DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL PUNTO FISCALE DI FINE ANNO: OPPORTUNITA, CRITICITA E RIFLESSIONI DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO Walter Cerioli 18 dicembre 2013 Sala Orlando Corso Venezia, 47 Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Detrazione per interventi di risparmio energetico Ultimi riferimenti normativi: D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214) D.L. 22.6.2012 n. 83 (convertito dalla L. 7.8.2012 n. 134) D.L. 4.6.2013 n. 63 (convertito dalla L. 3.8.2013 n. 90)

Detrazione per interventi di risparmio energetico L art. 11 del D.L. 83/2012 ha prorogato fino al 30.6.2013 la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico. L art. 14 del D.L. 63/2013 ha ulteriormente prorogato la scadenza fino al 31.12.2013, apportando importanti novità. Infatti nel periodo dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del D.L. 63/2013) al 31.12.2013 l aliquota della detrazione è passata al 65%. È prevista una proroga al 30.6.2014 per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3

Soggetti interessati Tutti coloro che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto d intervento, siano essi residenti o meno in Italia: persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni; contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); Associazioni tra professionisti; Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal punto di vista della titolarità del diritto, gli interessati sono: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; condominio, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. 4

Familiari Sono definiti familiari, ai sensi dell art. 5 del TUIR: coniuge parenti entro il terzo grado affini entro il secondo grado. Usufruiscono della detrazione i familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile, purché: le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; si tratti di lavori eseguiti su immobili non strumentali all attività d impresa, arte o professione. 5

Eredi Il diritto alla detrazione si trasmette agli eredi del de cuius con le stesse regole giuridiche previste per il trasferimento degli altri diritti. Nel caso di più eredi, ciascuno può usufruire della detrazione in misura proporzionale pari alla quota di eredità spettante. D.L. 201/2011 dal 2012 la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero solo all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 6

Variazione della titolarità In caso di cessione di immobile le detrazioni non utilizzate si trasferiscono automaticamente all acquirente, salvo diversa specifica indicazione nell atto di compravendita. Questa regola vale anche in caso di permuta e di donazione. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. 7

Interventi agevolabili I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l agevolazione fiscale sono: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro); interventi sugli involucri degli edifici (valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro); installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro); 8

Spese detraibili Le spese ammesse in detrazione per gli interventi di risparmio energetico comprendono: costi per i lavori edili; costi per prestazioni professionali necessarie per realizzare l intervento e acquisire la certificazione energetica richiesta; spese relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione e spese per la realizzazione delle opere murarie ad essi collegati per gli interventi di riqualificazione energetica dell edificio; 9

Spese detraibili Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono detraibili le spese riguardanti: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio; interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre, comprensive degli infissi; interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. 10

Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione Detrazione sull IRPEF e sull IRES del 55% o 65% delle spese sostenute. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la detrazione in 10 rate annuali. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va riferito alla singola unità immobiliare. Anche per interventi condominiali l ammontare massimo va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio. 11

Certificazione necessaria Per beneficiare dell agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti: l asseverazione, che consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; l attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 12

Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all Enea: copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica; scheda informativa. La trasmissione deve avvenire in via telematica. Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta, occorre inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate una comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. 13

Documentazione da conservare Il contribuente deve essere in possesso di: certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; ricevuta di invio effettuato tramite internet all Enea; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; per i contribuenti non titolari di reddito d impresa, la ricevuta di bonifico bancario o postale. 14

Modalità di pagamento I contribuenti non titolari di reddito d impresa per potere fruire della detrazione devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risultino: causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di P. IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. I contribuenti titolari di reddito d impresa sono esonerati dall obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale. 15