ISTITUTO COMPRENSIVO "PINCO PALLINO" DI VATTELAPESCA. Protocollo per l accoglienza degli alunni disabili



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ISTITUTO COMPRENSIVO "PINCO PALLINO" DI VATTELAPESCA Protocollo per l accoglienza degli alunni disabili CAPITOLO PRIMO - Obiettivi e fondamenti Il presente documento è anche una dichiarazione di intenti della nostra scuola la quale, a tre anni dall emanazione delle linee guida per l integrazione Scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell Istruzione (4 agosto 2009) e a vent anni dalla legge quadro (la 104/92) intende abbracciare pienamente, facendola sua, l esperienza fondante dell integrazione scolastica, fissando i parametri normativi, gli obiettivi educativi e - in generale - le buone prassi, che la scuola si impegna a rispettare. 1 - GLI OBIETTIVI Perché è necessario predisporre un documento interno all Istituto Comprensivo Pinco Pallino, se la normativa è chiara e sancisce il diritto all integrazione scolastica di tutti gli alunni, indipendentemente dal loro funzionamento? Un documento come questo si è reso necessario per la stessa natura della 104/92. Tale legge-quadro, pur importantissima e fondante (quasi un avanzamento di civiltà), non contiene al suo interno quello che le leggi contengono, quando vogliono essere rispettate. Ovvero non contiene il regolamento attuativo: ossia manca la sanzione immediata, la punizione (intesa come azione che pone fine immediatamente alle cattive prassi). Di conseguenza, le cattive prassi sopravvivono a tutt oggi un po dovunque, perché chi non rispetta la 104/92, gode - alla fin dei conti - di una sostanziale immunità. Si viene a creare lo spiacevole dato di fatto per il quale diritti negati alle persone disabili possono essere reclamati solo attraverso difficili querelle giudiziarie gravose per l individuo con disabilità e per la sua famiglia. Per i motivi sopra riportati, l Istituto Comprensivo Pinco Pallino di Vattelapesca ritiene doveroso mettere per iscritto le proprie regole per una integrazione scolastica rispettosa dei diritti oggettivi degli individui e delle loro particolarità e singolarità.

2 - LA GRAVITA Dal momento che la legge 104 è nata, nel 92, in seguito alle rimostranze di alcuni genitori di figli disabili gravissimi, ai quali era stata negata l iscrizione in scuole pubbliche, ne consegue che l attività di sostegno e di integrazione che la scuola opera deve essere intesa come rivolta soprattutto a disabili gravi. La prassi pre-esistente, secondo la quale i disabili gravi frequentano pochissimo la scuola e vengono lentamente allontanati da quello che è il percorso scolastico dei loro coetanei, è da considerarsi scorretta. La scuola può e deve svolgere una azione educativa efficace anche nei confronti degli alunni con disabilità grave e gravissima. Gli allievi non devono essere allontanati dal normale percorso scolastico in nessun momento della giornata: i trattamenti abilitativi tipici delle disabilità gravi (come per esempio l Analisi Applicata al Comportamento, il TEACCH, il Precision Teaching, il trattamento psicomotorio, l insegnamento strumentale del metodo Feuerstein) possono essere applicati a scuola da insegnanti. Gli alunni che ne avessero bisogno, possono seguire i trattamenti erogati dai CDD o comunque dai centri terapeutici del territorio AL DI FUORI DELL ORARIO SCOLASTICO e comunque sempre per una scelta della famiglia dovuta alle effettive necessità della persona disabile e non a carenze strutturali della scuola. Gli allievi disabili hanno diritto ad una educazione speciale e la scuola, per tener fede al suo compito educativo e per poter fornire ad ogni allievo in qualunque condizione e con qualunque comportamento un insegnamento efficace, deve utilizzare gli strumenti dell educazione speciale. Educazione : non terapia. Gli allievi in condizione di gravità saranno sempre accolti dalla nostra Scuola e precederanno sempre qualunque lista di attesa (come stabilito dalla 104/92). La Scuola si impegna a moltiplicare le occasioni di formazione per gli insegnanti e a creare - per quanto burocraticamente possibile - un corpo insegnanti (sia curricolari che di sostegno) in grado di avere a che fare, indifferentemente, con individui neurotipici e non, abili e disabili. Senza delegare, ovvero delegando il meno possibile. A questo proposito, almeno il 10% del FIS (Fondo di Istituto Scolastico) sarà ogni anno destinato alla formazione degli insegnanti. Saranno inoltre utilizzate tutte le forme possibili per recuperare fondi da destinare alla formazione (fondo legge 140, bandi del MIUR e BANDI PON etc etc). La scuola garantisce una flessibilità estrema della propria azione educativa in relazione alle esigenze che dovessero presentarsi in singoli casi, sempre nel rispetto dei diritti oggettivi dell alunno disabile come persona da includere. Infine, in caso di gravità, la scuola si riserva di indicare alle famiglie gli specialisti e i centri d eccellenza per una determinata patologia e non semplicemente l UONPIA di zona o i centri privati convenzionati presenti sul territorio. Agli alunni in situazione di gravità sono garantiti: 1) l assegnazione di un insegnante di sostegno di ruolo (per quanto possibile e prevedibile) preparato sulla singola patologia o che comunque sarà formato sulla singola patologia fin da subito, a partire dal primo giorno d inizio della prima classe; 2) l assegnazione a classi dove non siano inseriti (nei limiti del possibile) altri alunni con disabilità; 3) un corpo docenti sensibile alla disabilità e disposto a mettere in atto tutte le strategie possibili per una educazione efficace; 4) la continuità didattica, sia per quanto riguarda l insegnante di sostegno che per quanto

riguarda gli insegnanti curricolari. 5) una azione educativa che tenga conto prima di tutto delle esigenze del singolo piuttosto che le convinzioni filosofiche ed ideologiche. Per esempio: in caso di disabilità molto grave e di disturbi pervasivi, la necessità di integrare l alunno con i compagni di classe passerà in subordine temporale rispetto all acquisizione di abilità adattive e di apprendimenti che potranno essere spesi - in un secondo momento - per favorire la comunicazione con i compagni di classe. 3 - LA NON-GRAVITA Gli alunni in situazione di non-gravità saranno seguiti nel modo il più possibile efficace e proficuo e per loro sarà fondante l idea di integrazione e di inclusione. A loro sarà assegnato un insegnante specializzato nella semplificazione-schematizzazione di contenuti e concetti. L insegnante di sostegno assegnato alle classi dove si trovano alunni in situazione di non gravità (diagnosi con necessità di insegnante di sostegno media o lieve ) sarà pienamente un insegnante della classe e svolgerà la sua azione educativa non solo per il successo scolastico degli alunni certificati ma per favorire anche quello degli alunni non certificati per opposizione delle famiglie oppure in via di certificazione, nonché per le situazioni di disagio. Naturalmente, tale azione educativa sarà compiuta sempre insieme agli insegnanti curricolari di ciascuna materia e sarà portata avanti nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Ministero e dagli enti territoriali. In caso di presenza di più disabilità medio-lievi in una classe, sarà assegnato agli alunni un solo insegnante di sostegno, così da rendere possibile un lavoro mirato e concentrato, senza spezzettamenti che - di fatto - non favoriscono un'azione efficace e - soprattutto - limitano il diritto degli alunni con disabilità a ricevere una istruzione e una educazione soddisfacenti

CAPITOLO SECONDO - Ruoli e compiti per l integrazione 1. Il dirigente scolastico Il dirigente scolastico si occupa di formare le classi, personalmente o attraverso apposite commissioni di cui ha la responsabilità e che fanno capo a lui, tenendo conto della presenza di alunni disabili, con particolare attenzione a quelli in situazione di gravità. Inoltre... Si occupa dell assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi, secondo i criteri elencati nei paragrafi la gravità e la non-gravità. Promuove la formazione, i programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle famiglie, l attivazione di reti di scuole, i percorsi di orientamento e di continuità. Partecipa agli incontri dei GLH Operativi, presiede il GLH d istituto; Diffonde iniziative per l aggiornamento di tutto il personale operante nella scuola per diffondere la cultura dell integrazione 2. La funzione strumentale per la disabilità. La funzione strumentale per la disabilità è una figura fondamentale nell ambito del processo di integrazione scolastica: è una figura di insegnante o professionista (può essere dato l incarico a consulenti pedagogici all esterno della scuola, nel caso non venga individuata nel personale in servizio la figura idonea) fortemente motivato nell integrazione e abilitazione degli alunni disabili, con una esperienza specifica nella disabilità e una formazione in proposito. Il lavoro della funzione strumentale per la disabilità è un lavoro piuttosto consistente e da non prendere sottogamba. Questa figura infatti: - Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ASL e famiglie). - Attua il monitoraggio di progetti. - Coordina il personale e partecipa personalmente - se necessario - ai consigli di classe di tutto l istituto nel quale siano presenti alunni disabili in situazione di gravità. - Promuove l attivazione di laboratori specifici e di formazione specifica per gli insegnanti curricolari e di sostegno, di ruolo e non, soprattutto promuovendo la diffusione del sapere attraverso corsi di formazione tenuti dai colleghi per altri colleghi, così che le competenze di uno siano il più possibile acquisite anche da altri. - Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita 3 - Gli insegnanti di sostegno. Gli insegnanti di sostegno si occupano di un aspetto importantissimo: quello dell integrazione scolastica e sono una risorsa per la scuola irrinunciabile. Perché tutto avvenga sempre con la massima soddisfazione da parte di tutte le parti in causa, c è bisogno che la loro assegnazione ai singoli casi segua dei criteri ben precisi, definibili pochi soli punti e in ordine di importanza:

1) Specializzazione dell insegnante di sostegno sulla singola disabilità (ad esempio un insegnante con conoscenze di Analisi applicata al comportamento (A.B.A) sarà preferito nell assegnazione ad alunni con autismo, un insegnante con conoscenze del Programma di Arricchimento Strumentale Feuerstein (P.A.S.) sarà preferito in caso di disabilità come sindrome di Down o grave ritardo mentale; 2) Continuità didattica. 3) In caso di assenza di insegnanti della scuola esperti di determinate disabilità, gli alunni più gravi saranno comunque assegnati agli insegnanti di ruolo. Facendo un esempio: all iscrizione di un alunno con autismo, qualora nella scuola fosse presente un insegnante di sostegno precario, ma con una conoscenza pregressa (reale e documentabile) di trattamenti comportamentali per l Autismo, l alunno verrebbe assegnato all insegnante precario e non a quello di ruolo, anche a scapito della qualità didattica (ma a vantaggio dell azione educativa). 4 - Gli assistenti all autonomia e alla comunicazione L assistente all autonomia e comunicazione ha il compito di collaborare e interagire con l attività dell insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi didattici. La fornitura di questo servizio spetta agli Enti locali ed è prevista dall art. 13 comma 3 Legge n.104/92. Se la gravità dell handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta per avere un assistente per l autonomia e la comunicazione all Ente Locale (Comune per la Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; Provincia per la Secondaria di Secondo grado) secondo l art. 139 Decreto Legislativo n. 112/98. Si tratta dell assistente ad personam previsto dagli articoli 42 e 44 Decreto Presidente Repubblica n. 616/77 e dall art. 13 comma 3 Legge n. 104/92.>> Inoltre, per il dato di fatto che l Assistente all Autonomia e alla Comunicazione è l unica figura che - in molti casi - può garantire la continuità didattica (anche in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato - N.3104/09 Reg.Dec. - N. 4074 - Reg.Ric - ANNO 2008 che ha stabilito il diritto degli alunni in situazione di gravità alla continuità educativa ), la nostra Scuola pone particolare attenzione - nelle situazioni di gravità - a utilizzare al meglio l esperienza dei singoli educatori sulla disabilità specifica e sul singolo allievo. Per questo motivo, gli assistenti all autonomia e alla comunicazione partecipano pienamente al percorso di integrazione dell alunno disabile e fanno parte a pieno titolo dei GLH operativi. Di norma, l assistente all Autonomia e alla Comunicazione agisce in alternativa all insegnante di sostegno, spesso su indicazione precisa degli Enti Locali. Sarà posta - però - particolare attenzione a quegli AEC formati sulla disabilità specifiche e in possesso di conoscenze approfondite sulle tecniche abilitative. Ad esempio: un AEC esperto di Analisi Applicata al Comportamento (o formato nel Programma Strumentale Feuerstein o nella strutturazione dell ambiente tipica

dell approccio TEACCH) che segue un alunno disabile potrà avere un consistente numero di ore in compresenza con l insegnante di sostegno, così da consentire lo scambio delle informazioni e delle conoscenze e l acquisizione da parte dell insegnante di sostegno delle tecniche riabilitative che gli permetterano di lavorare in futuro con altri allievi in stato di gravità. L eventuale compresenza di AEC e Insegnante di sostegno, per le situazioni di gravità, sarà stabilita nei GLH operativi.

CAPITOLO TERZO - Gruppi Istituzionali nella Scuola 1 - GLH DI ISTITUTO Riferimenti normativi: C.M. 262/88 Legge 104/92 (art. 15 comma 2) D.M. 122/94 COMPOSIZIONE: DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTE COORDINATORE DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO REFERENTE ASL RAPPRESENTANTI DEI GENITORI RAPPRESENTANTE ALUNNI DISABILI RAPPRESENTANTE STUDENTI EVENTUALMENTE RAPPRESENTANTI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI COMPITI DEL GLH DI ISTITUTO: Il GLH d Istituto si riunisce, in media, due volte all anno. Presiede alla programmazione generale dell integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni (Legge 104/92). IL GLH DI ISTITUTO INTERVIENE PER: analizzare la situazione complessiva nell ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte) analizzare le risorse dell Istituto, sia umane che materiali predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei GLH operativi verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto

formulare proposte per la formazione e l aggiornamento, anche nell ottica di prevedere corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati COMPETENZE DI TIPO ORGANIZZATIVO DEL GLH DI ISTITUTO: Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze tra i docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ) Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc ) Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni..) Competenze di tipo progettuale e valutativo Formulazione di progetti di continuità fra ordini di scuole Progetti specifici per l handicap Progetti relativi all organico Progetti per l aggiornamento del personale 2 - GLH OPERATIVO Riferimento normativo: articolo 15 legge 104/92 Il GLH Operativo è un organismo necessario per la definizione, il controllo in itinere e in conclusione del piano educativo individualizzato per ogni singolo alunno, con precedenza per gli alunni in situazione di gravità. E formato da: Dirigente Scolastico o suo delegato, Docente Coordinatore della classe, Docenti Curricolari e di Sostegno, Referente e personale ASL, Assistenti all Autonomia e alla Comunicazione, nei casi di gravità chiunque abbia un ruolo nell abilitazione dell alunno (ad esempio educatori domiciliari), i genitori. Si riunisce tre volte all anno: la prima per la definizione del PEI e la definizione o riconferma del PDF, la seconda per la verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi del PEI, la terza per la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi del PEI. Il GLH Operativo ha il compito...: della stesura e dell aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del PDF della progettazione e verifica del P.E.I. di indicare al GLH di Istituto le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico di provvedere ad ogni altro adempimento necessario

3 - ULTERIORI INCONTRI PRESSO ASL E CENTRI CONVENZIONATI Dal momento che lo strumento per la definizione del progetto educativo dell alunno disabile sono i GLH Operativi, ne consegue che gli incontri tra gli insegnanti e i referenti dell UONPIA o dei Centri convenzionati saranno effettuati solo in casi di effettiva necessità ed urgenza. Ad ogni modo, tutti gli incontri di questo tipo che dovessero avvenire al di là dei GLH d Istituto e i GLH operativi e in una sede diversa dalla scuola, dovranno avvenire in presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), dovranno essere verbalizzati ed allegati ai verbali dei GLH operativi.

Capitolo 4 - PROCEDURE PER CASI PARTICOLARI 1 - ESPERTI ESTERNI L Istituto Comprensivo Pinco Pallino si impegna - nel tempo - a creare al suo interno (direttamente attraverso la specializzazione degli insegnanti o indirettamente attraverso l uso di consulenti esterni) professionisti capaci di seguire la programmazione degli alunni didattici e di programmare la loro abilitazione. In questa fase di passaggio (e comunque anche dopo, se le famiglie riterranno opportuno avvalersi di una consulenza privata), l accesso di consulenti esterni come osservatori delle attività didattiche è sempre garantito, nell interesse del benessere dell allievo e dell efficacia educativa della Scuola nei suoi confronti. Gli adempimenti burocratici per la presenza di esperti esterni sono i seguenti: 1) La famiglia, in caso di necessità di coinvolgimento di esperti esterni (possibili esclusivamente per alunni in situazione di gravità, a meno di comprovate necessità), dovrà presentare all inizio di ogni A.S. (o comunque una sola volta durante ogni anno scolastico) richiesta al Dirigente Scolastico in cui sia riportato il nome del professionista chiamato a compiere l osservazione (medico, psicologo e comunque in possesso di Master Universitario in Analisi del Comportamento o in tecniche riabilitative e di pedagogia speciale). Nel corso dell anno scolastico, in qualunque momento, la famiglia potrà richiedere la presenza a scuola di un altro consulente, motivando la richiesta. 2) Dopo l osservazione, il professionista che l ha effettuata dovrà inviare alla scuola (oltre che alla famiglia) una relazione dettagliata con le indicazioni educative utili agli insegnanti e ai familiari. L assenza di tale relazione dopo trenta giorni dalla presenza del professionista a scuola sarà sufficiente a non consentire più alcuna osservazione. 2 - Insegnanti in TFA (Tirocinio Formativo Attivo), Volontari e servizio civile L operato degli insegnanti e degli Assistenti all Autonomia e alla Comunicazioni (forniti - di solito tramite cooperativa - dagli Enti Locali) sarà affiancato a quello dei tirocinanti, nonchè (in casi di necessità) deii volontari, ovvero persone disponibili a essere formate per l assistenza materiale ed educativa ad alunni con disabilità grave. La scuola si riserva - inoltre - di attingere alla forza lavoro disponibile con il servizio civile e ai contributi (sempre volontari) delle ONLUS. In caso della presenza di volontari all interno della scuola (possibili solo in casi di alunni in situazione di gravità e solo per sopperire a esigenze specifiche), la responsabilità degli stessi sarà del Dirigente Scolastico e - in subordine - della Figura Strumentale per la Disabilità. Tutte queste figure affiancano (in compresenza) assistenti educativi e insegnanti di sostegno in casi di particolare gravità e di difficile gestione, così da permettere alla scuola di fornire una qualità dell assistenza educativa superiore e variegata.

3 - Collaboratori scolastici L assistenza materiale agli alunni disabili, ove necessaria, è di competenza della scuola. IL CCNL del 2001, concernente gli aspetti economici e la «revisione del profilo del Collaboratore scolastico» aveva stabilito che «deve comunque essere assicurata» l'assistenza personale agli alunni con disabilità; però prevedeva la remunerazione di tale mansione con «le funzioni aggiuntive» a quelle ordinarie, che però erano di libera scelta del collaboratore scolastico. Non di rado quindi i Dirigenti scolastici si trovavano impotenti di fronte al rifiuto di un Collaboratore scolastico e sottoposti alla minaccia, talora realizzata, di essere denunciati dai genitori per omissione di atti d'ufficio, nei casi in cui essi trovavano i loro figlioli con disabilità in stato di abbandono igienico. Il CCNL ha stabilito, nella Tabella «A», che compiti ordinari dei Collaboratori scolastici debbano essere: prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. Finalmente viene risolto questo annoso problema con l'art. 47 del CCNL. Infatti in tale norma si precisa che i Collaboratori scolastici svolgono, oltre alle mansioni ordinarie, anche «compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell'offerta Formativa (POF), come descritto dal piano delle attività».