Normativa Antiriciclaggio Dott.ssa Antonella Masala, Responsabile Antiriciclaggio Eos Servizi Fiduciari Spa
Premessa Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Collaborazione volontaria per l emersione e il rientro di capitali detenuti all estero» Comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze del 09/01/2015 «Legge 15 dicembre 2014, n. 189 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014) Collaborazione volontaria per l emersione e il rientro di capitali detenuti all estero»
Comunicazione MEF Sul presupposto di una piena ed effettiva collaborazione prestata dal contribuente, la legge introduce: - l esclusione della punibilità penale per taluni reati - riduce l entità di alcune sanzioni pecuniarie amministrative limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte, alle ritenute e alle attività oggetto di collaborazione volontaria. L approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.
Comunicazione MEF Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge, resta pertanto immutato l obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso: - l obbligo di identificazione del titolare effettivo - l applicazione di misure rafforzate, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrato del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007.
Adeguata verifica della clientela Banca d Italia, Provvedimento del 03/04/2013 recante «Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» Notizie/informazioni da acquisire sempre: - le finalità relative all accensione del rapporto - le relazioni tra il cliente e gli esecutori - l attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d affari Ulteriori informazioni da acquisire secondo l approccio in base al rischio: - l origine dei fondi utilizzati nel rapporto - la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto - le relazioni d affari e i rapporti con altri destinatari - la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale - la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi L estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo di rischio. A titolo esemplificativo, possono essere acquisiti: bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o da altri soggetti.
Indicatori di anomalia Ministero della Giustizia, Decreto 16 aprile 2010 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili» Alcuni indicatori A. Indicatori di anomalia connessi al cliente - Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro. B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali - Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l attività del cliente ovvero con il profilo economico-patrimoniale o con l attività dell eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
Indicatori di anomalia Banca d Italia, Delibera n. 616 del 24/08/2010 «Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari» La mera ricorrenza di comportamento descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. TUTTAVIA In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, gli intermediari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell operazione. Alcuni indicatori - Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti. - Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere. - Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi. - Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria.