STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Scudo fiscale-ter e controllate estere: aspetti critici della manovra e scenari ipotizzabili Dott. Francesco Nobili Milano, 16 ottobre 2009
Indice Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili 1. Lo scudo fiscale-ter : a. il caso dei trust; b. la regolarizzazione degli immobili; c. i redditi conseguiti dal 1 gennaio 2009 alla data d el rimpatrio; d. la copertura dello scudo; e. i redditi conseguiti dopo il rimpatrio. 2. La nuova normativa CFC (Controlled Foreign Companies). 2
a. Il caso dei trust Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Trust revocabile: scudo da parte del settlor. Trust non discrezionale: scudo da parte dei beneficiari. Trust discrezionale ed irrevocabile. Il caso del trust discrezionale ed irrevocabile presuntivamente residente. 3
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili b. La regolarizzazione degli immobili (1) Elenco dei Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione (v. allegato alla C.M. n. 43/E del 10.10.2009) 4 Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Cipro Corea del Sud Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Giappone Grecia Irlanda Islanda Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Stati Uniti Svezia Turchia Ungheria
b. La regolarizzazione degli immobili (2) Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Data di riferimento per individuare il Paese di detenzione dell attività estera da regolarizzare: 5 agosto 2009. Il caso degli immobili tenuti a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (es. Francia). Conferimento dell immobile in una società costituita nello stesso Paese: occorre valutare gli effetti ai fini delle imposte dirette e indirette. In mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, occorre una perizia di stima. 5
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili c. I redditi conseguiti dal 1 gennaio 2009 alla dat a del rimpatrio Possibilità di optare per la tassazione forfettaria anche per taluni redditi che ordinariamente sarebbero da includere nella dichiarazione dei redditi: dividendi su partecipazioni qualificate estere, proventi di OICVM di qualsiasi tipo. Principali redditi esclusi dalla tassazione forfettaria: dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate italiane; plusvalenze da partecipazioni qualificate estere; interessi su finanziamenti. 6
d. La copertura dello scudo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Art. 13-bis, comma 3: le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 103 del 2009 (4 ottobre 2009). Secondo la circolare, ai fini tributari, tale divieto vale anche per i soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus. Esempi: società di capitali; soggetti interposti. 7
e. I redditi conseguiti dopo il rimpatrio Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Il costo fiscalmente riconosciuto delle attività rimpatriate. Esempi di redditi che possono scontare una tassazione secca: dividendi su partecipazioni non qualificate italiane ed estere; plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate italiane ed estere; interessi su obbligazioni emesse da società italiane ed estere; in genere, i redditi derivanti dalla gestione del risparmio. Esempi di redditi che non possono scontare una tassazione secca (obbligo dichiarativo): dividendi su partecipazioni qualificate italiane ed estere; plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate italiane ed estere; interessi su finanziamenti. 8
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili La nuova normativa CFC (Controlled Foreign Companies) (1) Principio generale: il reddito conseguito da società a fiscalità privilegiata è tassato per trasparenza in capo ai soci residenti in proporzione alla partecipazione da essi detenuta, anche se non è distribuito alcun dividendo (artt. 167 e 168, D.p.r. n. 917 del 1986). Testo pre-modifiche: il regime CFC non si applica se il soggetto residente dimostra che la società svolge un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede. Testo post-modifiche (art. 13 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009): il regime CFC non si applica se il soggetto residente dimostra che la società svolge un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento. 9
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili La nuova normativa CFC (Controlled Foreign Companies) (2) Nuova disposizione: il regime CFC si applica anche alle società localizzate in stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata se: sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia; più del 50% dei redditi è qualificabile come passive income o deriva dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti del gruppo. Decorrenza? 10