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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Prima Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. 839/2015 promossa da: N. C. (C.F....) in proprio e quale ADS di C. M. T. e L. S. C. (C.F....) con il patrocinio dell avv. FRANCHI GIOVANNI elettivamente domiciliati in Monza, c/o l avv. Marica Novara, via Italia 28 opponenti contro AAA SRL (C.F....), con il patrocinio dell avv. UBEZIO MARCO elettivamente domiciliato in MILANO VIA PETRARCA, 13 presso l avv. Degani Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo opposta All udienza del 24.11.16, avanti il G.U., erano precisate le conclusioni come segue: CONCLUSIONI NELL INTERESSE DEGLI ATTORI - dichiarare che nulla è dovuto dal signor N. C. per il ricovero della madre signora M. T. C. presso la RSA gestita da AAA Srl; - dichiarare la nullità per mancanza di causa e comunque perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c. dell impegno sottoscritto dalla signora L. C. di provvedere al pagamento della retta giornaliera della signora C.; pagina 1 di 6 - dichiarare che nulla è dovuto dalla signora M. T. C. per il suo ricovero presso la RSA gestita da AAA Srl, per essere la stessa affetta dal morbo di Alzheimer e comunque

invalida al 100%, con la conseguenza che la retta era ed è integralmente a carico del Servizio Sanitario Regionale; - revocare, per l effetto, il decreto ingiuntivo telematico 15533/2014, emesso dal Tribunale di Monza il giorno 13 dicembre 2014, previa declaratoria - dichiarare, inoltre, tenuta e condannare AAA Srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di 22.327,70 in favore della signora M. T. C., oltre interessi legali dal 12.6.13. al saldo. - Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Foglio di precisazione delle conclusioni Nell interesse di: AAA S.R.L. Voglia l Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale nel merito, rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l effetto, accertata la sussistenza del diritto di AAA Srl a ricevere il pagamento della retta, ordinare il pagamento delle somme passate e presenti; Con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio. ************** MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato N. C. in proprio e quale ADS di C. M. T. e L. S. C. convenivano in giudizio la AAA Srl proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest ultima, dal G.U. di Monza il 13.12.014, con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 39.274,66, asseritamente dovuto a titolo di rette di assistenza per la degenza della C.. A sostegno della opposizione gli attori deducevano in via preliminare il difetto di legittimazione di N. C. in proprio. Nel merito deducevano la inesistenza degli obblighi a carico del malato di Alzheimer e dei suoi familiari per il pagamento della retta di ricovero in forza della legislazione vigente e della sentenza 4558 del 2012 della Cassazione. Tanto premesso gli opponenti hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità dell impegno sottoscritto da L. C.; che fosse dichiarato che nulla era dovuto dalla C.; che la convenuta fosse condannata a restituire la somma di euro 2.327,70 in favore della C.. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della opposizione e delle domande attoree.

L eccezione preliminare sollevata da N. C. è fondata e come tale va accolta. Invero è evidente che il DI è stato emesso dal Tribunale nei confronti di questo in proprio, e non in qualità di ADS della C., qualità che non viene specificata nel provvedimento. Il C. è quindi carente di legittimazione passiva, in quanto non è stato allegato dalla ricorrente alcun credito nei suoi confronti in proprio. Il decreto emesso contro C. N. in proprio va quindi revocato. Nel merito l opposizione è fondata e come tale va accolta. Invero va premesso in diritto che sulla base della riforma sanitaria del 1978 tutti i cittadini hanno diritto alla erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario. L art. 30 della legge 730 del 1983 dispone poi che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali. La Cassazione ha sempre interpretato tale norma in senso letterale, ritenendo che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali sono a carico del fondo sanitario. In sostanza la norma ha assegnato preminente rilievo alla natura sanitaria (di parte) delle prestazioni erogate, tale da assorbire anche le prestazioni meramente di assistenza e di supporto (Cass. sezioni Unite 1003 del 1993 e Cassazione 4558 del 2012). In tale ultima sentenza la Cassazione ha rilevato anche che ove vi sia tale stretta correlazione tra i due tipi di prestazioni, tale da determinare la totale competenza del servizio sanitario, non vi è luogo per una determinazione di quote (ponendo a carico del Comune le prestazioni di carattere assistenziale), operazione che presuppone la scindibilità delle prestazioni. Da ultimo tale indirizzo è stato confermato dalla Cassazione con sentenza 22776 del 2016 ( In tema di prestazioni a carico del S.S., l'art. 30 della l. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N ). La interpretazione della Cassazione sull art. 30 è rafforzata dal contenuto dell art. 1 DPCM del 1985 il quale precisa che sono attività di rilievo sanitario quelle che richiedono personale e tipologie d intervento propri del servizi socio assistenziali, purchè siano diretti immediatamente ed in via prevalente a la tutela della salute e si estrinsechino in interventi a sostegno dell attività sanitaria di cura e/o di riabilitazione fisica e psichica del medesimo. Non rientrano invece tra dette attività quelle esclusivamente socio-assistenziali in particolare i ricoveri in strutture protette meramente sostitutivi dell assistenza

familiare, ove il personale svolge una attività di mera assistenza e sorveglianza. Infine il DPCM 14.2.011 (applicabile nel caso di specie stante il periodo in cui è avvenuto il ricovero) ha distinto prestazioni sanitarie e rilevanza sociale che sono a carico delle ASL, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, che sono di competenza dei Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria che sono a carico del servizio sanitario. Stante il quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, al fine di accertare se nel caso di specie la retta fosse o meno a carico del servizio sanitario nazionale, va valutato da un lato quale fosse lo stato di salute della C. nel periodo del ricovero, d altro lato le esigenze terapeutiche (comprendenti non solo l assistenza medica generica e specialistica, ma anche quella infermieristica, riabilitativa e di somministrazione di farmaci) connessa a tale stato. Va ulteriormente precisato che in tale valutazione deve farsi riferimento non solo alle terapie in concreto prestate, ma anche a quelle che la struttura avrebbe dovuto prestare, con un giudizio condotto alla stregua del parametro di diligenza professionale, alla luce delle patologie accertate. Alla luce dei documenti prodotti può senz altro escludersi che la C. necessitasse esclusivamente di una attività di mera assistenza e sorveglianza. Del resto dagli stessi documenti emerge che la struttura non si è limitata alla prestazione di tali attività cd. socio-assistenziali, anche perché in caso contrario le condizioni di salute della C., già critiche, sarebbero ulteriormente peggiorate. In particolare la C. soffriva di morbo di alzheimer, malattia diagnosticata già nel 2003 e che nel gennaio del 2013 veniva definita dai sanitari come una forma di demenza giunta ad uno stadio molto grave. A causa di tale malattia la degente non aveva alcuna autonomia personale e era quindi completamente dipendente nello svolgimento delle attività della vita quotidiana : non solo non poteva deambulare e mangiare da sola, ma necessitava dell aiuto di due operatori per raggiungere da sdraiata la posizione eretta e per passare dal letto alla carrozzina. Anche il comportamento era fortemente influenzato dalla malattia, nel senso che la C. aveva l abitudine di mordere oggetti vicini e biancheria e di cercare di afferrare cose e persone e stringerle senza controllo. La C. era poi affetta da piaghe da decubito. Infine presentava dal 2007 una neoplasia alla mammella destra. Stante tale quadro clinico la C. necessitata di un continuo monitoraggio e di frequente assistenza infermieristica, in particolare per le medicazioni quotidiane, per la gestione precoce di eventuale riacutizzazione, per la sorveglianza dei markers biochimici di malnutrizione. Inoltre la stessa doveva assumente la terapia ormonale per la neoplasia (e ovviamente non rileva l eventualità che tale terapia non le sia stata somministrata nel caso concreto). Infine doveva essere mossa spesso per evitare le piaghe di decubito e mobilizzata

nel seggiolone polifunzionale con massima assistenza. Da quanto sopra si desume che quelle prestate dalla casa di Cura alla C. erano prestazioni di carattere prevalentemente sanitario. Ne discende che tali prestazioni erano a carico del servizio sanitario, con conseguente rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo. Il decreto va quindi revocato. Va dichiarata poi la nullità dell impegno sottoscritto da C. L. di provvedere al pagamento giornaliero della retta della anziana. Infatti, come rilevato anche dalla Cassazione nel 2012 in un caso analogo (nella la sentenza sopra citata), nel caso di specie era ravvisabile una promessa unilaterale che poneva a carico della C. l onere di provare l inesistenza della causa debendi, vale a dire dell obbligazione di pagamento. Tale obbligazione, come allegato dalla C., era chiaramente insussistente, in quanto il pagamento era a carico del servizio sanitario. Il negozio era quindi mancante di causa stante la evidente irrealizzabilità dell assunzione di obbligazione altrui che risulti insussistente. Infine va accolta la domanda di restituzione avanzata dalla C., costituita in giudizio a mezzo del proprio ADS, in quanto la somma di euro 2.327,70 ( che risulta essere stata pagata alla RSA come da doc. 4 ), per le ragioni che si sono sopra illustrate, è stata corrisposta indebitamente, siccome non dovuta. La opposta va quindi condannata al pagamento di tale somma oltre interessi legali dalla data del percepimento al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. Il Giudice Unico, dott. ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da N. C. in proprio e quale ADS di C. M. T. e L. S. C. contro AAA SRL, così provvede : Accerta la carenza di legittimazione passiva di C. N. in proprio in ordine al credito ingiunto ; Revoca il decreto ingiuntivo opposto; Condanna la opposta a corrispondere a C. a titolo di indebito, la somma di euro 2.327,70, oltre interessi legali dalla data del percepimento al saldo; Dichiara la nullità dell impegno sottoscritto da C. L. ; Condanna la opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.799,00, oltre oneri accessori e spese generali. Monza, 23 febbraio 2017 Il Giudice

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