Metodologie e determinazioni quantitative d azienda

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1 Metodologie e determinazioni d azienda Cessione d azienda (Cap. I) Conferimento (Cap. II) aspetti civilistici, economici, contabili e fiscali da G. Savioli (2008), Le operazioni di gestione straordinaria Lezioni del Dott., PhD Mercoledì 21 e 28 Settembre 2011 ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI DELLA CESSIONE D AZIENDA Definizione di azienda L'art del c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il trasferimento dell azienda (o ramo) deve necessariamente riguardare un complesso di beni funzionalmente legati tra di loro ed idoneo all esercizio dell impresa. Il trasferimento di singoli beni non realizza un trasferimento d azienda

2 Oggetto del trasferimento Materiali (e.g. Immobili, attrezzature, crediti, debiti, rimanenze di magazzino). Immateriali (e.g. diritti di brevetto, avviamento) Di proprietà in virtù di un diritto reale Posseduti a qualsiasi altro titolo (e.g. locazione, anche finanziaria, comodato) Azienda vs. Imprenditore? Esempi: Azienda caduta in successione ad un erede persona fisica non imprenditore che decide di non esercitare direttamente l attività ed intende cedere l azienda a terzi; Unica azienda di un imprenditore che, avendola locata a terzi perde la qualifica di imprenditore e, successivamente, decide di cedere l azienda.

3 Azienda in funzione? Esempi: L imprenditore dispone delle attrezzature ed ha ottenuto l eventuale autorizzazione amministrativa ma non ha ancora iniziato l attività; L attività aziendale potrebbe essere sospesa per qualsiasi motivo (e.g. a causa di una malattia dell imprenditore). Trasferimento per cessione o per conferimento La prima caratteristica è data dal corrispettivo: - Il corrispettivo della cessione è rappresentato in genere da denaro; - Il corrispettivo del conferimento dell azienda in una società è rappresentato da quote della conferitaria. La seconda caratteristica è rappresentata dalla forma dell atto di trasferimento.

4 Riferimenti normativi Il Codice Civile detta regole particolari sulla forma degli atti con i quali viene trasferita un azienda. Tali atti costituiscono una prima serie di elementi di valutazione per la scelta tra la cessione ed il conferimento dell azienda. La forma del contratto (art. 2556) Non è richiesta ad substantiam. E richiesta ai soli fini della prova. Devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni (e.g. immobile) o per la particolare natura del contratto (e.g. conferimento in società di persone o di capitali).

5 L'art. 6 della L. 12/8/93 n 310 Prescrive la forma pubblica dell'atto o l'autentica notarile delle sue firme ed il successivo deposito e iscrizione presso il Registro delle Imprese. Si riferisce sia alla cessione che al conferimento, (oltre che all affitto e usufrutto dell azienda). La norma è stata emanata nel quadro generale delle disposizioni per contrastare il riciclaggio di danaro di provenienza illecita. Formalità - Cessione d azienda Scrittura privata autenticata nelle firme da notaio (qualora tra i beni costituenti l azienda non figurino immobili); Atto pubblico (qualora tra i beni costituenti l azienda venga trasferito anche un immobile); Iscrizione dell atto di trasferimento al Registro delle imprese a fini di pubblicità; salvo i casi particolari previsti dall art 2443 bis del c.c. per le cessioni a spa e dall art commi 4 e 5 del c.c. per le cessioni alle srl, non è richiesta alcuna perizia.

6 ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE D AZIENDA Tassazione della plusvalenza Cessione effettuata da soggetto IRES. Cessione effettuata da società di persone. Cessione effettuata da imprenditore individuale: a)cessione dell unica azienda dell imprenditore individuale; b)cessione di ramo d azienda dell imprenditore individuale. Cessione effettuata da soggetto IRES Art. 86, 2 comma del Tuir: la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; Art. 86, 4 comma del Tuir: le plusvalenze realizzate, determinate a norma del 2 comma, concorrono a formare il reddito per l intero ammontare nell esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; 12

7 continua Art. 109, 2 comma, lett. a) del Tuir: le plusvalenze da cessione d azienda si considerano realizzate alla data di stipula dell atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; N.B.: nella cessione d azienda, la plusvalenza non va quantificata con riferimento ai singoli beni, ma all intera azienda. Ne consegue che concorreranno alla formazione della plusvalenza anche quei beni che per loro natura non sono plusvalenti e.g. beni merce [R.M. 8 febbraio 1979, n. 9/199]. Tassazione: la plusvalenza [per l intero importo o rateizzata] concorre alla determinazione del reddito imponibile ed è tassata con aliquota ordinaria del 27,50%. 13 Cessione effettuata da società di persone Art. 58 Tuir: nessuna differenza rispetto al caso appena esaminato. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti IRES; Tassazione: la plusvalenza [per l intero importo o rateizzata] concorre alla determinazione del reddito imponibile che viene attribuito pro quota ai soci. 14

8 Cessione effettuata da imprenditore individuale Cessione di unica azienda o ramo d azienda: a) Se ricorrono i presupposti di cui all art. 17, 1 comma, lett. g) e 2 comma del Tuir, l imprenditore può optare per la tassazione separata; b) Se non ricorrono tali presupposti o l imprenditore non intende avvalersi della tassazione separata, si applica l art. 58 del Tuir e non vi è alcuna differenza rispetto ai casi precedentemente esaminati. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti IRES. N.B.: in caso di cessione di unica azienda, la persona fisica perde la qualifica di imprenditore. Si ritiene, quindi, che non possa trovare applicazione la rateizzazione in 5 quote costanti della plusvalenza. 15 Continua La tassazione separata: art. 17, 1 comma, lett. g) e 2 Tuir comma del Presupposti: deve trattarsi di cessione a titolo oneroso di azienda commerciale posseduta da più di 5 anni; deve esserne fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui la plusvalenza sarebbe stata imponibili come componente del reddito d impresa. Effetti: l Irpef dovuta separatamente viene determinata applicando all ammontare conseguito l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all anno in cui i redditi sono stati conseguiti. 16

9 Permuta di aziende Art. 86, 2 comma, ultimo periodo del Tuir: se il corrispettivo della cessione d azienda è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito; Tale disposizione prevede l opportunità di effettuare una permuta d azienda in regime di neutralità fiscale N.B.: applicabile ai soggetti IRES, alle società di persone e agli imprenditori individuali. 17 Le imposte indirette nella Cessione d azienda L atto di cessione di azienda è soggetto a imposta proporzionale di registro (non IVA). L operazione di cessione d azienda è esclusa dall applicazione dell imposta: ai sensi dell art. 2, 3 comma, d.pr. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni : ( ) b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti ( ) che hanno per oggetto aziende o rami d aziende.

10 Base imponibile ai fini dell imposta di registro (art. 51 DPR 131/86) se sono state tenute le scritture contabili obbligatorie previste dal C.C. (i.e. contabilità ordinaria): La base imponibile è pari al valore dell azienda, dato dal valore complessivo dei beni, compreso l avviamento, al netto delle passività, se non sono state tenute tali scritture contabili (imprenditore in contabilità semplificata), la base imponibile è data dall'attivo lordo indicato in atto. Va dedotto il valore dei beni mobili registrati (veicoli), soggetti ad autonoma imposta di registro Aliquote dell imposta di registro sono differenziate e dipendono dalla natura dei beni costituenti l azienda: sui beni mobili [compreso l avviamento] = 3% sui beni immobili e su diritti reali immobiliari 7% sui terreni agricoli e su diritti reali sugli stessi 15% In presenza di più categorie = proporzione

11 Imposte ipotecarie e catastali si applicano al valore dei beni immobili trasferiti con la cessione d azienda: - catastali 1% -ipotecarie 2% o 3% ESERCIZIO: LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA immobili = mobili [o avviamento] = debiti = a) incidenza valore immobili su totale Attività = 60% [6.000 / ] b) imputazione delle Passività: (per gli immobili) x 60% = (per i mobili) x 40% = c) determinazione del valore netto delle Attività: per gli immobili [ ] = per i mobili [ ] = d) liquidazione dell imposta di registro: per gli immobili x 8% = 366 per i mobili x 3% = 84 22

12 ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI DEL CONFERIMENTO Nozione: operazione mediante la quale un qualsiasi soggetto giuridico (conferente) apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società (conferitaria), ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale. Oggetto: qualsiasi bene o diritto al quale le parti attribuiscono un utilità economica e quindi: denaro; beni mobili o immobili; crediti (compensazione con consenso); partecipazioni; complesso di beni e diritti organizzato per l esercizio di un attività economica (neutralità fiscale). Conferimento, vincoli e deroghe Oggetto nelle S.r.l.: la riforma del diritto societario, D.lgs. n. 6/2003 ha disciplinato che oggetto di conferimento (nelle S.r.l.) possono essere tutti gli elementi dell Attivo suscettibili di valutazione economica (perizia di stima, art cc.) e pertanto anche le prestazioni d opera o di servizio (con polizza assicurativa o fideiussione). Vincoli e deroghe: Beni con fungibilità < denaro: conferimento al momento della sottoscrizione con relazione giurata del massimo valore attribuibile e con dettaglio dei criteri discrezionali utilizzati dal perito (Vedi slide 5). Si noti che la delibera assembleare di aumento del C.S. non è ancora avvenuta e pertanto non si conosce il valore di emissione. Deroga art ter cc. - D.lgs. n. 142/2008 (e.g. valori mobiliari).

13 Conferimento, vincoli e deroghe Continua Vincoli e deroghe : Beni in natura in S.p.A. già costituite: deroga al diritto d opzione, anche se tutela delle minoranze poiché l emissione di nuove azioni per aumento del C.S. avviene al Valore corrente. Non vi è depauperamento del valore economico delle azioni. Rischio diluizione della quota e quindi potenziale pregiudizio. Quanto sopra non è previsto per le S.r.l. poiché prevale la tutela dei soci alla volontà di acquisire un bene senza esborso monetario. Conferimento, stima peritale Nel caso di conferimento di ramo d azienda la prassi si basa sul valore corrente. Il criterio migliore è legato al concetto di fair value, valore effettivo, che considera le molteplici ipotesi circa il futuro svolgimento della gestione post-conferimento e valuta la capacità reddituale. Il perito dovrebbe basarsi sulla situazione contabile della conferente e il valore economico della conferitaria se preesistente, cioè non è una NEWCO. Spesso la prassi preferisce la soluzione stand alone, ossia il metodo analitico patrimoniale.

14 Conferimento, controllo perizia (S.p.A.) e ruolo del CdA Nelle sole S.p.A. il CdA della conferitaria (o NEWCO) entro 180 gg. deve controllare la perizia e confermarla o rettificarla fino ad un valore inferiore del 20%. In caso di rettifica: situazioni verificabili: 1. socio recede; 2. socio versa la differenza; 3. socio accetta una partecipazione inferiore e si procede a ridurre il C.S. per annullamento azioni. Sia nelle S.p.A. (che nelle S.r.l.) il CdA della conferitaria entro 30 gg. dalla data fissata per la delibera assembleare di aumento del C.S. deve redigere una relazione da fornire all organo di controllo (i.e. collegio sindacale), affinché entro 15 gg. dalla data di cui sopra possa esprimere un parere sul prezzo di emissione delle azioni (o quote). Conferimento, Iscrizione Delibera e Atto Il notaio rogante procede all iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera assembleare e dell atto di conferimento; se trattasi di conferitaria NEWCO, ovviamente si iscrive l atto costitutivo (deposito entro 20 gg.).

15 ASPETTI FISCALI DEL CONFERIMENTO Art. 176 TUIR: conferimento neutrale 1) Presupposto soggettivo: conferimenti effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese commerciali [art. 176, 1 comma]; soggetti residenti nell esercizio di imprese commerciali : il conferimento in regime di neutralità può essere applicato da qualsiasi soggetto residente che svolge attività d impresa [sia soggetto IRPEF che IRES]; L art. 1, 46 comma, lett. d), l. n. 244 del 2007 [Fin. 2008], ha modificato l art. 176, 1 comma, nella parte in cui prevedeva come condizione necessaria che la conferitaria fosse un soggetto di cui all art. 73, 1 comma, lett. a) e b). Continua Art. 176, 2 comma: nel caso in cui il soggetto conferente o il soggetto conferitario sia un soggetto non residente, il regime di neutralità si applica qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato 2) Presupposto oggettivo: conferimenti di aziende [art. 176, 1 comma]; La disposizione si applica esclusivamente ai conferimenti di aziende, mai ai conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento [art. 175 e 177 del Tuir] o ai conferimenti di singoli beni o di partecipazioni non rilevanti [art. 9 del Tuir]. 30

16 Continua 3) Gli effetti del conferimento: a) neutralità [art. 176, 1 comma]; effetti per il conferente: i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; tuttavia deve assumere, quale costo [fiscale] delle partecipazioni ricevute in cambio dell azienda conferita, l ultimo valore fiscale attribuito alla stessa; effetti per il conferitario: subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda conferita [con indicazione in dichiarazione delle eventuali differenze tra valori civilistici e fiscali]. 31 Continua 3) Gli effetti del conferimento: b) imposta sostitutiva [art. 176, comma 2 - ter]; effetti per il conferente: i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; tuttavia deve assumere, quale costo [fiscale] delle partecipazioni ricevute in cambio dell azienda conferita, l ultimo valore fiscale attribuito alla stessa; effetti per il conferitario: può, mediante versamento di un imposta sostitutiva, affrancare i valori fiscali [allineandoli a quelli civilistici] relativi all azienda conferita. 32

17 Continua L applicazione dell imposta sostitutiva deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione di conferimento [o, al massimo, entro l esercizio successivo]; può essere applicata, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo costituenti esclusivamente immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all azienda ricevuta; l imposta è sostitutiva di IREF, IRES e IRAP; l imposta è calcolata sulla base di tre scaglioni: a) sulla parte dei maggiori valori fino ad = 12% b) sulla parte compresa tra e = 14% c) sulla parte che eccede = 16% 33 Continua I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell ammortamento a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione; in caso di realizzo [cessione o conferimento] dei beni anteriormente al quarto periodo d imposta successivo a quello dell opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell eventuale maggior ammortamento dedotto; in tale circostanza, l imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli art. 22 e 79 del Tuir. 34

18 Il regime dell azienda conferita Art. 176, 4 comma, 1 periodo del Tuir: le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati sia in regime di neutralità, sia con l applicazione dell imposta sostitutiva, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. a) principio della continuità dei valori fiscali; b) effetti: in caso di cessione, da parte del conferitario, dell azienda appena conferita, troverebbe applicazione l art. 86, 2 e 4 comma del Tuir [rateizzazione della plusvalenza in 5 esercizi], nel caso in cui l azienda stessa, nell esercizio del conferimento, sia stata posseduta dal conferente da almeno 3 anni. 35 Il regime delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento d azienda Art. 176, 4 comma, 2 periodo del Tuir: la partecipazione ricevuta dal conferente in cambio dell azienda conferita, si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. a) principio della continuità dei valori fiscali; b) effetti: in caso di cessione, da parte del conferente, delle partecipazioni appena ricevute in cambio dell azienda conferita, troverebbe applicazione l art. 87 del Tuir [sempre che siano soddisfatti anche i requisiti di cui all art. 87, 1 comma, lett. c) e d)], nel caso in cui l azienda stessa, prima di essere conferita, sia stata posseduta dal conferente per almeno 18 mesi. 36

19 Cessione delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento e disposizioni antielusive Art. 176, 3 comma del Tuir: non rileva ai fini dell art bis, d.p.r. n. 600 del 1973, il conferimento dell azienda secondo i regimi di neutralità o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell esenzione di cui agli: art. 87 [cessione partecipazioni da parte di soggetti IRES]; art. 58 [cessione partecipazioni detenute in regime d impresa da parte di soggetti IRPEF]; art. 68, 3 comma [cessione partecipazioni qualificate non detenute in regime d impresa da parte di soggetti IRPEF]. 37 L agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 L art. 1, 243 comma della l. n. 296 del 2006 [Fin. 2007] ha introdotto un agevolazione che, in deroga al generale principio di neutralità dei conferimenti di aziende, consente al conferitario, per le operazioni di conferimento effettuate negli anni 2007 e 2008, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito dell imputazione dell avviamento ovvero dei beni strumentali materiali ed immateriali assegnati per un ammontare non superiore ad effetti: l agevolazione consente di allineare gratuitamente i valori civili con quelli fiscali dei beni trasferiti per effetto del conferimento; periodo d imposta: solo per le operazioni effettuate negli anni 2007 e L esercizio di effettuazione del conferimento va individuato in base alla data di iscrizione della delibera di aumento di capitale presso il Registro Imprese [Circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E]; 38

20 L agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 Condizioni: l agevolazione è riservata alle società che: a) sono operative da almeno 2 anni: sono pertanto escluse le società costituite da meno di 2 anni o che non svolgono un effettiva attività industriale o commerciale [Circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E]; b) non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell art del codice civile. N.B.: L'agevolazione è subordinata alla presentazione all'agenzia delle Entrate di una istanza preventiva ai sensi dell articolo 11 della l. n. 212 del 2000, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati. 39 L agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 Decadenza dell agevolazione: la conferitaria decade dall agevolazione in esame nel caso in cui nei primi quattro periodi d imposta successivi all effettuazione dell operazione a) effettui ulteriori operazioni straordinarie [di cui al titolo III, capi III e IV del Tuir]; b) ceda i beni iscritti o rivalutati. N.B.: in caso di decadenza del beneficio in esame, la conferitaria dovrà versare le imposte dovute sul maggior reddito, anche dei periodi precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscali riconosciuti. 40

21 Le imposte indirette nel conferimento Imposta sul valore aggiunto: L operazione di conferimento d azienda è esclusa dall applicazione dell imposta: ai sensi dell art. 2, 3 comma, d.p.r. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni : ( ) b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti ( ) che hanno per oggetto aziende o rami d aziende. Imposta di registro: L operazione di conferimento d azienda è assoggettata ad imposta fissa: ai sensi dell art. 4, 1 comma, lett. a), della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, costituzione e aumento del capitale o patrimonio: ( ) 3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell impresa: Esercizi 42

22 Determinazione del costo fiscale dell azienda Società conferente Marchi 500 P.N Partecip. 700 F. Amm.nto 500 Macchinari 900 Debiti 300 Crediti 400 F. sval. Cred. 200 Totale Totale Azienda conferita Marchi 500 Macchinari 900 Crediti 400 F. Amm.nto -500 Debiti -300 F. sval. Cred Totale Continua 1. Valore fiscale marchi: Valore fiscale macchinari [ ]: : costo storico 500: fondo ammortamento 3. Valore fiscale crediti [ ]: : valore nominale - 100: parte dedotta del fondo svalutazione 4. Valore fiscale debiti: Valore fiscale azienda conferita:

23 Valore di perizia e scritture del conferente Perizia ex art c.c. Marchi Macchinari 500 Crediti 200 Debiti -300 Netto conf Scritture contabili conferente Debiti 300 F. Amm.nto 500 F. sval. Cred. 200 Partecipaz Marchi 500 Macchinari 900 Crediti 400 Plusvalenza 600 Totale Contabilità del conferente e del conferitario Società conferente Partecip. 700 P.N Partecip Utile 600 Totale Totale Società conferitaria Marchi P.N Macchinari 500 Debiti 300 Crediti 200 Totale Totale

24 Fiscalità del conferitario: Art. 176, 1 comma del Tuir: il conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda conferita. Valore corrente Valore fiscale Marchi Macchinari Crediti Debiti TOTALE Fiscalità del conferente: 1) Art. 176, 1 comma, 1 periodo del Tuir: i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze La plusvalenza di 600 non partecipa alla determinazione del reddito del conferente [variazione in diminuzione del 100%] 2) Art. 176, 1 comma, 2 periodo del Tuir: il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita Valore corrente Valore fiscale Partecipazione

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