime di sospensione nel senso che la plusvalenza non concorrerà a fare base imponibile sino alla decorrenza del termine di due anni dalla cessione e sempreché non si sia verificata la condizione del reinvestimento che perfeziona lo stato di esenzione. La circolare non chiarisce se nell ambito del reinvestimento possano essere ricomprese anche gli eventuali importi corrisposti nell ambito di tali operazioni a titolo di sovrapprezzo. La circolare invece precisa che il reinvestimento delle plusvalenze esenti possa riguardare non solo l acquisto di partecipazioni ma anche l acquisto di strumenti finanziari o la stipula di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. Se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza realizzata l esenzione spetta nei limiti del costi della nuova partecipazione e la differenza sarà assoggettata a tassazione, nei termini di cui di seguito. Poiché le plusvalenze rilevano secondo il criterio di cassa, qualora il corrispettivo da cessione venga rateizzato, ai fini della verifica della condizione del reinvestimento della plusvalenza entro il termine di due anni, l apprezzamento dovrà essere esercitato con riferimento alla data di ogni singola rata incassata. Chiaramente il reinvestimento dovrà riguardare la sola parte della plusvalenza realizzata con riferimento a ciascuna rata realizzata. La circolare tuttavia non precisa cosa debba intendersi quale data di reinvestimento. In sostanza dovrà essere chiarito se per data di reinvestimento si debba intendere quella dell atto di

7 reinvestimento della plusvalenza o invece si debba intendere la data di pagamento in ordine a tale reinvestimento. ATTIVITA SVOLTE DALLA SOCIETA La società nella quale devono essere reinvestite le Plus deve svolgere la medesima attività. La norma, (che letteralmente risulta già non felice in quanto non dice la medesima attività svolta dalla società di cui alle quote e/o ai contratti e/o ai diritti sulle quote di cui è la cessione ), sembra affermare quanto segue: o la plusvalenza è esente se reinvestita in una società che sostanzialmente esercita la stessa attività esercitata dalla società di cui le quote che in ragione della cessione hanno determinato la stessa plusvalenza, (ritengo io) alla data di cessione. Il problema nasce qualora la società di cui le quote in cessione svolga una pluralità di attività e la società di cui è il reinvestimento ne svolga solo una (magari svolga una delle attività non prevalenti); o viceversa la società di cui le quote in cessione svolga una sola attività e la società di cui è il reinvestimento svolga una pluralità di attività. Di certo è che l oggetto sociale non costituisce elemento di riferimento per quanto sopra e per quanto previsto dalla norma che fa espresso ed inequivocabile riferimento alla attività svolta. Ritengo che in presenza dei casi sopra esposti sia opportuno fare riferimento all attività prevalente svolta dalle due società. Altro caso potrebbe essere l esercizio di attività diverse ma appartenenti al medesimo studio di settore. Si segnala che, nell ambito della circolare in commento, l Agenzia delle Entrate ritiene che per medesima attività deve intendersi l attività compresa in un medesimo studio di settore anche se con codice ATECO diverso. Da qui tuttavia nasce un altra osservazione: la continuità delle attività svolte (il termine continuità è ovviamente provocatorio intendendo chiaramente la identità di attività svolte ) dalle due società deve essere sicuramente verificata alla data di acquisto o sottoscrizione delle quote (alla data di reinvestimento). In sostanza si deve procedere alla verifica come segue: - Rilevazione dell attività svolta dalla società di cui alle quote cedute con riferimento alla data di CESSIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE;

8 - Rilevazione dell attività svolta dalla società di cui alle quote riacquistate con riferimento alla data di acquisto (vedi infra). Se le due attività risultano essere le medesime allora la plusvalenza acquisisce il titolo di esenzione. Ma: 1 - Se il reinvestimento ha ad oggetto la sottoscrizione di quote di una nuova società la verifica non potrà essere perfezionata se non alla data di inizio dell attività della società che ovviamente sarà successiva alla data di sottoscrizione e che potrebbe intervenire anche dopo un consistente periodo di tempo; 2 Inoltre. poiché il riferimento è alle attività svolte, occorre verificare in sostanza l attività che andrà a svolgere la nuova società non risultando sufficiente la comunicazione agli enti competenti; 3 - Infine se i termini della verifica sono quelli di cui sopra la norma non prevede alcuna clausola antielusiva, e pertanto la società oggetto di reinvestimento che alla data dello stesso svolge la medesima attività della società di cui alle quote cedute (magari grazie ad un contratto di affitto di azienda o di comodato di azienda) potrebbe variare l attività in un momento immediatamente successivo, oppure la società alla quale si riferiscono le attività finanziarie cedute, potrebbe variare la propria attività in procinto della stessa cessione. Se la precisazione della circolare vuole dire che la verifica dovrà essere condotta con riferimento ai codici di attività, allora le osservazioni di cui sopra risultano di estrema importanza. Si pone da ultimo l attenzione sulle norme in materia di patto di non concorrenza, soprattutto per le ipotesi di cessione di quote di società di persone e di reinvestimento in quote di società con responsabilità illimitata. TERMINE DEI DUE ANNI DAL CONSEGUIMENTO DELLA PLUSVALENZA Il conseguimento della plusvalenza è quello determinato ai sensi dell articolo 68 criterio di cassa. LIMITE QUANTITATIVO DELL ESENZIONE L esenzione della plusvalenza, che si badi bene interessa chiaramente solamente la quota di plusvalenza, incontra due limiti: 1 l importo reinvestito;

9 2 il quintuplo del Costo (storico) sostenuto dalla società, le cui partecipazioni sono cedute, nei 5 anni anteriori alla cessione (calcolati con calendario), per: a acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi da immobili); b acquisizione o realizzazione di beni immateriali ammortizzabili; c - costi per spese di ricerca e sviluppo; In merito al precedente punto 2 valga quanto segue. Qualora la plusvalenza risulti essere superiore al limite indicato (punto 2) la stessa concorre nella tassazione nei termini ordinari e pertanto per tale parte di plusvalenza si dovrà procedere a tassazione fin da subito (il periodo di sospensione non opera in ordine a tale quota). La circolare non precisa se tale limite opera anche per le plusvalenze da cessione di strumenti finanziari o contratti di associazione in partecipazione. Tale osservazione trova riscontro nella lettera della norma che fa riferimento al costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione. Si ritiene che il limite indicato dal comma 6-Ter debba valere per tutte le plusvalenze di cui al precedente comma 6-bis, quindi anche per quelle derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione indicati dalla stessa norma. Il quintuplo deve essere calcolato sui seguenti costi: o Costo storico di acquisto o costo di produzione dei beni di cui all articolo 102 del TUIR (diversi dai beni immobili strumentali, merce e patrimonio) ; o Costo storico di acquisto o costo di produzione dei beni di cui all articolo 103 del TUIR (Software, marchi, brevetti, diritti di concessione, ivi incluso l Avviamento); o Costi per studi ricerche e sviluppo (esclusi quelle per studi e ricerche di base). La parte di plusvalenza non esente concorrerà nei termini di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR. Si fa notare che la parte di plusvalenza esente non concorre al consumo delle eventuali minusvalenze dello stesso tipo e genere. La circolare afferma che in caso di vendita con pagamento frazionato in più rate il confronto dovrà essere in ogni caso effettuato tra l importo complessivo della plusvalenza realizzata e i predetti costi sostenuti dalla società nei cinque anni precedenti la cessione, prescindendo, quindi, dalle modalità di incasso del corrispettivo.

10 Antielusività Di seguito si producono dei casi interessanti che riguardano la disposizione del comma 6-Ter. Il limite del quintuplo, non opera CON RIFERIMENTO ALL INTERO CAPITALE SOCIALE, E QUINDI NON OPERA pro quota, per cui se i soci di una SRL fossero due, aventi ciascuno una quota pari al 50% del Capitale Sociale, e il costo sostenuto in riferimento alle voci di cui sopra negli ultimi 5 anni fosse pari ad ,00, la plusvalenza fattivamente esentabile per ciascuno dei i soci sarebbe pari ad ,00, potendo quindi entrambi realizzare insieme una plusvalenza pari ad ,00. La norma non prevede ipotesi elusive, così che: o Se il limite di cui al comma 6-ter fosse pari ad ,00; o Il socio possessore dell 80% del C.S. intende cedere realizzando una plusvalenza di ,00; o Il socio possessore del 80% del C.S. cede in donazione ad un proprio familiare una parte della quota di partecipazione (ES. 40%); o I due possessori cedono le proprie quote del 40% realizzando ciascuno una plusvalenza pari ad ,00 (sotto limite); o I due soci reinvestono la plusvalenza in altra società; o Il familiare ricede al socio possessore la quota al valore nominale; o Il tutto in esenzione. Altro aspetto interessante è se il medesimo soggetto proceda a cessioni frazionate della quota (più cessioni parziali della quota); ci si può chiedere se il limite massimo determinato come sopra si moltipliche per ogni successiva cessione. Per come è scritta la norma sembrerebbe proprio di sì e così si potrebbe agire come segue: o Plusvalenza fattivamente esentabile alla data del 31 luglio 2008 = 5 * (investimenti nei 5 anni anteriori alla cessione che si assumono pari a 5.000,00) = ,00 o Proprietario del 50% del C.S. della Società; o Cessione (accordo preso) intera quota; o Costo della quota pari ad 5.000,00 o Prezzo di cessione ,00; o Il cedente reinveste la plusvalenza pari ad ,00 in una società costituita ed avente ad oggetto la stessa attività;

11 o Il cedente procede alla cessione frazionata della propria quota realizzando 4 contratti di cessione ad un importo pari ad ,00 ciascuno. La norma, come detto, non pone nessun termine e condizione di antielusività, così ché si potrebbe verificare la seguente situazione: - Cessione di quote con Plus pari ad 1.000,00; - Acquisto di quote in società nuova (magari appositamente costituita) pari ad 1.000,00; - Successiva cessione delle quote appena acquistate per 1.000,00. MECCANISMO DELL AGEVOLAZIONE Come detto l agevolazione comporta una sorta di periodo di sospensione durante la quale la plusvalenza non è considerata imponibile ai fini IRPEF. Il periodo di sospensione decorre dalla data di realizzo della plusvalenza e termina alla data di reinvestimento della stessa ed in ogni caso qualora siano decorsi due anni dalla data di realizzo. Quindi, fatto salvo il limite di cui al comma 6-ter, gli scenari che possono emergere sono in seguenti: - La plusvalenza è integralmente reinvestita nei termini indicati dalla norma entro due anni dalla data di realizzo: o La plusvalenza risulta definitivamente esente; - La plusvalenze non è reinvestita o è reinvestita solo parzialmente, nei termini indicati dalla norma e sono decorsi due anni dalla data di realizzo: o La plusvalenza non reinvestita totalmente o parzialmente assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui la stessa è stata a suo tempo realizzata. In sostanza, la tassazione della plusvalenza non reinvestita deve avvenire con riguardo al periodo di imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione. Va da se che il trattamento tributario varia a seconda che l attività finanziaria ceduta sia una partecipazione qualificata o meno. Prima di commentare le diverse ipotesi si segnale che la circolare non produce indicazione circa l ipotesi per la quale la plusvalenza venga dichiarata e assoggetta ad imposte fin dal momento del suo realizzo e successivamente, entro i due anni, venga reinvestita. E da ritenere che in questo caso il contribuente abbia diritto quanto meno al rimborso delle imposte versate e non dovute.

12 Infatti il tenore letterale della norma non dispone per una scelta opzionale del trattamento tributario delle plusvalenze reinvestite ma, al contrario dispone la non concorrenza per esenzione di tali plusvalenze. Si segnale che nel terzo periodo della circolare in commento si afferma che, il contribuente [ ] ha la facoltà di usufruire di un regime speciale di esenzione da imposta [.... ]. La facoltà deve essere però intesa nel senso che, il contribuente potrà decidere se usufruire del periodo di sospensione ma, quando e se perfezionati i termini di esenzione allora la plusvalenza non dovrà in ogni caso concorrere alla determinazione del reddito complessivo. Cessione di partecipazioni non qualificate Nell ipotesi del regime dichiarativo i contribuenti, qualora non abbiano reinvestito la plusvalenza realizzata entro il termine di due anni dovranno indicare nella dichiarazione riferita all anno in cui è scaduto il termine biennale. L imposta sostitutiva pari al 12,50% dovrà essere maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte (a saldo) derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui la stessa plusvalenza è stata realizzata. Cessione di partecipazioni qualificate In questo caso i contribuenti qualora non abbiano reinvestito la plusvalenza realizzata entro il termine biennale dovranno indicare la stessa nella dichiarazione dei redditi riferita all anno in cui tale termine biennale spira. Le imposte dovranno però essere ricalcolate con riferimento al reddito complessivo del periodo di imposta in cui la plusvalenza doveva essere dichiarata originariamente. Per quanto alle modalità la circolare segnale che il contribuente dovrà seguire, ai fini della dichiarazione della plusvalenza, del calcolo e del versamento degli importi dovuti, le istruzioni che saranno specificate nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche. La nuova tassazione delle plusvalenze: Per le plus e minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate (nonché strumenti finanziari e contratti assimilati), non detenute nell esercizio di impresa, la misura di concorso del 49,72% si applica agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1 gennaio Analoga decorrenza è prevista per la misura di esenzione del 50,28% in relazione alla cessione di

13 partecipazioni (nonché strumenti finanziari e contratti assimilati) detenute nell esercizio d'impresa in società ed enti. Mario Agostinelli.

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