REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5016/08 Reg.Dec. N. 4177 Reg.Ric. ANNO 2005 DECISIONE sul ricorso in appello n. 4177 del 2005 proposto dal Ministero dell Interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato presso cui è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; contro omissis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Cananzi, Pasquale Cananzi e Flavio Mellini e presso lo studio di quest ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari, n.11; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano Sezione I, n.252 del 10 febbraio 2005, resa tra le parti; visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio e vista la memoria della parte appellata; visti gli atti tutti della causa; alla pubblica udienza del 17 giugno 2008, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l avv. dello Stato Bachetti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FF
2 FATTO Con ricorso notificato il 19.11.1994 e depositato al TAR per la Lombardia, la sig.ra omissis, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, impugnava, unitamente a tutti gli atti comunque connessi, il decreto del Capo della Polizia 4.11.1993 n.333 D/27579, con il quale veniva disposta la sua destituzione, motivata in relazione alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina in data 10.9.1993, da cui risultava che la medesima aveva frequentato assiduamente al di fuori delle esigenze di servizio persona dedita ad attività criminosa dalla quale riceveva regali alcuni dei quali trovati presso la propria abitazione in sede di perquisizione domiciliare, evidenziando nel complesso un comportamento immorale ed in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento. E ciò in quanto, da intercettazioni telefoniche e da successiva perquisizione domiciliare, era emerso che la omissis coinvolta con l agente omissis e con il proprio marito, anch egli agente di P.S., in un indagine relativa a spaccio e traffico di stupefacenti e poi sottoposta a procedimento penale, conclusosi tuttavia con decreto di archiviazione della notizia di reato - aveva ricevuto dal pluripregiudicato omissis, elemento di spicco nell indagine stessa, i regali suddetti in cambio di favori ricevuti, regali poi sequestrati per la ritenuta provenienza illecita. A sostegno del gravame, la ricorrente deduceva censure di eccesso di potere sotto i profili del difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato, del travisamento dei fatti e dell illogicità manifesta, nonchè di violazione dei termini di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n.737 del 1981, osservando, in particolare, che dalla deposizione del collega omissis era
3 risultato che la ricorrente stessa, collaborando con lui, aveva mantenuto contatti, anche in via strettamente confidenziale, con il pregiudicato anzidetto in quanto informatore della Polizia, e che di tale collaborazione sarebbe stato comunque a conoscenza anche l ispettore omissis, superiore dell interessata e del proprio marito. Nel giudizio si costituiva l Amministrazione intimata, che controdeduceva al ricorso, concludendo per la sua reiezione. Con la sentenza in epigrafe specificata l adito Tribunale accoglieva il proposto gravame, ritenendo fondata l assorbente censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta come sopra formulata. Avverso tale pronuncia, ritenuta ingiusta e gravemente lesiva degli interessi dell Amministrazione, è stato interposto l odierno appello, con il quale il Ministero dell Interno ha dedotto, nella sostanza, l erroneità della ricostruzione dei fatti effettuata dal TAR e della ritenuta compatibilità delle condotte contestate alla ricorrente con l obiettivo di mantenere e rafforzare i rapporti confidenziali con il menzionato pregiudicato, rilevando, inoltre, che i primi giudici avrebbero sovrapposto all apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dall Amministrazione procedente una propria autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria, con ciò travalicando i limiti fissati alla cognizione del giudice amministrativo. Ricostituitosi il contraddittorio nell attuale fase di giudizio, la parte appellata ha contestato le argomentazioni ex adverso svolte dal Ministero dell Interno, concludendo per la reiezione del ricorso in esame.
4 La cause è stata, infine, assunta in decisione nella pubblica udienza del 17 giugno 2008. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come emerge dalla esposizione che precede, il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento di destituzione dal servizio, disposto dal Capo della Polizia nei confronti dell agente di P.S. omissis, per avere ritenuto fondata la censura, dedotta dalla medesima, di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta. Il TAR ha accolto, infatti, la tesi dell interessata, secondo la quale ella non sarebbe incorsa negli addebiti mossi dall Amministrazione, avendo offerto la propria disponibilità, unitamente al proprio marito, a collaborare con l agente omissis (che per ragioni del suo ufficio intratteneva rapporti con il pregiudicato omissis, informatore della Polizia), disponibilità della quale sarebbe stato a conoscenza l ispettore omissis, suo superiore (il quale peraltro non avrebbe assunto alcuna iniziativa per interrompere tale collaborazione e poi, in sede di audizione innanzi alla Commissione di disciplina, avrebbe tenuto anche un comportamento reticente), e secondo la quale, quindi, le proprie condotte sarebbero state pienamente compatibili con la funzione ricoperta, in quanto volte a mantenere adeguati rapporti con il pregiudicato suddetto, considerato prezioso informatore. 2. La pronuncia dei primi giudici viene ora contestata dal Ministero appellante che nella sostanza rileva che il TAR avrebbe sovrapposto all apprezzamento delle risultanze emerse nel corso del procedimento svolto dall Amministrazione una valutazione autonoma degli elementi acquisiti in via istruttoria, superando così i limiti fissati alla cognizione del giudice
5 amministrativo e che, comunque, dalla delibera del Consiglio di Disciplina, posta alla base del provvedimento impugnato, sarebbero emerse con chiarezza le ragioni su cui si fondava il convincimento del Ministero circa la sussistenza nel caso in esame delle gravi condotte contestate all originaria ricorrente, la cui frequentazione del pregiudicato sopra indicato non era stata dettata da ragioni di servizio, ma esclusivamente per fini personali. Dal che l insussistenza, ad avviso della parte pubblica appellante, dei vizi di eccesso di potere come sopra prospettati e poi riscontrati nella sentenza impugnata. 3. Tali rilievi dell appello sono fondati. 4. Premesso che rientra certamente nell ambito della discrezionalità dell Amministrazione che svolge il procedimento disciplinare la valutazione dei fatti e delle prove, nonché della punibilità del comportamento del dipendente nei confronti del quale è stato instaurato il procedimento stesso, con la conseguenza che la detta valutazione non può essere sindacata in sede giurisdizionale se non in caso di travisamento dei fatti e manifesta illogicità, ritiene il Collegio che tale ipotesi non si sia in effetti verificata nella specie, essendo i fatti addebitati alla sig.ra omissis corrispondenti al vero e tali da giustificare la sanzione disciplinare della destituzione disposta con il provvedimento impugnato col ricorso originario, provvedimento che, pertanto, non può ritenersi inficiato dai vizi di eccesso di potere denunciati dall interessata, secondo quanto erroneamente statuito nella gravata pronuncia. Ed invero, in ordine alla ricostruzione dei fatti relativi alla vicenda che ha interessato l odierna appellata, assumono valore determinante gli
6 elementi che possono desumersi dagli atti del procedimento disciplinare, oltre che dal decreto di archiviazione sopra indicato, elementi ben tenuti presenti negli atti impugnati e che rendono, appunto, attendibile la ricostruzione operata dall Amministrazione procedente nel caso di cui trattasi. Innanzi tutto, dal menzionato decreto di archiviazione risulta evidenziato come la condotta della sig.ra omissis lasciava ampi spazi di riflessione sotto il profilo deontologico e quindi disciplinare, non essendo per nulla in linea con quello che si dovrebbe aspettare da un pubblico ufficiale, provocando anzi, nello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, non poca inquietudine, da un lato, per la disinvoltura con cui si intrecciavano approfonditi legami certamente ed evidentemente disdicevoli e, dall altro, per l apparente scarsa percezione della gravità della condotta in relazione alla funzione ricoperta. D altra parte, dal procedimento disciplinare svolto emerge con chiarezza che: l agente sig.ra omissis era rimasta coinvolta nell indagine effettuata, essenzialmente attraverso intercettazioni telefoniche, sul conto di una organizzazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, per avere avuto rapporti confidenziali con tale omissis, membro della organizzazione, abituale assuntore di sostanze stupefacenti e pluripregiudicato e che la medesima aveva ricevuto numerosi e costosi regali dal predetto in cambio favori ricevuti, regali poi rinvenuti e sequestrati, perché di illecita provenienza, a seguito di perquisizione
7 domiciliare disposta da parte della Procura presso il Tribunale di Bergamo (v. atto di contestazione di addebiti in data 26.3.2003); la stessa sig.ra omissis aveva confermato l assidua frequentazione del omissis, non ignorando - come emerso da apposita intercettazione telefonica - che il predetto era elemento importante di un organizzazione malavitosa (peraltro pregiudicato per numerosi reati, quali: associazione a delinquere, stupefacenti, armi, rapina, furto e ricettazione) e dedito ad attività illecite (v. relazione del funzionario istruttore del 6.5.1992); l odierna appellata aveva ammesso di avere avuto dal omissis gli oggetti rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare, parte in regalo e parte dietro pagamento di somme, peraltro del tutto sproporzionate, in difetto, al valore dei beni stessi, somme che denotavano l illecita provenienza dei beni (v. relazione avanti citata) e di avere ricevuto anche una somma di L. 500.000, poi restituita, ed altre somme di denaro, appositamente richieste, e tenute nell armadio del proprio figlio senza informarne il proprio marito (v.verbale del Consiglio di disciplina del 10.9.1993); - nella sostanza la sig.ra omissis non ha dimostrato che i suoi rapporti con il pregiudicato suddetto erano connessi ad esigenze di servizio, per avere collaborato, con l assenso dei suoi superiori, con l agente omissis nella propria attività di polizia, né è risultato che l ispettore omissis fosse comunque al corrente di detti rapporti, giacchè quanto riferito dal omissis circa la conoscenza da parte del detto ispettore, in via ufficiosa, della collaborazione prestata dalla omissis è stato smentito dall ispettore medesimo (v. verbale del Consiglio di disciplina del 10.9.1993), il quale ha
8 ripetutamente affermato che non era a conoscenza della collaborazione anzidetta. 5. In definitiva, sulla base degli elementi dell istruttoria svolta e sopra descritti, non può ritenersi che il provvedimento impugnato in prime cure sia inficiato dai vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, come non correttamente statuito, in accoglimento della specifica censura formulata dalla ricorrente, dai primi giudici, la cui argomentazione essenziale, in base alla quale l ispettore di polizia omissis sarebbe stato reticente e non avrebbe confutato le dichiarazioni rese dal omissis in ordine alla collaborazione offerta dalla odierna appellata e da suo marito nella propria attività di indagine, deve essere considerata destituita di fondamento per quanto avanti rilevato. 6. Alcun argomento, peraltro, può trarsi in favore della tesi, espressa nella sentenza impugnata e dalla stessa parte appellata, circa la conferma dell affidabilità e della fedeltà della sig.ra omissis nei confronti dell Amministrazione, conferma che si sarebbe verificata ex post con il riconoscimento dell ottimo stato di servizio della predetta da parte dei superiori nel decennio 1994-2004, qualità queste che avevano consentito all interessata di ottenere anche la promozione della qualifica di agente a quello di assistente di polizia, giacché, come rilevato nell appello in esame, l avanzamento alla qualifica di assistente non presuppone una particolare valutazione ed avviene automaticamente al compimento della prescritta anzianità di servizio in assenza di cause tassative di cui alle norme nello stesso appello richiamate (art.61 del D.P.R. n.335/1982, artt. 93 e 205 del
9 D.P.R. n.3/1957, art.15, ultimo comma, del D.Lgs. n.271/1989, artt. 61 del D.Lgs. n.33/2000 e 3 bis del D.Lgs n.197/1995). 7. Non può intravedersi, infine, nella sanzione della destituzione, irrogata nel caso in esame, l eccessività a cui fa cenno la memoria della parte appellata rispetto ad una vicenda nella quale la sig.ra omissis, pur essendo rimasta coinvolta per il tempo necessario alle indagini, era stata poi prosciolta dall accusa formulata in sede penale, posto che il giudizio di tenuità di una sanzione disciplinare è direttamente correlato alla qualità dell interessata e non può essere certamente connotato di tenuità il comportamento di un agente di polizia istituzionalmente preposto alla tutela dell ordine, che come nella specie, in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento, abbia frequentato assiduamente, al di là delle specifiche esigenze di servizio, un soggetto dedito ad attività criminosa e ricevuto dal medesimo vari regali, evidenziando in tal modo un grave comportamento contrastante con i doveri assunti con il giuramento. Quanto alla valutazione della gravità di un tale comportamento ai fini disciplinari e alla proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati, si tratta, in ogni caso, di attività che costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici, che nella specie non sussistono (in tal senso, cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 2624/2003; n.2705/2005). 8. In conclusione, nella vicenda di cui l agente omissis si è resa protagonista, avuto riguardo alle modalità di tempo e di luogo in cui è maturata e si è sviluppata, appare evidente la violazione dei doveri
10 istituzionali, con grave pregiudizio all Amministrazione di appartenenza; dal che la correttezza dell operato dell Amministrazione stessa che, riscontrata la mancanza di affidamento sulle doti morali e professionali dell agente anzidetta, posta alla base della destituzione, ha poi disposto, sulla base di un apprezzamento di natura tecnico discrezionale non censurabile per quanto sopra esposto, il provvedimento di destituzione oggetto della controversia.. 9. L appello in esame va, pertanto, accolto. Sussistono peraltro giustificate ragioni per disporre tra le parti in causa la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giovanni Ruoppolo Paolo Buonvino Luciano Barra Caracciolo Domenico Cafini Roberto Garofoli Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Est. Consigliere
11 Presidente GIOVANNI RUOPPOLO Consigliere DOMENICO CAFINI Segretario GIOVANNI CECI DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/10/2008 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione MARIA RITA OLIVA CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria