CIRCOLARE INPS CIRCA ASPETTI CARATTERE CONTRIBUTIVO ASPI. Colaci.it



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Transcript:

CIRCOLARE INPS CIRCA ASPETTI CARATTERE CONTRIBUTIVO ASPI. Colaci.it Tra le novita introdotte dalla riforma di cui alla legge n.92/2012, che entra in vigore dal 18 luglio corrente,figura,in materia di ammortizzatori sociali,l Assicurazione Sociale per l Impiego ASPI,d e la Mini ASpi,di cui di seguito si evidenziano gli aspetti significati e rilevanti previsti dalla corrispondente regolamentazione, contenuta nell art.2,commi da 1 a 30,,da36 a 38e da 40 a 45 della suddetta legge,ferma restando la previsione del comma 44 del citato art.2,in cui si stabilsce : In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennita di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all articolo 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni 1.ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO ASPI Come è noto, dall art.24 della legge n.88/89, a decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l integrazione guadagni degli operai dell industria, la cassa per l integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia, la cassa per l integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra comunitari istituito dall articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono state fuse in una unica gestione, assumendo la denominazione di Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,che provvede all erogazione delle relative prestazioni. Premessso quanto sopra e precisato che ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in

materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all articolo 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni., si fa presente che per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2013,risulta istituita, presso la predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,, l Assicurazione sociale per l impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un indennità mensile di disoccupazione. Soggetti cui si applica l Aspi Destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. Soggetti cui non si applica l Aspi Le disposizioni relative all Aspi non si applicano : 1) aidipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.,vale a dire: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.; 2) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all articolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all articolo

7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. Condizioni e requisiti per conseguire l Aspi Condizione per ottenere l indennità è che i lavoratori compresi abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, essendo in possesso dei seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, da cui risulta definita la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita lavorativa secondo modalita definite con i servizi competenti ; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. Soggetti esclusi fruizione Aspi Sono esclusi i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni (senza giusta causa) o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest ultima sia intervenuta nell ambito della procedura di cui all articolo 7,commi da 1 a 7,della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell articolo 1 della legge di riforma n.92/12 ossia attraverso la procedura di conciliazione attivata,a seguito di licenziamento individuale, avanti la Direzione territoriale del Lavoro competente e definita con verbale di accordo che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Importo Aspi L indennità in questione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L indennità mensile è : a) pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato

sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente; b) pari al 75 per cento dell importo di euro 1.1 80,incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo. L indennità mensile non può in ogni caso superare il c.d.massimale,ossia l importo mensile massimo di cui all articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni,restando pertanto confermato che l importo dell indennità in questione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita. I limiti vengono incrementati ogni anno in base alla variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Peraltro, e da evidenziare che a questa indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,che dispone : Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all 80 per cento, sono ridotte in misura pari all importo derivante dall applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita, nonche all indennita di richiamo alle armi. Riduzione misura Aspi All indennita si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione.e, ove dovuta, la stessa è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Contribuzione figurativa per Aspi Per i periodi di fruizione dell indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni,comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.i contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della

misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Durata massima legale Aspi In merito alla durata dell indennita, la legge di riforma distingue fra : 1)) eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall 1.1.2013 e fino al 31.12.2015 2) eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall 1.1.2016 Rispetto agli eventi sub 1), si stabilisce la seguente disciplina: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell anno 2013: durata di otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell anno 2014: durata di otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni,di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, di quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell anno 2015: durata di dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni ed inferiore a cinquantacinque anni, di sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. Invece,rispetto agli eventi sub 2) si dispone che: a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi (mini ASpI); b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di

contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo per l indennita Aspi ovvero mini Aspi. Decorrenza Aspi. L indennità spetta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda,che per fruire dell indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica,all INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Rapporto tra Aspi e nuova occupazione subordinata La fruizione dell indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,mentre in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,senza dover dare comunicazione all Inps, l indennità è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi,mentre al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa,restando stabilito che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell ambito dell ASpI o della mini ASpI Rapporto tra Aspi ed attivita autonoma In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, che attualmente è previsto nell anno in misura di euro 4.800, il soggetto beneficiario deve informare l INPS entro un mese dall inizio dell attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell indennità di un importo pari all 80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data di fine dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno. La riduzione di cui al periodo

precedente è conguagliata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall attività autonoma. Nei casi di cui sopra, inerenti lo svolgimento dell attivita lavorativa autonoma, la contribuzione relativa all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Liquidazione in unica soluuzione Aspi Si prevede che in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite deòlla disponibilita finanziaria massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l attuazione delle disposizioni di cui alla liquidazione dell Aspi in unica soluzione. Finanziamento Aspi Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, al finanziamento delle indennita ASpi concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna ) e 28, primo comma,( concernente la percentualizzazione contribuzione base) della legge 3 giugno 1975, n. 160. L aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l identificazione dell aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti

Per finaziare l Aspi dall 1.1.2013,le aziende versano la precedente contribuzione utile aòlla disoccupazione (1,31%piu 0,30 %),su cui continuano ad operare le riduzioni previste dalle legge n.388/00,(massimo 0,80%),e n.266/05 (max 1%),nonche le misure compensative a favore della previdenza complementare e del fondo di tesoreria. Per i lavoratori èper cui non siversava la ds,es.soci dèpr 602/70,e legge 250/58 al contributo Aspi si applicano le residue riduzioni,in precedenza non utilizzater. Che non puo utilizzare le riduzioni,puo allineare il contribiuto (1,31%) in cinque anni,secondoiil seguente itinerasrio:o,26% per i primi 4 anni,e o,27 % il quinroi anno.contestualmente anche il contributo dello 0,30 % potra essere riassorbito in cinque anni mella misura annua dello 0,06 %,.Sara necesaripo pero un decreto ministeriale di regolamentazione.fino a riallineamento completo Aspi e Mini Aspi saranno proporzionalmente rideterminate ogni anno in funzione della mionore aliquota versata.si segnala atresi quanto dispone dal comma 31 al comma 37. dell art.2 della legge n.92 2012 Per quanto concerne l argomento di cui al titolo,si fa riferimento all art.2, commi da 31 a 37, della,legge n.92/12, che diospongono quanto segue,al fine precipuo di scoraggisare il recesso attraverso un significatiovo onere finanziario a carico dei datori di lavoro. Importo da versare per interruzione lavoro a t.i. E stabilito che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale di cui al comma 30 dell art.2. Somma da versare per interruzione apprendistato Il contributo della somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.

167.,in cui si prevede la possibilita per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Casi esclusione versamento somma Il contributo in questione non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.,che dispone: Per ciascun lavoratore posto in mobilità l impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale Inoltre, per il periodo 2013 2015, il contributo di cui si parla non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere Versamento importo triplo Infine si avverte che il contributo della somma pari al 50% del trattamento mensiule iniziale dell Aspi per ogni 12 mesi di anzianita aziendale negli ultimi tre anni,a decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, è moltiplicato per tre volte. Decadenza Aspi Si decade dalla fruizione delle indennita di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio di un attivita in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all Inps; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidita, sempre che il lavoratore non opti per l indennita erogata dall ASpI. ù La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l evento che la determina, con obbligo di restituire l indennita che eventualmente si sia continuato a percepire. 2.MINI ASPI Soggetti destinatari A decorrere dal 1º gennaio 2013, a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni Requisiti contributivi I lavoratrori aaspiranti alla MiniAspi devono poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l assicurazione obbligatoria, Importo L indennità in questione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L indennita mini Aspi mensile e rapportata alla retribuzione mensile ed e pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l indennita e pari al 75 per cento del predetto

importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L indennita mensile non puo in ogni caso superare l importo mensile massimo di cui all articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. Prelievo contributivo non effettuabile All indennita di cui sopra non si applica il prelievo contributivo di cui all articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Riduzione importo Mini Aspi All indennita della mini Aspi si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L indennita medesima, ove dovuta, e ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Contribuzione figurativa Per i periodi di fruizione dell indennita sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Modalita liquidazione e durata L indennita in questione e corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta delle settimane di contribuzione nell ultimo anno, detratti i periodi di indennita eventualmente fruiti nel periodo. Soggetti non destinatari mini aspi Le disposizioni relastive alla mini Aspi non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all articolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

Perdita involontaria occupazione Detta indennita e riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni Decorrenza spettanza indennita L indennita spetta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. Domanda Per fruire dell indennita mini Aspi i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Permanenza stato disoccupazione La fruizione dell indennita e condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. Rapporto mini aspi ed occupazione subordinata. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l indennita di cui al comma 1 e sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l indennita riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell ambito dell ASpI o della mini ASpI Mini Aspi e lavoro autonomo.

In caso di svolgimento di attivita lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l INPS entro un mese dall inizio dell attivita, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell indennita di un importo pari all 80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell attivita e la data di fine dell indennita o, se antecedente, la fine dell anno. La riduzione di cui al periodo precedente e conguagliata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e richiesta al beneficiario un apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall attivita autonoma. Nei casi di cui sopra, la contribuzione relativa all assicurazione generale obbligatoria per l invalidita, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all attivita di lavoro autonomo non da luogo ad accrediti contributivi ed e riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Liquidazione MiniAspi in unica soluzione In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell indennita di mini Aspi puo richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilita non ancora percepite, al fine di intraprendere un attivita di lavoro autonomo, ovvero per avviare un attivita in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita e riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita per l attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Riassorbimento indennita ds requisiti ridotti e mini aspi Le prestazioni di cui all articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,( ossia l ndennita di disocupazione con requisiti ridotti ) si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell anno 2012, nelle prestazioni della mini ASpI liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2013. Finanziamento Mini Aspi Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, al finanziamento delle indennita di mini ASpi concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna ) e 28, primo comma,( concernente la percentualizzazione contribuzione base) della legge 3 giugno 1975, n. 160. Decadenza MiniAspi Si decade dalla fruizione delle indennita di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un attivita in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all Inps; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidita, sempre che il lavoratore non opti per l indennita erogata dall ASpI. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l evento che la determina, con obbligo di restituire l indennita che eventualmente si sia continuato a percepire. Premesso quanto sopra,si richiama l attenzione sulla circolare Inps n.140/12 in cui l Istituto fornisce indicazioni sugli aspettio di carsattere contributivo per l Aspi,il cui testo è consultabile ndo cliccando il seguente link:http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/circolare %20numero%20140%20del%2014 12 2012.htm&iIDDalPortale=&iIDLink= 1