REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

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REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI approvato con delibera di consiglio comunale n. del

Indice Articolo 1 -... Oggetto Articolo 2 -... Definizioni Articolo 3 -... Forme di gestione e organizzazione Articolo 4 -... Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali Articolo 5 -... Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie Articolo 6 -... Azioni cautelari ed esecutive Articolo 7 -... Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi Articolo 8 -... Accordi bonari o transattivi Articolo 9 -... Somme di modesto ammontare Articolo 10 -... Rateizzazioni Articolo 11 -... Requisiti di accesso alla rateazione Articolo 12 -... Inesigibilità Articolo 13 -... Disposizioni finali pagina 2 di 7

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione. Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per : - Regolamento : il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali; - entrate tributarie : le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi; - entrate non tributarie : tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per entrate patrimoniali di diritto pubblico si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per entrate patrimoniali di diritto privato si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune. Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione 1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata). 2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità è affidata ai Responsabili di Servizio competenti alla gestione della singola entrata, fatte salve le competenze assegnate a figure specifiche (ufficiale di riscossione, messo notificatore ecc.). 3. In alternativa alla riscossione diretta, è fatta salva la possibilità, per il competente Responsabile dell'entrata, di avvalersi per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione coattiva, del soggetto preposto alla riscossione nazionale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. 4. Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali può inoltre essere affidato in concessione a soggetti abilitati iscritti negli elenchi di cui al Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, previa deliberazione del Consiglio Comunale. pagina 3 di 7

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, le norme del Regolamento trovano applicazione solo in quanto compatibili. Art. 4 Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali 1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali diverse dalle sanzioni amministrative, è preceduta da una comunicazione scritta, avente valore di costituzione in mora, volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate. 2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81. Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie 1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L ingiunzione di pagamento può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario. Art. 6 - Azioni cautelari ed esecutive 1. In caso di mancato pagamento dell ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa. 2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all ufficiale della riscossione. 3. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell ufficiale della riscossione. Art. 7 - Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi 1 Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi: a) le spese postali per la notifica di solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento, le spese di produzione e notifica dell Ingiunzione fiscale o altro titolo idoneo; b) le spese amministrative sostenute per l attività di gestione della procedura coattiva: in caso di pagamento effettuato entro i 30 giorni dalla notifica della Ingiunzione fiscale 15,00 euro, dopo i 30 giorni 25,00 euro; le spese inerenti l attivazione delle procedure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti), nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale. 2. Nell Ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento. pagina 4 di 7

3. In caso di attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigente maggiorati di 2 punti. 4. Nel caso di procedure esecutive di cui alla legge 689/81, si applica la maggiorazione semestrale di cui all articolo 27 comma 6 della stessa legge. Art. 8 - Accordi bonari o transattivi 1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell azione amministrativa, sono ammessi, se rispondenti al pubblico interesse, tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale su proposta, debitamente motivata, del responsabile dell'entrata. Art. 9 - Somme di modesto ammontare 1. Non si procede all emissione dell ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore, anche per diverso titolo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano: - gli interessi, - le spese di notifica, - le eventuali maggiorazioni, - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte. Art. 10 - Rateizzazione 1. Il Responsabile dell entrata, su richiesta dell interessato da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica dell ingiunzione di pagamento, in presenza dei requisiti previsti dal successivo art. 11, concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto dei seguenti limiti: a) da 100,00 a 200,00 euro : fino a quattro rate mensili ; b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili; c) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto mensili; d) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili; e) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a diciotto rate mensili; f) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; g) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili; h) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili. 2. L individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione. 3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione sull intero carico maturato nella misura pari al tasso di interesse legale, vigente al momento della concessione. pagina 5 di 7

4. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata. 5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. alla francese. 6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura: 1 spese di notifica, 2 costi di riscossione, 3 interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell istanza di dilazione, 4 sanzioni amministrative, 5 somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale. 7. L accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni. 8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 9. L istanza non inibisce l adozione di nuove misure cautelari, ma preclude nuove azioni esecutive. 10. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile. 11. Su richiesta del debitore il Responsabile dell entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali. 12. Il Responsabile dell'entrata può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di una aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore debitamente documentata. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori. Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione 1. La rateazione, nei limiti previsti dall articolo precedente, viene concessa su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i requisiti di accesso di cui ai punti successivi, nei seguenti casi: - Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 18.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. - Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Per importi superiori a 10.000,00 la documentazione relativa al valore dell indice di liquidità deve essere pagina 6 di 7

sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: - revisori legali dei conti, - soggetti iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, - consulenti del lavoro. 2. La rateizzazione di importi superiori ad 10.000 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria che copra l'importo totale delle somme dovute, comprensive di interessi, per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ed essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La rateizzazione del pagamento di somme dovute al Comune può essere richiesta, in presenza dei requisiti previsti dal presente articolo, anche qualora non sia stata ancora emessa l'ingiunzione di pagamento, al fine di evitare l'avvio delle procedure esecutive. 5. Resta ferma la disciplina specifica eventualmente dettata da fonti normative statali o regionali in relazione a determinate categorie di entrate (ad. es. in materia di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione - art. 16 D.P.R. 380/2001) Art. 12 - Inesigibilità 1. Il responsabile della riscossione coattiva certifica l inesigibilità derivante dalle seguenti cause: a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge, b) Improcedibilità per limiti d importo, c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva, d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo, e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi, f) Antieconomicità della procedura in relazione all ammontare dell importo da incassare. Art. 13 - Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga. 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse pagina 7 di 7