Aggiornamento sulla gestione degli atti abilitativi nell edilizia: edilizia: SCIA/DIA/PDC/CIL/CILA



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Aggiornamento sulla gestione degli atti abilitativi nell edilizia: edilizia: SCIA/DIA/PDC/CIL/CILA Avv. Emanuele Montini emanuele.montini@gmail.com

Il quadro normativo di riferimento Il quadro normativo (Le fonti del diritto, il TUE, la l.241/90, la l.689/81) le principali leggi regionali in materia la formalizzazione della prassi le normative future

Il principio di libertà Art. 41 Cost.: L iniziativa economica privata è libera... D.L. 138/2011 Art. 3 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di d entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge ( ) 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. Decreto-Legge sulle Liberalizzazioni del 21 gennaio 2012 Art. 1. Fermo restando quanto previsto dall art. art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall articolo articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell Unione europea, sono abrogate.

L attività edilizia libera DPR 380/2001 (TUE) Art. 6 (L) - Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attivit attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria;..

Circolare del Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici 24/2/1998 n. 57/E (estratto p.3.4) A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche e dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazione recinzioni; sostituzione di elementi di impianti tecnologici; sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, e, senza modifica della tipologia di infisso.

L attività edilizia libera DPR 380/2001 (TUE) Art. 6 (L) - Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla s disciplina dell attivit attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; icato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attivit attività agricola e le pratiche agro-silvo silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, ra, funzionali allo svolgimento dell attivit attività agricola. (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 06 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacit pacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.p.r. n. 380 del 2001»)

La CILA (Comunicazione d Inizio d Lavori Asseverata) Art. 6. (L). -segue 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura l di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

Circolare del Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici 24/2/1998 n. 57/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA: sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, e, con modifica di materiale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; realizzazione ed integrazione di servizi igienicosanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio; consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; stenti; sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita' immobiliare; realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il Regolamento sulle sanzioni edilizie Roma: Delibera consiliare n. 44/2011 (Premesse) sono interventi di manutenzione straordinaria / Restauro o risanamento conservativo non valutabili in termini di superficie utile lorda: - esecuzione di opere di consolidamento, sulle strutture verticali i ed orizzontali; - aperture di vani porta su muratura portante; - interventi sui rivestimenti delle pareti esterne, inserimento o rimozione di cornici, pensiline e/o altri elementi ornamentali; - opere a servizio di costruzioni già esistenti (quali recinzioni, accessi carrai, cancellate, parapetti a protezione di lastrici o terrazzi); - realizzazione di verde pensile e verde verticale con piantumazione o rimozione di alberi ad alto fusto o comunque alla sistemazione di terreno non utilizzato per l edificazione; - creazione di nuove canne fumarie, di condotte di esalazione o areazione; a - interventi sulle coperture, senza modifica dei materiali e ferme e restando le quote di colmo e di gronda, anche con maggiorazione dello spessore dei solai per il miglioramento della coibentazione;

Il Regolamento sulle sanzioni edilizie Roma: Delibera consiliare n. 44/2011 (Premesse) - inserimento di scale esterne aperte e scoperte; - installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici di potenza superiore ai 29 Kwp se posti al servizio di edifici commerciali o industriali e superiore a 5 Kwp se a servizio di una singola unità immobiliare residenziale, con un minimo di 20 Kwp se a servizio di più unità immobiliari; compresi gli interventi volti alla realizzazione di volumi tecnici in quanto complementari alla realizzazione di impianti, a condizione che la superficie max non ecceda il 15% della S.U.L. dell unit unità immobiliare rispetto alla quale costituiscono accessorio/pertinenza; - opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche che diverse da quelle indicate nell art. 6 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, anche quando richiedano la realizzazione di nuovi volumi tecnici e/o l installazione l di ascensori; - realizzazione di soppalchi non praticabili e quindi non costituenti superfici utili, con altezza utile non superiore a 1,50 m.;

La CILA e la documentazione Art. 6. (L). -segue 3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione c di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai a i sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico t abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne con il committente e che asseveri,, sotto la propria responsabilita',, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale tale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato essato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies quinquies,, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151 (Certificato ( di prevenzione incendi rilasciato a vista o entro 30 giorni)

La CILA e il DURC Circolare del Segretariato del Comune di Roma prot.. 10839 del 9 agosto 2010: Si suggerisce, in via cautelativa, di continuare a richiedere il DURC contestualmente alla comunicazione dell avvio dei lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, con riserva di effettuare ulteriori valutazioni all esito dell evoluzione evoluzione del dibattito dottrinario e giurisprudenziale, al momento in atto, formatosi sul punto.

il DURC L art. 15, comma 1, della legge di stabilità 2012 (183/2011) in vigore dal 1 1 gennaio 2012 modifica il DPR n. 445/2000: d) nel capo III, sezione III, dopo l articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d ufficio d di informazioni) 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d ufficio, d ovvero controllate ai sensi dell articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

il DURC Circolare 37/619 del 16 gennaio 2012 (Min( Min.. del Lavoro), Non è possibile sostituire con una autodichiarazione,, da parte del soggetto interessato, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La nozione di certificato cui fa riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione riguarda degli elementi oggettivi riferiti alla persona e che non possono essere di non sicura conoscenza da parte della persona stessa. La dichiarazione della regolarità contributiva non può essere autodichiarata proprio perché la correttezza della posizione contributiva viene effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche,, contrattuali e previdenziali. Il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità,, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

I documenti da allegare L art. 15, comma 1, della legge di stabilità 2012 (183/2011) in vigore dal 1 1 gennaio 2012, modifica il DPR n. 445/2000: a) all articolo articolo 40 ( )( ) sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ( )( c) all articolo articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d ufficio d le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,, previa indicazione, da parte dell interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall interessato (L)»; ; ( )(

La CIL e la CILA Art. 6. (L). -segue 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo articolo 3, comma 1, lettera b),, ivi compresa l apertura l di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice l di permeabilità,, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, sibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2a prile 1968, n. 1444; (lettera cos (lettera così modificata dall'articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2011) e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Art. 6. (L). -segue La CIL e le sanzioni 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 7. La mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento l è in corso di esecuzione.

La SCIA L. 241/90-19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio l di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, asilo, alla cittadinanza, all amministrazione amministrazione della giustizia, all amministrazione amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E DI QUELLI (D.L. 70/2011) imposti dalla normativa comunitaria.

La SCIA DECRETO LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Art. 49 Disposizioni in materia di conferenza di servizi. ( )( 4- ter. Il comma 4-bis 4 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia»,, ovunque ricorrano,, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis 4 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

La SCIA-nuovo d.l.70/2011 DL 13 maggio 2011 n. 70 (l. 106/2011) Art. 5, comma 2, lettera c): Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto1990, 90, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

La SCIA in edilizia I Ipotesi ricostruttiva dell art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 integrato (in( grassetto) ) con il testo dell art. 19 l. 241/90 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività, (almeno trenta giorni prima) anche il giorno stesso dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia o la segnalazione,, accompagnate da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione amministrazione.

La SCIA Art. 38. Impresa in un giorno DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (Omissis) Con uno o più regolamenti ( )( ) sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera a c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, ( )( In attuazione vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159: Art.2 ( Agenzie per le imprese) 1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attivit vità di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento. (3) 2. (omissis) 3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

La SCIA DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (stralcio) Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni ministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle le preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal d SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse d dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere ttere al richiedente atti autorizzatori,, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere ere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (Omissis) 6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. (Omissis)

La SCIA Art. 6 Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa (DPR 160/2010) 1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge. 2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11. (Omissis)

La SCIA DPR 160/2010 Con la circolare 25 marzo 2011,, firmata dal capo dell ufficio legislativo del MSE e della semplificazione normativa, il Ministero dello Sviluppo economico ha concesso ai Comuni che non sono ancora in grado di operare in maniera esclusivamente telematica, la possibilità di presentare ancora - fino al 30 settembre - la documentazione cartacea. pertanto, la SCIA si presenta con due diverse modalità: : telematica e cartacea. Il discrimine è rappresentato dalla registrazione del Comune al portale www.impresainungiorno.gov.it. Dal 28 dicembre 2010 è disponibile il modulo. Nei casi in cui il Comune non si è accreditato al portale, tutto resta come in passato.

La SCIA: i documenti da allegare D.L. Sviluppo 70/2011 Art. 6 lett.b): allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese: 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011 (prima: 90 giorni dall'entrata in vigore n.d.r.) pubblicano sui s propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

La SCIA D.L. Sviluppo 70/2011 Art. 6 lett.b) segue: 2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di d cui al periodo precedente e' nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi' valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita attivita' ' dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'.

La SCIA D.L. Sviluppo 70/2011 Art. 6 lett.b) 2).In tal caso l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2; 4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.

La SCIA CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE dlgs 85/2005 Art. 54 comma 1: I I siti della pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici.b) l elenco l delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l unit unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche dell adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241.

La SCIA in edilizia II Art. 19 ( ) ( ) La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ( ) ( 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di d sessanta (6 ( 6 bis = trenta in edilizia) ) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

La SCIA in edilizia III Art. 19, co.3, E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21- nonies.. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ((ovvero di cui al comma 6-bis)) 6 bis)), all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La SCIA in edilizia IV Art. 19 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita',, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta a giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta ta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ((al comma 4 e)) al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,, e dalle leggi regionali.(19) ((6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)) )).

La SCIA in edilizia - sintesi 1 La SCIA si può presentare personalmente all A.C. oppure per posta raccomandata o telematicamente tramite PEC; I lavori si possono iniziare immediatamente, il giorno stesso della presentazione della SCIA; il potere istruttorio dell Amministrazione comunale si consuma, in materia di SCIA, al decorrere dei 30 giorni (comma 6 bis l. 241/1990 come inserito dal d.l. n. 70 del 2011); Occorre dare l inizio l lavori entro tre anni dal deposito della SCIA, in quanto è rimasto in vigore ed è applicabile il comma 3 dell art. 23 del TUE; La SCIA è utilizzabile anche per realizzare un opera in area vincolata paesisticamente,, ma occorrerà allegare il nulla osta paesaggistico o richiedere la convocazione della Conferenza dei servizi; Non è possibile autocertificare con SCIA il possesso del requisito della compatibilità paesaggistica (o del DURC - circ. 16/1/2012);

La SCIA in edilizia - sintesi 2 Non si può applicare la disciplina della SCIA anche alla DIA in alternativa al permesso di costruire (c.d. super DIA ) ) e la SCIA non sostituisce quella prevista dalle leggi regionali che abbiano ampliato a l ambito applicativo delle disposizioni in materia di c.d. super DIA D (art. 22, comma 3, TUE); La sussistenza del titolo abilitativo è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento da parte dell amministrazione comunale, l elenco l di quanto presentato a corredo del progetto, la certificazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari, in quanto è applicabile il comma 5 dell art. 23 del TUE. Al termine dei lavori permane l obbligo, l ai sensi dell art. 23, co.. 7, del TUE, per il progettista, di rilasciare il certificato di collaudo o finale e di presentarlo all Amministrazione comunale. Nel certificato andrà specificato la conformità dell opera al progetto presentato con la scia. In caso di dichiarazioni o attestazioni false o mendaci di conformit rmità urbanistica, l Amministrazione, l ferma restando l applicazione l delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti enti di divieto di prosecuzione dell attivit attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi (art. 19, co.. 3, l. n. 241/1990).

Aggiornamento sulla gestione degli atti abilitativi nell edilizia: edilizia: SCIA/DIA/PDC/CIL/CILA Fine prima parte SITO PER PORRE QUESITI: WWW. CONSULENZACASALAZIO.IT emanuele.montini@gmail.com

2^ PARTE PAS, DIA, PDC e tipologie edilizie Avv. Emanuele Montini emanuele.montini@gmail.com

La PAS Art. 6 Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011: Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa cisa sull'energia elettrica, per l'attivita attivita' ' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida,, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica a la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse nesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal d gestore della rete.. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto a 1990,n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle e norme di settore e si applica il comma 5. Per la procedura abilitativa semplificata si applicano, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, i diritti di segreteria previsti per le opere di manutenzione straordinaria (comma 3).

La PAS Art. 6 Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011: 11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera,, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi,, alle stesse condizioni e modalita',, agli impianti ivi previsti. Decreto Ministeriale (MSE) 10/09/2010 par.11.8 La locuzione installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici di cui all articolo articolo 6, comma1, lettera d) del DPR 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 12.1 CIL per impianti fotovoltaici aderenti/integrati sui tetti fuori Codice Urbani oppure 12.1 b) non integrati ma su edifici o loro pertinenze, con potenza compatibile con scambio sul posto e fuori centro storico. 12.2 DIA (ora PAS) le altre (es( es: : extra tetto, extra scambio sul posto, su edificio vincolato, etc )

Il nuovo permesso di costruire con silenzio assenso (d.l. 70/2011) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. ( )( ) La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita attivita' ' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. PRIMA: : La domanda va presentata allo sportello unico corredata da un attestazione concernente nonché da un autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie

Il nuovo permesso di costruire 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. ( )

Il nuovo permesso di costruire 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso assenso,, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa s amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad a d un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui c all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda da di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Il nuovo permesso di costruire con silenzio assenso (d.l. 70/2011) 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. (n.d.r.: prima 60) 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni oni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile e del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";

Il nuovo sistema dei titoli abilitativi ṪIPOLOGIA TITOLO ABILITATIVO SANZIONE Attività edilizia libera (art. 6 co. 1 TUE) Opere edilizie minori-art. 6 co.2 NO CIL CILA lett. a) NO Sanzione amm.va di 258 (86 ) Opere edilizie residuali Opere di cui art. 3 lett.e) TUE DIA o SCIA o PAS Sanzione amm.va da 516 (Lazio: da 1000) Permesso di costruire Sanzione penale Art. 44 TUE

Piano casa nazionale e Piano casa regione Lazio: primi problemi applicativi FINE SITO PER PORRE QUESITI: WWW. CONSULENZACASALAZIO.IT Avv. Emanuele Montini