Comune di Muggia Piano Attuativo Comunale di inziativa privata "Punta Olmi" redatto ai sensi della L.R. 05/07 s.m.i. titolo elaborato elaborato n Bozza di convenzione delle opere di urbanizzazione primaria G_P15 committente progettista e coordinatore collaboratori Punta Olmi S.r.l. dott. Vincenzo Sandalj (amministratore) via Rossini, 14 34132 Trieste p. iva 00526720321 Arch. Giuseppe Giovarruscio Via della Pescheria, 11 34121 Trieste tel 040 3481569 e-mail pino.giovar@gmail.com dott. arch. Gianluca Casalaz arch. Elisa Loganes nome file scala data G_P15_Bozza di convenzione.pdf - Aprile 2013
Sommario CONVENZIONE... 2 Art.1 - Oggetto della convenzione... 2 Art.2. - Individuazione del Comprensorio urbanistico.... 4 Art.3 - Opere di urbanizzazione primaria... 4 Art.4 - Oneri a carico del Richiedente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria... 5 Art.5 - Opere di urbanizzazione secondaria... 5 Art.6 - Garanzie finanziarie... 5 Art.7 - Inadempienze del Richiedente... 6 Art.8 - Risoluzione delle controversie... 7 Art.9 - Obblighi convenzionali... 7 Art.10 - Validità della convenzione... 7 Art.11 - Elezione del domicilio legale... 8 Art.12 - Forma... 8 1
CONVENZIONE Regolante i rapporti tra Comune e il soggetto attuatore per l esecuzione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata di Punta Olmi ex art. 25, comma 6 della L.R. 05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Premesso che: Che la società Punta Olmi srl, è proprietaria delle aree poste nel Comune di Muggia che si identificano con le particelle catastali censite nelle Partite tavolari n.405, corpo tavolare 1 e 3 e n.509, corpo tavolare 1, di Valle S. Bortolo classificate dal Piano Regolatore Generale Comunale come zone omogenee: G1 - Strutture ricettive di tipo turistico marino; S1b - Parcheggio di relazione; E2 - Aree Boschive; E2/1 - Zone agricole complementari alla salvaguardia idrogeologica e/o paesaggistica; E4 - Aree di interesse agricolo paesaggistico; E6 - Aree di interesse agricolo B3 Zone destinate prevalentemente alla residenza, di completamento. Che la proprietà ha presentato la richiesta di attuazione a mezzo del previsto P.A.C. in data. e successive modificazioni ed integrazioni; Tutto ciò premesso tra il dott. Vincenzo Sandali, in qualità di legale rappresentante della Punta Olmi srl, che si obbliga espressamente per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo ed il Comune di Muggia Si conviene e stipula quanto segue: Art.1 - Oggetto della convenzione La presente convenzione regola i rapporti derivanti dall attuazione del P.A.C. di iniziativa privata che interessa un compendio di aree avente una superficie catastale complessiva di mq. 415.500 come meglio specificato nel successivo art.2, comprendente le pp.cc.nn. censite nelle Partite tavolari n.405, corpo tavolare 1 e 3 e n.509, corpo tavolare 1, di Valle S. Bortolo. 2
La realizzazione dell intervento avverrà secondo quanto stabilito nel presente atto ed in conformità al P.A.C. di iniziativa privata redatto dall arch. Giuseppe Giovarruscio e costituito dai seguenti elaborati: - G_A01_t Variante non sostanziale al PRGC (tavole); - G_A01_r Variante non sostanziale al PRGC (relazione); - G_A02 Estratti tavolari; - G_A03 Rilievo planialtimetrico e vegetazionale dello stato di fatto; - G_A04 Sezioni altimetriche dello stato di fatto; - G_A05 Documentazione fotografica; - G_A06 Pareri ; - G_P01 Planivolumetrico di progetto; - G_P02 Sezioni altimetriche di progetto; - G_P03 Sezioni stradali di progetto; - G_P04_a Scavi e riporti (edificato); - G_P04_b Scavi e riporti (nuova viabilità); - G_P05 Progetto guida; - G_P06 Rendering progetto guida; - G_P07 Corografia delle urbanizzazioni a rete e particolari costruttivi; - G_P08 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria; - G_P09 Relazione paesaggistica; - G_P10 Relazione tecnico descrittiva; - G_P11 Norme tecniche d attuazione; - G_P12 Relazione geologica e geotecnica; - G_P13 Asseverazione geologica; - G_P14 Asseverazione di conformità urbanistica; - G_P15 Convenzione. La Punta Olmi s.r.l. verrà di seguito definita, per brevità, Richiedente. 3
Art.2. - Individuazione del Comprensorio urbanistico. Il Comprensorio urbanistico oggetto del presente P.A.C. di iniziativa privata risulta individuato al Catasto Fondiario con le pp.cc.nn. censite nelle Partite tavolari n.405, corpo tavolare 1 e 3 e n.509, corpo tavolare 1, di Valle S. Bortolo e con una superficie territoriale pari a mq. 415.500 (come risultano dall elaborato G_A02 Estratti tavolari); Art.3 - Opere di urbanizzazione primaria Il Richiedente si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare, a sua cura e spese, le seguenti opere: 1. Quota parte dei costi necessari per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo serbatoio idrico da mc. 500 e relative opere accessorie per il suo funzionamento; 2. Quota parte dei costi necessari per la progettazione esecutiva e realizzazione di un parcheggio di relazione così come individuato e riconfermato nella Tabella 1 dell elaborato D-riconferma dei Vincoli della variante 15 del PRGC con la cifra S1b 29; 3. La progettazione esecutiva e la realizzazione della viabilità interna al Comprensorio Urbanistico di Punta Olmi comprensiva della viabilità ciclopedonale di progetto e della manutenzione ordinaria di quella esistente; 4. La progettazione esecutiva, la fornitura e posa in opera dei sottoservizi relativi all acqua, il gas, l elettricità ed il telefono lungo la viabilità di cui al punto 3 e così come descritto nelle tavole di progetto preliminare; Il Richiedente si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a: a) presentare la richiesta di concessione edilizia per le opere di urbanizzazione primaria sopra descritte, corredata da tutti gli elaborati necessari secondo le modalità previste dalle norme vigenti. b) realizzare le opere di urbanizzazione primaria, come sopra descritte, per lotti funzionali all autonomia dei singoli Comparti unitari o lotti minimi degli stessi, contestualmente all esecuzione dei lavori di edificazione degli edifici ed a ultimarle prima della richiesta dell autorizzazione di abitabilità degli stessi. c) nominare, prima dell inizio degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria, il Direttore dei Lavori, il cui onorario sarà corrisposto dal Richiedente. 4
d) ad iscrivere l uso pubblico delle opere di urbanizzazione primaria individuate al punto come sopra descritto, ed a predisporre a sua cura e spese, tutti gli atti a favore del Comune delle medesime. Art.4 - Oneri a carico del Richiedente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria Viene stabilito che le spese a carico del Richiedente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come individuate convenzionalmente al precedente art.3, ammontano a. 2.988.092,00 1 ( Duemilioninovecentottantottomilanovantadue euro ) al netto dell IVA di legge e delle spese tecniche, che verranno scomputate in fase di rilascio delle concessioni edilizie dagli oneri di urbanizzazione primaria previsti dall art. 2 della LR 19/2009, e che nessun rimborso verrà effettuato dal Comune nel caso in cui l importo ecceda quanto dovuto dal Richiedente in base all applicazione del citato art.2 LR19/2009. Art.5 - Opere di urbanizzazione secondaria Verranno completamente monetizzate e quantificate in rapporto al volume previsto dal progetto edilizio e la quota afferente agli oneri di urbanizzazione secondaria sarà determinata in base alle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia. Art.6 - Garanzie finanziarie A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, il Richiedente rilascia al Comune idonea garanzia per il compimento delle opere di urbanizzazione primaria previste dall art. 3 della presente. La somma complessiva dei valori convenzionalmente indicati per le predette opere ammonta a.2.988.092,00 e dovrà essere garantita mediante la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per tale ammontare. La somma prestata a garanzia si intende utilizzabile proporzionalmente pro quota in relazione al valore delle opere di cui sia fatta valere la mancata realizzazione od inadeguatezza della stessa. La predetta garanzia cauzionale sarà progressivamente svincolata con il consenso del Comune, in seguito ad un accertamento dello stato di avanzamento dei lavori e comunque trattenendo una 1 Al netto del costo del Parcheggio di relazione il cui costo preventivato è di 941.547,00 5
somma pari al 3% dell importo globale dei lavori fino al momento del collaudo definitivo di tutte le opere da realizzarsi a cura del Richiedente e descritte nei precedenti articoli. Resta comunque l obbligo per il Richiedente di reintegrare la garanzia medesima qualora essa venga utilizzata in tutto o in parte a seguito di inadempienze. La somma della cauzione sarà annualmente rivalutata e reintegrata in relazione agli indici della svalutazione monetaria. Viene dato atto che nel contratto con l Istituto Assicurativo allegato alla presente convenzione è inserita specifica clausola che impegna l assicurante a soddisfare all obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell art. 1944 del Codice Civile, e senza attendere la pronunzia del Giudice, qualora il Richiedente risulti inadempiente verso il Comune di qualsiasi obbligo convenzionalmente assunto. Art.7 - Inadempienze del Richiedente In caso di inadempimento da parte del Richiedente ad uno di qualsiasi degli obblighi previsti nella presente convenzione, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione, il Comune, previa diffida scritta a provvedere all immediato ed integrale adempimento, potrà sospendere l esecuzione dei lavori ed il rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti amministrativi nei lotti e per le opere che, a suo insindacabile giudizio, riterrà interessate dalle inadempienze. Avvenuto l inadempimento e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, sarà revocata la sospensione del rilascio della concessione edilizia e degli altri provvedimenti amministrativi, in caso di ulteriore inadempimento, il Comune potrà chiedere e procedere all esecuzione in danno, rivalendosi sulla cauzione o garanzia fidejussoria. Qualora 1 inadempimento consista nel mancato compimento di negozi giuridici, di disposizioni o di obblighi, previsti dalla presente, il Comune, previa diffida scritta, potrà dichiarare in danno del Richiedente la decadenza totale o parziale della presente convenzione. La decadenza totale o parziale potrà comunque essere dichiarata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, in alternativa all esecuzione in danno. La decadenza della convenzione potrà, in particolare, essere dichiarata in caso di : a) ritardo di oltre dodici mesi rispetto ai termini fissati per il compimento delle opere di urbanizzazione per cause imputabili al Richiedente, 6
b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per rispetto della convenzione. c) rifiuto a stipulare gli atti di cessione dei beni e altri negozi, come previsto dalla convenzione; d) il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro inerenti alla presente convenzione o ad essa conseguenti. nonché di quelli relativi ad altri atti da stipulare con il Comune o con altri Enti; e) mancato pagamento dell importo dovuto a causa di esecuzione da parte del Comune di opere di urbanizzazione previste dalla convenzione. Art.8 - Risoluzione delle controversie Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine all attuazione della presente e degli atti inerenti, saranno decise con le modalità del Codice di Procedura Civile da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dal Comune e dal Richiedente ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di mancato accordo quest ultimo sarà indicato dal Presidente del Tribunale di Trieste tra i professori ordinari di diritto amministrativo o civile, dell Università di Trieste. Art.9 - Obblighi convenzionali Qualora il Richiedente proceda ad alienare delle aree interessate dal piano attuativo di che trattasi, si impegna fin d ora a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli obblighi e degli assunti nei riguardi del Comune. Indipendentemente da quanto sopra, il Richiedente ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno comunque responsabili verso il Comune, solidamente, dell adempimento a tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione. Art.10 - Validità della convenzione La presente convenzione ha validità di dieci anni a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all albo comunale della deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, secondo quanto prescritto dal 1 comma dall art.18 del D.P.Reg.0086/2008 7
Art.11 - Elezione del domicilio legale Il richiedente elegge il proprio domicilio legale per gli atti o la corrispondenza relativa all esecuzione presso: Art.12 - Forma La presente convenzione viene redatta in Forma pubblica e sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli. 8