REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento, in rispondenza alle priorità d intervento individuate dalla legge 328/00, norma gli interventi relativi agli affidamenti familiari in attuazione della legge 149/01 Diritto del minore ad una famiglia e della Deliberazione Regione Campania n. 644/ 2004 Linee di indirizzo regionale per l affidamento familiare. Art. 2 - Finalità L affidamento familiare si pone: - come risposta prioritaria alle esigenze di quei minori che, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti dai servizi in favore del nucleo d origine, si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo; - come alternativa da privilegiare rispetto all inserimento in una comunità di tipo familiare. L affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, persegue la finalità di garantire ai minori in difficoltà, relazioni affettive ed educative capaci di surrogare adeguatamente le carenze delle famiglie d origine. L intervento di affidamento familiare persegue, inoltre, l obiettivo di valorizzare e riconoscere la funzione di servizio svolta dagli affidatari. Art. 3 - Beneficiari Sono beneficiari dell intervento di affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, i minori dell Ambito B3 affidati a famiglie/singolo per i quali, accertata una carenza di cure e di assistenza da parte della famiglia d origine, si renda necessario un temporaneo allontanamento dalla stessa. Art.4 - Modalità erogative Il servizio sociale, esperiti gli interventi di sostegno e di aiuto che possono essere attivati a favore della famiglia d origine, qualora permanga un ambiente non idoneo a consentire il permanere del minore al proprio interno dispone l invio al S.A.T. per un progetto di affidamento familiare. Nel caso in cui la famiglia rifiuti gli interventi di sostegno e/o non collabori, i servizi sociali sono tenuti a segnalare la situazione all autorità Giudiziaria competente al fine di tutelare il minore. L affidamento familiare consiste nell accoglienza del minore presso una famiglia/singolo/famigliacomunità che non ha vincoli di parentela con la famiglia d origine. L affidamento familiare può essere attuato in forma consensuale o giudiziale. L affidamento consensuale è disposto dal S.A.T. su segnalazione del servizio sociale territoriale previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. A tale disposizione deve fare seguito il controllo di legittimità del Giudice Tutelare per l esecutività del provvedimento. Ha una durata massima di 24 mesi trascorsi i quali solo il Tribunale per Minorenni può pronunciare proroga. L affidamento giudiziario (art. 4 comma 2 L. 149/01) è disposto dal Tribunale per i Minorenni su proposta dei servizi sociali territoriali e/o sanitari, laddove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà o dal Tribunale ordinario in base alla L. 74/87, art. 11. Art. 5 -Tipologie particolari di affidamento familiare 1. Affidamento a parenti Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria alcuna segnalazione all Autorità Giudiziaria) o disposti dall Autorità Giudiziaria. 1
2. Affidamento diurno L affidamento diurno è un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea difficoltà e di appoggio al minore in alcuni momenti della giornata o della settimana e comunque per un tempo significativo nell arco della settimana. E possibile distinguere due tipologie di affidamento diurni: Educativo: centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale del minore, con attività educativo-scolastiche e ricreative; Familiare: con una maggiore valenza affettiva, pur non escludendo obiettivi di inserimento sociale, con attività educativo-scolastiche e ricreative. L affidamento diurno si attua con uno specifico Progetto ed è soggetto a verifiche trimestrali da parte degli operatori che attivano l intervento. L affido diurno, o a tempo parziale, è previsto come effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il IV grado del minore. 3. Affidamento di neonati Per i neonati (0-24 mesi) l affidamento va adottato con attenta valutazione di tutte le variabili in gioco. Le famiglie affidatarie vanno particolarmente preparate e motivate, possibilmente con figli propri. Tali affidamenti devono possedere i seguenti requisiti: vanno considerati come prioritari per giungere ad una tempestiva diagnosi sulla recuperabilità della famiglia d origine; la permanenza del neonato in famiglia affidataria non deve superare il periodo di 6-8 mesi, oltre il quale diventa troppo alto il rischio di rafforzare legami ed attaccamenti; la scelta dell affidatario deve essere particolarmente attenta e mirata per escludere ogni ambiguità rispetto ad improprie aspettative adottive o di affidamenti a lungo termine; la modalità d incontro con la famiglia d origine deve essere garantita in luogo neutro alla presenza di un operatore, possibilmente un educatore, che osservi la relazione genitori/figlio, la faciliti e riferisca dettagliatamente all autorità Giudiziaria; la famiglia affidataria non deve avere, di norma, alcun rapporto diretto con la famiglia di origine né conoscenza degli eventuali futuri genitori adottivi; compito degli affidatari è anche di documentare in modo accurato l evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami, fotografie, album di ricordi. Questo materiale dovrà essere consegnato, tramite gli operatori, alla famiglia che sarà scelta come definitiva del bambino; gli operatori del SAT e quelli del territorio garantiscono il sostegno alla famiglia affidataria, che deve conoscere e condividere tutte le caratteristiche sin qui descritte, in particolare nel momento della separazione/distacco; non è possibile da parte di una famiglia affidataria l accoglienza di più di 1, salvo particolari eccezioni (gemelli ). 4. Affidamento di minori in situazioni di emergenza Tale affidamento si configura come un servizio di pronto intervento dettato dall esigenza di una prima accoglienza per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che pertanto richiedono l allontanamento immediato. La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l accoglienza presso parenti e può prevedere, in casi eccezionali, l inserimento del minore insieme ad un genitore presso la famiglia affidataria. La durata di questo affidamento non deve superare i tre mesi. 2
5. Affidamento a rischio giuridico. Nei casi ove la procedura di adattabilità duri molto tempo e per altro si profili quasi certo il suo esito, si può far luogo ad un affidamento familiare che si definisce a rischio giuridico. Si tratta di un affidamento etero familiare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adattabilità che non risulta ancora definitiva. Gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato domanda di adozione e che sono in possesso dei requisiti per la futura ed eventuale adozione. Art.6 - Ruoli e competenze Ruolo dei Comuni Servizio Affido D Ambito Il S.A.T. (Servizio Affido Territoriale) articolazione dell Ufficio di Piano - istituito dagli Ambiti Territoriali, tenendo conto di quanto disposto dall art. 2 comma 4 della L.149/01, svolge i seguenti compiti e funzioni: promuove la cultura dell affidamento familiare all interno di una più complessa politica di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità; individua, selaziona e forma la coppie e/o le persone disponibili all affidamento; istituisce l Anagrafe degli Affidatari; cura l abbinamento affidatario/i-minore, considerando anche i rispettivi contesti socio culturali di appartenenza; dispone ai sensi dell art. 4 comma 1 della 149/01 il provvedimento di affidamento; predispone, per ciascun caso, il Progetto Educativo Individualizzato. Tale Progetto deve indicare le motivazioni dell affido ed esplicitare la sua durata e gli impegni degli affidatari, degli affidanti e del Servizio, che assicura la dovuta vigilanza per il periodo di affidamento; è responsabile del Progetto di cui al punto precedente, nonché del programma di assistenza da attuare a sostegno degli affidanti onde rimuovere le difficoltà che hanno determinato l allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per il suo rientro; provvede, a stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei danni subiti o arrecati dal minore in affido; fornisce sostegno e supporto continuo alla famiglia d origine al fine di risolvere i problemi che hanno determinato la necessità dell affido; promuove e realizza occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori socio-sanitari coinvolti nella materia; crea la banca dati affido, collegata al SISS; trasmette entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ciascun anno una relazione sull attività svolta sulla base di un indice predisposto dal Coordinamento regionale. Il S.A.T. invia una relazione almeno semestrale di aggiornamento al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni, circa l andamento del programma di affido, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Negli affidi giudiziari per i quali il Servizio intenda ottenere la proroga dell affidamento o una modifica del provvedimento in corso di esecuzione, la suddetta relazione andrà inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, essendo necessaria la richiesta del P.M. per l apertura di un nuovo procedimento. Ruolo delle Aziende Sanitarie Locali L ASL BN1, coerentemente al ruolo istituzionale, concorrerà al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del minore in affido, delle famiglie affidatarie e d origine. In tale logica, dunque, assicurerà la collaborazione degli operatori dei locali Consultori familiari per sostenere sotto il profilo psicoterapico 3
e psicopedagogico il minore e i soggetti affidatari. Interviene, altresì, su specifiche problematiche di cura e riabilitazione. Compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità di tempo delle figure professionali interessate, l ASL BN1 farà fronte alle richieste formulate, per il tramite del S.A.T., nei tempi più rapidi possibili. Art. 7 - Compiti delle famiglie affidatarie Gli affidatari dovranno accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo mantenimento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o servizio sociale). L affidatario deve agevolare il rapporto tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d origine. Qualora il minore venga affidato ad una famiglia lontana dal territorio dell Ambito, la legge non prevede l obbligatorietà di stabilire la residenza del minore presso la famiglia affidataria. Si ritiene preferibile che tale decisione venga assunta caso per caso, a seconda della durata dell affidamento e della specificità del progetto. Si ritiene opportuno provvedere ad iscrizione anagrafica presso la famiglia affidataria nei casi di affidamento a lungo termine in accordo con il servizio S.A.T. e con i genitori del Minori e comunque, qualora questo corrisponda all interesse del bambino. Per i minori in affidamento a rischio giuridico e per quelli in affidamento preadottivo non si deve mai trasferire la residenza presso la famiglia affidataria. La legge 149/01 attribuisce agli affidatari i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie. Per quanto riguarda l istituzione scolastica, gli affidatari gestiscono in toto i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti. Rientrano, invece, nella straordinaria amministrazione la scelta dell indirizzo scolastico dopo la scuola dell obbligo, la scelta dell insegnamento della religione cattolica. Poteri analoghi hanno nei rapporti con le autorità Sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un intervento chirurgico, per una vaccinazione facoltativa o per una interruzione di gravidanza, perché sono interventi che esulano dall ordinario e comportano alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche. Il rilascio di carta di identità (per maggiori di 15 anni) o di carta bianca (per i più piccoli) può essere richiesto dagli affidatari, mentre occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per il rilascio di documenti per l espatrio. L affidatario deve mantenere i rapporti con gli operatori dei Servizi di zona informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e formando tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell affidamento. Art.8 - Sostegno economico ed assicurazioni Le Linee di indirizzo regionali suggeriscono di riconoscere un sostegno economico alle famiglie affidatarie per un importo pari alla pensione minima INPS moltiplicata per 1,5. Tenendo conto della disponibilità economica dell Ambito (ovvero delle somme accantonate per tale Servizio nei Progetti d Ambito), si conviene quanto segue: 1. Per gli affidamenti residenziali il sostegno economico mensile è uguale ad un importo pari ad 200,00. Il sostegno economico viene liquidato agli affidatari, con frequenza almeno bimestrale, entro trenta giorni dal mese di maturazione. 2. Per gli affidamenti part-time/diurni il sostegno economico è pari ad un rimborso spese preventivamente concordato nel Progetto elaborato dal S.A.T. Tale contributo potrà avere come massimale la quota base di sostegno per l affidamento residenziale decurtata del 30%. 4
3. Il sostegno economico viene decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo. 4. Per gli affidamenti a rischio giuridico agli affidatari va erogato un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie fino al Decreto di affidamento preadottivo. Il contributo economico va erogato con opportuni accorgimenti in modo da tutelare i dati degli affidatari nella documentazione dell Ambito. 5. Per gli affidamenti a parenti, trattandosi di persone tenute agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali. - Nel caso in cui i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore e soprattutto per l affidamento disposto dall Autorità Giudiziaria, si utilizza come massimale erogabile il 50% delle quote di sostegno economiche stabilite nel presente Regolamento. Anche tale contributo non va erogato automaticamente, ma sempre dopo attenta valutazione dell operatore che ha in carico il caso. - Nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, essa è tenuta a corrispondere alla famiglia affidataria un contributo mensile ed altre forme di contribuzione economiche: abbigliamento, libri ecc. Il contributo economico è sempre aggiuntivo rispetto ai redditi dei minori interessati (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, lavoro o tirocini formativi ). Nei casi in cui l affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni ed è presente un persistente livello di conflittualità tra famiglia e servizi o nei casi di affidamenti a rischio giuridico nessun contributo è richiesto alla famiglia di origine. Si precisa, altresì, che il Progetto di affido non deve mai prevedere rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore. Sono previsti, compatibilmente con le risorse di bilancio, rimborsi per spese preventivamente concordate e documentate anche riguardanti cure non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. L importo del sostegno previsto nel presente Regolamento può essere implementato con apposita deliberazione del Coordinamento Istituzionale sulla base della disponibilità finanziarie dell Ambito B3. Art. 9 Norme di rinvio Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente. Il presente Regolamento sarà soggetto a modifiche e/o integrazioni in caso di nuove ed ulteriori disposizioni normative. 5