Nota sul processo di devoluzione amministrativa verso le regioni a statuto ordinario

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Nota sul processo di devoluzione amministrativa verso le regioni a statuto ordinario

Il percorso federalista e di concessione di maggiore autonomia verso i livelli di governo sub-nazionali in Italia è stato discontinuo e non privo di difficoltà. La riforma Costituzionale del Titolo V avvenuta nel 2001 (Legge Costituzionale n.3/2001) ha introdotto con il terzo comma dell articolo 116 la possibilità per le regioni a statuto ordinario di ottenere ulteriori forme di autonomia tra le materie contenute nell art. 117 e nel rispetto dei princìpi dell art. 119. Nel dettaglio il comma recita: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. In estrema sintesi, quindi, la disposizione costituzionale circoscrive le materie su cui sono attivabili le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia : tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma Cost.); le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale: organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.); norme generali sull istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.); tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Otto anni più tardi con l approvazione della Legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 42/2009) il Legislatore voleva perseguire il risultato di dare attuazione non solo dell articolo 119 della Costituzione, ma anche del suddetto terzo comma dell articolo 116, sottolineando che le nuove forme di autonomia sarebbero andate di pari passo all assegnazione delle necessarie risorse finanziarie. Tale impianto normativo non ha mai avuto una concreta attuazione, ma, al contrario, negli anni successivi si è assistito ad un progressivo riaccentramento di parte dell autonomia che doveva essere devoluta ai livelli di governo più bassi. Con la legge di stabilità per il 2014, il Parlamento ha approvato alcune disposizioni di attuazione dell art. 116, terzo comma, Cost., relative alla fase iniziale del procedimento per il riconoscimento di forme di maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario. In particolare, la Legge ha previsto un termine di sessanta giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell intesa (art. 1, comma 571, L. n. 147/2013). Il termine decorre dalla data del ricevimento delle iniziative e l obbligo di attivazione si traduce nel dare seguito all impulso conseguente all iniziativa regionale finalizzata all intesa. Tali disposizioni si collocano quindi a monte del procedimento delineato dall art. 116, terzo comma, Cost., ferma restando, a tal fine, la fonte ivi prevista, costituita da una legge rinforzata, il cui contenuto è determinato in base ad un intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere. Il tema del riconoscimento di forme di «autonomia differenziata» ai sensi dell articolo 116, terzo comma, della Costituzione si è di nuovo imposto al centro del dibattito sul rapporto tra Stato e Regioni a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. A seguito del negoziato con il Governo, si è giunti alla sottoscrizione il 28 febbraio 2018 di tre distinti accordi preliminari per l attribuzione di maggiori forme di autonomia ai sensi dell art. 116, comma terzo, sottoscritti dal rappresentante del Governo e dal Presidente della Regione interessata. Ciascun accordo intendeva dare rilievo al percorso intrapreso e alla condivisione raggiunta riguardo ai principi generali, alla metodologia e a un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell intesa per l attribuzione di autonomia differenziata. Successivamente, altre regioni 1, tra cui la Toscana hanno invece conferito, il mandato al proprio Presidente ad avviare il negoziato con il Governo per la concessione di maggiore autonomia attraverso i Consigli regionali. Le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia stanno intraprendendo tale iter, mentre le Regioni Abruzzo e Molise non si sono mosse su questo fronte. Le Regioni Lombardia e Veneto hanno svolto il 22 ottobre 2017, con esito positivo, due referendum consultivi sull attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La Regione Emilia-Romagna si è invece attivata, su impulso del Presidente della Regione, con l approvazione da parte dell Assemblea regionale, il 3 ottobre 2017, di una risoluzione per l avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell intesa con il Governo richiesta dall articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 1. Nel dettaglio: Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria. DUE

Tabella 1 Situazione degli stati di avanzamento delle richieste regionali per maggiore autonomia Data accordo Regione Materie concorrenti richieste Materie esclusive statali richieste preliminare con il Governo Veneto Politiche attive del lavoro; Salute Istruzione; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema 28/02/2018 Lombardia Politiche attive del lavoro; Salute Istruzione; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema 28/02/2018 Emilia Romagna Politiche attive del lavoro; Salute Istruzione; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema 28/02/2018 Toscana Campania Lazio Liguria Marche Piemonte Umbria Governo del territorio; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Politiche attive del lavoro; Salute; Accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati**. Istruzione; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Autonomie locali*; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Porti; Data mandato a negoziare con il Governo 13/09/2017 Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Tutela dell'ambiente e 30/01/2018 dell'ecosistema; Salute Governo del Territorio; Rapporti internazionali e con l'unione europea; Politiche attive del lavoro; Salute Istruzione; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema 06/06/2018 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Commercio conn l'estero; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Governo del Territorio; Salute Protezione civile; Porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 28/12/2017 Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Politiche del lavoro; Governo del territorio; Salute; Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'ue** Politiche del lavoro; Governo del territorio; Salute; Rapporti con l'unione Europea Salute Internazionalizzazione delle imprese e commercio con l'estero; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Istruzione; Protezione civile;coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Governance istituzionale* Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;istruzione; Politiche per la montagna*; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Governance istituzionale**; Previdenza complementare e integrativa; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Commercio con l'estero Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Istruzione; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Protezione civile; Governance istituzionale**; Rigenerazione urbana e infrastrutture; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'ue 29/05/2018 10/01/2018 19/06/2018 Analizzando nel dettaglio la richiesta della Regione Toscana dal punto di vista della materia del coordinamento della finanza pubblica, emerge come, alla luce dell attuale DDL Bilancio 2019, quanto richiesto (autonomia nel disciplinare con leggi e regolamenti la gestione degli equilibri di bilancio propri e dei comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto del saldo dell art. 9 della L. 243/2012 relativo al complesso degli enti locali e della Regione medesima) potrà essere suscettibile di modifiche alla luce di quello che sarà il nuovo assetto degli equilibri di finanza pubblica richiesti agli enti territoriali. Le risorse Per quanto attiene alle risorse attraverso le quali le nuove competenze dovranno essere finanziate, gli accordi stipulati dalle suddette tre regioni con il Governo rinviano ai lavori di una commissione paritetica che dovrà definire: la compartecipazione o riserva d aliquota al gettito di un tributo erariale riferibile al territorio regionale; la spesa sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite (costo storico); i fabbisogni standard per superare la spesa storica (entro 5 anni); Le modalità di finanziamento previste per le materie aggiuntive dovranno essere coerenti con gli strumenti previsti dall art. 119 (poi specificati nella L. 42/2009 e dal Dlgs. 68/2011). Gli assetti futuri non dovrebbero alterare la perequazione interregionale odierna e quindi dovrebbero essere neutri dal punto di vista perequativo e dei residui fiscali. La determinazione del quantum dovrebbe riferirsi quindi in prima battuta alla mera sostituzione delle risorse storiche statali fornite dallo Stato alla regione sulla base dei costi attuali. Il passaggio successivo sarà quello di determinare tali costi in base ai costi/fabbisogni standard ad oggi allo studio. TRE

Con la necessità di essere in coerenza con il quadro degli strumenti finanziari del Dlgs 68/2011, alcune ipotesi di finanziamento delle nuove materie devolute potrebbe riguardare, per le spese riconducibili a Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) e per la regione interessata: aumento dell aliquota della compartecipazione IVA aumento dell aliquota base dell addizionale regionale all IRPEF aumento dell aliquota base dell IRAP aumento dei trasferimenti del fondo perequativo per spese non riconducibili a LEP per la regione interessata: aumento dell aliquota base dell addizionale regionale all IRPEF non assegnata al finanziamento dei LEP aumento dell aliquota di altri tributi regionali trasferimenti dal fondo perequativo In ogni caso la fissazione di aliquote di compartecipazione (o altra fonte) dovrebbe generare risorse finanziarie coerenti con la spesa storica statale da decentrare (in prospettiva con i fabbisogni standard). Delle entrate proposte l aumento della compartecipazione IVA e dei trasferimenti perequativi appaiono le situazioni maggiormente neutre dal punto di vista impositivo: la prima perché non si dovrebbe avere un effetto additivo sul totale delle risorse nazionali, sul carico fiscale dei contribuenti regionali e invarianza dei residui fiscali; la seconda perché essendo un fondo closed end come quello dei comuni dovrebbe operarsi solo una diversa ripartizione del fondo tenendo conto del maggior fabbisogno. Più difficile realizzare neutralità con l addizionale regionale all IRPEF e con l IRAP. I residui fiscali La redistribuzione interregionale operata dal bilancio pubblico è generalmente misurata ricorrendo a un indicatore sintetico dell impatto della finanza pubblica sul territorio qual è il residuo fiscale. Il residuo fiscale di una data area territoriale è calcolato come la differenza tra le spese erogate e le entrate raccolte (entrambe al netto dei trasferimenti tra diversi livelli di governo) da qualsiasi amministrazione pubblica in quell area, così da misurare l entità dei flussi finanziari che intercorrono tra i soggetti economici riferibili a quell area e il settore pubblico nel suo insieme. Un residuo fiscale positivo (negativo) di una data area regionale indica pertanto che il bilancio pubblico produce un flusso redistributivo in entrata in (in uscita da) quell area a partire dal (a favore del) resto del Paese. La posizione fiscale dei singoli territori misurata mediante i residui fiscali non è rilevante per i criteri equitativi (in particolare quelli orizzontali ) alla base di gran parte dei programmi di spesa pubblica e di prelievo fiscale.il bilancio pubblico, infatti, determina una redistribuzione tra territori che, per la quasi totalità (l eccezione sono i programmi esplicitamente indirizzati alla riduzione dei divari territoriali in termini di potenzialità di sviluppo), avviene senza che vi sia un obiettivo esplicito di redistribuzione territoriale ma semplicemente come conseguenza della eterogeneità della distribuzione nelle varie aree degli individui secondo le caratteristiche rilevanti per l erogazione della spesa (età, stato di salute, condizione lavorativa, reddito, ecc.) e il suo finanziamento (il reddito, i consumi, la ricchezza, ecc.) indipendentemente dal territorio di riferimento dei soggetti interessati. Tuttavia una loro quantificazione serve per dare una dimensione regionale all impiego delle risorse. La Tabella 2 mostra i calcoli operati da Banca d Italia e dal progetto dei Conti Pubblici Territoriali (CPT). Le differenze tra le due modalità risiedono nella tipologia di enti da considerare, nel tipo di contabilità utilizzata, nei criteri di regionalizzazione delle entrate e delle spese e nell esclusione di alcune voci dalla ripartizione. Nel primo tipo di stima (Banca d Italia) la Toscana avrebbe avuto un residuo fiscale pro capite negativo medio nel triennio 2013-2015 di 885 euro, nel secondo caso (CPT) un residuo fiscale sempre negativo ma pari a 1.465 euro pro capite. QUATTRo

Tabella 2 Spese, entrate e residui fiscali nelle regioni italiane e per macroaree nel triennio 2013-2015. Stime Banca d Italia e CPT. Valori medi in euro pro capite; prezzi costanti 2010. Regioni e aree geografiche Spesa primaria Entrate Residuo fiscale Spese Entrate Residuo fiscale Banca d'italia Conti Pubblici Territoriali Piemonte 11.837 12.964-1.127 13.597 13.818-221 Valle d'aosta 18.648 16.590 2.058 18.265 18.332-68 Lombardia 11.218 16.640-5.422 13.175 16.869-3.695 Provincia Autonoma di Bolzano 1 16.377 16.689-312 Provincia Autonoma di Trento 1 16.903 14.529 2.374 16.149 16.478-329 Veneto 10.992 13.028-2.036 11.359 13.970-2.611 Friuli Venezia Giulia 13.680 13.015 665 15.975 14.331 1644 Liguria 13.282 12.866 416 14.119 14.111 9 Emilia-Romagna 11.634 15.047-3.412 12.836 15.864-3.028 Toscana 11.790 12.675-885 12.446 13.911-1.465 Umbria 12.265 11.118 1.147 12.517 12.256 261 Marche 11.310 11.309 0 11.675 12.567-892 Lazio 12.124 15.483-3.359 17.530 16.713 817 Abruzzo 12.062 9.823 2.239 13.094 11.736 1.358 Molise 12.403 8.629 3.774 12.391 9.764 2.627 Campania 9.789 7.703 2.086 10.081 8.624 1.456 Puglia 10.424 7.913 2.511 10.561 9.370 1.192 Basilicata 12.812 8.400 4.412 11.764 9.777 1.987 Calabria 12.525 7.005 5.519 11.548 8.536 3.012 Sicilia 10.967 7.352 3.615 10.676 8.704 1.972 Sardegna 13.014 8.465 4.549 12.352 9.711 2.641 Italia 11.539 12.163-625 12.717 13.168-451 RSO 11.377 12.653-1.276 12.155 13.195-1.040 RSS 12.448 9.392 3.056 12.427 10.671 1.756 Centro Nord 11.819 14.407-2.589 13.680 15.295-1.615 Sud e Isole 10.953 7.801 3.152 10.912 9.115 1.797 Fonte: UPB. Per la Banca d Italia, Banca d Italia (2017), L economia delle Regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali, in Economie Regionali, n. 23, novembre; per i CPT, elaborazioni su dati Open CPT. (1) Nella colonna dei CPT è riportato il dato riferibile al Trentino Alto Adige. CINQUE