IL CONTRATTO DI AGENZIA Il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore Industria del 30.07.2014 Avv. Andrea Leoni Via Fernanda Wittgens 3 Milano Tel. 0258313639 - Fax 0258313564 andrea.leoni@studioleoni.com Cremona 27 ottobre 2014
L'Agente di commercio Definizione E agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; È rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona
L'attività di promozione Consiste nella attività di convincimento del potenziale cliente destinata a concretizzarsi nella formulazione di un ordine in favore del preponente. L'agente non ha l'obbligo di di sviluppare gli affari del preponente in termini quantitativi nel senso di aumentarli e di farli crescere in assenza di specifiche pattuizioni tra le parti.
Variazioni di Zona L articolo 2 del nuovo AEC prevede che le variazioni di zona sono: - Di lieve entità: riduzione sino al 5% del valore delle provvigioni nell anno precedente; - Di media entità: riduzioni tra il 5% ed il 15% delle provvigioni nell anno precedente - Di rilevante entità: riduzioni superiori al 15% delle provvigioni nell anno precedente
Variazioni di zona Rispetto al precedente AEC è stata ridotta la percentuale per la quantificazione delle variazioni di rilevante entità (dal 20% al 15%) mentre è stata introdotta la possibilità che per procedere alle variazioni di rilevante entità le parti possano prevedere un preavviso diverso da quello previsto per la risoluzione del contratto. Il nuovo AEC ha aumentato da 12 a 18 mesi (24 per i monomandatari) il periodo per calcolare l insieme delle variazioni di lieve entità.
Campionario Il nuovo AEC prevede che, nel caso di affidamento del campionario, il valore dello stesso potrà essere addebitato all agente in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo e prevede, espressamente, che non è previsto l addebito del campionario per motivi diversi da quelli indicati nella norma
Contratto a tempo determinato e periodo di prova Il nuovo AEC prevede espressamente che nel caso di più contratti a tempo determinato con il medesimo agente aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) può essere imposto un periodo di prova solo nel primo rapporto. La conseguenza, si deve presumere, è che un periodo di prova previsto anche per i contratti successivi al primo debba essere considerato come non apposto.
Accettazione degli ordini L articolo 5 lascia alle parti la libertà di stabilire un termine per l accettazione o il rifiuto delle proposte d ordine. Tuttavia, modificando in pejus il precedente AEC, il termine per il rifiuto delle proposte d ordine viene ridotto da 60 a 30 giorni con la conseguenza che le proposte d ordine non rifiutate nei termini si intendono accettate e l agente matura le provvigioni sui relativi importi.
Provvigioni Le novità dell AEC 2014 sono le seguenti: - Attività di incasso: deve essere previsto un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. Il compenso non è previsto se l attività è rivolta al recupero delle somme da clienti morosi (precedentemente si parlava di provvigione separata); - Attività di coordinamento: deve essere prevista una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale (precedentemente solo compenso in forma non provvigionale)
Provvigioni L agente ha diritto alle provvigioni sugli affari conclusi nei 6 mesi (precedente AEC indicava 4 mesi ) successivi allo scioglimento del contratto se la conclusione degli affari è conseguenza soprattutto della attività dallo stesso posta in essere.
Liquidazione delle provvigioni Le novità introdotte sono le seguenti: - In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni oltre 15 giorni rispetto alla data di scadenza, all agente devono essere riconosciuti gli interessi moratori ex Dlgs 231/02 (attualmente 8,15%); - Obbligo di invio trimestrale (e non solo mensile) delle copie fatture ai clienti o dell estratto conto provvigionale.
Preavviso La novità essenziale introdotta dagli AEC è che il calcolo della indennità sostitutiva del preavviso (tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell anno civile precedente) risiede nel fatto che non si fa più riferimento alle provvigioni liquidate e/o incassate ma a quelle maturate anche se ancora non corrisposte.
Indennità di fine rapporto Il sistema di calcolo previsto dal nuovo AEC si ispira al modello tedesco e introduce nel nostro ordinamento alcune rilevanti novità. L AEC prevede che l indennità di fine rapporto sia composta da tre elementi: -Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) accantonata presso Fondazione Enasarco dovuta sempre anche in caso di assenza di incremento della clientela e/o del giro di affari - indennità suppletiva di clientela riconosciuta all agente anche in assenza di incremento della clientela e/o del giro di affari
Indennità di fine rapporto -Indennità meritocratica: riconosciuta solo qualora alla cessazione del contratto l agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro di affari in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi. Tale ultima indennità è del tutto nuova rispetto al precedente AEC (esisteva una indennità analoga solo negli AEC Commercio 2009) ma innovativo è il metodo di calcolo
Indennità di fine rapporto L indennità meritocratica Per il calcolo della indennità meritocratica è stato previsto il seguente metodo di calcolo 1) Si determina il valore di incremento della clientela e/o del giro di affari prendendo in considerazione il volume complessivo delle provvigioni e di ogni altro compenso; 2) Si determina il periodo di prognosi identificando con tale termine il periodo nel corso del quale il preponente continuerà a trarre vantaggi dall attività svolta dall agente
Tipologia L Indennità meritocratica Tabella periodo di prognosi Monomandatario < 5 anni 2,25 Monomandatario > 5 anni <10 anni 2,75 Monomandatario > 10 anni 3,25 Plurimandatario < 5 anni 2,00 Plurimandatario > 5 anni < 10 anni 2,50 Plurimandatario > 10 anni 3,00 Periodo di prognosi
Indennità di fine rapporto L Indennità meritocratica 3) Si determina il tasso di migrazione della clientela coma da seguente tabella Tipologia Tasso di migrazione Monomandatario < 5 anni 15% Monomandatario > 5 anni < 10 anni 20% Monomandatario > 10 anni 35% Plurimandatario < 5 anni 17% Plurimandatario > 5 anni < 10 anni 22% Plurimandatario > 10 anni 37%
L indennità di fine rapporto L indennità meritocratica 4) Si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi il tasso di migrazione dal valore dell incremento. Per gli anni successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l anno di prognosi precedente e si sommano i risultati così ottenuti; 5) Si diminuisce forfettariamente l importo ottenuto del: 10% per contratti < a 5 anni; 15% per contratti > a 5 anni e < a 10 anni 20% per i contratti > a 10 anni
L indennità di fine rapporto L indennità meritocratica 6) Si confronta l indennità meritocratica ottenuta con il valore massimo previsto dall articolo 1751 c.c. (media annua di provvigioni calcolata sugli ultimi cinque anni o periodo inferiore del contratto); 7) Si sottrae dalla indennità meritocratica ottenuta il FIRR e l indennità suppletiva di clientela.
A seconda del risultato ottenuto: L indennità di fine rapporto L indennità meritocratica - Se la meritocratica è pari o inferiore alla somma del FIRR e della indennità suppletiva, l indennità di fine rapporto sarà costituita solo dalle seconde; - se la meritocratica è superiore, l indennità di fine rapporto sarà costituita solo da essa (non si sommano FIRR e suppletiva di clientela; - se FIRR e suppletiva di clientela sono maggiori del massimo ex art. 1751 c.c. verranno liquidate solo FIRR e suppletiva
L indennità di fine rapporto L indennità meritocratica Esempi di calcolo A) Contratto di agenzia con agente plurimandatario e durata superiore a 5 anni 1) Incremento realizzato dall agente Euro 60.000,00 2) Periodo di prognosi: 2,5 anni 3) Tasso di migrazione: 22% 4) I anno 60.000,00 22% = 46.800,00 II anno 46.800,00 22% = 36.504,00 III anno Euro 36.504,00 22%= 28.473,12/2 = 14.236,56 Totale: Euro 97.540,56 5) Si riduce l importo di Euro 97.540,56 del 15 %= Euro 82.909,47 6) Ipotizzando un importo massimo ex art. 1751 c.c. di Euro 55.000,00 l indennità meritocratica viene ridotta a tale cifra; 7) Dalla cifra massima teorica individuata al punto 6) si sottrarranno le somme dovute a titolo di FIRR e Indennità suppletiva di clientela individuando quanto effettivamente dovuto
L indennità di fine rapporto L indennità meritocratica Esempi di calcolo B) Contratto di agenzia con agente plurimandatario e durata di 2 anni 1) Incremento realizzato dall agente Euro 1.000 2) Periodo di prognosi: 2 anni 3) Tasso di migrazione: 17% 4) I anno 1.000,00 17% = 830,00 II anno 830,00 17% = 688,90 Totale: Euro 1.518,90 5) Si riduce l importo di Euro 1.518.90 del 10 %= Euro 1.367,01 6) Ipotizzando un importo massimo ex art. 1751 c.c. di Euro 18.000 i prende in considerazione l indennità meritocratica effettiva; 7) Se la cifra individuata al punto 6) è inferiore alla somma di FIRR e Indennità suppletiva di clientela saranno dovute solo queste.
L indennità di fine rapporto L indennità meritocratica Esempi di calcolo C) Contratto di agenzia con agente plurimandatario e durata di 11 anni 1) Incremento realizzato dall agente Euro 190.000 2) Periodo di prognosi: 3 anni 3) Tasso di migrazione: 37% 4) I anno 190.000,00 37% = 119.700,00 II anno 119.700,00 37% = 75.411,00 III anno 75.411,00 37% = 47.508,93 Totale: Euro 242.619,93 5) Si riduce l importo di Euro 242.619,93 del 20 %= Euro 194.095,94 6) Ipotizzando un importo massimo ex art. 1751 c.c. di Euro 320.000 si prende in considerazione l indennità meritocratica effettiva; 7) Se la cifra individuata al punto 6) è superiore alla somma di FIRR e Indennità suppletiva di clientela saranno dovute queste e la differenza tra la prima e le seconde.
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali Il procacciatore d'affari è figura creata dalla giurisprudenza italiana ed è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole alla ditta dalla quale ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale. Il vincolo di stabilità è da intendersi nell'obbligo di promozione continuativa degli affari e non nella durata del contratto. Non è semplice determinare a priori la soglia oltre alla quale si può ritenere che si tratti di contratto di agenzia.
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali Al procacciatore ed all'intermediario non può essere richiesto di svolgere attività di promozione e raccolta ordini, ma solo di presentazione al cliente del Preponente o dei suoi prodotti. Il procacciatore e l'intermediario non partecipano di norma alla contrattazione tra cliente e preponente ma deve essere informato solo della conclusione dell'accordo. Il compenso del procacciatore e dell'intermediario è di natura provvigionale e matura nel momento della conclusione del contratto tra cliente e preponente.
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali La prestazione dell agente è stabile in quanto egli ha l obbligo di svolgere una attività di promozione dei contratti. La prestazione del procacciatore d affari, invece, è occasionale nel senso che non corrisponde ad una necessità giuridica ma dipende esclusivamente dall iniziativa del procacciatore (Cassa. Lavoro 24.06.2005)
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali L agente svolge una attività per conto di una delle parti, mentre l interposizione del mediatore è tipicamente imparziale prescindendo anche dalla unilateralità o bilateralità dell incarico. L agenti si distingue per la stabilità della sua collaborazione che comporta una attività intermediatrice per una pluralità di contratti che si protrae per tutta la durata del rapporto e che viene circoscritta ad una zona determinata, mentre il mediatore si adopera per la conclsione di singoli contratti (Cass. Lavoro 16.02.1993)
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali Il procacciatore d affari si differenzia dal contratto di agenzia in quanto non è caratterizzato da alcun vincolo di stabilità svolgendosi in via del tutto episodica. Il procacciatore si limita a raccogliere le ordinazioni dei clienti per poi trasmetterle all imprenditore che lo abbia incaricato di procurare le commissioni per suo conto. Il rapporto di agenzia, invece, è caratterizzato dalla stabilità e dalla continuità; l agente ha l onere di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente (Trib. Bologna 7.3.2011)