ISTITUTI CONTRATTUALI per la COSTITUZIONE e GESTIONE delle RISORSE (FONDI)

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ISTITUTI CONTRATTUALI per la COSTITUZIONE e GESTIONE delle RISORSE (FONDI) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003. In data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l incontro tra l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell area dirigenziale III, nelle persone di: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 Relazioni sindacali Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell art. 52. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: B) criteri generali per: 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell attività dei dirigenti; 3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico

derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell art. 9, comma 4; Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche CAPO II FORME DI PARTECIPAZIONE Art. 7 CAPO III PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI Art. 8 Norma di rinvio e integrazioni Art. 9 Coordinamento Regionale 1. Ferma rimanendo l autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative: a) all utilizzo delle risorse regionali di cui all art. 53; b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l aggiornamento professionale e la formazione permanente; c) le metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall art. 49, comma 2, 1 e 2 alinea del presente contratto); d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; 2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l art. 5 comma 2. 3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell art. 52. 4. Ferma rimanendo l autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell applicazione dell art. 7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO I

STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti Art. 11 Modifiche ed integrazioni B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell art. 18 sono rispettivamente aggiornate in 535,05 ed in 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell art. 52 del presente contratto; Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento CAPO II ORARIO DI LAVORO Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 16 Servizio di guardia 2. Il servizio di guardia è svolto all interno del normale orario di lavoro. Sino all entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 2005, le guardie espletate fuori dell orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall art. 50, ovvero con il recupero orario. E fatto salvo quanto previsto dall art. 18. 5. In coerenza con quanto previsto dall art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004-2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell ARAN, entro un mese dalla sigla dell ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi. Art. 17 Pronta disponibilità 8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell' art. 50. Art. 18 Integrazione dell art. 55 CCNL 8 giugno 2000 1. Con l entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente: CAPO III ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro Art. 20 Comitato dei Garanti Art. 21 Copertura assicurativa NOTA ESPLICATIVA DELL ART. 21

Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità Art. 23 Formazione ed ECM Art. 24 2. Fermo rimanendo quanto previsto dall art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi di gestione rispetto alle spese legali dell anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da parte dei dirigenti legali, l azienda o ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell ambito della retribuzione di risultato, all interno dell unità operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità operative che hanno collaborato. CAPO IV VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti Art. 27 Art. 28 Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti Art. 29 La valutazione negativa Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 PARTE II Trattamento Economico TITOLO I Trattamento Economico CAPO I Struttura della retribuzione Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti Art. 34 Indennità Integrativa Speciale CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO NON CHE DEGLI ALTRI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO E DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002-2003

Art. 36 Indennità 1. L indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di 6.837,89 ad un massimo di 9.432,05. CAPO III BIENNIO 2002 2003 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO Art. 37 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo (VEDI TABELLE) 5. Il fondo dell' art. 49 e il corrispondente fondo dell art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. A decorrere dall 1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento parte fissa fissa Variabile Totale Dirigente già incarico struttura complessa Dirigente già incarico struttura 7.366,22 4.204,47 11.570,69 1.248,37 8.614,59 4.204,47 12.819,06 semplice o ex modulo funzionale 6.418,52 3.634,30 10.052,82 470,40 6.888,92 3.634,30 10.523,22 DPR 384/1990 Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 5.639,19 2.520,30 8.159,49 275,62 5.914,81 2.520,30 8.435,11 Dirigente equiparato 3.331,14 4.828,35 8.159,49 275,62 3.606,76 4.828,35 8.435,11 Dirigente < 5 anni 1.032,91 2.166,02 3.198,93 316,80 1.349,71 2.166,02 3.515,73

A decorrere dall 1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento parte fissa fissa Variabile Totale Dirigente già incarico struttura complessa Dirigente già incarico struttura 8.614,59 4.204,47 12.819,06 2.029,77 10.644,36 4.204,47 14.848,83 semplice o ex modulo funzionale 6.888,92 3.634,30 10.523,22 754,80 7.643,72 3.634,30 11.278,02 DPR 384/1990 Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 5.914,81 2.520,30 8.435,11 440,39 6.355,20 2.520,30 8.875,50 Dirigente equiparato 3.606,76 4.828,35 8.435,11 440,39 4.047,15 4.828,35 8.875,50 Dirigente < 5 anni 1.349,71 2.166,02 3.515,73 508,80 1.858,51 2.166,02 4.024,53 Art. 38 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo 5. Il fondo dell art. 49 e il corrispondente fondo dell art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. A decorrere dall 1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Dirigente già incarico struttura complessa Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR Fissa Variabile Totale 31.12.2001 Incremento parte fissa fissa Variabile Totale 1.1.2002 6.261,29 2.102,23 8.363,52 557,14 6.818,43 2.102,23 8.920,66 5.455,74 1.817,15 7.272,89 350,00 5.805,74 1.817,15 7.622,89 384/1990 Dirigente incarico lett. c) 4.793,31 1.260,15 6.053,46 350,00 5.143,31 1.260,15 6.403,46 art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato 3.331,14 2.414,17 5.745,31 500,00 3.831,14 2.414,17 6.245,31 Dirigente < 5 anni 1.032,91 1.083,01 2.115,92 300,00 1.332,91 1.083,01 2.415,92 43

A decorrere dall 1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Dirigente già incarico struttura complessa Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR Fissa Variabile Totale 31.12.2002 Incremento parte fissa Fissa Variabile Totale 1.1.2003 6.818,43 2.102,23 8.920,66 792,65 7.611,09 2.102,23 9.713,32 5.805,74 1.817,15 7.622,89 500,00 6.305,74 1.817,15 8.122,89 384/1990 Dirigente incarico lett. c) 5.143,31 1.260,15 6.403,46 500,00 5.643,31 1.260,15 6.903,46 art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato 3.831,14 2.414,17 6.245,31 658,15 4.489,29 2.414,17 6.903,46 Dirigente < 5 anni 1.332,91 1.083,01 2.415,92 400,00 1.732,91 1.083,01 2.815,92 CAPO IV BIENNIO 2002 2003 LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO Art. 39 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli tecnico e professionale 5. Il fondo dell art. 49 e il corrispondente fondo dell art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. A decorrere dall 1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale 31.12.2001 Incremento parte fissa Fissa Variabile Totale 1.1.2002 Dirigente incarico struttura complessa. Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 9.565,29 6.121,56 15.686,85 679,20 10.244,49 6.121,56 16.366,05 4.134,75 5.132,03 9.266,78 522,00 4.656,75 5.132,03 9.788,78 Dirigente incarico lett. c) art. 3.178,79 4.018,03 7.196,82 364,80 3.543,59 4.018,03 7.561,62 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente incarico lett. c) art. 2.559,04 4.637,78 7.196,82 364,80 2.923,84 4.637,78 7.561,62 27 CCNL 8 giugno 2000. art. 45, c. 2 DPR 384/90. Dirigente equiparato 1.032,91 6.163,91 7.196,82 364,80 1.397,71 6.163,91 7.561,62 Dirigente < 5 anni 1.032,91 2.008,02 3.040,93 364,80 1.397,71 2.008,02 3.405,73 45

A decorrere dall 1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale 31.12.2002 Incremento parte fissa Fissa Variabile Totale 1.1.2003 Dirigente incarico struttura 10.244,49 6.121,56 16.366,05 1.089,60 11.334,09 6.121,56 17.455,65 complessa. Dirigente incarico struttura 4.656,75 5.132,03 9.788,78 837,60 5.494,35 5.132,03 10.626,38 semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 Dirigente incarico lett. c) art. 3.543,59 4.018,03 7.561,62 584,40 4.127,99 4.018,03 8.146,02 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente incarico lett. c) art. 2.923,84 4.637,78 7.561,62 584,40 3.508,24 4.637,78 8.146,02 27 CCNL 8 giugno 2000? art. 45, c. 2 DPR 384/90. Dirigente equiparato 1.397,71 6.163,91 7.561,62 584,40 1.982,11 6.163,91 8.146,02 Dirigente < 5 anni 1.397,71 2.008,02 3.405,73 584,40 1.982,11 2.008,02 3.990,13 Art. 40 La retribuzione di posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo Amministrativo 5. Il fondo dell art. 49 e il corrispondente fondo dell art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. A decorrere dall 1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale 31.12.2001 Incremento parte fissa Fissa Variabile Totale 1.1.2002 Dirigente incarico struttura complessa. Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 9.565,29 5.702,20 15.267,49 694,80 10.260,09 5.702,20 15.962,29 4.233,39 5.132,03 9.365,42 530,40 4.692,99 5.132,03 9.895,82 384/1990 Dirigente incarico lett. c) 3.213,39 4.018,03 7.231,42 444,00 3.672,99 4.018,03 7.675,42 art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato 1.032,91 6.198,51 7.231,42 444,00 1.492,51 6.198,51 7.675,42 Dirigente < 5 anni 1.032,91 2.110,75 3.143,66 444,00 1.492,51 2.110,75 3.587,66 47

A decorrere dall 1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi: Retribuzione di posizione in euro Dirigente incarico struttura complessa. Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR Fissa Variabile Totale Incremento parte fissa Fissa Variabile Totale 10.260,09 5.702,20 15.962,29 1.113,60 11.373,69 5.702,20 17.075,89 4.692,99 5.132,03 9.895,82 849,60 5.613,39 5.132,03 10.745,42 384/1990 Dirigente incarico lett. c) 3.672,99 4.018,03 7.675,42 712,80 4.370,19 4.018,03 8.388,22 art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato 1.492,51 6.198,51 7.675,42 712,80 2.189,71 6.198,51 8.388,22 Dirigente < 5 anni 1.492,51 2.110,75 3.587,66 712,80 2.189,71 2.110,75 4.300,46 CAPO V NUOVI STIPENDI TABELLARI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI DEI QUATTRO RUOLI DAL 31 DICEMBRE 2003 Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo. Conglobamenti 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è fissato in 38.198,00 annui lordi. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci : - per 28.750,00 ( 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell art. 35, comma 2, comprensivo per 7.182,88, dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 41; - per 5.578,82 ( 6.043,73 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura procapite del fondo previsto dall art. 49; - per 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 51. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo ed anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per 28.750,00 ( 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui dell art. 35, comma 2, comprensivo per 7.182,88 dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 37; - per 4.024,53 ( 4.359,91 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell art. 37 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall art. 49; - per 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 51; 49

- per 1.190,75 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; - per 493,07 (comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse economiche regionali dell art. 53. 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma. 5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1. Art. 42 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale è fissato in 38.198,00 annui lordi. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per 28.750,00, ( 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell art. 35, comma 2, comprensivo per 7.182,88 dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 34; - per 5.678,92 ( 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt 39 e 40 con la corrispondente riduzione in misura procapite del fondo previsto dall art. 49 e corrispondente fondo dell art. 52; - per 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 51 e corrispondente fondo dell art. 52. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico ivi previsto sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per 28.750,00 ( 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell art. 35, comma 2, comprensivo per 7.182,88 dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 34; - per 3.990,13 ( 4.322,64 comprensivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell art. 39 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall art. 49; - per 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 51 e corrispondente fondo dell art. 52; - per 579,24 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;

- per 1.250,29 (comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse economiche regionali dell art. 53. 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma. 5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1. Art. 43 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti delle professioni sanitarie del ruolo sanitario e per quelli del ruolo amministrativo è fissato in 38.198,00 annui lordi. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per 28.750,00 ( 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell art. 35, comma 2, comprensivo per 7.182,88 dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 34; - per 5.678,92 ( 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell art. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall art. 52; - per 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 51 e corrispondente fondo dell art. 52; 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per 28.750,00 ( 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell art. 35, comma 2, comprensivo per 7.182,88 dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 34; - per 4.300,46 ( 4.658,83 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell art. 40 con la relativa riduzione in misura procapite del fondo previsto dall art. 49 e dal corrispondente fondo dell art. 52 ; - per 900,00 la retribuzione di risultato, con la relativa riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 51 e del corrispondente fondo dell art. 52; - per 493,09 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; - per 1.000,24 (comprensivi della tredicesima mensilità), le risorse economiche regionali dell art. 53. 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.

5. Ai dirigenti dei ruoli di cui al comma 1 assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1. Art. 44 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione Art. 45 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione. CAPO VI BIENNIO 2002 2003 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE MANTENUTI AD ESAURIMENTO Art. 46 Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento CAPO VII INDENNITA Art. 47 Indennità per turni notturni e festivi CAPO VIII Art. 48 Effetti dei benefici economici CAPO VIII I FONDI AZIENDALI Art. 49 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l indennità di direzione di struttura complessa 1. I fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione di anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. 2. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell art. 50 del CCNL 8 giugno 2000: - comma 2 lettera a) tenuto conto dell art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettere c), d), e). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo; - comma 3, lettera a) tenuto conto dell art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettere b) e d). La lettera c) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo; - commi 4, 5, 7 e 8; - il comma 6 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti. 3. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio: - comma 2, primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettera b), c) e d); secondo capoverso: lettera d); le lettere a), b) e c) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo o per aver esaurito gli effetti;

- comma 3 primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso: le lettere a), b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo; terzo capoverso. 4. A decorrere dall 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 i fondi sono integrati con le modalità previste dalle seguenti norme: - dall art. 37, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo; - dall art. 38, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo; - dall art. 39, comma 4 per i dirigenti dei ruoli professionale e tecnico; - dall art. 40, comma 4 per i dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitaria (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004); - dall art. 46, comma 3. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall art. 41 il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è decurtato - per ciascun dirigente - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione previsti nei dei commi 2 e 3 dell articolo medesimo. Analogamente si procede per il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai sensi dei commi 2 e 3 degli artt. 42 e 43. Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi del comma 1 sono altresì decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni di cui al comma 3 degli artt. 41, 42 e 43. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi. 6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell applicazione dell art. 12 e dell art. 45, rimangono accreditate al fondo di loro pertinenza per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 3 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi dell art. 54, comma 2. CCNL 2002 2005 II biennio I fondi aziendali Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 1. I fondi previsti dall art. 49 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49. 2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l entrata in vigore del citato contratto. 3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 3 e 5, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall art. 3, comma 3. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di 3,00 mensili (per tredici mensilità per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l adeguamento in tutto o in parte dell indennità di struttura complessa al valore massimo stabilito dall art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti l incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre finalità ivi previste ed in particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per l attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo.

CCNL 1998-2001 I biennio ART. 50 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa 1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti nonché per l indennità di incarico di direzione di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo personale, sono confermati i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e 4 dell art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d anno degli incrementi previsti a tale scadenza. 2. Il fondo di pertinenza dei dirigenti sanitari è integrato con le seguenti risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 0,94% del monte salari dei dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997, da accantonare per le finalità di cui all art. 42 ; c) risorse derivanti dal fondo dell art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei dirigenti interessati della riorganizzazione. d) gli assegni personali di cui all art. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari; e) l importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall 1 gennaio 1998, finalizzato all applicazione dell art. 42. 3. Il fondo di pertinenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è integrato in quota parte con le risorse di cui al comma 2 lettere a) e c) nonché dalle seguenti: a) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 6% del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a parità di funzioni, dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale dei tre ruoli nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell art. 7, comma 1 lett. c), finalizzata all applicazione dell indennità prevista dall art. 41, comma 2, nella misura base; b) maturato economico di cui all art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall 1 gennaio 1998; c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all 1,12 del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato; d) l importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall 1 gennaio 1998, finalizzato all applicazione dell art. 42. 4. Con le risorse del presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel biennio successivo 2000 2001 sarà data applicazione all art. 42 relativo all equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni. 5. I fondi di cui al comma 1 devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall esercizio finanziario dell anno successivo. 6. L art. 61, comma 2, lett. a), terzo periodo del CCNL 5 dicembre 1996 può ancora trovare

applicazione con le stesse modalità, esclusivamente nelle aziende che, nell arco di vigenza del citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla concorrenza massima. 7. E altresì confermato il fondo previsto dall art. 59 del CCNL 5 dicembre 1996 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1997. Esso è integrato con le modalità previste dai commi 2 e 3. 8. Il fondo di cui al comma 2 è ridotto degli importi previsti dall art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al monte salari 1997 effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi. CCNL 1998-2001 I biennio ART. 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa I fondi previsti dall art. 50 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d anno degli incrementi previsti a tale scadenza. 2. Il fondo previsto dall art. 50, comma 2, del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza del ruolo sanitario, continua ad essere integrato dalle seguenti risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 2000 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio; b) risorse derivanti dal fondo dell art. 9. comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione. c) gli assegni personali di cui all art. 39 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari; d) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all art. 47, comma 3. Il fondo del comma 2 è, altresì, incrementato, in ragione d anno: a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d anno, pari allo 0,34% del monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d anno, pari allo 0,31% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. c) a decorrere dal 1 luglio 2000 con le risorse di cui all art. 47, commi 3 e 6 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. d) dall importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall 1 gennaio 2000. 3. Il fondo previsto dall art. 50, comma 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo continua ad essere integrato dalle seguenti

risorse: a) da risorse derivanti dal fondo dell art. 9. comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione. b) dal maturato economico di cui all art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall 1 gennaio 2000; c) dall importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall 1 gennaio 2000. fondo è altresì incrementato, in ragione d anno: a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d anno, pari allo 0,37% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d anno, pari allo 0,35% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. Dal 1 gennaio 2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica della dirigenza dei tre ruoli prevista dall art. 50, comma 3 lett. a) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 è ulteriormente incrementabile sino al 15% massimo per l applicazione dell art. 11 comma 3, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell art. 7, comma 1 lett. c) del citato CCNL; 4. Al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il fondo del comma 2 - per i dirigenti sanitari - utilizza le risorse di cui allo 0,94% già ad esso assegnate ed appositamente accantonate, ai sensi dell art. 50, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 per i dirigenti degli altri ruoli - a decorrere dal 1 febbraio 2001 utilizza le risorse di cui all art. 52, comma 7 (pari all 1,2% del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Per tutti i ruoli sono, altresì, utilizzate con la stessa decorrenza le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio, confluite nei fondi medesimi dal 1 gennaio 1998, e da ulteriori risorse aggiuntive regionali in misura percentuale pari all 1,7 % del monte salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale. L incremento complessivo è pari a L. 5.413.000 medie annue lorde pro capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L. 3.311.000 destinate all applicazione dell art. 3 e per la parte residua all attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3. 5. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio a causa della loro diversa distribuzione tra le aziende nonché ai fini della integrazione dei fondi con le risorse regionali, l incremento dei fondi di ciascuna azienda previsto al comma 4 sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell art. 7, lett. c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l applicazione del comma 4 rimangono accreditate ai relativi fondi per le altre finalità cui gli stessi sovraintendono. 10 febbraio 2004 CCN Integrativo del CCNL 1998-2001 Art. 36 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 1. I fondi previsti dall art. 8, commi 2 e 3 del CCNL stipulato l 8 giungo 2000, biennio

economico 2000 2001, rispettivamente per la dirigenza del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione, dell equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono distintamente incrementati a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d anno, di una quota pari allo 0,15% del rispettivo monte - salari calcolato al 31 dicembre 1999, separatamente per i due fondi. L incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.

CCNL 1994 1997 primo biennio CAPO II FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA SPECIFICITÀ DEL RUOLO SANITARIO ART. 58 Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario 1. Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e d amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario secondo la disciplina prevista negli artt. 54 e 55 nonché dell attribuzione dello specifico trattamento economico ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario ai sensi dell art. 56, si provvede mediante l utilizzo dei fondi di cui ai commi 2 e 3, costituiti a decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo. 2. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è formato: a) dall ammontare delle risorse destinate nell anno 1993: alle indennità previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto; alle indennità di cui all art. 46 del D.P.R. 384/1990 (partecipazione all Ufficio di Direzione, Coordinamento) riferite ai Dirigenti dei ruoli sopraindicati; alle indennità dell art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella percentuale spettante ai vari ruoli. b) di una somma pari allo 0,25 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell azienda o ente, calcolato con riferimento all anno 1993 e al solo personale con qualifica di Dirigente del ruolo amministrativo, e ad una somma pari allo 0,20% del monte salari dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico, individuato al medesimo modo. Tali incrementi per l anno 1995 riguardano due dodicesimi (mese di dicembre e 13^ mensilità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d anno, al 1 gennaio 1996 è incrementato, rispettivamente, di una somma pari all 1,60% e all 1,31% del monte salari dei ruoli citati. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 2 è incrementato: di un importo pari a 30 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall art. 61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente dei ruoli citati; di un importo pari a 65 ore annue pro-capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall art. 10 del DPR 384/1990, riferito ai soli Dirigenti dei ruoli citati già appartenenti agli ex X ed XI livello. In corrispondenza dei predetti incrementi vengono proporzionalmente ridotti i fondi degli artt. 60 e 61. Dal 1 gennaio 1997 l istituto del lavoro straordinario per i dirigenti di cui al secondo alinea e per quelli indicati nell art. 42, comma 1, punti I e II, è abrogato. 4. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti del ruolo sanitario è formato: a) dall ammontare delle risorse destinate nell anno 1993: alle indennità previste dagli artt. 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto; all indennità di partecipazione all Ufficio di Direzione, di cui all art. 46 del D.P.R. 384/1990, per i Dirigenti per i quali era prevista; alle indennità dell art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella percentuale spettante. b) di una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell azienda o ente, calcolato con riferimento all anno 1993 e al solo personale con qualifica di Dirigente del