Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale



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Numero 127 settembre 2012 Da Dezan Shira & Associates Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale IN QUESTO NUMERO Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina Interpretazione delle convenzioni: Circolare 75 e convenzione Cina -Singapore DOMANDE E RISPOSTE: In quale contesto operano le società straniere che desiderano trarre vantaggio dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale in Cina? ASIA BRIEFING presenta la nuova libreria online ASIA B Usate il vostro smartphone per leggere questo codice QR e accedere a: www.china-briefing.com/news/it/

Nota dell editore Appena iniziata la ricerca di materiale per questo numero di China Briefing, ci siamo subito trovati di fronte ad una serie di numeri: 601, 30, 698...È risultato subito evidente che le circolari emesse dal SAT, denominate con questi numeri, rappresentano le colonne portanti del contesto legale della doppia imposizione in Cina e che tale contesto è ancora piuttosto dinamico. La Circolare 30, in particolare, rilasciata soltanto lo scorso giugno, dimostra chiaramente la continua evoluzione di questo settore nel Paese. Alberto Vettoretti, Managing Partner, Dezan Shira & Associates, Editore Asia Briefing italiandesk@dezshira.com Tutto il materiale e i contenuti sono protetti da 2012 Asia Briefing Ltd. Non è permessa nessuna riproduzione, copia o traduzione di materiale senza il consenso dell editore. Il linguaggio tecnico, in particolare, che permea l argomento, rende difficile ai non addetti ai lavori districarsi sul campo; si pensi ad esempio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, allo status di beneficiario effettivo, ai concetti di stabile organizzazione e domicilio fiscale. Capire la terminologia, tuttavia, con il relativo uso proprio nelle circolari, è la chiave d accesso per poter trarre profitto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale. Nel primo articolo di questo numero, daremo uno sguardo all evoluzione del contesto legale pertinente le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, toccando anche le nozioni di evasione, gli obblighi di registrazione delle transazioni con l estero, l ottenimento dello status di beneficiario effettivo e dei vantaggi dei trattati. Nell articolo successivo, descriveremo l interpretazione data nella Circolare 75, relativa alla convenzione Cina-Singapore, che ha segnato la prima apertura delle autorità fiscali cinesi sull interpretazione di una convenzione. La rubrica Domande & Risposte di questo mese, infine, in collaborazione con la Dr.ssa Hannah Feng (Manager, servizi di contabilità societaria, Dezan Shira & Associates, ufficio di Pechino), fornirà ulteriori spunti alle società straniere che desiderano trarre vantaggi dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale. Cordiali saluti, Domande? Entrate in contatto diretto con professionisti specializzati sull argomento.? Notizie su China Briefing Leggete le notizie e i commenti sull argomento su www.china-briefing.com/news. La copertina artistica di questo mese Gabrielle Ye 叶 圣 琴 Mystery Garden 私 语. 游 园 Olio su tela, 105 x 130 cm shengqinye@hotmail.com http://shengqinye.blog.artron.net ASIA BRIEFING ASIA BRIEFING Presenta la nuova libreria online Letture consigliate Trovate le pubblicazioni relative all argomento su www.asiabriefingmedia.com/store. Aggiornamenti normativi State al passo con i cambiamenti normativi grazie agli aggiornamenti su www.dezshira.com/it. 1 Design pensato per i lettori 2 Navigate tra le pubblicazioni con facilità, visionate l anteprima prima del pagamento, visualizzate velocemente il carrello e lo storico acquisti. Funzioni di condivisione 3 4 Condividete le risorse con i vostri contatti su Facebook, Twitter, LinkedIn e altri social network. Prospettiva internazionale Informatevi su come l argomento è trattato in altre giurisdizioni asiatiche, inclusi India e Vietnam. Podcast Ascoltate gli interventi di un esperto. Benvenuti nella nuova libreria di Asia Briefing! www.asiabriefingmedia.com/store/ Ricerca estesa Ricercate le pubblicazioni cartacee e multimediali. E ancora, lasciate il vostro commento. Sistema di pagamento semplificato Un sistema di pagamento intuitivo per i nostri lettori locali e internazionali. 2 - CHINA BRIEFING

Numero 127 settembre 2012 Sommario TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX C è sempre il rischio che la richiesta di beneficiare delle convenzioni non sia approvata dalle autorità fiscali a livello locale, a causa delle differenze interpretative sulle stesse convenzioni. Hannah Feng Manager, servizi di contabilità societaria Dezan Shira & Associates, ufficio di Pechino Agosto 2009 Circolare 124 p.4 2009 Ottobre 2009 Circolare 601 Dicembre 2009 Circolare 698 Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina La doppia imposizione è stata indicata come l ostacolo più evidente per gli investimenti oltre confine, vista la presenza di più di tre mila convenzioni... Quando si crea una organizzazione stabile (Permanent Establishment o PE)? In base all articolo 5 del DTA, una organizzazione stabile significa un posto di lavoro fisso dal quale si svolge integralmente o p.8 parzialmente lavoro d azienda. L interpretazione delle convenzioni: Circolare 75 e convenzione Cina-Singapore La Circolare 75, emessa dal SAT nel settembre 2010, fornisce un interpretazione dettagliata della convenzione contro la doppia imposizione fiscale del 2007... Richieste amministrative per i benefici del trattato in base al tipo di reddito Introiti passivi Introiti attivi Approvazionedomanda p.11 Registrazionedocumenti Domande e risposte: In quale contesto operano le società straniere che desiderano trarre vantaggio dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale in Cina? Notizie su China-Briefing.com 31 luglio 2012 Pagamenti dalla Cina: procedure e implicazioni fiscali 25 luglio 2012 Le holding del Nevada e del Delaware per le FIE cinesi 18 luglio 2012 La Cina fa luce sul riconoscimento dei beneficiari effettivi nelle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale 29 maggio 2012 Calcoli IRPEF per i redditi originati in Cina dai residenti di Hong Kong e Macao 5 agosto 2011 La Cina fa luce sulle esenzioni fiscali per insegnanti e ricercatori Usate il vostro smartphone per leggere il codice QR e scaricare le applicazioni mobili di Asia Briefing. CHINA BRIEFING - 3

Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina La doppia imposizione (DTA o DTAA) è stata indicata come l ostacolo più evidente per gli investimenti oltre confine, con più di tre mila convenzioni siglate in tutto il mondo che hanno permesso di far risparmiare una notevole quantità di denaro agli investitori stranieri. Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, i cosiddetti Double Taxation Agreements (DTA), si pongono vari obbiettivi tra cui il cercar di evitare che i redditi vengano tassati da due o più stati, la limitazione dell evasione fiscale e l incoraggiamento dello scambio commerciale oltre confine. La maggior parte dei DTA ha una natura bilaterale e, nonostante i paesi che li sottoscrivono non siano tutti membri dell Organizzazione per la Cooperazione allo Sviluppo Economico (OCSE), essi sono generalmente sviluppati sui modelli dell organizzazione stessa oppure, più raramente, su quelli delle Nazioni Unite. Nonostante circa il 75% delle effettive parole contenute in queste convenzioni si ripeta in maniera identica, l applicabilità e le disposizioni specifiche di ogni accordo possono variare in modo sostanziale. Dal punto di vista degli investitori, può nascere una certa confusione riguardo alla fiscalità internazionale, quando questi devono sottostare a due sistemi fiscali diversi e potenzialmente in conflitto. Hong Kong e Singapore, ad esempio, adottano il principio di tassazione della fonte territoriale, secondo cui soltanto i profitti generati localmente sono tassabili. Altri paesi, invece, come la Cina e gli Stati Uniti, si basano sul sistema fiscale dei redditi ovunque generati (worldwide), cosicché le imprese devono pagare le imposte sul reddito generato sia all interno che all esterno del paese. Queste convenzioni non forniscono agli investitori soltanto una certezza sui potenziali oneri fiscali, ma sono anche uno strumento di ottimizzazione fiscale per gli investimenti transfrontalieri. I DTA prevengono la doppia imposizione poiché le imposte in uno dei due paesi vengono bilanciate con quelle dell altro paese, tramite esenzioni fiscali per determinati tipi di reddito, come ad esempio interessi, royalties e dividendi. I DTA si applicano ai residenti (individui o società) dei paesi o delle giurisdizioni che sono parte delle convenzioni. Alcune sono onnicomprensive e riguardano tutti i tipi di reddito, altre invece sono più specifiche. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo suddivide i trattati fiscali in base alla loro applicabilità su: Reddito Reddito e capitale Protocollo; e Trasporto (aereo, fluviale o entrambi). Il concetto chiave, nell applicabilità di una convenzione, è la stabile organizzazione (Permanent Establishment, PE), ovvero il luogo fisso in cui le attività di un impresa si svolgono. Laddove il residente di un paese svolga attività in un altro paese, e tra detti paesi vi sia una convenzione contro la doppia imposizione fiscale, i profitti derivati non saranno soggetti alle imposte nel secondo paese, salvo che l attività non sia portata avanti attraverso una stabile organizzazione (PE). La stabile organizzazione può essere rappresentata dal luogo in cui si gestisce l attività, da una filiale, un ufficio, uno stabilimento, alcuni tipi di attività, come ad esempio un cantiere, un progetto edile, oppure la resa di servizi di consulenza per un determinato periodo di tempo (specificato nella convenzione). Le tappe fondamentali del quadro legislativo sulla doppia imposizione fiscale 2008... 2009 Gennaio 2008 Legge sul reddito societario Introduce le disposizioni antievasione Gennaio 2009 Implementazione delle misure sulle rettifiche fiscali speciali (Special Tax Adjustment) Descrive il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Agosto 2009 Circolare 124 Introduce le procedure per beneficiare dei trattati Ottobre 2009 Circolare 601 Elenca i 7 fattori sfavorevoli per lo status di beneficiario effettivo Dicembre 2009 Circolare 698 Determina gli obblighi informativi per le transazioni con l estero 4 - CHINA BRIEFING

Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina Una delle convenzioni più importanti, riviste recentemente, è quella tra la Cina e il Regno Unito, che nel giugno 2011 è stata aggiornata nella definizione di stabile organizzazione e nelle aliquote di ritenuta d acconto sui dividendi e sulle royalties. La speranza è che, con questa operazione, il Regno Unito diventi una valida alternativa per gli investitori stranieri alle prese con la scelta della giurisdizione delle loro holding per gli investimenti in Cina. Quest ultima, negli ultimi cinque anni, ha compiuto enormi sforzi nella regolamentazione della doppia imposizione, così come nell implementazione dei controlli, visto lo sfruttamento da parte degli investitori stranieri delle convenzioni con la Cina, così come con Hong Kong e Singapore e altre giurisdizioni utili per gli investimenti nel territorio. A partire dalla normativa sul reddito societario nel 2008, in cui si pongono le basi contro l evasione fiscale in Cina, il SAT ha emesso una lunga serie di circolari per esporre gli obblighi informativi delle transazioni estere, per determinare lo status di beneficiario effettivo e per imporre una procedura di richiesta di godimento dei vantaggi derivanti dai trattati. Le circolari più recenti hanno reso più difficile la possibilità di rientrare nelle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale (chiamati sia DTA che DTAA). Prima del 2010, la regolamentazione cinese sui DTA era alquanto elastica e la maggior parte delle società riusciva automaticamente a trarne vantaggio, spiega Hannah Feng, responsabile dei servizi di contabilità societaria, Dezan Shira & Associates, ufficio di Pechino. A partire dal 2010, è stata introdotta una normativa più specifica e più rigida, e le società hanno dovuto iniziare a fare richiesta per poter Prima del 2010, la regolamentazione cinese sui DTA era alquanto elastica e la maggior parte delle società riusciva automaticamente a trarne beneficio. A partire dal 2010, è stata introdotta una normativa più specifica e più rigida, e le società hanno dovuto iniziare a fare richiesta per poter godere dei benefici delle convenzioni. godere dei benefici delle convenzioni. Ad esempio, per poter usufruire dei vantaggi di un DTA sulla ritenuta d acconto di dividendi, interessi e royalties, il SAT deve valutare se la società residente nella giurisdizione dell altro paese firmatario (ad esempio Hong Kong o Singapore) è effettivamente il beneficiario effettivo dell affiliata cinese. È necessario, a questo scopo, soddisfare i sette requisiti che vanno a formare il concetto della prevalenza della sostanza sulla forma, piuttosto che dimostrare semplicemente che la società abbia il domicilio fiscale nella giurisdizione dell altro paese firmatario della convenzione. Molte società sono state aperte in Cina anni orsono, con relativa holding in Hong Kong, e non si è tenuto conto del concetto di beneficiario effettivo. Prima di fare richiesta per le agevolazioni di una convenzione, procediamo, di norma, a una valutazione preliminare della situazione della società, al fine di stimare la possibilità di approvazione della richiesta stessa da parte del SAT. La maggiore difficoltà che incontrano i nostri clienti a Hong Kong, quando chiedono di avvalersi di una convenzione tra la Cina e altri paesi, è riuscire ad ottenere il certificato di domicilio fiscale della loro entità a Hong Kong, specialmente quando questa entità agisce soltanto in qualità di holding, spiega Jennifer Lu, responsabile dei servizi di contabilità societaria dell ufficio di Hong Kong. Il certificato di domicilio fiscale è obbligatorio per poter ottenere l approvazione da parte dell autorità fiscale cinese alla richiesta delle agevolazioni di una convenzione. Una holding di Hong Kong, che ha soltanto tale funzione, senza una reale operatività, difficilmente sarà riconosciuta quale beneficiario effettivo dall autorità fiscale cinese. In questo articolo, seguiremo lo sviluppo delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina, suddividendo il contesto in quattro categorie: a. Basi anti evasione b. Status di beneficiario effettivo (Beneficial Owner) c. Richiesta per le agevolazioni dei trattati d. Relazioni sulle transazioni con l estero 2010... 2012 Giugno 2010 Circolare 290 Chiarisce i requisiti per godere dei benefici dei trattati Settembre 2010 Circolare 75 Fornisce l interpretazione della convenzione Cina-Singapore Giugno 2012 Circolare 30 Semplifica l approvazione dello status di beneficiario effettivo CHINA BRIEFING - 5

Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina a. Basi antievasione Le disposizioni generali antievasione (GAAR) sono state introdotte per la prima volta in Cina con la normativa sui redditi societari (CIT Law) del 2008, nella quale si dispone che, laddove il reddito imponibile di un impresa sia ridotto in base all utilizzo di organizzazioni che non hanno un obiettivo commerciale ragionevole, l autorità fiscale ha il diritto a rettificare tale base imponibile. Le disposizioni attuative sui redditi societari (CIT Implementing Rules) chiariscono ulteriormente che tali organizzazioni sono quelle il cui scopo principale è ridurre, evitare o posticipare il pagamento delle imposte. Qualora vi sia un abuso di trattamenti fiscali agevolati, trattati fiscali, strutture societarie, paradisi fiscali, o altre organizzazioni prive di un obiettivo commerciale ragionevole, le autorità fiscali possono dare il via a una verifica generale antievasione in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Le imprese prive di ragione economica, specialmente quelle costituite nei paradisi fiscali che favoriscono l evasione fiscale di parti collegate o non collegate, sono sottoposte ad un controllo sempre piu rigoroso dalle autorita preposte. b. Status di beneficiario effettivo (Beneficial Owner) Nella Circolare 601 si afferma che il destinatario di dividendi, royalties e interessi, di un impresa domiciliata in Cina, ha diritto di godere dei vantaggi delle convenzioni qualora possa essere definito il beneficiario effettivo di tale reddito. Esistono sette indicatori detti sfavorevoli per l acquisizione dello status di beneficiario effettivo (si veda il riquadro a lato). Nella Circolare 30, emessa a fine giugno 2012, viene semplificata, rispetto alla Circolare 601, la procedura per ottenere lo status di beneficiario effettivo. La circolare contiene una sorta di paracadute, grazie al quale le società quotate sono automaticamente considerate beneficiarie effettive dei redditi da dividendi. Inoltre, le autorità fiscali a livello locale ora non posso semplicemente rifiutare una richiesta di applicazione di una convenzione, ma debbono, piuttosto, ricevere prima l approvazione delle autorità fiscali di livello provinciale e poi segnalare il caso al SAT per l archiviazione. Le società che faticano ad ottenere l applicazione di una convenzione possono anche richiedere la revisione del caso alle autorità fiscali di livello provinciale, le quali, generalmente, hanno più esperienza nelle valutazioni riguardanti i DTA 6 - CHINA BRIEFING I sette indicatori sfavorevoli allo status di beneficiario effettivo (1) Il richiedente è obbligato a pagare o distribuire tutto o la maggior parte (ovvero più del 60%) del suo reddito a una parte residente in un terzo paese (area) entro un limite di tempo determinato (ad esempio entro 12 mesi dalla data di generazione del reddito). (2) Oltre al possesso della proprietà o del diritto che ne genera il reddito, il richiedente non è coinvolto in nessun altra attività commerciale, o lo è limitatamente. (3) Laddove il richiedente sia un entità, ad esempio una società, di cui i beni, la dimensione e l allocazione del personale siano relativamente contenuti (o minimi) e incoerenti con la quantità di reddito prodotto. (4) Il richiedente non detiene controllo o potere decisionale, o ne ha un diritto minimo, sul reddito o sulla proprietà o sul diritto da cui il reddito è generato, e assume rischi minimi o non ne assume affatto. (5) Il paese (area) che è la controparte del trattato esenta dal pagamento delle imposte sul reddito o non ne prevede, oppure impone su tale reddito aliquote fiscali estremamente basse. (6) Oltre ai prestiti per cui sono generati e pagati degli interessi, esistono altri prestiti o depositi tra il creditore e terzi in cui l ammontare, il tasso d interesse e i tempi di esecuzione sono simili. (7) Oltre ai contratti sulla cessione del diritto all utilizzo di copyright, brevetti e tecnologia da cui derivano e sono pagati diritti di licenza, esistono altri contratti tra il richiedente e terzi sul trasferimento della proprietà o sul diritto all utilizzo di copyright, brevetti e tecnologia.

Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale per gli investimenti in Cina c. Richiesta per agevolazioni dei trattati Nell agosto del 2009, le autorità fiscali cinesi hanno introdotto dei requisiti amministrativi per i non residenti, affinché questi possano usufruire dei vantaggi delle convenzioni contro la doppia imposizione. Tali requisiti si differenziano in base al tipo di reddito: i vantaggi derivanti da reddito passivo devono ottenere un approvazione (che richiede dai 20 ai 50 giorni ed è valida per tre anni), mentre i vantaggi derivanti dal reddito attivo devono essere presentati prima dell insorgenza dell onere fiscale o al momento della dichiarazione dei relativi obblighi tributari. Nelle Circolari 124 e 290 sono spiegati nel dettaglio tali requisiti ed è anche indicato che il sostituto d imposta deve completare le procedure di registrazione indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o no fornito le relative informazioni alle autorità tributarie. d. Relazioni sulle transazioni con l estero Qualora un investitore estero trasferisca capitale, in modo indiretto, in un impresa domiciliata in Cina, e la reale pressione fiscale nella giurisdizione della holding estera sia inferiore al 12,5%, o il reddito generato all estero sia esentasse in quel paese, le autorita cinesi preposte devo essere tempestivamente informate. Questo requisito, derivante dalla Circolare 698, impone inoltre che, laddove la cessione si basi sull abuso della struttura organizzativa, che non ha uno scopo commerciale ragionevole (ad esempio le holding estere), o abbia come principale scopo l evasione degli oneri fiscali sul reddito societario, le autorità tributarie possono ignorare la presenza della stessa holding estera. Per attuare tale principio, le autorità interrogano sui cambiamenti a livello dirigenziale di una società durante il processo di approvazione, al fine di evidenziare qualsiasi circostanza in cui deve essere dichiarata la cessione di capitale indiretto. In alcune circostanze, le autorità tributarie possono anche riferirsi alle notizie rilasciate dalla stampa estera riguardanti la proprietà della società. Requisiti amministrativi per godere dei vantaggi delle convenzioni a seconda del tipo di reddito Dividendi, Interessi, Royalties, e Plusvalenze Reddito passivo Richiesta-approvazione Reddito attivo Stabili organizzazioni e profitti commerciali, Servizi professionali di soggetti indipendenti, e Servizi professionale di soggetti dipendenti Registrazione-presentazione Per entrambe le procedure, richiesta-approvazione e registrazione-presentazione, è indispensabile che sia rilasciato un certificato di domicilio fiscale emesso dall autorità tributaria della controparte del trattato dopo l inizio dell anno fiscale precedente. Documentazione per la dichiarazione La dichiarazione deve, oltre agli altri documenti, includere: La relazione tra l investitore estero e la holding estera con riferimento al capitale, alle operazioni, all acquisto e alla vendita, ecc. I dati riguardanti la produzione e le attività, i dipendenti, i conti, le proprietà, ecc. della holding estera. La relazione tra la holding estera e l impresa domiciliata in Cina con riferimento al capitale, alle operazioni, all acquisto e alla vendita. L obiettivo e necessita commerciale per stabilire una holding estera. Nonostante la Circolare 698 sia stata rilasciata nel 2009, ha ricevuto l attenzione dei media soltanto in seguito. Un caso esemplificativo si è avuto nella primavera del 2012, nella provincia dello Shanxi, dove l ufficio tributario ha riscosso 403 milioni di RMB dalla cessione indiretta di azioni di un impresa carbonifera cinese da parte di una società delle Isole Vergini britanniche. Al momento questa è stata l imposizione fiscale più consistente in Cina per un caso di cessione indiretta offshore. CHINA BRIEFING - 7

L interpretazione delle convenzioni: Circolare 75 e convenzione Cina-Singapore Nella Circolare 75, emessa dal SAT nel settembre 2010, è fornita una interpretazione dettagliata della convenzione del 2007 tra Cina e Singapore contro la doppia imposizione. La pubblicazione di tale circolare fu la prima prova di apertura delle autorità fiscali cinesi nei riguardi delle varie disposizioni contenute nelle convenzioni. L interpretazione della Circolare 75 si applica spesso alle disposizioni di molti altri trattati fiscali in Cina, e quindi gioca un ruolo fondamentale nell ambito della tassazione internazionale in cui è coinvolta la Cina stessa. Illustriamo, di seguito, le disposizioni fondamentali della convenzione Cina-Singapore, insieme ad alcune importanti interpretazioni della Circolare 75. Quali sono le imposte rientranti nella convenzione? In base all articolo 2 della convenzione, le tasse rientranti nell accordo sono: L imposta sul reddito delle persone fisiche e l imposta sul reddito societario in Cina; e L imposta sul reddito a Singapore. In base alla Circolare 75, queste imposte possono essere applicate direttamente dall ente governativo o trattenute alla fonte. Come si determina lo status di residente di un individuo che risiede in entrambi gli Stati firmatari della convenzione? In base all articolo 4 della convenzione, si applicano le seguenti regole in ordine decrescente per la determinazione dello status di residente di un individuo che risiede in entrambi gli Stati firmatari della convenzione: Luogo in cui si trova l abitazione permanente. In base alla Circolare 75, un abitazione permanente può essere affittata, ma allo scopo di risiedervi nel lungo periodo, piuttosto che per visite momentanee, come viaggi di piacere o di lavoro. Qualora vi sia un abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considerano le relazioni economiche e personali più immediate (il centro degli interessi vitali). Tale centro di interessi vitali é valutato in considerazione delle relazioni familiari e sociali dell individuo, dell occupazione, delle attività politiche, culturali e di altro genere, del luogo delle attività, dell ubicazione della gestione dei beni. Tale centro di interessi vitali é di norma ubicato dove l individuo vive e lavora e dove si trovano la famiglia ed i propri beni. Qualora non sia possibile determinare in quale Stato l individuo abbia il proprio centro di interessi vitali, o qualora non abbia un abitazione permanente in nessuno dei due Stati, si considera allora la dimora abituale. Se la dimora abituale si trova in entrambi gli Stati o in nessuno di questi, si considera allora la sua cittadinanza. La dimora abituale é determinata in base al tempo totale trascorso in un dei paesi. In tutti gli altri casi: per accordo reciproco. Come si definisce una stabile organizzazione (PE)? In base all articolo 5 della convenzione, una stabile organizzazione è il luogo fisso in cui le attività stesse dell impresa sono svolte totalmente o in parte. Queste attività includono in particolar modo: Una sede del management Una filiale Un ufficio Una fabbrica Un laboratorio Una miniera, un pozzo di gas, una cava, o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali 8 - CHINA BRIEFING

L interpretazione delle convenzioni: Circolare 75 e convenzione Cina-Singapore In base alla Circolare 75, in normali circostanze, una stabile organizzazione deve avere le seguenti caratteristiche: Il luogo delle attività deve esistere materialmente. Non vi è limitazione in termini di dimensioni del luogo. Questo può essere di proprietà dell impresa o in affitto. Il luogo dell attività è relativamente fisso e stabile, come ad esempio un ufficio di rappresentanza o una filiale, oppure una stanza affittata a lungo termine in un hotel. Una stabile organizzazione é costituita inoltre da Un cantiere edile, una costruzione, un progetto di assemblaggio o di impianto, oppure un attività di supervisione a questi connessa, dove tale cantiere, progetto o attività si protrae per un periodo superiore ai 6 mesi. In base alla Circolare 75, diversi fattori indicano se le attività di una società madre all interno della propria affiliata comportano la presenza di una stabile organizzazione dell head quarter nel paese dell affiliata stessa. Le date di inizio e di termine del periodo di sei mesi possono essere determinate in base alla data di inizio che è stipulata nel contratto (che include tutte le attività preparatorie) fino al completamento dei lavori (incluse le operazioni di collaudo). Qualora queste attività siano portate avanti per più di 6 mesi, si costituisce una stabile organizzazione (PE). La fornitura di servizi, inclusa la consulenza, che si protrae in uno degli Stati firmatari della convenzione per un periodo continuativo o cumulativo di più di 183 giorni all interno di ogni periodo di 12 mesi. Qualora più personale sia inviato, nello stesso periodo, a lavorare nell altro Stato, il numero di giorni che ogni soggetto trascorre in quello Stato non sarà calcolato in modo disgiunto. Ad esempio, quando un impresa di Singapore invii 10 individui a lavorare in Cina per 3 giorni su un certo progetto, si considerera che i dipendenti abbiano lavorato lì per 3 giorni, e non per 30. Un agente cosiddetto indipendente che opera in uno degli Stati firmatari per conto e per nome di un impresa dell altro Stato firmatario è considerato una stabile organizzazione? In base all articolo 5 della convenzione, un agente cosiddetto indipendente, che agisce nel corso ordinario delle proprie attività, non è considerato come stabile organizzazione. La Circolare 75 prevede che le attività di un agente debbano soddisfare i seguenti due criteri al fine di poter essere considerato indipendente e quindi non essere identificato come stabile organizzazione: L agente è indipendente dall impresa sia legalmente sia economicamente. Saranno considerati i seguenti indicatori nella determinazione della sua indipendenza: a. Il grado di libertà delle attività commerciali dell agente b. Chi si fara carico del rischio in rapporto alle attività commerciali dell agente; c. Il numero di imprese rappresentate dallo stesso agente: e d. Il grado in cui l impresa dipende dall agente. Quando l agente indipendente conduce attività in nome e per conto dell impresa, questi non deve essere coinvolto in attività che hanno una ricaduta nelle attività economiche proprie dell impresa stessa. Ad esempio, se un venditore vende beni in nome e per conto di un impresa sotto il proprio nome, ma allo stesso tempo agisce come rappresentante autorizzato a concludere contratti in nome e per conto dell impresa, questi sarà considerato un agente non indipendente e andrà a costituire una stabile organizzazione dell impresa.. Le attività svolte da un affiliata nello Stato firmatario comportano per la società madre nell altro Stato firmatario la costituzione di una stabile organizzazione nello Stato dell affiliata? In base all articolo 5 della convenzione, il fatto che una società, residente in uno degli Stati firmatari, controlli o sia controllata da una società residente nell altro Stato firmatario, o che conduca attività nell altro Stato (attraverso una stabile organizzazione o in altro modo), non costituisce di per sé una stabile organizzazione dell altra società. In base alla Circolare 75, diversi fattori concorrono all eventualità che le attività della società madre nell affiliata generino per la prima la costituzione di una stabile organizzazione nel paese dell affiliata. Laddove la società madre invii personale, su richiesta dell affiliata, a lavorare presso l affiliata stessa, e tale personale sia sotto contratto dell affiliata, e che questa abbia diritto di disporne e ne abbia responsabilità e rischio esclusivo, le attività di detto personale non costituiranno per la società madre una stabile organizzazione nel paese dell affiliata. CHINA BRIEFING - 9

L interpretazione delle convenzioni: Circolare 75 e convenzione Cina-Singapore Il reddito di un residente in uno Stato firmatario generato da proprietà immobili situate nell altro Stato firmatario saranno tassate in quest ultimo? In base all articolo 6 della convenzione, il reddito di un residente in uno Stato firmatario generato da proprietà immobili (incluso il reddito da agricoltura e silvicoltura) situate nell altro Stato firmatario possono essere tassate in quest ultimo. È incluso: Reddito generato dall uso diretto, dalla locazione, o da qualsiasi altro utilizzo delle proprietà immobili; Reddito generato da proprietà immobili di un impresa; e Reddito generato da proprietà immobili utilizzate per l esercizio di servizi da parte di personale indipendente. In base alla Circolare 75, il reddito generato da proprietà immobili si riferisce al reddito generato dall utilizzo delle proprietà immobili. Come accade per il reddito generato dalla cessione di proprietà immobili, si applica l articolo 13 (Plusvalenze) della convenzione. La percezione di alcuni redditi, inoltre, sebbene collegati alle proprietà immobili, non ricade nell ambito dell articolo sul reddito generato da proprietà immobili. Ad esempio, gli interessi sul mutuo per l abitazione ricadono sotto l articolo 11 (Interessi) della convenzione. Quando i profitti di un impresa, generati in uno Stato firmatario, sono passibili d imposta nell altro Stato firmatario? In base all articolo 7 della convenzione, i profitti di un impresa di uno Stato firmatario possono essere imponibili nell altro Stato firmatari, quando l impresa conduce affari in quest ultimo attraverso una stabile organizzazione ivi situata. In questo caso, i profitti dell impresa attribuiti a quella stabile organizzazione saranno passibili d imposta nell altro Stato. La Circolare 75 prevede che, quando un impresa di Singapore abbia una stabile organizzazione in Cina, il profitto attribuibile a tale stabile organizzazione include non soltanto i profitti derivanti dalla stabile organizzazione in Cina, ma anche i redditi generati all interno e al di fuori della Cina che abbiano un reale collegamento con la stabile organizzazione, inclusi i dividendi, gli interessi, gli affitti e le royalties. Dovra essere utilizzato un prezzo equo di mercato quale base di determinazione dei profitti attribuibili alla stabile organizzazione. Come saranno tassati i dividendi della società residente in uno Stato firmatario pagati al residente dell altro Stato firmatario? In base all articolo 10 della convenzione, se il beneficiario effettivo dei dividendi é residente dell altro Stato contraente, l imposta non deve eccedere: Il 5% dell ammontare lordo dei dividendi, qualora il beneficiario effettivo sia una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi; In base alla Circolare 75, un residente di Singapore deve detenere almeno il 25% del capitale di una società domiciliata in Cina in qualsiasi momento entro 12 mesi consecutivi precedenti al ricevimento dei dividendi. La data di ricevimento dei dividendi é la data in cui deve essere pagata l imposta o la ritenuta d acconto sui dividendi come previsto dalla normativa cinese. 10% dell ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi Quando il trasferimento di azioni è passibile d imposta? In base all articolo 13 della convenzione, gli utili di un residente di uno Stato firmatario, ottenuti dalla cessione di azioni che generano più del 50% del loro valore direttamente o indirettamente da proprietà immobile/i situata nell altro Stato firmatario, possono essere passibili d imposta in quest ultimo. Nella circolare 75 si chiarisce questo punto disponendo che, in qualsiasi momento all interno di un determinato periodo (questo periodo non é definito nella convenzione ed é al momento considerato pari a 3 anni) precedente il trasferimento delle azioni della società, il valore della proprietà immobile in Cina detenuto direttamente o indirettamente dalla società, le cui azioni sono trasferite, deve rappresentare più del 50% del valore totale di tutte le proprietà della società. Ad esempio, laddove un residente di Singapore detenga azioni in una società cinese (o acquisti azioni di una società cinese quotata a Singapore): se il 50% del valore delle azioni della società cinese è generato direttamente o indirettamente da una proprietà immobile situata in Cina, allora, indipendentemente dalla proporzione delle azioni detenute dal residente di Singapore nella società cinese, la Cina avrà il diritto a riscuotere l imposta sugli utili ottenuti dal residente di Singapore grazie al trasferimento delle azioni della società. Inoltre, gli utili di un residente di uno Stato firmatario, generati dalla cessione di azioni, partecipazioni, o altri diritti sul capitale della società o altra persona giuridica residente nell altro Stato firmatario, possono essere passibili d imposta in detto Stato, se chi percepisce tali utili, in qualsiasi momento durante i 12 mesi precedenti la cessione, ha avuto una partecipazione, diretta o indiretta, di almeno il 25% del capitale di detta società. In base alla Circolare 75, si includono le seguenti fattispecie: Un residente di Singapore detiene direttamente quote di capitale in una società domiciliata in Cina; Un residente di Singapore detiene indirettamente quote di capitale in una società domiciliata in Cina attraverso una qualsiasi delle sue società in cui detiene delle azioni (oppure attraverso holding/s); e Le affiliate di un residente di Singapore detengono direttamente quote di capitale nella società domiciliata in Cina. 10 - CHINA BRIEFING

Risorse ulteriori Domande e risposte In quale contesto operano le società straniere che desiderano trarre vantaggio dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale in Cina? Nella Circolare 601 si afferma che il destinatario di dividendi, royalties e interessi, di un impresa domiciliata in Cina, ha diritto a godere dei vantaggi delle convenzioni, qualora possa essere definito il beneficiario effettivo di tale reddito. Esistono sette indicatori detti sfavorevoli per l acquisizione dello status di beneficiario effettivo. Per stabilire lo status di beneficiario effettivo è necessario produrre una certa quantità d informazioni sull attività, incluse quelle riguardanti il numero dei dipendenti, informazioni sulle entrate e via dicendo. Se, ad esempio, le autorità si rendono conto che, nella documentazione presentata, gli introiti di un particolare contratto sono particolarmente bassi, possono chiedere di visionare il contratto stesso. Per le società quotate è normale produrre certe informazioni sull attività, ma molte società non quotate ritengono questo tipo di richiesta un po invasiva. Inoltre, c è sempre la possibilità che la richiesta di una società di beneficiare di una convenzione contro la doppia imposizione non sia approvata dalle autorità fiscali a livello locale, a causa di differenze nell interpretazione e nell implementazione della Circolare 601. Nella Circolare 30, rilasciata a giugno 2012, si introduce una sorta di paracadute, grazie al quale le società quotate sono automaticamente considerate beneficiarie effettive dei redditi da dividendi. Inoltre, le autorità fiscali a livello locale ora non posso semplicemente rifiutare una richiesta di applicazione di una convenzione, ma debbono, piuttosto, ricevere prima l approvazione delle autorità fiscali di livello provinciale e poi segnalare il caso al SAT per l archiviazione. Le società che faticano a ottenere l applicazione di una convenzione possono anche richiedere la revisione del caso alle autorità fiscali di livello provinciale, le quali, generalmente, hanno più esperienza nelle valutazioni riguardanti i DTA. Domande sulle vostre attività in Cina? Scriveteci a italiandesk@dezshira.com. Le domande selezionate riceveranno risposta qui oppure su www.china-briefing.com. C è sempre la possibilità che la richiesta di una società di beneficiare di una convenzione contro la doppia imposizione non sia approvata dalle autorità fiscali a livello locale, a causa di differenze nell interpretazione e nell implementazione della Circolare 601. Hannah Feng Manager, servizi di contabilità societaria Dezan Shira & Associates, ufficio di Pechino? Letture consigliate La città-stato di Singapore si è ritagliata un ruolo competitivo diventando una destinazione d eccellenza per quartieri generali, filiali e holding per tutti quanti desiderano operare e fare business nella regione del Sud Est asiatico e non solo. Infatti, questa città-stato è gestita in maniera talmente efficiente e orientata al business che si dice che sia essa stessa gestita come un società: una Singapore Inc.. Altre curiosità sulle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali in Cina? Entrate nel gruppo di discussione LinkedIn di Dezan Shira & Associates The Tax Q&A. Oppure visitate la pagina Sistema Fiscale e Finanziario su www.china-briefing.com/it. CHINA BRIEFING - 11

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