Responsabilità Amministrativa dell ENTE (della Persona Giuridica) art. 30 D.Lgs n.81/2008 dott. Piz Celestino Direttore SPISAL ULSS n.6 Vicenza
D.Lgs. n. 81/2008 TESTO UNICO TITOLO I PRINCIPI COMUNI DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL ENTE IL DECRETO ESTENDE IL D. Lgs. 231/01 AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME. È PARTICOLARMENETE RILEVANTE PERCHÉ PER LA PRIMA VOLTA VIENE PREVISTA LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER REATI DI NATURA COLPOSA (societas delinquere non potest). IL D. Lgs. 231/01 È STATO EMANATO PER PREVENIRE REATI DI TIPO FINANZIARIO (CORRUZIONE, CONCUSSIONE, ECC.) CHE PREVEDONO UNA COMPONENTE VOLONTARIA (DOLOSA) PER LA LORO REALIZZAZIONE. 2
D.Lgs. n. 81/2008 TESTO UNICO TITOLO I PRINCIPI COMUNI ENTI DESTINATARI enti forniti di personalità giuridica società di capitali società cooperative associazioni riconosciute fondazioni enti pubblici economici enti privati che esercitano un servizio pubblico enti privi di personalità giuridica società di persone GEIE (gruppi europei interesse economico) associazioni non riconosciute consorzi (che non siano in forma di società di capitali) enti pubblici non economici stato pubbliche amministrazion i enti pubblici territoriali (regioni province) altri enti pubblici non economici (ACI, C.R ) ENTI ESCLUSI enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale partiti politici sindacati Camere del Parlamento Corte Costituzionale CSM Imprese individuali imprese esercitate in forma individuale anche se impresa familiare 3
D.Lgs. n. 81/2008 TESTO UNICO TITOLO I PRINCIPI COMUNI PERCHÉ L ENTE SIA CONSIDERATO RESPONSABILE OCCORRE CHE UNA PERSONA FISICA ABBIA COMMESSO IL REATO (ARTT. 589; 590) SUBORDINANDOLO ALL ESISTENZA DI UN: INTERESSE OPPURE VANTAGGIO INCOMPATIBILE CON I REATI DI NATURA COLPOSA POTREBBE ESSERE COSTITUITO DA UN RISPARMIO DI COSTI O DI TEMPI 4
D.Lgs. n. 81/2008 TESTO UNICO TITOLO I PRINCIPI COMUNI L ENTE NON SARÀ RITENUTO RESPONSABILE SE PROVA DI AVER ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL FATTO, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE IDONEI A PREVENIRE I REATI DI AVER NOMINATO E RESO ESECUTIVO L ORGANISMO DI VIGILANZA CHE LA PERSONA CHE HA COMMESSO IL REATO LO HA FATTO IN MANIERA INTENZIONALE ELUDENDO IL SISTEMA DI CONTROLLO CHE NON VI È STATA OMESSA VIGILANZA DA PARTE DELL ORGANISMO DI VIGILANZA SONO RITENUTI IDONEI I MOG OSHAS 18001 E SGSL CARLO FORMICI 5
DEFINIZIONE -ART 2 C. 1 LETT. dd) D.LGS 81/08 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» : modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11
Fasi Dichiarazione dell impegno della direzione per la politica della salute e sicurezza (integrata!!!!) e quindi 1 - individuazione delle attività nell ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale Per tale attività è indispensabile un buon documento di valutazione dei rischi! 2 - definizione dell organigramma per la sicurezza È il primo obbiettivo da raggiungere per la creazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza (scelta delle persone, ruoli nella organizzazione ecc) con l organizzazione di specifici incontri di confronto e condivisione tra i vari attori della sicurezza, ovvero il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti (apporti specialistici esterni???). 3 - definizione delle attribuzioni e competenze Incontri tra le persone definite al punto 2 per mettere in comune le informazioni sulle reali mansioni svolte e collegabili ad azioni di responsabilità in materia di sicurezza (es. controllo dell utilizzo D.P.I., controllo delle ditte in appalto, ecc.). Segue la pianificare delle attività di formazione / informazione necessarie ad adeguare le loro competenze (garantire le capacità tecniche e professionali per i compiti assegnati.
4 - progettazione e realizzazione delle procedure e delle istruzioni operative Il sistema di gestione si basa su specifiche procedure che indicano le modalità di funzionamento dell organizzazione (dovranno essere conosciute e usate dal datore di lavoro, da dirigenti e preposti, per.assolvere ai compiti di prevenzione assegnati (es segnalazione incidenti infortuni pericoli e comportamenti pericolosi). Procedure gestionali Procedure tecniche..istruzioni operative 5 - definizione di un sistema disciplinare La finalità è di poter sanzionare chi viola quanto specificato nell ambito del SGS. 6 - individuazione dei componenti e nomina dell organismo di controllo del SGS. Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per vigilare in modo sufficiente sulla puntuale applicazione del modello organizzativo in azienda. 7 avvio del sistema Fasi Ora il modello può essere applicato all organizzazione. Va ufficializzato ai lavoratori con una presentazione generale (ma anche coinvolgerli nella diverse fasi non sarebbe ).
Dove possiamo incontrarci su SGS? (molti i chiamati ma pochi gli eletti???) ISPEZIONE BREVE ( consigliato a 17 aziende nel 2008 ma..) ABBASSA L INDICE (per IF e IG elevati ogni anno emergono circa 40 ditte dai dati INAIL) INFORTUNI MAL. PROFESSIONALI QUESTIONARI (fare es. edili - chimica e dire dei futuri marmo, plastica..) E SE INVECE PROVASSIMO A.: essere indipendenti da questi appuntamenti? arrivare ancora primi e vincere qualcosa? partecipare all anno della manutenzione?
ABBIAMO UNA STORIA IN COMUNE : interventi di comparto (chi è che va in giro a parlare bene dello SPISAL?) formazione (DdL RespSPP lavoratori) documenti comuni informazione reciproca ricerca in alcune aziende (esempi) c è ancora spazio.