Cicala-Riccioni nota IV/2009 pagina 1 di 5. note di giurisprudenza sulla responsabilità professionale medica

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Cicala-Riccioni nota IV/2009 pagina 1 di 5 L INFORMAZIONE GIURIDICA note di giurisprudenza sulla responsabilità professionale medica nota IV/2009 a cura dello studio legale Cicala-Riccioni (www.studiocr.com) il testo integrale delle sentenze verrà inviato a chi ne faccia richiesta (info@studiocr.com) Contenuto: L ASSICURAZIONE COPRE LE CONSEGUENZE NON VOLUTE DI UN DELITTO DOLOSO...1 Sent. N. 26505 del 17 dicembre 2009 (emessa il 6 novembre 2009) della Corte Cass., Sez. III - Pres. Petti; Rel. Federico...1 LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PUÓ ESSERE GENERICA...3 Sent. N. 21680 del 13 ottobre 2009 (emessa il 24 giugno 2009) della Corte Cass., Sez. III - Pres. Di Nanni; Rel. Filadoro...3 SE IL MEDICO È ASSICURATO PRESSO DUE ASSICURAZIONI L ATTORE (SOCCOMBENTE) PAGA LE SPESE DI ENTRAMBE...3 Sent. N. 26525 del 17 dicembre 2009 (emessa il 24 novembre 2009) della Corte Cass., Sez. III - Pres. Preden; Rel. Filadoro...3 QUANDO È LECITO RIFIUTARE IL RICOVERO DI UN PAZIENTE...4 Sentenza N. 46512 del 3 dicembre 2009 (emessa il 15 ottobre 2009) sez. VI penale - Pres. de Roberto; Rel. Ippolito, Dittoni...4 È IN COLPA L EQUIPE MEDICA (ANCHE COMPOSTA DA ORTOPEDICI PRESSO UNA CLINICA PRIVATA) CHE NON RILEVI LA SIEROPOSITIVITÁ DEL PAZIENTE...4 Sentenza N. 37880 del 25 settembre 2009 (emessa il 17 luglio 2009) sez. IV penale - Pres. Mocali, Rel. Campanato, ric. P.c. Listrati...4 L ASSICURAZIONE COPRE LE CONSEGUENZE NON VOLUTE DI UN DELITTO DOLOSO Sent. N. 26505 del 17 dicembre 2009 (emessa il 6 novembre 2009) della Corte Cass., Sez. III - Pres. Petti; Rel. Federico Massime: RESPONSABILITÁ MEDICA - DECESSO CONSEGUENTE A OMISSIONE DI ATTI D UFFICIO - GARANZIA ASSICURATIVA AUTOMATICA ESCLUSIONE PER I FATTI DOLOSI EX ART. 1917 DEL CODICE CIVILE INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE NECESSITÁ Ove la morte o le lesioni subite da un paziente costituiscano la conseguenza non voluta di un reato commesso dal medico, compete al giudice civile investito, dopo la condanna penale per il delitto

Cicala-Riccioni nota IV/2009 pagina 2 di 5 doloso effettivamente voluto dall agente, della causa per il risarcimento dei danni cagionati da quella morte e la conseguente azione di rivalsa sull assicurazione, l onere di accertare, in relazione al disposto di cui all art. 1917 c.c. (che esclude la responsabilità della assicurazione per i danni derivanti da fatti dolosi ), se la condotta dell agente in ordine all evento non voluto sia qualificabile come colposa, distinta da quella dello stesso agente qualificata come dolosa in riferimento al delitto voluto (nel caso di specie il sanitario di una struttura pubblica, riconosciuto colpevole del delitto di omissione di atti d ufficio ex art. 328 del codice penale - era stato chiamato a rispondere ex art. 83 c.p. dell evento letale conseguente al delitto commesso; la Corte cassa la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta dal medico nei confronti della sua società assicuratrice in forza della mera considerazione secondo cui la morte del paziente era conseguenza di un fatto doloso del medico). RESPONSABILITÁ MEDICA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI Il danno da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari Tribunali della Repubblica, in particolare quello di Milano. RESPONSABILITÁ MEDICA SOFFERENZA PER ATTESA DELLA MORTE VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI La sofferenza psichica di particolare intensità subita da chi abbia atteso lucidamente in agonia la fine della propria vita costituisce danno morale risarcibile anche quando tale sofferenza risulti di breve durata e perciò tale da non cagionare danno biologico. Il diritto al risarcimento di tale danno si trasmette agli eredi e, per la relativa liquidazione, il giudice di merito deve attentamente valutare la rilevanza del lasso di tempo intercorrente tra la lesione e l avvenuta morte. Osservazioni Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse si configura un danno morale risarcibile in capo al danneggiato, il cui diritto a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, legittimati iure hereditatis ad agire in giudizio nei confronti del danneggiante (Cass., 14 luglio 2004, n. 13066); la stessa sentenza puntualizza che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno morale del danneggiato conseguente all illecito sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità ove il giudice del merito dia del medesimo conto, la valutazione risulti congruente al caso e la concreta determinazione dell ammontare del danno non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata. RESPONSABILITÁ MEDICA RISARCIMENTO DEL DANNO - GENERICA RICHIESTA DI TUTTI I DANNI - SUFFICIENZA SPECIFICAZIONI ESEMPLIFICATIVE - IRRILEVANZA Colui che agisce in giudizio per il risarcimento di danni da illecito soddisfa tutti i requisiti richiesti dagli artt. 99, 112, 163 nn. 3-4 e 185 quinto comma c.p.c. con la domanda generica di risarcimento di tutti i danni ricollegabili all evento lesivo, a nulla rilevando l eventuale specificazione a titolo esemplificativo di singole voci di danno.

Cicala-Riccioni nota IV/2009 pagina 3 di 5 LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PUÓ ESSERE GENERICA Sent. N. 21680 del 13 ottobre 2009 (emessa il 24 giugno 2009) della Corte Cass., Sez. III - Pres. Di Nanni; Rel. Filadoro Massima: RESPONSABILITÁ CIVILE - COLPA MEDICA - DANNO BIOLOGICO - ESPRESSA RICHIESTA - NECESSITÁ - ESCLUSIONE In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente la richiesta volta al risarcimento del danno biologico, anche quando non contenga alcuna precisazione in tal senso, in quanto tale danno non richiede una specifica e autonoma richiesta. Perciò in caso di illecito con lesioni dalle quali derivino postumi di inabilità permanente, la parte danneggiata può proporre le pretese risarcitorie per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, senza che sia necessario indicare il nomen della voce di danno posto che si tratta di danni ingiusti in relazione ai quali i danneggiati hanno l onere della prova del fatto storico plurioffensivo e del danno ingiusto, lasciando poi al giudice di valutare la consistenza del danno secondo alligata et probata. Ed il giudice che ometta di pronunciare sulle richieste risarcitorie precisate lede sia il principio processuale di pronunciare sulla base della domanda contenente le pretese del ristoro integrale, sia il principio sostanziale del diritto al ristoro del danno, per tutte le voci risarcibili. Osservazioni In termini cfr. Cass. 28 novembre 2007, n. 24745; nonchè la sentenza n. 26505 del 17 dicembre 2009 SE IL MEDICO È ASSICURATO PRESSO DUE ASSICURAZIONI L ATTORE (SOCCOMBENTE) PAGA LE SPESE DI ENTRAMBE Sent. N. 26525 del 17 dicembre 2009 (emessa il 24 novembre 2009) della Corte Cass., Sez. III - Pres. Preden; Rel. Filadoro. Massima: RESPONSABILITÁ MEDICA ASSICURAZIONE - MEDICO ASSICURATO CON DUE SOCIETÁ CHIAMATA IN GARANZIA DI ENTRAMBE - ATTORE SOCCOMBENTE CONDANNA ALLE SPESE IN FAVORE DI ENTRAMBE LEGITTIMITÁ - CONDIZIONI Ove il medico citato in giudizio chiami in garanzia due società di assicurazione presso cui sia assicurato (rispettivamente per i piccoli e per i grandi interventi) l attore soccombente è tenuto a rimborsare le spese legali di entrambe le società ove la loro chiamata in causa non appaia del tutto arbitraria (arbitrarietà esclusa nel caso di specie sussistendo incertezza circa l ambito di operatività

Cicala-Riccioni nota IV/2009 pagina 4 di 5 delle due polizze). E non rileva il fatto che il giudice abbia escluso l operatività, in relazione al caso concreto, di una delle polizze. QUANDO È LECITO RIFIUTARE IL RICOVERO DI UN PAZIENTE Sentenza N. 46512 del 3 dicembre 2009 (emessa il 15 ottobre 2009) sez. VI penale - Pres. de Roberto; Rel. Ippolito, Dittoni OMISSSIONE DI ATTI D UFFICIO - RIFIUTO DI RICOVERO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA - ELEMENTI COSTITIVI DEL REATO URGENZA DEL RICOVERO - MALATO GIÁ RICOVERATO PRESSO ALTRA STRUTTURA OSPEDALIERA - VALUTAZIONE CASO DI SPECIE - MODALITÁ INURBANE DEL RIFIUTO - IRRILEVANZA In tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno presentano il carattere di antigiuridicità necessaria per integrare la fattispecie penale prevista dall art. 328, primo comma, cod. pen., ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso; ed è irrilevante che il rifiuto sia espresso con modalità inurbane e volgari (nel caso di specie, l imputato medico di turno presso il reparto di chirurgia di un ospedale pubblico aveva rifiutato l assenso a che venisse ricoverato presso l ospedale stesso un malato già ricoverato in altro ospedale pubblico in quanto a suo avviso la natura della patologia diagnosticata - dolori addominali da colica biliare -, inurbanamente definita dall imputata una cazzata, non presentava connotazioni che impedissero un idoneo trattamento presso l ospedale di provenienza e imponessero il trasporto notturno presso il reparto di chirurgia ad quem, tanto più in mancanza dell effettuazione da parte del responsabile della prima struttura sanitaria di ulteriori elementari accertamenti - ecografia, analisi cliniche, etc.- utili a dare un quadro realistico della situazione in atto, al di là della soggettiva allarmata opinione del medico che visitò il paziente; circostanze confermate dal successivo intervento chirurgico presso l ospedale a quo). È IN COLPA L EQUIPE MEDICA (ANCHE COMPOSTA DA ORTOPEDICI PRESSO UNA CLINICA PRIVATA) CHE NON RILEVI LA SIEROPOSITIVITÁ DEL PAZIENTE Sentenza N. 37880 del 25 settembre 2009 (emessa il 17 luglio 2009) sez. IV penale - Pres. Mocali, Rel. Campanato, ric. P.c. Listrati RESPONSABILITÁ MEDICA - OMICIDIO COLPOSO - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA SIEROPOSIVITÁ DI UN PAZIENTE - CONSEGUENTE SOTTOPOSIZIONE DEL PAZIENTE A INTERVENTO CON MODALITÁ TALI CHE NE DETERMINI LA MORTE - SUSSISTENZA DEL REATO Sono in colpa i componenti di un equipe medica chiamata a svolgere un intervento chirurgico che non accertino attraverso le procedure più approfondite ed appropriate - la sussistenza dello stato di deficienza immunitaria causata dalla sieropositività del paziente (deficienza che - assieme

Cicala-Riccioni nota IV/2009 pagina 5 di 5 all intervento - abbia concorso a determinare la morte del paziente stesso); né gli imputati possono addurre a loro scusa di essere ortopedici (operanti presso una clinica privata) e non ematologi. RESPONSABILITÁ MEDICA - OMICIDIO COLPOSO - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA SIEROPOSIVITÁ DI UN PAZIENTE - RESPONSABILITÁ DELL EQUIPE MEDICA SUSSISTENZA - LIMITATA PARTECIPAZIONE ALL INTERVENTO CHIRURGICO - IRRILEVANZA Ove dagli esami ematologici effettuati emerga una sintomatologia che possa suscitare il sospetto della sieropositività del paziente, sono in colpa tutti i componenti dell equipe medica che (ritenendo di esser di fronte ad affezioni di natura renale o artitrica-reumatoide) non dispongano più approfonditi accertamenti e procedano ad un intervento chirurgico (nel caso di specie di impianto di una protesi all anca) che comporti una rilevante perdita di sangue e quindi la morte del paziente stesso. Tale onere di accertamento preventivo grava anche su medico che non partecipi al successivo intervento.