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Redazione a cura di Agostino Lombardi Francesco Venunzio Caratozzolo Raffaele Tutte le Newsletter sono pubblicate sul sito www.anacilombardia.net Circolare n. 60 del 20 maggio 2011 SOMMARIO News Giurisprudenziali Il condominio non può applicare penali a chi è moroso Amministratore condominiale revocato, crediti per anticipazioni e restituzione dei documenti: le due cose non sono connesse Rubrica Sportello Sicurezza Angolo Fiscale Condominio: le antenne satellitari Il fisco scrive al contribuente News Giurisprudenziali Il condominio non può applicare penali a chi è moroso Le delibere condominiali approvate senza l unanimità con le quali si applicano delle penali (sotto forma di interessi bancari) ai condomini che sono in ritardo nel pagamento delle spese condominiali, sono nulle. Lo afferma la Cassazione (sentenza 10929/11). Il caso La Suprema Corte ha confermato la nullità della delibera di un condominio di Madonna di Campiglio con la quale si era deciso di applicare gli interessi bancari ai condomini morosi nell adempimento dei contributi per le spese di

gestione del comprensorio immobiliare nel quale avevano il loro appartamento. L assemblea condominiale aveva stabilito che non potessero essere sollevate questioni relative all annullabilità delle delibere nel caso in cui non si fosse raggiunto il quorum. La Cassazione, invece, ha confermato la sentenza con la quale la Corte d Appello di Trento aveva convalidato la nullità del decreto ingiuntivo con il quale ad una condomina era stato intimato il pagamento di 9 milioni di lire comprensivo delle rate condominiali con l applicazione degli interessi bancari. Per la Suprema Corte «non rientra nei poteri dell assemblea condominiale prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inferite soltanto in regolamenti così detti "contrattualì". cioè approvati all unanimità». www.lastampa.it 18/05/2011 Amministratore condominiale revocato, crediti per anticipazioni e restituzione dei documenti: le due cose non sono connesse Una recente sentenza del tribunale di Bari, la n. 1334 dello scorso 18 aprile, riporta al centro dell attenzione il sempre attuale tema delle problematiche connesse alla revoca dell amministratore di condominio. Si tratta di due questioni che creano reciproche tensioni: la restituzione della documentazione condominiale e il recupero delle somme anticipate dall amministratore revocato nel corso della sua gestione. Il tribunale del capoluogo pugliese, nel delineare i limiti

della legittimità delle rispettive pretese, ribadisce un importante principio più volte esplicitato dalla Cassazione. In tal senso si legge in sentenza che l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini. delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (così Cass., sez. 11. 16.8.2000, n. 10815), precisandosi, peraltro, che l'amministratore non può trattenere i documenti concernenti la gestione finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi (in tal senso Cass., sez. 11, 3.12.1999, n. 13504) (Trib. Bari 18 aprile 2011 n. 1334). Detto più semplicemente: se l amministratore vanta dei crediti, egli in attesa della loro soddisfazione non può trattenere la documentazione e le cose utili alla gestione del condominio. Il trattenimento della documentazione pone, in ogni caso, in capo all ex mandatario la responsabilità per tutti i danni che il condominio affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o ritardata restituzione (cfr. Trib. Roma, sez. V, 25.1.2007, n.

10818). (Trib. ult. cit.). Quanto al recupero del credito, il giudice barese ribadisce quanto più volte affermato dalla Cassazione sul tema: è compito dell amministratore dimissionato dare dimostrazione di aver effettuato delle anticipazioni in favore del condominio. Tale compito è indubbiamente facilitato nel caso di approvazione del rendiconto che espliciti questa circostanza. La succitata approvazione, infatti, salvi i casi di annullamento della delibera, rende il credito vantato nei confronti del condominio certo, liquido ed esigibile e di conseguenza superflua ogni ulteriore dimostrazione degli esborsi effettuati. Alessandro Gallucci, 20 maggio 2011 www.ilsole24ore.com Rubrica Sportello Sicurezza Condominio: le antenne satellitari Antenne satellitari in condominio. Sempre più condomini seguono programmi satellitari; ciò comporta la necessità di installare le parabole per la ricezione sullo stabile condominiale. La legge n.66 del 2001 ha previsto una importante novità di cui sia l'amministratore che i condomini devono tener conto in sede di delibere assembleari riguardanti l'installazione di nuovi impianti satellitari. La predetta legge all'art 2 bis, comma 13, ha stabilito che ai fini dell'installazione di nuove antenne centralizzate è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio

La norma in questione fa riferimento all'art. 1120 c.c. in materia di innovazioni ma a differenza di queste non prevede la necessità di una maggioranza qualificata che renderebbe molto difficoltoso l'adozione del relativo provvedimento in materia. E' precisato inoltre che trattasi di un'innovazione necessaria che quindi non permette la rinuncia alla partecipazione alla spesa da parte dei condomini non interessati. La previsione di antenne satellitari centralizzate permette anche di intervenire a migliorare l'aspetto ambientale alterato dalla presenza di molte parabole individuali. Se poi il condominio si trovi in un centro storico, i condòmini sono tenuti ad osservare quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali in ordine all'installazione delle antenne ed alla tutela del centro storico stesso. Per fare degli esempio, alcuni Comuni hanno vietato l'installazione di parabole verso la facciata principale dell'edificio, altri hanno stabilito la possibilità di poterle installare solo sul tetto e non anche sui balconi, altri ancora hanno previsto la necessità che le parabole siano dello stesso colore del tetto o che sia possibile solo l'installazione di antenna centralizzata con parabola avente diametro inferiore al metro. Con decreto del 21.11.2005 il Ministero delle Comunicazioni ha approvato le regole tecniche per le antenne Tv condominiali centralizzate che si applicano ai

nuovi impianti ancora da realizzare e a quelli già esistenti in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria www.tutorcasa.it 18 maggio 2011 Angolo Fiscale IL FISCO SCRIVE AL CONTRIBUENTE Sono in arrivo lettere da parte dell Agenzia delle Entrate che evidenziano alcune spese fatte dal contribuente in contrasto con la propria capacità contributiva. In sintesi, se si è acquistata una autovettura di 50.000 e a fronte di una dichiarazione dei redditi per somme percepite pari ad 20.000, sorge il dubbio della provenienza della parte eccedente. La segnalazione che farà l Agenzia delle Entrate sarà a puro titolo informativo e, per la prima volta, senza conseguenze per il contribuente. Questi però sarà anche avvisato che al perdurare di investimenti superiori alle proprie entrate reddituali, si potrebbe procedere ad approfondimento di indagine. Lo stesso contribuente avvisato avrà quindi la possibilità di regolarsi per il futuro (già dalla prossima dichiarazione dei redditi) ed allineare le proprie entrate (come non si sa) in relazione alle uscite (già fatte nell anno precedente). Ovviamente, tante sono le variabili che entrano in gioco ed altrettante sono le scappatoie ad un velato rimprovero e relativo palese avvertimento : dovrà essere valutato caso per caso, valutando anche e soprattutto la procedura da adottare per bloccare l iniziativa futura e sempre possibile da parte dell agenzia.

Come al solito, si rimanda per ulteriori approfondimenti all aggiornamento fiscale settimanale n. 19. CARATOZZOLO Dr RAFFAELE Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? Informazione Pubblicitaria Affidati all esperienza della Francesco Venunzio Communication 051/ 6217386; mail: info@francescovenunzio.com