Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti N. 9 22.01.2016 L invio dei dati sanitari Categoria: Professionisti Sottocategoria: Adempimenti Studio odontotecnico con la forma giuridica di SRL Sono il titolare di uno studio odontotecnico che opera con la forma giuridica di SRL, in merito alle diverse voci circa l obbligo di comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria relativi alle spese sanitarie e eventuali rimborsi sostenuti dagli assistiti, vorrei sapere se sono tenuto a far fronte a tale adempimento e in caso positivo se posso occuparmene personalmente o è obbligatorio delegare un professionista? Il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha espressamente individuato i soggetti che sono obbligati a effettuare la comunicazione ai fini del 730 precompilato, e sono così indicati: farmacie pubbliche e private; aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; i medici iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Gli studi odontoiatrici organizzati in forma di SRL, non sono obbligati ad inviare i dati delle fatture emesse, o rimborsi erogati, ai propri pazienti nel 2015. L'obbligo scatterà solamente per le fatture emesse nel 2016. L'iscrizione al STS, e l'invio dei dati, andrà fatto da parte dell'a.d. della società, se iscritto 1
all'albo, oppure dal direttore sanitario. Non è possibile iscriversi come società. Qualora invece il suo studio non operasse sotto tale forma giuridica ma l attività fosse stata svolta da lei tramite partita iva autonoma, in forma individuale, sarebbe stato chiamato a soddisfare tale adempimento direttamente o tramite professionista delegato. Studio associato e rappresentante Sono un medico, già accreditato al Sistema Tessera sanitaria, rappresentante di uno studio associato ma allo stesso momento sono dotato anche di partita iva personale. Dovendo provvedere entro il 1 Febbraio( il termine originario del 31 gennaio cade di domenica) all invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai miei assistiti e da quelli dello studio associato, nonché quelli relativi agli eventuali rimborsi a favore degli stessi, mi chiedevo come devo procedere ai fini della comunicazione da effettuare senza l ausilio di un professionista? Per la comunicazione al Sistema Tessere Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenuti dai contribuenti nonché quelli relativi a eventuali rimborsi ai fini del 730 precompilato, il medico o la struttura sanitaria possono, ai fini dell invio dei dati, provvedere direttamente o affidarsi ad un soggetto terzo delegato, quali commercialisti, tributaristi e CAF. Nel caso in cui il medico o la struttura sanitaria già accreditati, decidono di provvedere direttamente alla comunicazione, quindi non avvalendosi di professionisti delegati, è necessario accedere al sito www.sistemats.itgestionedatispesa730-730 precompilato- spese sanitarie inserendo i dati fondamentali relativa alla fattura emessa come da indicazioni del D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell 11 agosto 2015). Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da indicare sul Sistema Tessera Sanitaria sono: codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura); data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa o del rimborso; data del rimborso. È necessario procedere per singola fattura, tuttavia è possibile anche predisporre un file di fatture e inviarle al sistema T.S. L obbligo riguarda tutte le fatture rilevanti per le spese mediche detraibili dal paziente. 2
Nel suo caso specifico l associazione professionale non può essere accreditata al sistema T.S., quindi anche per lo studio associato l obbligo di comunicazione è in capo al medico rappresentante dello studio indicato nella comunicazione inviata dal consulente all Agenzia delle Entrate. Quindi in questo caso il medico dovrà accedere al sistema con le credenziali personali e caricare due file differenti, per l attività personale e indicando quindi la sua partita Iva, e quello dello studio associato con la partita iva a esso assegnata. Comunicazione dati e Parafarmacia Sono il titolare di una parafarmacia, essendo venuto a conoscenza degli obblighi relativi alla comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e dei relativi rimborsi, mi chiedo se anche le parafarmacie sono obbligate ad adempiere a tale comunicazione; è confermata la scadenza prevista per il 1 febbraio 2016? Il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha espressamente individuato i soggetti che sono obbligati a effettuare la comunicazione ai fini del 730 precompilato, e sono così indicati: farmacie pubbliche e private; aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; i medici iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Da questo elenco si evince chiaramente che le parafarmacie non sono al momento incluse tra le categorie tenute ad adempiere a tale adempimento; è opportuno sottolineare che tali disposizioni potrebbero comunque subire dei cambiamenti legati a eventuali comunicazioni interpretative del Ministero competente. In merito alla seconda domanda circa la scadenza, la data originaria prevedeva che la comunicazione fosse fatta entro il 31 gennaio, ma visto che cade di domenica, la stessa è posticipata al 1 febbraio. Sono invece tenute alla comunicazione le farmacie pubbliche e private; Modalità di accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria Sono un medico chirurgo dotato di propria partita IVA, dovendo adempiere all obbligo di comunicazione dati relativo alle spese sanitarie e ai rimborsi a favore dei miei pazienti, mi chiedevo qual è la procedura prevista ai fini dell accreditamento al S.T.S? 3
I medici e odontoiatri iscritti all Ordine dei Medici, se non ancora in possesso delle credenziali necessarie all adempimento o al conferimento della delega a un professionista quale Commercialista, Tributarista o CAF possono ottenerle: 1. recandosi personalmente alla sede provinciale dell Ordine dei Medici di propria competenza; 2. accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS- CNS; 3. ovvero in via alternativa, registrandosi al sito (area Riservata Accreditamento medici) con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli quali : presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall Ordine dei Medici, corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità, verifica della corrispondenza dell indirizzo di posta certificata (PEC), inserimento di un codice captcha per prevenire l uso di processi automatici. Qualora non si ricorda se l indirizzo PEC era stato in precedenza comunicato all Ordine provinciale è possibile accedere al sito all indirizzo www.inipec.it inserendo il proprio codice fiscale; se la stessa è stata comunicato all ordine provinciale risulterà dal sito. A seguito dell esito positivo delle verifiche effettuate dal sistema TS, l applicazione procede ad generare le credenziali al medico ed invia via PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso al sistema TS. Di seguito sarà possibile accedere al sistema Ts tramite l Area Riservata cliccando poi sul link Accesso con credenziali e inserendo il codice identificativo personale (coincidente con il codice fiscale) e una password. Al primo accesso la password risulterà scaduta e dovrà essere cambiata. A seguito della modifica della password, sarà obbligato ad inserire 2 domande di sicurezza al fine di un eventuale ripristino autonomo della password prima che si raggiunga il numero massimo di otto tentativi errati. Non dovrà provvedere nuovamente all accreditamento qualora già fosse in possesso delle credenziali per l accesso al sistema TS già rilasciate per la ricetta elettronica o certificati di malattia elettronici. Fanno eccezione i medici e le strutture sanitarie situate in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Emilia per le quali sono previste procedure leggermente diverse. 4
Medico rappresentante di associazione: la delega Sono un medico iscritto al relativo albo e sono altresì rappresentante di un associazione professionale. Dovrei pertanto inviare due distinte comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria: una relativa alla mia posizione e l altra contenente i dati dell associazione. II considerazione del fatto che il consulente fiscale che segue la mia posizione è diverso da quello dell associazione professionale, potrei delegare due distinti soggetti? Potrebbe accadere che il rappresentate di un associazione professionale sia, egli stesso, un professionista, con un autonoma partita iva. In questo caso, le FAQ della FNOMCeO (Circoalre n.1/2016) chiariscono che sarà necessario inviare due file: uno con i dati relativi alle fatture emesse dall associazione (indicando la partita iva di quest ultima), l altro contenente le informazioni inerenti le fatture emesse con la propria partita Iva. L unica questione che potrebbe apparire problematica, in questo caso, è data dal fatto che il professionista può delegare un solo consulente. Pertanto, nel caso appena richiamato, se l associazione professionale e il medico-rappresentante hanno scelto due diversi consulenti, l invio dei dati sanitari potrà essere delegato esclusivamente ad uno di essi. Come chiariscono le FAQ in commento, però, questo aspetto è meno complesso di quanto, a prima vista, potrebbe apparire. Sarà infatti sufficiente che uno dei due consulenti mandi il file, già completo, all altro, il quale provvederà semplicemente all invio dello stesso. Quando si configura uno studio associato? I collaboratori di uno studio associato sono tenuti alla comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria? Se due medici condividono lo stesso ambulatorio, dividendosi le spese, possono essere considerati uno studio associato? Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, merita in primo luogo di essere chiarito che non può essere considerato studio associato un mero studio condiviso con un collega: è a tal fine necessario sempre verificare che, nel richiedere il codice fiscale e la partita iva siano stati indicati i codici specifici previsti per l associazione professionale. Pertanto, se, come nel caso prospettato, due professionisti si limitano a dividere gli stessi locali (ripartendo tra loro semplicemente le spese), è possibile individuare due singole posizioni, ognuna delle quali sarà tenuta all invio dei propri dati. 5
Laddove, invece, si configuri effettivamente un associazione professionale, come già anticipato, quest ultima non potrà essere accreditata al sistema TS, e, quindi, l obbligo di trasmissione dei dati scatterà in capo al medico che è stato indicato come rappresentante nel modello AA7/10 trasmesso all Agenzia delle entrate. Non sarà invece necessario procedere all invio dei dati per ogni singolo medico che compone l associazione professionale. I contribuenti minimi Un medico ha adottato il regime dei contribuenti minimi nel 2015. Può ritenersi esonerato dall obbligo di invio dei dati? Purtroppo la norma non prevede alcuna esclusione correlata al regime contabile adottato. Deve pertanto ritenersi che il contribuente in commento sia comunque tenuto all invio dei dati, se iscritto all albo dei medici/odontoiatri. - Riproduzione riservata - 6