NOTA MINISTERIALE Prot. N NS 6859/4190 SOTT.3 del 22/11/1996

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NOTA MINISTERIALE Prot. N NS 6859/4190 SOTT.3 del 22/11/1996 Procedure per la richiesta di omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 Sono state evidenziate da più parti a questo Ministero le notevoli difficoltà che le ditte incontrano per ottenere, in applicazione della normativa vigente, la classificazione di reazione al fuoco e la successiva omologazione, ai fini della prevenzione incendi, dei propri prodotti. Come è noto le difficoltà sopraccitate derivano fra i vari motivi anche dai frequenti errori ed imprecisioni, sia formali che sostanziali, delle documentazioni presentate a questa Amministrazione ai fini del rilascio dell atto di omologazione. Pertanto, nell intento di ridurre sia i pesanti oneri economici e temporali a carico dei produttori ed operatori del settore, che i tempi di rilascio degli atti di omologazione, si comunicano di seguito alcuni chiarimenti utili per il corretto espletamento delle pratiche di omologazione che codesti laboratori autorizzati sono invitati a diffondere alle ditte produttrici dei materiali stante il loro costante e diretto contatto con le ditte stesse. I chiarimenti suddetti che verranno elencati successivamente nella presente nota, possono sembrare ovvii e scontati. L esperienza quotidiana di questo Ministero nella valutazione delle singole pratiche di reazione al fuoco insegna però che il 60% 70% delle domande di omologazione dà luogo all emissione di lettere da parte dell Ispettorato competente dal cui riscontro ne scaturisce una nuova fase istruttoria e conseguenzialmente un ulteriore accumulo di lavoro e, ovviamente, una dilazione del periodo necessario al rilascio dell autorizzazione ciò a causa soprattutto di errori formali sia nelle domande delle ditte che nelle certificazioni di prova di codesti laboratori, che, stante la loro esperienza pluriennale, si pensavano evitabili o comunque in numero ridotto. Inoltre, poichè del 60% 70% di domande non corrette, il 15% 20% è è dovuto esclusivamente ad errori ed imprecisioni commessi dalle ditte produttrici nella redazione delle istanze e nell invio delle documentazioni tecniche ad esse allegate, si ritiene opportuno, al fine di ridurre le imperfezioni formali, di emettere la presente nota anche al fine di fornire le indicazioni utili per una corretta predisposizione delle richieste di omologazione a questo Ministero in modo da facilitare il lavoro e contestualmente diminuire il numero di lettere di diniego da parte di questa Amministrazione. A tal fine, sono stati allegati alla presente ministeriale dei fac simile di domande che le ditte interessate sono tenute ad osservare, nonchè alcuni chiarimenti e precisazioni utili a codesti laboratori nell espletamento della loro attività certificativa. Ciò premesso, si rappresenta quanto segue: A) DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 1) La domanda di omologazione (punto 8.2 del D.M. in oggetto) deve essere redatta in carta da bollo (l imposta fissa di bollo è quella vigente nel momento in cui l istanza stessa viene inviata a questo Ministero), singolarmente per ciascun materiale, e deve riportare le generalità complete del produttore ovvero del richiedente in nome e per conto del produttore stesso (amministratore delegato ecc.). Qualora la domanda risultasse redatta su fogli uso bollo fra loro distinti ma separati, è necessario che la firma del Rappresentante Legale (o titolare) della ditta sia apposta su entrambi i fogli stessi. 2) Il certificato di reazione al fuoco (costituito dalla prima pagina, dai rapporti di prova, dalla scheda tecnica e, se presenti, dai disegni e dichiarazioni) emesso da codesti laboratori autorizzati, deve essere inviato in originale o in copia autenticata in bollo

(munito di una marca da bollo ogni quattro facciate e autenticato secondo le procedure previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15) a corredo della domanda della domanda di omologazione. 3) La scheda tecnica del materiale deve risultare firmata e timbrata sia dal Rappresentante Legale (o titolare) della ditta che dal Direttore del laboratorio certificatore. Nel caso in cui la citata scheda fosse redatta su due fogli distinti ma separati fra loro é necessario che entrambi i fogli stessi siano firmati e timbrati sia dal Rappresentante Legale ( o titolare ) della ditta che dal Direttore del laboratorio certificatore. Eventuali aggiunte o correzioni apportate sulla scheda tecnica dovranno essere convalidate dal Direttore del laboratorio autorizzato. Sulla scheda tecnica infine deve essere apposta a cura del laboratorio certificatore la seguente dicitura: scheda tecnica allegata al certificato di reazione al fuoco n del 4) Occorre inviare una marca da bollo in allegato a ciascuna istanza di omologazione. Nel caso in cui l imposta fissa di bollo subisse un aumento, la ditta può di sua iniziativa integrare i valori bollati già trasmessi a questo Ministero senza attendere la relativa richiesta. 5) I materiali ai fini dell omologazione debbono essere caratterizzati da una propria denominazione commerciale. Pertanto, ad eccezione dei casi previsti per l omologazione di serie, collezioni o componibili, la denominazione commerciale riportata nel corpo della domanda deve corrispondere esattamente a quella indicata sul certificato di reazione al fuoco e relativi suoi allegati. Si ritiene inoltre utile rammentare che la normativa vigente prevede che un prodotto, per essere omologato ai sensi del D.M. 26/6/84, debba essere caratterizzato, fra le altre cose,da una propria denominazione commerciale; questo comporta che una stessa ditta produttrice dovrà per i suoi materiali o manufatti, usare denominazioni commerciali diverse per ognuno di essi al fine di evitare possibili confusioni nella loro individuazione. L unica eccezione alla regola appena esposta, si verifica allorquando per un prodotto già omologato e con l atto ancora valido, la ditta ne richieda successivamente un impiego e/o posa in opera diversi da quelli riportati nell atto stesso. In tal caso é possibile a questo Ministero esaminato il nuovo certificato di reazione al fuoco rilasciare un autorizzazione ulteriore per il medesimo materiale, che deve intendersi parte integrante dell omologazione ottenuta in precedenza dalla società e con validità pari a quest ultima autorizzazione. In altri termini questo significa che se una ditta produttrice, dopo aver fatto omologare un proprio prodotto per un determinato impiego (ad esempio: pavimentazione ), fosse interessata ad un ulteriore impiego del medesimo materiale (ad es. rivestimento parete ) può, inviando a questo Ministero apposita istanza corredata del nuovo certificato di reazione al fuoco, richiedere il rilascio di una nuova omologazione che in caso di esito positivo si andrà ad aggiungere, ossia integrare alla prima autorizzazione. Il nuovo atto, definito da questa Amministrazione ulteriore omologazione, acquisisce, anche se emesso posteriormente alla prima omologazione la validità di quest ultima omologazione. La ditta produttrice, inoltre, qualora interessata, può richiedere con un unica istanza l omologazione per il medesimo prodotto per impieghi e/o pose in opera diversi. In tal caso alla domanda dovranno essere allegati i relativi certificati di reazione al fuoco ed una sola marca da bollo. Ovviamente nell istanza il produttore deve farne esplicita richiesta. B) DOMANDA DI OMOLOGAZIONE PER MANUFATTI PRODOTTI IN

SERIE (vedere All. n 0 1) Questo Ministero, nell intento di migliorare l erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione, ha rilevato ed attuato già da tempo la possibilità di omologare, in un unica soluzione, le serie di mobili imbottiti, nonchè, vista l identicità delle procedure di prove per la relativa classificazione, le serie di materassi, guanciali e sommiers (supporti imbottiti per materassi), sulla base di certificazioni emesse per i modelli di manufatto presi a simbolo delle serie stesse. Si è potuto così conseguire, in un congruo numero di casi, una notevole riduzione dei tempi di risposta da parte del competente Ispettorato di questo Ministero in piena conformità allo spirito della legge 241/90. Le istanze finalizzate ad ottenere l omologazione, in un unica soluzione, di manufatti quali i mobili imbottiti, materassi, guanciali e sommiers debbono essere redatte riportando nella domanda solo ed esclusivamente là denominazione commerciale della serie (o collezione o componibile ) dei prodotti stessi e non viceversa la denominazione commerciale indicata sul certificato di reazione al fuoco che si riferisce solo ed esclusivamente al modello assunto e simbolo dell intera serie (o collezione o componibile ). Questo significa che se il certificato di reazione al fuoco riporta come denominazione commerciale quella del modello assunto a simbolo dell intera serie (ad esempio SERIE ITALIA MOD. 1 ), la domanda in carta da bollo deve essere redatta con riferimento alla denominazione commerciale di tutta la serie cioè: SERIE ITALIA in quanto è costituita oltre che del MOD. 1 anche degli altri n l articoli riportati nella documentazione supplementare acclusa al certificato stesso. L omologazione in un unica soluzione dei manufatti sopra indicati prodotti in serie (o collezione o componibile ) è stata disciplinata da questo Ministero con le seguenti note ministeriali: a) Omologazione di serie di mobili imbottiti prot. n 0 15580/4190 sott. 3 del 30/12/93; b) Omologazione di serie di materassi, guanciali e supporti imbottiti per materassi (sommiers) prot. N 0 NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/95; c) Omologazione di serie di materassi e guanciali prot. 2580/4190 sott. 3 dell 08/05/96. C) DOMANDA DI ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE N 0 27 MI.SA. (85)7 DEL 21/09/85 (vedere All, n 2 e All. n 0 3) Nel caso di un materiale tessile (moquette, tendaggio ecc.) o di un manufatto imbottito (mobile imbottito, materasso, guanciale, sommier), singolarmente omologato, é possibile procedere ai sensi della circolare n 0 27 MI.SA. (85)7 del 21/9/85 alla estensione di tale omologazione a tutti gli altri materiali o manufatti che utilizzino componenti identici a quelli del prototipo che é già stato oggetto di omologazione senza la ripetizione delle prove di laboratorio. Inoltre, in considerazione di quanto riportato nel precedente punto della presente ministeriale, si rende noto che la circolare n 0 27 può essere applicata anche per manufatti prodotti in serie (o collezione o componibile ) (vedere Allegati n 0 4, 5 e 6). D) DOMANDA DI ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE N 0 17 MI.SA. (87)10 DEL 16/04/87 (vedere Allegati n 0 7, 8, 9, 10 e 11). La circolare n 0 27 ha consentito di affermare, attraverso l esperienza di laboratorio maturata, l ininfluenza del colore e del disegno dei materiali tessili ai fini della loro classificazione ed omologazione alla reazione al fuoco. Successivamente la circolare n. 17 MI.SA (87)10 del 16 aprile 1987 consente nella reazione al fuoco la possibilità di omologare o di omologare per estensione materiali omogenei prodotti in spessori e colori

variabili. Stante l importanza e i contenuti della circolare citata si ritiene utile allegarla integralmente alla presente nota. (vedere Allegato n 0 15). Si soggiunge inoltre, a completamento della stessa circolare, che le procedure da essa stabilite sono applicabili anche ai pannelli costituiti da più strati di una medesima essenza di legno e prodotti in spessori variabili da un minimo ad un massimo, per i quali pur trattandosi di multistrati, il materiale che li compone rientra tra i materiali costituiti da uno stesso tipo di legno massello per la cui classificabilità e omologabilità trova applicazione la circolare n 0 17. Si comunica, infine, per completezza di informazione, che l Ispettorato competente consente anche la possibilità di estendere l omologazione di un multistrato ad altro che vari dal primo unicamente per il colore e per il disegno dello strato in vista, purchè quest ultimo ovviamente sia omogeneo e quindi riconducibile al caso di cui al punto 1) della circolare n 0 17 MI.SA. (87)10 del 16/4/87 (Materiali omogenei prodotti n gamme di diversi colori). E) MODIFICHE DA APPORTARE AI CERTIFICATI DI PROVA E utile ricordare che le modifiche da apportare ai certificati di reazione al fuoco sono state disciplinate da questa Amministrazione con la risoluzione n. 17 emessa dal Centro Studi ed Esperienze in data 25/1/93 e dalle ministeriali NS 1593/4101 sott. 120 del 29/05/94 e NS1545/4101 sott. 120 del 31/03/95. Nella fattispecie, però, la collaborazione offerta da codesti laboratori non è stata suffragata dalla necessaria e proficua uniformità di comportamento, forse per il fatto che le varie direttive al riguardo sono state fornite da questa Amministrazione di volta in volta e per le vie brevi. In ogni caso è bene ricordare che la nota integrativa costituisce una parte integrante del certificato di reazione al fuoco e come quest ultimo deve essere considerato. Inoltre, la nota integrativa emessa per modificare un certificato deve riportare i punti del certificato stesso che debbono essere corretti e i motivi per i quali le correzioni stesse si effettuano. F) DOMANDE DI RINNOVO DELLE OMOLOGAZIONI AI SENSI DELL ART. 9 DEL D.M. 26/6/84 (vedere Allegati n 0 12, 13 e 14) L atto di omologazione rilasciato da questa Amministrazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore. In merito alle procedure da seguire per ottenere il rinnovo di validità delle omologazioni, si rappresenta che deve essere trasmessa a questo Ministero apposita istanza in carta da bollo, redatta e firmata dal Rappresentante Legale (o titolare) della società, nel corpo della quale dovrà essere precisato che la stessa viene avanzata ai sensi dell art. 9 del D.M. 26/6/84 e dichiarato che il materiale per il quale si chiede il rinnovo di validità dell omologazione non ha subito modifiche rispetto al prototipo precedentemente sottoposto a prova ed omologato. Dovranno, inoltre, essere allegati l originale dell atto di omologazione ed una marca da bollo. Nel caso in cui l omologazione fosse accompagnata dalla ulteriore omologazione che, per quanto esposto in precedenza, costituisce parte integrante dell omologazione iniziale, occorre inviare per il rinnovo sia la prima che la seconda autorizzazione e, ovviamente, tante marche da bollo quanti sono gli atti da rinnovare. Si rappresenta che l istanza di rinnovo può essere avanzata con un ragionevole

anticipo rispetto alla scadenza di validità dell atto di omologazione. Al riguardo si precisa che, visti i tempi attualmente necessari per il rilascio dei rinnovi, è opportuno contenere tale anticipo entro i 60 giorni. Si evidenzia infine, che un prodotto può essere commercializzato come omologato solo nel caso, ovviamente, di piena validità del relativo atto di omologazione. G) VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLE DITTE PRODUTTRICI Per quanto riguarda le procedure da seguire in caso di variazione di ditta produttrice di materiali omologati ai sensi del D.M. 26/6/84, si rappresenta che il decreto ministeriale sopraccitato non prevede la possibilità di operare alcuna voltura degli atti di omologazione. A questa Amministrazione è consentita soltanto la possibilità di prendere formalmente atto del trasferimento di un intero pacchetto di omologazioni da una società all altra, qualora fra le due siano intervenuti rapporti giuridico-commerciale del tipo fusione per incorporazione. Inoltre, si soggiunge che, non è possibile a questo Ministero fornire indicazioni di carattere generale, stante la varietà di situazioni che si possono presentare. In ogni caso qualora una ditta intestataria di atti di omologazione subisse una qualsiasi variazione di ragione social è necessario che ne venga informata tempestivamente questa amministrazione, che, in base alle documentazioni presentate può o meno prendere atto della variazione di ragione sociale e, quindi, consentire la titolazione degli atti di omologazione a nome della nuova ditta senza la ripetizione delle prove di laboratorio. H) DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI PRODUTTORI ESTERI APPARTENENTI ALL UNIONE EUROPEA Con l entrata in vigore del Mercato Unico Europeo e in assenza di specifiche disposizioni del D.M. 26/6/1984, questa Amministrazione non può respingere le domande di omologazione avanzate direttamente dai fabbricanti esteri dei paesi Comunitari. In mancanza, però, di norme armonizzate o di norme nazionali riconosciute equivalenti a quelle italiane nonchè in assenza di accordi bilaterali tra gli Stati membri per il mutuo riconoscimento dei laboratori di prova, i fabbricanti esteri di che trattasi dovranno chiedere a questo Ministero l omologazione dei propri prodotti corredando le relative istanze con le stesse certificazioni riconosciute valide per il produttore italiano. Si rammenta che le suddette istanze dovranno essere redatte in carta legale ed in lingua italiana ed inoltre dovranno risultare firmate dai legali rappresentanti delle ditte. Si raccomanda codesti laboratori di dare la più ampia diffusione alla presente ministeriale e nel contempo si invitano i direttori dei laboratori stessi a voler porre una maggiore attenzione sia all atto dell emissione dei certificati, che in occasione di richieste da parte di questo Ministero, rendendo noto che gli errori e le imprecisioni che peraltro si ripetono con frequenza, comportano a detrimento degli utenti notevole ritardo nell emissione degli atti di omologazione ed un pesante aggravio di lavoro per il competente Ufficio di questa Amministrazione.