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1/8 OGGETTO COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE - SPESOMETRO 2017 II SEMESTRE 2017 E SPESOMETRO 2018 AGGIORNAMENTO 8 FEBBRAIO 2018 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 21 DL 31.5.2010 N. 78; CONV. CON MODIF. IN L. 30.7.2010 N. 122; ART. 4 COMMI 1-5 D.L.22.10.2016 N. 193 CONV. CON MODIF. IN L. 1.12.2016, n. 225; D.L. 30.12.2016 N. 244 CONV. CON MODIF. IN L. 27.2.2017 N. 19;.- DL 16.10.2017 n. 148 CONV. CON MODIF. CON L. 4.12.2017 N.172- - RISOLUZIONE A. E. 5.7.2017 N. 87/E e 28.7.2017 NN 104/E E 105/E- CIRCOLARE A.E. 7.2.2017 N. 1/E PROVVEDIMENTO DEL 5 FEBBRAIO 2018 N.29190 ALLEGATI ALLEGATO 1- NATURA DELL OPERAZIONE CLASSIFICAZIONE CODICE CLASSICAFICAZIONE DT 20 IVA SPESOMETRO art. 21 Dl. 78/2010 020 200 COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 68/2016 - SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE TRIMESTRALI CIRCOLARE N. 20/2017 - COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA RELATIVE AL 2016 SPESOMETRO CIRCOLARE N. 32/2017- COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE - SPESOMETRO 2017 CIRCOLARE N.49/2017 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE-SPESOMETRO 2017 REFERENTE STUDIO Dott.ssa Anna NAPOLI BRIEFING Lo spesometro prevede l obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale. Per il 2017 è prevista la cadenza semestrale dell adempimento in esame. L invio dei dati del II semestre 2017 previsto per il 28 febbraio 2018, è stato successivamente slittato al 6 aprile 2018 con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190. In particolare, le novità dello spesometro possono essere così sintetizzate: invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale; riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente /fornitore; ripristino dell invio dei dati relativi al c.d. documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300; nuova ipotesi di esonero dall adempimento per le Amministrazioni pubbliche. È stata inoltre prevista una sanatoria per gli errori commessi in sede di invio dei dati relativi al primo semestre 2017.

2/8 PERIODICITÀ DELLO SPESOMETRO L art. 21, DL n. 78/2010, prevede l obbligo per i soggetti IVA, compresi i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. In particolare la Comunicazione va effettuata: in forma analitica inviando i file con specifiche modalità ( web service HTTPS, SPCoop, FTP,WeB) Il citato art. 21 prevede che l invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione, l art. 4, comma 4, DL n. 193/2016, c.d. Collegato alla Finanziaria 2017, ha previsto la cadenza semestrale dell adempimento in esame e quindi l invio: entro il 16.9.2017 dei dati relativi al primo semestre 2017. Tale termine è stato oggetto di ripetute proroghe a seguito delle quali il termine ultimo è risultato essere il 16.10.2017; entro il 28.2.2018 dei dati relativi al secondo semestre 2017, successivamente slittato al 6 aprile 2018 con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190. La lett. a) del comma 2 dell art. 1-ter, DL n. 148/2017 prevede che: è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. In base a tale disposizione, quindi, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dall art. 21, ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale. Considerato che, come sopra evidenziato, i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere inviati entro il prossimo 6.4.2018 (in luogo del termine ordinario del 28.2.2018), la scelta della periodicità riguarderà, di fatto, l invio dai dati relativi al 2018. INVIO DATI FATTURE ANNUALITA PERIODICITA TERMINE 2017 Primo semestre 16.10.2017 Secondo semestre 6.4.2018 2018 Cadenza trimestrale Cadenza semestrale 1 trimestre 31.5.2018 2 trimestre 16.9.2018 3 trimestre 30.11.2018 4 trimestre 28.2.2019 1 semestre 16.9.2018 2 semestre 28.2.2019

3/8 AMBITO SOGGETTIVO Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72. Sono tenuti all adempimento, tra gli altri, anche: il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti; gli enti non commerciali di cui all art. 4 co. 4 del DPR 633/72, limitatamente alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate nell ambito dell attività commerciale; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, con riferimento ai dati delle fatture delle società e delle imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa, limitatamente ai dati delle fatture da loro emesse e di quelle ricevute e registrate a partire dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta. SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi dallo spesometro i soli produttori agricoli di cui all articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all articolo 9, D.P.R. 601/1973 e che nell anno solare hanno realizzato un volume d affari non superiore a 7.000,00, costituito per 2/3 da concessioni di prodotti agricoli e ittici. In merito l Agenzia delle Entrate ha specificato che: se l agricoltore in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 opera in zone diverse da quelle montane, l obbligo di invio dei dati riguarda esclusivamente le autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia va consegnata al produttore agricolo; se l agricoltore ha optato per l applicazione ordinaria dell IVA, l invio dei dati in esame deve essere ordinariamente assolto. Sono esclusi inoltre: le Amministrazioni Pubbliche considerato l obbligo di fattura elettronica tramite Sdl.; i soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate delle fatture emesse, ricevute ovvero dei corrispettivi giornalieri. L Agenzia delle Entrate (circ. 7.2.2017 n. 1/E) introduce due ulteriori esoneri: i soggetti che accedono al regime forfetario ex L. 190/2014 non annotano le fatture, non addebitano l Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall invio dei dati di tutte le fatture; i contribuenti che svolgono attività d impresa, arte o professione che utilizzano il regime dei minimi (fino alla scadenza), non annotano le fatture, non addebitano l Iva a titolo di rivalsa, non detraggono l Iva sugli acquisti, non liquidano l imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall invio dei dati di tutte le fatture.

4/8 AMBITO OGGETTIVO Costituiscono oggetto della comunicazione: fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità); fatture ricevute e bollette doganali registrate (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta); le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti. le operazioni escluse dal campo di applicazione dell IVA, per mancanza del requisito della territorialità, artt. 7 ss. del DPR 633/72 devono essere comunicate in quanto soggette all obbligo di emissione della fattura. le operazioni fuori dal campo di applicazione dell IVA per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente prestatore su base volontaria (es. fattura emessa per un operazione di cessione di azienda esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72); le fatture fuori campo Iva ex art. 74 e 74 ter del D.P.R. 633/1972 (regime monofase e delle agenzie di viaggio). Inoltre andranno trasmesse le fatture delle utenze Enel, Gas, telefonia precedentemente escluse. i dati delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, registrate nel documento riepilogativo (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96), devono essere comunicati per singola fattura; I dati delle fatture ricevute dai soggetti minimi o forfettari, anche se tali soggetti non evidenziano l IVA in fattura (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1); Per i dati delle Autofatture va comunicata la sola fattura di acquisto nella sezione fatture ricevute con esposizione dell Iva, non vanno comunicati le autofatture nella sezione fatture emesse. Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate, scontrini e ricevute fiscali. DATI DA TRASMETTERE Il provvedimento dell Agenzia delle entrare del 5 febbraio 2018 n. 29190 ha recepito il disposto dell art. 1-ter del DL 148/2017 (L. 172/2017) ed ha riconosciuto ai soggetti passivi IVA la facoltà di avvalersi di modalità semplificate di compilazione. In particolare, viene ammessa la possibilità di non indicare i dati identificativi relativi alla denominazione, ragione sociale e alla sede delle controparti, limitandosi all indicazione della partita IVA o del codice fiscale dei soggetti coinvolti. Più precisamente, l art. 1-ter co. 2 del DL 148/2017 consente di indicare esclusivamente i seguenti dati: la partita IVA per i cedenti/prestatori o cessionari/committenti soggetti passivi IVA; il codice fiscale per i cessionari/committenti che non agiscono nell esercizio d impresa, arte o professione; la data e il numero della fattura; la base imponibile IVA;

5/8 l aliquota IVA; l imposta applicata; la tipologia (o natura) dell operazione, nel caso in cui l imposta non sia indicata in fattura. NATURA DELL OPERAZIONE Per quanto concerne la compilazione del campo Natura, deve farsi riferimento alla tipologia dell operazione effettuata. Secondo quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, il campo Natura dovrà essere valorizzato soltanto nella circostanza in cui l operazione non comporti l esposizione dell IVA in fattura. Dunque, il cedente o prestatore dovrà, alternativamente: indicare l imposta presente sulla fattura, per l operazione effettuata; valorizzare il campo Natura, riportando lo specifico motivo per il quale l imposta non è stata indicata sulla fattura (es. operazione in reverse charge, operazione esente, operazione non imponibile, ecc.). In linea generale, vale il principio secondo cui nella comunicazione dei dati delle fatture deve essere riportata l imposta o la sua natura, così come indicata nel documento stesso. OPERAZIONI STRAORDINARIE Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario etc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a: i dati delle sue fatture; i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l operazione straordinaria; i dati delle fatture relative al periodo precedente l operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l invio non erano ancora decorsi. RIPRISTINO DOCUMENTO RIEPILOGATIVO Come noto, per l invio dei dati fattura relativi al primo semestre 2017 l Agenzia delle Entrate ha specificato che l utilizzo del documento riepilogativo non esonera il contribuente dall invio dei dati di ogni singola fattura. E stata ripristinata la rilevanza del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300, così come previsto dall art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96, in quanto anche ai fini dello spesometro non è più necessario indicare i dati relativi ad ogni singola fattura, ancorché di esiguo importo. In particolare, è ora previsto che è sufficiente comunicare: la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; la partita IVA dell acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti; la data e il numero del documento riepilogativo; l ammontare dell imponibile complessivo e dell imposta complessiva, distinti secondo

6/8 l aliquota IVA applicata. Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017, in vigore dal 6.12.2017, tale modalità di invio dei dati del documento riepilogativo è applicabile già per l invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 6.4.2018. SANATORIA ERRORE PRIMO SEMESTRE 2017 In sede di conversione del DL n. 148/2017 in esame è stata disposta la non applicazione della sanzione di cui all art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, pari a 2 per ogni fattura, entro il limite massimo di 1.000 per ciascun trimestre, ridotta alla metà ( 1 per ogni fattura, nel limite di 500) se la trasmissione / invio corretto dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza, per l errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018 ( prorogato al 6.4.2018 a seguito del Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190). Va sottolineato che la sanatoria non può essere estesa all omesso invio della comunicazione. La risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 5.7.2017 n. 87 ha riconosciuto tuttavia la possibilità di applicare l istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97. Il ravvedimento si applica: sulla sanzione ridotta (1,00 euro, con un massimo di 500,00 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della violazione avvenga entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza; sulla sanzione piena (2,00 euro, con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza. Si riepilogano qui di seguito i termini entro i quali il soggetto passivo IVA può beneficiare, ai sensi dell art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97, della riduzione della sanzione.

7/8 COMUNICAZIONE FATTURE RAVVEDIMENTO SANZIONE NEI PRIMI 15 GIORNI Entro 90 giorni euro 20 (sanzione ridotta a 1/9 di 180 euro) OLTRE I 15 GIORNI DALLA SCADENZA euro 40 (sanzione 1/9 di 360 euro) Entro la dichiarazione annuale (stesso anno) Entro la dichiarazione annuale (anno successivo) Oltre la scadenza dichiarazione annuale (anno successivo) Dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell atto impositivo) euro 22,50 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/8) euro 25,71 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/7) euro 30 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/6) euro 36 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/5) euro 45 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/8) euro 51,43 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/7 euro 60 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/6) Euro 72 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/5) COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse. STUDIO ADRIANI (Un associato) dott.ssa Adriana ADRIANI

8/8 CODICE ALLEGATO 1 NATURA DELL OPERAZIONE TIPOLOGIA OPERAZIONE N1 Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 OPERAZIONI ATTIVE OPERAZIONI PASSIVI Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA N2 Non soggetta ad IVA Prestazioni di servizi fuori campo IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-ue) N3 Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE, acquisti intra) le operazioni con dichiarazioni d intento Cessioni intra-ue Cessioni all esportazione (incluse quelle in regime del margine) N4 Operazione esente Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. prestazioni mediche) N5 N6 N7 Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati /editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74- ter, DPR n. 633/72 Inversione contabile / reverse charge Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell IVA: vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell anno precedente o superi nell anno in corso 100.000 prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS Regime speciale del margine per i beni usati Regime speciale dell editoria Regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo. Cessioni e prestazioni in reverse charge (es. prestazioni del settore edile, cessioni di rottami) Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS Acquisti fuori campo IVA (es. acquisti in regime monofase, acquisti da oggetti in regime forfetario)ed utenze telefoniche Acquisti intra-ue non imponibili Acquisti intra-ue esenti Acquisti in regime IVA ordinario registrati dalle agenzie di viaggio. Acquisti di servizi extra-ue (Acquisti intracomunitari Acquisti interni in reverse charge Autofatture)