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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Maria Gandolfi Dott. Alessandra Dal Moro Dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente Presidente rel. Giudice Giudice SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 51522/2011 R.G. promossa da: PROBIOTICAL SPA (c.f. 01092820032 ), con il patrocinio degli avv. GALLI CESARE e BOGNI MARIANGELA (BGNMNG71H49B157R) VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO;, ATTRICE; contro: pagina 1 di 24

SACCO SRL (C.F. 04959920150 ), con il patrocinio dell avv. CANDIANO FRANCESCO e CONVENUTA Conclusioni delle parti: sono state precisate all udienza del 1/3/16 e devono qui intendersi integralmente riportate ***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 2/8/11 Probiotical s.p.a. chiamava in giudizio Sacco s.r.l. per sentire accertare che la commercializzazione, vendita, promozione della coltura batterica Bifidumbacterium animalis subs. lactis BLC1 e del prodotto alimentare comprendente lo stesso, nonché la coltura del batterica Lactobacillus rhamnosus SP1 e relativo prodotto alimentare, costituiscono violazione del brevetto EP 161 di titolarità dell attrice, con condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza. Si costituiva Sacco, eccependo preliminarmente la nullità della procura dell attrice per mancata indicazione della data di rilascio. Nel merito, la convenuta contestava la pretesa attorea e chiedeva in via riconvenzionale di dichiarare la nullità della frazione italiana della privativa di Probiotical. Concessi i termini ex art. 183,VI c.p.c., il G.I. disponeva CTU sulla validità della frazione italiana di EP 161, all esito della quale l attrice provvedeva ad una riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79,III CPI, rendendo necessaria la ripresa del dibattito tecnico. Infine, al deposito della seconda relazione, l attrice insisteva per una ulteriore supplemento di consulenza sulla contraffazione ed infine, all udienza del 1/3/16 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Innanzitutto deve essere disattesa l eccezione preliminare di nullità della procura attorea. Come è noto, infatti, qualora la procura sia apposta a margine di un atto processuale si presume -sino a prova contraria- che il luogo e la data del rilascio coincidano con quelli indacati nell atto (Cass. 23390/14, 15538/15). Peraltro, la copia notificata a Probiotical contiene la procura a margine, confermando il suo rilascio prima dell instaurazione del contraddittorio, anche ai fini di cui all art. 125,II c.p.c. pagina 2 di 24

Nel merito delle contrapposte domande di nullità della privativa azionata e di contraffazione il Collegio ritiene utile riprendere le argomentazioni emerse nel dibattito tecnico e richiamare, anche estensivamente, le conclusioni cui è giunto il CTU (ove ritenute pienamente condivisibili). EP B1-1869161 Il Brevetto europeo EP B1-1869161, di titolarità Probiotical S.p.A., è stato concesso il 6 gennaio 2010 e convalidato in Italia il 23 marzo 2010 mediante deposito della sua traduzione italiana, con numero di verbale 21949BE/2010. Il suddetto Brevetto deriva, come fase regionale europea, dalla domanda internazionale PCT/IT2006/000574, depositata il 26 luglio 2006 e rivendicante la priorità di due domande italiane, MI2005A001910 e MI2006A001212, depositate rispettivamente il 11 ottobre 2005 e 23 giugno 2006. Nella versione come concessa, la frazione italiana di EP 161 presenta un set di 25 rivendicazioni, tutte nella categoria di uso. L unica rivendicazione indipendente (n 1), recita: Uso di almeno una coltura di batteri probiotici anallergici per la preparazione di un prodotto alimentare o una formulazione farmaceutica destinata a persone particolarmente sensibili alle sostanze allergizzanti, in cui detta coltura batterica è ottenuta mediante un metodo che include almeno una fase nella quale i batteri sono a contatto con un mezzo colturale anallergico Le rivendicazioni dipendenti 2 e 3 precisano la natura dell allergizzante (di tipo latteo o glutinico) identificando i celiaci, quali persone sensibili a cui il prodotto è destinato. Le rivendicazioni dipendenti 4 e 5 identificano classi e specie di microorganismi preferiti (vari lattobacilli, bifidobatteri, ecc.), quali batteri probiotici. Le rivendicazioni dipendenti da 6 a 9 definiscono il componenti del mezzo colturale anallergico. Si tratta di peptoni e/o idrolizzati proteici di origine vegetale e/o animale, oltre che glucosio e/o mono o disaccaridi derivanti da idrolisi di polisaccaridi complessi. Si esemplificano alcuni di questi prodotti e loro combinazioni. Le rivendicazioni dipendenti 10 e 11 si riferiscono alla fase finale di fermentazione/liofilizzazione, ed all ottenimento di probiotici con tassi di glutine, lattosio e lattoglobuline, inferiori a 3, 7, e 0,005 ppm, rispettivamente. Le rivendicazioni dipendenti da 12 a 19 si riferiscono al possibile pre-trattamento enzimatico delle materie prime destinate alla fermentazione dei probiotici. In particolare: Le rivendicazioni dipendenti 13-16 prevedono il pre-trattmento con enzimi proteolitici (proteasi e/o peptidasi), e glicosidici (glucosidasi e galattosidasi), esemplificando enzimi preferiti di queste classi. Le rivendicazioni dipendenti 17-18 identificano l uso di tre enzimi preferiti: due proteasi (alcalasi e bromelanina) e una glicosidasi (lattasi), specificando le condizioni dei relativi trattamenti (ph,tempi, temperatura). pagina 3 di 24

La rivendicazione dipendente 19 descrive la parte successiva al pretrattamento, relativa alla fermentazione del probiotico. Le rivendicazioni 20-25 corrispondono allo stesso contenuto delle rivendicazioni 6-11, ma limitate nel senso che i componenti del mezzo culturale sono obbligatoriamente sottoposti al pre-trattamento enzimatico come sopra descritto. Nel corso del dibattito tecnico Probiotical ha formulato un set di rivendicazioni emendate sottoposte al Giudice, ma solo in via subordinata e senza alcuna rinuncia al testo delle rivendicazioni come concesse dall EPO. In proposito, questo Collegio non può che esprimere le proprie perplessità, rilevando che, in linea generale, oggetto del giudizio è la validità della privativa, come originariamente concessa ed in ipotesi emendata, con specifico atti di volontà in tal senso, mediante una richiesta ex art. 79,III CPI. Invero, quella processuale non è certo la sede in cui può essere demandata all autorità giudiziaria la costruzione di una valida privativa, scegliendo a sua discrezione tra più proposte alternative, attività di natura amministrativa, come tale di competenza degli uffici brevetti. In ogni caso, la questione scarsamente rileva nel caso di specie, considerato che gli emendamenti proposti si risolvono in una sorta di rimescolamento delle rivendicazione, diversamente collocate e che rimangono di contenuto pressochè identico, come rilevato dal CTU nel supplemento di relazione e nella tabella comparativa, salva la scelta di eliminare, quale substrato di coltura, i peptoni di origine animale. Il nuovo set di rivendicazioni comprende 24 rivendicazioni, di cui la 1 è indipendente, e le 2-24 dipendono dalla 1. La rivendicazione 1, identica alla rivendicazione 1 come concessa, recita: Uso di almeno una coltura di batteri probiotici antiallergici per la preparazione di un prodotto alimentare o una formulazione farmaceutica destinata a persone particolarmente sensibili alle sostanze allergizzanti, in cui detta coltura batterica è ottenuta mediante un metodo che include almeno una fase nella quale i batteri sono a contatto con un mezzo colturale anallergico. La rivendicazione dipendente 2, contenente la materia della rivendicazione 7 come concessa, con la sola esclusione dei peptoni di origine animale, e recita: L uso in accordo con la rivendicazione 1, in cui il substrato colturale anallergico include almeno un peptone vegetale scelto tra riso, patate, granoturco, castagne, tapioca, manioca, pisello, fave o loro miscele. Tutte le rivendicazioni da 3 a 24 hanno testo identico a corrispondenti rivendicazioni presenti nel set come concesso, secondo la tabella di concordanza predisposta dal CTU. Rivendicazioni come concesse Attuali rivendicazioni 8 3 9 4 (con la pagina 4 di 24

cancellazione di peptoni di carne ) 2 5 3 6 4 7 5 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 Dalla lettura dei due set (originario ed emendato) emerge come l unico emendamento effettivo sia relativo all eliminazione, nelle rivendicazioni dipendenti, dalle rivendicazione dei peptoni di origine animale e segnatamente quelli di carne. Può quindi procedersi all esame, come chiesto da Probiotical, della privativa come concessa, considerando che, per lo più, le medesime argomentazioni varranno anche per il set emendato (salva valutazione della rilevanza della eliminazione dei peptoni di origine animale) Il Brevetto si colloca nel campo della coltura di batteri probiotici, microorganismi utili per il ripristino o mantenimento della microflora batterica intestinale, che sono prevalentemente lattobacilli, streptococchi, enterococchi. Con il termine probiotici si intendono supplementi di questi microorganismi, adeguatamente formulati e somministrati all uomo al fine di integrarne il deficit a livello intestinale. La produzione industriale dei probiotici prevede la loro fermentazione, a partire da un inoculo, in presenza di un mezzo di coltura che contiene adeguati nutrimenti per la loro crescita; segue la concentrazione della biomassa, la sua purificazione e disidratazione per liofilizzazione, ottenendo un prodotto solido somministrabile oralmente, contenente batteri probiotici vitali. I mezzi di crescita tradizionalmente usati contengono nutrienti pagina 5 di 24

azotati di origine casearia quali proteine del latte ed altri nutrienti non esenti da glutine. Questi prodotti possono rimanere in tracce nel prodotto finale e dare origine a fenomeni di sensibilizzazione ed allergie anche gravi in individui geneticamente predisposti. In particolare nel caso del glutine, le reazioni allergiche possono essere scatenate da tracce molto basse, dell ordine delle parti per milione (ppm); pertanto per escludere una possibile contaminazione occorre non solo utilizzare materie prime originali non allergizzanti, ma anche controllare la filiera produttiva per evitare che tracce di tali allergeni possano essere introdotte accidentalmente in qualsiasi fase del ciclo produttivo. Nel titolo si identifica la necessità irrisolta di un metodo di preparazione di colture batteriche probiotiche che preveda l uso di sostanze anallergiche in ogni fase del processo produttivo evitando, in particolare, il latte e i suoi derivati, ed il glutine (problema tecnico soggettivo). Si individua inoltre la necessità di utilizzare substrati nutritivi alternativi a quelli ad oggi impiegati e, contemporaneamente, ridurre le possibili contaminazioni accidentali del prodotto con sostanze allergizzanti, ottenendo in tal modo un doppio livello di sicurezza. Nella descrizione l inventore afferma di avere realizzato una metodica di produzione di probiotici che utilizza mezzi di coltura anallergici, ovvero contenti materie prime nutritive anallergiche. In particolare, quale fonte di azoto, si utilizzano, nella versione come concessa, peptoni e idrolizzati proteici di origine animale e/o vegetale, naturalmente privi di glutine ed allergeni di origine lattea. Quale fonte di carbonio si utilizzano glucosio e/o mono o disaccaridi ottenuti da specie vegetali naturalmente prive di glutine ed allergeni di origine lattea. La descrizione contiene liste di fonti vegetali preferite da cui ottenere i suddetti peptoni e mono/disaccaridi. Vengono inoltre esemplificate formulazioni preferite contenenti glucosio, peptone di riso, ed ulteriori sostanze, in determinati intervalli quantitativi. Infine, in un ulteriore realizzazione, le materie prime destinate alla fermentazione dei probiotici, vengono previamente sottoposte ad un pre-trattamento enzimatico a base di proteasi e/o glicosidasi, in grado di eliminare residui allergizzanti di origine proteica e/o saccaridi, eventualmente presenti come contaminanti accidentali. Le materie prime così trattate vengono successivamente utilizzate per la coltura dei probiotici, secondo il normale ciclo produttivo degli stessi, fino ad ottenere il prodotto finale. In una realizzazione preferita di tale pre-trattamento, il brevetto propone l uso di due proteasi (alcalasi, che degrada le proteine del latte, e bromelaina, che degrada il glutine), ed una glicosidasi (lattasi, che degrada il lattosio); si forniscono inoltre valori di riferimento per effettuare i relativi trattamenti (quantità di enzima, ph, tempo, temperatura). Quindi, l utilizzo di materie non allergizzanti associato al pre-trattamento enzimatico garantisce un doppio livello di protezione da allergeni. Si è posto innanzitutto il quesito di definire l ambito di protezione tutelato dalle rivendicazioni in oggetto, relativamente alla definizione del termine anallergico presente nella rivendicazione 1. Ovviamente il riferimento è alla figura dell'esperto del ramo (non definita nel corso del pagina 6 di 24

contraddittorio tra le parti perché probabilmente ritenuta implicita), fondamentale per una corretta valutazione delle rivendicazioni (ex art. 52 CPI), oltre che dei requisiti di attività inventiva (art. 48 CPI) e di sufficienza di descrizione (art. 51 CPI). Ovviamente, il settore tecnico in cui l'esperto del ramo deve essere collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa in esame e la figura dell esperto del ramo deve essere individuata in quella figura di un generico professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia conoscenze e abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza. È naturalmente escluso che la figura dell'esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente. Tale generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali comuni del settore alla data di priorità della privativa in esame, come ad esempio desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame. Quanto alle conoscenze comuni generali del settore possedute dall esperto del ramo, queste verranno individuate in quelle conoscenze che l'esperto possiede nello specifico campo tecnico del problema presumibilmente risolto dalla invenzione. E in particolare si riterrà che tali conoscenze siano costituite da quelle informazioni di base del campo tecnico dell'invenzione che l'esperto del ramo si suppone debba avere o comunque debba essere in grado di reperire, se necessario, alla data di priorità della privativa in esame. Quindi il tema posto dal CTU è quello di come l esperto del ramo, come sopra definito, possa leggere, sulla scorta delle sue conoscenze di base, l ambito di tutela rivendicato nel titolo. Come ormai assodato, le rivendicazioni svolgono il ruolo essenziale di determinare l oggetto della protezione brevettuale richiesta dal titolare della privativa e dunque di identificare in modo specifico quale sia l invenzione a cui la privativa si riferisce, mentre il ruolo della descrizione, e delle relative figure (si consideri anche l'art. 51 CPI) è quello di spiegare all esperto del ramo come realizzare l invenzione e quindi di consentire, assieme alle conoscenze generali comuni del settore, l interpretazione del contenuto delle rivendicazioni stesse. L interpretazione del contenuto delle rivendicazioni deve essere poi condotto sulla base del significato che ciascun termine presente nelle rivendicazioni assume entro la descrizione del relativo titolo brevettuale, tenuto sempre conto del fatto che la lettura della descrizione deve essere compiuta, come detto e per quanto possibile, con gli occhi dell'esperto del ramo dotato del suo bagaglio di conoscenze comuni generali del settore. Con questa premessa, va rilevato come (ex art. 69,I EPC ed ex art. 52, II CPI) in EP pagina 7 di 24

161 il testo brevettuale non fornisca alcun glossario specifico per il termine anallergico, nè faccia riferimento a definizioni univoche per questo termine, tratte da eventuali dizionari. Se è chiaro che, nel contesto dell invenzione, il termine si riferisce ad una condizione di assenza di allergeni, non altrettanto chiaro se tale assenza sia da intendersi come assoluta, ad escludere qualunque possibile allergene, oppure relativa (con esclusione di specifici allergeni). Il CTU ha riferito le ragioni testuali di un interpretazione relativa, che si riportano di seguito: nella presentazione del problema tecnico (pag. 10 delle descrizione, 6 paragrafo) il testo brevettuale individua la necessità di un metodo di preparazione di colture batteriche probiotiche che preveda in ogni fase del processo produttivo, ivi compresa la fermentazione, l impiego di sostanze anallergiche. In particolare è auspicabile individuare e selezionare substrati fermentativi diversi dal latte e suoi derivati e dai cereali contenenti glutine. Il posizionamento del termine in particolare nella suddetta frase, lascia intendere che l assenza di latte e glutine è un caso particolare o preferito del concetto generale di uso di sostanze anallergiche ; la stessa gerarchia di concetti si trova nelle rivendicazioni 1 e 2 dove la rivendicazione principale 1 descrive la preparazione di un prodotto destinato a persone sensibili a sostanze genericamente allergizzanti, mentre la rivendicazione 2 specifica il caso particolare in cui l allergizzante è di tipo latteo o glutinico; ora, se ai sensi dell invenzione il termine anallergico significasse esente da qualsiasi allergene, allora l assenza di latte e glutine (noti allergizzanti) sarebbe sempre e comunque soddisfatta: in questa ipotesi, l assenza di latte/glutine non si porrebbe mai come caso particolare o preferito, essendo sempre valida; risulterebbe dunque incoerente presentare queste realizzazioni come particolari, e/o oggetto di sottorivendicazioni; viceversa il posizionamento del termine in particolare a pag. 10 6 paragrafo, così come il subordinamento della rivendicazione 2 rispetto alla 1 acquistano significato logico se il termine anallergico è inteso non in senso assoluto ma relativo, ovvero come esente da una gamma di allergizzanti: questo concetto, pur ampio, lascia aperta la possibilità di escludere o meno allergizzanti specifici quali ad esempio latte e glutine: ciò rende giustamente sensato presentare questa specifica esclusione come esemplificativa e/o preferita del concetto generale di sostanza anallergica come esente da una gamma di allergizzanti. Pertanto, secondo il consulente l interpretazione del termine anallergico in senso relativo, ovvero esente da una gamma di allergeni, appare quindi l unica coerente con la descrizione del brevetto. In ogni caso, dalla lettura del testo, il Tribunale concorda con il CTU laddove rileva come la stessa sia l unica sufficientemente descritta. Infatti la descrizione delle materie prime anallergiche utilizzate in pratica dall inventore consiste genericamente in peptoni e idrolizzati proteici di origine vegetale e/o animale : tale definizione chimica non identifica prodotti di per sé privi di qualsiasi azione allergenica: infatti i peptoni sono una classe fortemente eterogenea di pagina 8 di 24

prodotti di demolizione di proteine, ottenuti per idrolisi in condizioni più o meno spinte. I peptoni così ottenuti, con strutture e dimensioni molecolari, derivanti da fonti vegetali /animali sicuramente allergizzanti quali ad es. il riso, la patata, la castagna, le fave, ecc. possono ancora dare luogo ad allergie/intolleranze; infatti la stessa Probiotical (II memoria, pag. 20) ha ammesso che peptoni di soia sono sostanze allergeniche, pur essendo peptoni: tali prodotti rientrano però nell ambito rivendicato, e la descrizione non fornisce nessuna abilitazione per il tecnico del ramo per selezionare peptoni che siano anallergici in senso assoluto. Peraltro, nessun ingrediente può essere definito come anallergico in senso assoluto, in quanto la possibilità di allergie ad un dato componente in particolari soggetti predisposti non può mai essere esclusa in senso assoluto. Inoltre non tutti gli allergeni sono di natura proteica, quindi la sostituzione di proteine con peptoni, quand anche totalmente anallergici, non darebbe la garanzia di ottenere probiotici assolutamente anallergici. In conclusione quindi, il termine anallergico nelle rivendicazioni di EP 161 deve essere interpretato nel senso di essere sostanzialmente esente da una gamma di allergizzanti, anche considerato che -come indicato nelle stesso testo brevettuale, (pag.14)- i comuni mezzi di analisi non sono in grado di rilevare eventuali presenze di allergeni al di sotto della soglia di rilevabilità analitica: quindi l assenza assoluta degli allergeni, anche utilizzando i substrati anallergici, non potrà mai essere né controllata né garantita. Per i prodotti in cui non si può escludere tracce di allergeni al di sotto della soglia analitica di rilevamento, la tecnica nota usa più propriamente la definizione ipoallergenico, mentre la difesa attorea utilizza, dopo le osservazioni del CTU, il termine anallergico ad ampio spettro. Il CTU, con ragionamento del tutto condivisibile, propone quindi di interpretare la rivendicazione 1 come relativa all uso di almeno una coltura di batteri probiotici sostanzialmente esenti da una gamma di allergeni, per la preparazione di un prodotto alimentare o una formulazione farmaceutica destinata a persone particolarmente sensibili alle sostanze allergizzanti, in cui detta coltura batterica è ottenuta mediante un metodo che include almeno una fase nella quale i batteri sono a contatto con un mezzo colturale sostanzialmente esente da una gamma di allergeni. Risolto il problema interpretativo, possono valutarsi i requisiti di brevettabilità della frazione italiana di EP 161. Sufficienza della descrizione. Come è noto va considerato soddisfatto il requisito di sufficienza di descrizione qualora la descrizione del titolo brevettuale consenta all'esperto del ramo di attuare l'invenzione senza dover ricorrere a nuove ricerche o comunque senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni. Non è in proposito contestata la conclusione del CTU secondo cui il brevetto descrive chiaramente mezzi di coltura per probiotici sostanzialmente esenti da specifiche gamme di allergeni. Il concetto di selezione di sostanze anallergiche, alla base dell invenzione (pag.13) pagina 9 di 24

implica la possibilità di evitare determinate gamme di allergeni optando per substrati derivanti da una piuttosto che un altra fonte naturale. Il testo brevettuale esemplifica specifici peptoni: di riso, patata, mais, castagne; oppure fa riferimento a glucosio derivato da mais/patata o saccarosio da barbabietola: tutti questi prodotti sono definiti nel brevetto come naturalmente privi di allergeni di tipo latteo o glutinico, quindi possono essere usati senza difficoltà come mezzi colturali esenti da tali allergeni. Il titolo fornisce anche esempi di combinazioni preferite di tali substrati (rivendicazione 9). Specifiche composizioni preferite del mezzo colturale anallergico sono descritte quali- e quantitativamente a pag. 15, e tali composizioni appaiono perfettamente riproducibili. Va poi considerato che la procedura di messa a punto del mezzo colturale (ovvero la miscelazione dei substrati nutritivi e l aggiunta di comuni eccipienti), così come le condizioni di fermentazione dei probiotici, ed i passaggi successivi di isolamento, essiccamento, e modalità di preparazione dell alimento/composizione farmaceutica finale, sono operazioni di natura standard, perfettamente alla portata del tecnico del ramo. Le doglianze di Sacco, anche a fronte del set di rivendicazioni emendato, invero sono rivolte esclusivamente alla circostanza che i peptoni, anche vegetali (richiamati nelle nuove rivendicazioni 1+2), pur avendo un potere allergizzante ridotto grazie alla demolizione enzimatica che porta alla formazione dei peptoni, non garantiscono in modo assoluto l assenza totale di epitopi allergenici residui. Resterebbe così irrealizzato l effetto tecnico promesso dalle rivendicazioni, ovvero l ottenimento di un probiotico anallergico ad ampio spettro. Premesso che l efficacia del risultato non rientra nel requisito della sufficienza della descrizione, va ricordato come l interpretazione accolta anche dal Collegio è nel senso di una anallergicità relativa, che non consente di escludere che il prodotto corrispondente possa dare, eventualmente ed imprevedibilmente, una qualche reazione allergica. Novità Va premesso che deve farsi una distinzione tra la figura dell esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito di attività inventiva (Art. 48 CPI), e la figura dell esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione (Art. 51 CPI). Pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche generali comuni al settore tecnico di pertinenza, la prima, oltre alle conoscenze tecniche generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle conoscenze del settore non propriamente generiche la cosiddetta enhanced knowledge - quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici specifici), mentre la seconda ha a disposizione, oltre alle pagina 10 di 24

già dette conoscenze generali comuni del settore, il brevetto esaminato, e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso, ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame. Per quanto riguarda l esame del requisito di novità (Art. 46 CPI), va notoriamente considerare privo di tale requisito quell oggetto di rivendicazione che è identicamente e inequivocabilmente presente in un'unica realizzazione, genericamente definita anche anteriorità, facente parte dello stato della tecnica alla data di priorità della privativa a cui l oggetto di rivendicazione appartiene. Peraltro, nella valutazione del requisito di novità (cfr. Guidelines, Parte G, Capitolo VI, Paragrafo 2 ) possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, ma solo se queste risultano derivabili, dall esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità. In sede di dibattito tecnico sono stati messi a disposizione una molteplicità di documenti rappresentativi dell arte nota (per la cui identificazione e numerazione ci si riferisce all elenco a pag. 9-11 della relazione tecnica 13/9/13). Con riferimento alla rivendicazione 1, di cui non è stata chiesta l emenda ex art. 79,III CPI, il CTU ha rilevato come l all. 1 ((pubblicazione scientifica del 1998), descrive la problematica dell intolleranza/allergia al lattosio e/o caseina in soggetti sensibili, e la messa a disposizione per questi individui di cosiddetti dairy-free probiotics, ovvero probiotici cresciuti in mezzi di coltura esenti da prodotti caseari. L allegato 2 (EP 448), descrive parimenti i problemi di allergia al lattosio e proteine del latte e mette a disposizione prodotti a base di probiotici fermentati su substrati non contenenti lattosio o proteine del latte. Si ottiene un prodotto con la consistenza di uno yoghurt, incorporabile in una varietà di prodotti alimentari. Anche l Allegato 3 (pubblicazione del 2005) descrive la produzione di probiotici fermentati su un succo di cavolo, descritto come un prodotto esente da allergeni di origine casearia: questo substrato si è mostrato adatto alla crescita di lattobacilli probiotici i quali vengono proposti per la produzione di bevande per consumatori allergici al lattosio presente in prodotti probiotici caseari. Infine, l Allegato 6 (Catalogo Kirkam del 2003) descrive una linea commerciale di supplementi nutrizionali definiti ipoallergenici, a base di prodotti probiotici. Si tratta di prodotti specificamente destinati ad individui sensibili o con tendenze allergiche (pag. 1 e 3). In particolare il prodotto Pro-Bio Gold (pag. 174) contiene ceppi di probiotici definiti non-dairy, casein-free, cresciuti definiti su una base esclusiva di inulina che fornisce i necessari nutrienti (pag. 175); il prodotto è esente da latte, caseina, glutine ed altri allergeni, ed è espressamente disegnato per individui sensibili (pag. 176). In sintesi, tutti i menzionati documenti di arte nota mostrano preparazioni per somministrazione umana contenenti probiotici ottenuti da fermentazione su mezzi di coltura esenti da una gamma di allergeni, in particolare di origine casearia, per uso in soggetti esposti alle corrispondenti allergie: rendono quindi disponibile l uso descritto pagina 11 di 24

dalla rivendicazione 1. Probiotical rileva come l arte nota citata descriva prodotti che contengono ulteriori sostanze le quali, pur essendo diverse da prodotti caseari e glutine, possono essere causa di reazioni allergeniche. Tuttavia, ricordando l interpretazione offerta secondo cui la rivendicazione 1 protegge l uso di prodotti esenti da una gamma di allergeni, e non vi è dubbio che i prodotti descritti nei documenti all.1,2,3,6, esenti dalla gamma di allergeni di tipo caseario e glutineo, soddisfano questo requisito, anticipando così la rivendicazione 1, che risulta priva del requisito di novità. In sede di emendamenti ex art. 79,III CPI Probiotical ha proposto un set di rivendicazioni nel quale la 2 indica una lista di specifici peptoni vegetali entro cui obbligatoriamente scegliere il substrato anallergico ai sensi della rivendicazione. La rivendicazione in questione corrisponde a parte dell originaria rivendicazione 7 ed il CTU propone che siano considerate accoppiate, rappresentando quindi la riv. 1 la parte precaratterizzante, corrispondente all arte nota. Pertanto la rivendicazione accorpata potrebbe essere così concepita: Uso di almeno una coltura di batteri probiotici antiallergici per la preparazione di un prodotto alimentare o una formulazione farmaceutica destinata a persone particolarmente sensibili alle sostanze allergizzanti, in cui detta coltura batterica è ottenuta mediante un metodo che include almeno una fase nella quale i batteri sono a contatto con un mezzo colturale anallergico, in cui il substrato colturale anallergico include almeno un peptone vegetale scelto tra riso, patate, granoturco, castagne, tapioca, manioca, pisello, fave o loro miscele. Siffatta rivendicazione godrebbe del requisito di novità, sicchè tutte le rimanenti rivendicazioni, dipendenti dalla stessa e che ne restringono l ambito di tutela dovrebbero considerarsi nuove. Tuttavia, non parte al Collegio necessario procedere in tal senso, accorpando la rivendicazione 1 all originaria 7 (con un ulteriore operazione di modifica del titolo, neppure chiesta dalla parte) in considerazione delle conclusioni cui si deve giungere in tema di presenza del requisito dell altezza inventiva. Attività inventiva. In relazione alle rivendicazioni ritenute dotate del requisito di novità nella formulazione originaria, cioè quelle che identificano il substrato colturale anallergico presente nel mezzo di coltura dei probiotici, con riferimento ad un peptone o idrolizzato proteico, preferibilmente di origine animale o vegetale, il CTU ha escluso il requisito dell inventività. Invero, l Allegato 5, (EP 403) mostra la preparazione di composizioni di probiotici mediante fermentazione su un substrato a base di un peptone di carne. Anche l allegato 16 (articolo scientifico del 1960) mostra la fermentazione di probiotici su un substrato contenente il peptone Oxoid, che è un peptone di origine animale. Va poi sottolineato come l allegato 11 (articolo del 2002), mostra la fermentazione di pagina 12 di 24

probiotici su substrati contenenti peptoni di soia, ovvero di origine vegetale. E dunque evidente che substrati colturali che includono peptoni animali/vegetali per la fermentazione e crescita dei probiotici fanno parte dell arte nota e che tali mezzi di coltura non contengono specifici allergeni quali il glutine o le proteine del latte. Dagli estratti dei manuali Difco del 1976, 1984 e 1993 si apprende che i peptoni sono comunemente impiegati quali mezzi di coltura per batteri, mentre USA 532 (all. 22) descrive la scomposizione di proteine animali/vegetali nei corrispondenti peptoni come metodo per ridurne il potere allergizzante. L esperto di settore -che si propone di realizzare un alimento/composizione farmaceutica a base di probiotici esenti da una gamma di allergeni, e che già conosce dagli Allegati 1,2,3,6 la strategia di utilizzare un mezzo di crescita esente dai più comuni allergeniavrebbe facilmente utilizzato i mezzi colturali descritti negli allegati 5, 11 o 16 che includono peptoni di origine vegetale/animale, dato che essi già risultano adatti alla crescita di probiotici, non contengono specifici allergeni quali ad es. le proteine di origine casearia, e sono generalmente a basso rischio di allergie. Sussistono quindi specifici puntatori nella direzione prescelta nel titolo oggetto di esame per risolvere il problema tecnico di ottenere probiotici anallergici. In ogni caso, EP 161 non individua nuovi specifici peptoni dotati di inaspettate qualità anallergiche, al contrario li considera, per natura esenti da allergeni quale derivati del latte e glutine: ne consegue che il tecnico che voglia usare substrati di coltura anallergici alternativi a quelli utilizzati negli allegati 1,2,3,6 si riferirà ai suddetti peptoni, per natura anallergici, senza esercitare sforzo inventivo. La rivendicazione 6 del titolo come concesso manca quindi di attività inventiva. Lo stesso vale per la rivendicazione 7 che semplicemente identifica alcuni specifici peptoni, già descritti nelle suddette pubblicazioni. Per gli stessi motivi, le combinazioni di singoli peptoni descritte nella rivendicazione 9 appaiono del tutto casuali ed arbitrarie, e come tali prive di contenuto inventivo. Analogamente non inventivo è l utilizzo di specifici monosaccaridi o disaccaridi come fonti di carbonio (rivendicazione 8), che sono già presenti in mezzi di crescita per probiotici anallergici nell arte nota (gli all. 2,3 utilizzano zucchero di canna e simili). Nessun elemento di inventività emerge dalla sottorivendicazione 10, la quale semplicemente indica che i probiotici fermentati vengono infine sottoposti ad un banale processo di liofilizzazione (invero, il documento di cui all all.5 già descrive la liofilizzazione del probiotico fermentato). Né può riconoscersi inventività alla rivendicazione 11 che semplicemente ammette un grado di indeterminatezza sperimentale, per cui le colture anallergiche in oggetto potrebbero ancora contenere allergeni a concentrazioni inferiori alla soglia di rilevabilità analitica. Nelle note critiche alla prima relazione del CTU, Probiotical ha sostenuto che la tecnica nota arriverebbe solo a creare probiotici destinati ad un pubblico molto settoriale, affetto pagina 13 di 24

da allergie molto selezionate, mentre l invenzione proporrebbe per la prima volta un probiotico anallergico ad ampio spettro, comportando l individuazione e la soluzione di un problema tecnico mai posto prima. Deve però in proposito concordarsi con il CTU laddove osserva come, all opposto, essendo impossibile definire ed escludere in modo esaustivo tutti i potenziali allergeni, qualsiasi prodotto anallergico, incluso quello del brevetto in esame, sarà sempre di fatto settoriale (come conferma la rivendicazione 11 appena esaminata). Secondo il CTU, ferma la maggiore incidenza statistica di soggetti allergici a latte e derivati, la tecnica nota era ben consapevole dell utilità di eliminare un maggior numero di allergizzanti nei prodotti probiotici, oltre ai soli latte/glutine; ciò è evidenziato dai probiotici di cui all Allegato 6 che, seppur commercializzati sotto la dizione non dairy/casein free e quindi prioritariamente diretti agli intolleranti al lattosio, vantavano espressamente il fatto di essere esenti da molti altri comuni allergeni, come indicato in calce alla tabella indicante la composizione. L importanza di probiotici anallergici ad ampio spettro era quindi chiaramente evidente al tecnico del ramo alla data di deposito del brevetto, mentre l ottenimento di prodotti così conformi era già nelle disponibilità tecnica del settore (come rilevabile dagli allegati 3 e 6 della tecnica nota). Certamente EP 161 si propone utilizzare, in almeno una fase della preparazione del probiotico, mezzi colturali anallergici alternativi a quelli già descritti nello stato della tecnica. Peraltro, per raggiungere siffatto obbiettivo un esplicito suggerimento alle sostanze da evitare, in quanto a rischio di allergie, alla data di deposito del brevetto già veniva dalla Direttiva 2000/13/CE, che costituiva un chiaro ed autorevole riferimento ufficiale delle principali sostanze allergeniche. In questo contesto di sviluppo delle generali conoscenze di settore, può concordarsi con il CTU laddove osserva che l utilizzo di ulteriori mezzi colturali alternativi non allergizzanti costituiva una mera operazione di routine. La conclusione non muta avendo riferimento alla proposta di emendamento ex art. 79,III CPI, che si differenzia dalla privativa come concessa esclusivamente per la previsione di uso di peptoni di origine esclusivamente vegetale, con eliminazione dei peptoni di origine animale (opzione peraltro già nota nell anteriorità all. 11, che utilizza un peptone di soia). In particolare nell allegato 3 è portato un esempio di probiotico ad ampio spettro, già reso disponibile dalla tecnica nota, che utilizza un substrato colturale vegetale. Probiotical fa notare, quale difetto di questo prodotto, una certa acidità dell ambiente di coltura (succo di cavolo) utilizzato dagli autori per crescere i batteri probiotici. Tuttavia il CTU ha correttamente considerato che tale caratteristica non impediva la produzione di probiotici ad ampio spettro: al contrario l allegato mostra chiaramente che il succo di cavolo (un substrato diverso dagli allegeni di cui alla Direttive CE, dunque anallergico ad ampio spettro nella corrente interpretazione) è perfettamente adeguato pagina 14 di 24

alla crescita dei microorganismi Lactobacterium Plantarum e Lactobacterium Delbrueckii, i quali sono tipici probiotici. Il succo di cavolo è dunque perfettamente adeguato alla preparazione di un prodotto alimentare anallergico ad ampio spettro (cioè non contenente gli allergeni di cui alla citata Direttiva CE). Peraltro, in EP 161 non vi è menzione del ph del mezzo di coltura, né tantomeno dell insegnato ad ottimizzare il grado di anallergicità di un probiotico in base al ph del mezzo di coltura, né le rivendicazioni pongono limiti al grado di acidità delle condizioni di coltura, permettendo la coltura in qualsiasi condizione di ph. Pertanto il difetto attribuito all allegato 3 è del tutto irrilevante nella valutazione dell attività inventiva. Come detto, poi, l utilizzazione di peptoni era da considerare assolutamente routinaria allo stato dell arte (cfr. Manuali Difco cit.). Per il vero, nella seconda fase del contraddittorio tecnico Probiotical ha incentrato le sue difese nell affermazione che la rivendicazione 1 trova la sua novità ed attività inventiva in quanto invenzione di problema : essa rappresenterebbe cioè la soluzione (ovvia o meno che sia in sé) ad un problema tecnico che nessuno si era mai posto: il problema consisterebbe nel preparare probiotici anallergici ad ampio spettro (nel senso sopra indicato) da impiegare in preparazioni destinati a soggetti sensibili agli allergeni indicati nella suddetta Direttiva CE. Secondo Probiotical nessun documento della tecnica nota suggerisce di affrontare tale problema. Pertanto, la questione dell inventività della soluzione rivendicata da Probiotical non si porrebbe, essendo superata dell inventività del problema, Di conseguenza, i documenti prodotti da Sacco in corso supplemento di consulenza sarebbero privi di rilevanza, mostrando solo l obbligo di dichiarare nell etichetta dei prodotti alimentari la presenza di alimenti potenzialmente allergizzanti, il che sarebbe ben diverso dal suggerire di mettere a punto un alimento anallergico ad ampio spettro. Per l attrice, le motivazioni a sostegno della novità ed attività inventiva della rivendicazione 1 valgono a maggior ragione per le rivendicazione 2, la quale richiede l utilizzo, come substrati anallergici, di peptoni ottenuti da specifiche fonti vegetali diverse da quelle utilizzate dalla tecnica nota. L obbiettata arbitrarietà nella scelta di tali fonti vegetali non rileverebbe in quanto l originalità della rivendicazione 2 del nuovo set di rivendicazioni sarebbe garantita a monte dalla rivendicazione generale 1, la quale è brevettabile in quanto invenzione di problema. Inoltre, sempre secondo Probiotical, nessuno dei documenti citati dalla tecnica nota suggerisce l impiego degli specifici peptoni elencati dalla rivendicazione 2. La rivendicazione 2 è inventiva in quanto seleziona un ben determinato gruppo di peptoni vegetali come substrati colturali anallergici per risolvere il problema tecnico, mai affrontato prima, di fornire colture batteriche probiotiche anallergiche ad ampio spettro. La limitazione imposta dalla rivendicazione 2 sarebbe stata peraltro introdotta nel nuovo set di rivendicazioni con una funzione meramente formale, per recuperare la novità della rivendicazione 1, contestata come non nuova nella relazione peritale pagina 15 di 24

primaria. Essendo la rivendicazione 2 nuova, essa sarà a maggior ragione inventiva in quanto invenzione di problema. Come è noto, il concetto di invenzione di problema nella quale l attività inventiva coincide con l enucleazione di un problema tecnico del tutto ignoto allo stato dell arte- è stato introdotto da alcune decisioni della Camera dei Ricorsi dell Ufficio Europeo dei Brevetti. Ora, secondo EPO, la scoperta di un problema non riconosciuto può dare in determinate circostanze luogo a materia brevettabile, nonostante il fatto che la soluzione rivendicata sia retroattivamente banale e di per sé evidente ( vedi T 2 /83 OJ 1984 265, T 225/84 ) Certamente, pur dovendosi guardare alla privativa europea come ad un fascio di brevetti nazionali, nel giudizio nazionale di nullità il giudice interno è chiamato a verificare la validità sulla scorta delle norme convenzionali di cui alla CBE, che governano il procedimento di rilascio e di opposizione. Infatti, ex art. 138 CBE il brevetto europeo è invalido quando non soddisfi i requisiti di brevettabilità previsti dal trattato. Le norme sovranazionali debbono essere interpretate in modo autonomo (rispetto anche ai principi nazionali) ed uniforme, in coerenza con gli orientamenti accreditatesi presso gli altri Paesi aderenti alla convenzione di Monaco, in particolare quelli accolti nella giurisprudenza della camera dei Ricorsi dell EPO. Tuttavia, è opinione del Collegio che siffatta costruzione teorico-interpretativa, che qualifica il requisito dell inventività al di fuori della mera soluzione di un problema tecnico, non evidente allo stato della tecnica (art. 56 CBE), estendendolo alla mera individuazione di un problema mai risolto -la cui soluzione potrebbe anche essere, a posteriori, assi banale e suggerita dalla tecnica nota- deve, nel conflitto tra i diritti di monopolio del registrante e quelli della libertà di impresa, essere valutata rigorosamente e restrittivamente. Ed invero, come ricordato dal CTU, nella giurisprudenza dell EPO non esiste alcun automatismo tra l individuazione di un problema tecnico mai affrontato prima ed il riconoscimento dell attività inventiva (come risulta dalle decisioni sulle invenzioni di problema citate dalla stessa difesa attorea). Secondo le autorità comunitarie, il porre un nuovo problema non rappresenta un contributo al merito inventivo della soluzione se esso avrebbe potuto essere posto dalla persona media esperta del settore ( T 109/82, OJ 1984, 473 ). Infatti è normale compito del tecnico l essere costantemente occupato con l' eliminazione di difetti, il superamento di inconvenienti ed il raggiungimento di miglioramenti di dispositivi e/o prodotti conosciuti (T 15/81,OJ 1982 2; T 195/84, OJ 1986, 121). In T 532/88 la Camera d Appello ha confermato il principio stabilito che l affrontare un problema semplicemente ricercando modi per superare le difficoltà emerse nel corso di lavoro di routine non costituisce inventività. A seguito di tale giurisprudenza, le Camere d Appello in T 630/92, T 798/92, T 578/92, T 610/95, T 805/97 e T 1417/05) hanno sostenuto che il porre un problema non poteva conferire alcun merito inventivo alla pagina 16 di 24

materia rivendicata. L'assenza di un suggerimento nella tecnica nota che ci potrebbe essere ancora un desiderio di ulteriore miglioramento non significa che un problema non riconosciuto sia stato scoperto ( T 252/10). In T 971/92 la Camera d Appello ha sottolineato che l'apprezzamento di problemi tecnici convenzionali che formano la base delle normali attività del tecnico del ramo, come ad esempio l'eliminazione di carenze, l'ottimizzazione dei parametri o il risparmio di energia o tempo, non poteva implicare un'attività inventiva. L attività inventiva è stata invece riconosciuta in T 135/94, T 540/93 (porte per animali da compagnia ) e T 1236/03 sulla base anche del fatto che il porre il problema non era evidente. L'apprezzamento di un problema tecnico potrebbe quindi contribuire ad un attività inventiva solo in circostanze del tutto eccezionali. In particolare, deve potersi concludere, per poter riconoscere l istituto, che la tecnica nota vada univocamente in una direzione diversa alla evidenziazione del problema, mostrando un vero e proprio pregiudizio alla sua enucleazione, o, quantomeno, che problema risulti ignoto per ragioni oggettive e sia stato scoperto e documentato per la prima volta dall inventore stesso. Inoltre, l inventore deve intervenire a modificare il prodotto, il metodo o l uso noto eliminando il difetto e rendendolo così capace di funzionare in modo migliorato. Infine, se il richiedente intende comunque fare affidamento sull affermazione che l'attività inventiva risiede nel riconoscimento di un problema tecnico, la cui la soluzione sia ovvia, il requisito minimo da soddisfare è che questo problema tecnico sia chiaramente e inequivocabilmente descritto nella domanda depositata (T 43/97, T 1417-1405 ). Nel caso che ci occupa, la tecnica nota più vicina è rappresentata dai probiotici descritti negli allegati 3 e 6, che mostrano preparazioni alimentari per soggetti allergici, contenenti probiotici ottenuti mediante fermentazione su mezzi di coltura (rispettivamente succo di cavolo, inulina) che sono diversi dalle sostanze indicate nell Allegato III-bis della suddetta Direttiva CE. Anche a fronte di questi Allegati, Probiotical sostiene di avere per la prima volta realizzato il problema di ottenere un probiotico anallergico ad ampio spettro (ovvero anallergico rispetto a tutti gli allergeni listati nell allegato III-bis della direttiva CE). Tuttavia, diversamente dai casi oggetto delle pronunce sopra ricordate, Probiotical non ha verificato che i probiotici di cui all arte nota viciniore fossero inadeguati a fornire un alimento anallergico ad ampio spettro Al contrario il CTU ha concluso che tali probiotici, in quanto ottenuti per fermentazione su sostanze diverse dagli allergeni listati nell allegato III-bis della direttiva CE cit., già erano adeguati a fornire un alimento che non provoca reazioni a quegli stessi allergeni. E neppure Probiotical ha corretto un difetto tecnico responsabile del problema, presente nel prodotto della tecnica nota. Infatti, Probiotical non è stata in grado di evidenziare un pagina 17 di 24

difetto di natura tecnica che impedisse ai probiotici degli Allegati 3 e 6 di funzionare come anallergici ad ampio spettro ; né l esame della descrizione del Brevetto rivela l apporto di una nuova modifica tecnica apportata a quei prodotti, tale da rimediare all eventuale difetto. Per il vero, come sottolineato dal CTU, Probiotical ha sostenuto che il merito dei mezzi di coltura rivendicati starebbe semplicemente nel loro essere diversi dalle sostanze di cui alla Direttiva CE:, tuttavia si tratta di un o merito già presente nei mezzi colturali (cavolo, inulina, cicoria) utilizzati per i probiotici di tecnica nota (all. 3, 6). Ne consegue che la scelta delle fonti indicate nella rivendicazione 2 non corregge un difetto presente negli allegati 3 e 6 ed in particolare non ne modifica lo spettro anallergico mutandolo da scarso ad ampio. Il Collegio concorda quindi con il CTU laddove non riscontra le premesse di una nuova ed originale invenzione di problema e conclude che non è condivisibile la tesi secondo cui EP 161 offrirebbe un nuovo ed inventivo insegnamento consistente nell avere sorprendentemente evidenziato la mancanza di un probiotico anallergico ad ampio spettro. Probiotical ha argomentato che i probiotici noti, ad es. dagli Allegati 3 e 6, venivano offerti al consumatore come adatti per soggetti da allergie specializzate ad esempio al latte, oppure al glutine. Tuttavia questo tipo di offerta settoriale, di natura eminentemente commerciale, non costituiva agli occhi del tecnico del ramo un evidenza di inefficacia del probiotico nel fornire un alimento anallergico ad ampio spettro, né ostacolava l ovvia realizzazione dell ampio spettro di anallergicità che tali probiotici di fatto offrivano. Va ribadito come il soggetto di riferimento per la valutazione dell attività inventiva non è il consumatore o il destinatario della pubblicità del prodotto, ma il tecnico del ramo, che legge negli allegati 3,6 la composizione dei mezzi di coltura utilizzati per la fermentazione dei corrispondenti batteri probiotici, e realizza immediatamente che i probiotici risultanti sono adatti non solo agli intolleranti al latte o al glutine, ma anche a tutti gli altri allergeni che non compongono il mezzo colturale utilizzato (infatti, un probiotico non può provocare allergia ad allergeni che non contiene). Va invero ricordato come i prodotti di cui all allegato 6 siano alimenti a base di probiotici dichiaratamente esente da latte, caseina, glutine ed altri allergeni: è dunque chiaro che non vi era alcun muro mentale che impedisse al tecnico del ramo di escludere più allergeni contemporaneamente, ottenendo prodotti anallergici ad spettro più ampio, al contrario si trattava di una via già percorsa dall arte nota. A fronte di questo, la citata Direttiva CE nel suo Allegato III-bis, menziona contemporaneamente tutti i più comuni allergeni in una sorta di warning list collettiva. Come osservato dal CTU, dalla sua lettura, l esperto del settore, che si occupava di produrre alimenti anallergici, inevitabilmente apprendeva che tutti i prodotti ivi listati erano pericolosi in quanto potenzialmente allergenici. pagina 18 di 24