Rateazione negata da Equitalia S.p.a.: liti rimesse al giudice tributario? di Angelo Buscema Pubblicato il 15 ottobre 2008 Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sul ricorso con cui una società contesta il rifiuto opposto da Equitalia S.p.a. all istanza di rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo. Tale importante assunto è stato statuito dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza del 28/08/2008, n. 452. In particolare l iter logico giuridico adottato dalla citata pronuncia si è così sviluppato. Premesso che, pur se il ricorso è stato portato all attenzione del Collegio in sede cautelare, sussistono nella specie i presupposti per una pronuncia immediata nel merito di cui all art. 26 L. n. 1034/71 nel testo introdotto dalla L. n. 205/00, e che Equitalia s.p.a. è una società di diritto privato di proprietà interamente pubblica investita ex lege dell accertamento e riscossione dei tributi mediante ruolo, il Collegio ritiene di non avere giurisdizione sul ricorso in esame, in quanto concernente controversia attinente a diritti ed obblighi di soggetti passivi di rapporti tributari la cui conoscenza è rimessa ex lege alla competenza del giudice tributario (art. 2 D.L.vo n. 546/92; in termini cfr. di questo Tribunale, sent. n. 86/03) (1). Ne segue in via necessitata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, con la precisazione, in ossequio ai principi in tema di translatio iudicii 1
affermati dalle SS.UU della Cass. Civ. con sent. n. 4109 del 22 febbraio 2007 e dalla Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 12 marzo 2007, che, in attesa che il legislatore traduca in norme specifiche i suddetti principi, appare opportuno (seppur la conseguenza fondamentale e principale della translatio iudicii, e cioè la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria, discenda direttamente dall ordinamento, come chiarito dal giudice delle leggi, e non già da una dichiarazione specifica del giudice che declina la propria giurisdizione) fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e rimettere le parti innanzi al giudice tributario fissando il termine di sei mesi per la riassunzione (cfr. C.d.S., IV, 13 marzo 2008 n. 1059; arg. ex art. 367 c.p.c.). RIFLESSIONI Sussiste un preciso orientamento secondo cui la tesi dell impugnabilità del diniego di dilazione davanti alla Commissione tributaria può essere sostenuta invocando sia il dato letterale dell art. 19 comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 546/1992, sia l applicazione del metodo sillogistico, che il criterio secondo cui il riparto tra giurisdizione amministrativa e Commissione tributaria si fonda sul tipo di atto impugnato; in particolare, si può argomentare quanto segue: l atto di diniego di agevolazioni è un atto autonomamente impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria ai sensi dell art.19, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 546/1992; l atto di diniego di dilazione è equiparabile al diniego di agevolazione di cui all art. 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 546/1992; c è equiparazione ontologica e funzionale tra l atto di diniego espresso di agevolazioni di cui all art. 19 del D.Lgs. 2
n. 546/1992, e l atto di diniego di dilazione del pagamento di cui all art. 19 del D.P.R. n. 602/1973; è corretto propugnare l impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria di un atto che al di là della qualificazione formale (nomen attribuito) sia equipollente ad uno degli atti tipici perciò è ammesso il ricorso, atteso che la qualificazione di un atto amministrativo deve essere effettuata con riferimento al contenuto ed alle finalità che si intende perseguire; in buona sostanza, per verificare se un atto è suscettibile di autonoma impugnazione occorre fare riferimento alla sua sostanza e non al nomen attribuito. Premesso che il legislatore (VD. L. n. 31/2008) ha previsto che la richiesta di rateazione deve essere indirizzata all agente della riscossione e può essere presentata anche dopo l inizio dell espropriazione, la pronuncia in rassegna lascia adito a perplessità, in tema di giurisdizione competente per il diniego di rateazione, poiché il soggetto destinatario dell istanza del contribuente che intende dilazionare il carico iscritto a ruolo non è l ufficio fiscale ma l agente della riscossione. Peraltro, è noto che il procedimento esecutivo dell agente della riscossione ha quale caratteristica fondamentale la separazione tra titolarità del credito e titolarità dell azione esecutiva; il titolare del credito affida la riscossione ad un altro soggetto pubblico (2), che si occupa della riscossione dei crediti. La titolarità del credito di imposta spetta sempre esclusivamente all ente impositore, in quanto il concessionario svolge esclusivamente le attività occorrenti alla realizzazione della riscossione delle somme che, alle scadenze, devono essere riversate alla tesoreria provinciale. L agente della riscossione in cambio del previsto aggio riscossione, svolge tutte le funzioni necessarie per la materiale esecuzione del ruolo e il versamento nelle casse erariali delle relative entrate tributarie. Alla Riscossione Spa e alle società dalla stesse partecipate è attribuita la qualifica di agenti della 3
riscossione. L Agente della riscossione non è equiparabile ad un ufficio finanziario sotto il profilo dell attività impositiva in quanto può essere considerato munus solo relativamente all esercizio di potestà pubbliche di riscossione. Esso svolge le funzioni di organo indiretto dell Amministrazione Finanziaria (da ultimo vd. la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata 12-07-2007, n. 498). Il diniego di dilazione è sindacabile dal giudice amministrativo (3) per vizi di legittimità e non assurge a diniego di agevolazione, ex art. 19, comma 1, lettera h), del D.lg. n. 546/1992, impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria. Trattasi di un provvedimento negativo discrezionale rispetto al quale la posizione sostanziale del richiedente è di interesse legittimo (4). Per gli atti diversi da quelli contemplati dall art. 19 del D.lg. n. 546/1992 il sistema di tutela giurisdizionale si diversifica in funzione della natura dell atto e della situazione soggettiva lesa; se viene in contestazione l uso legittimo del potere, ossia l esercizio di un potere discrezionale e non l esistenza del potere stesso, è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo. L art. 7, comma 4, dello statuto del contribuente, costituisce una conferma della coesistenza di un ambito riservato al giudice amministrativo in materia tributaria, con particolare riferimento alle ipotesi di vizi formali di atti tributari, ovvero di cattivo uso del potere nell esercizio di attività discrezionali anche dell agente della riscossione; si pensi al diniego dei provvedimenti di rateizzazione della riscossione. Giova ricordare che la Consulta con sentenza n. 77 del 12 marzo 2007 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a 4
giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. I principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77/2007, che è successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., 4109/2007, entrambe favorevoli (anche se con un iter logico-giuridico diverso) all introduzione nel nostro sistema della translatio iudicii nei rapporti tra giurisdizioni diverse, anziché tra diversi giudici di una stessa giurisdizione, evitano le prescrizioni e le decadenze interrotte dalla tempestiva proposizione del ricorso iniziale presso il giudice carente di giurisdizione. Occorre precisare che l atto notificato privo delle indicazioni circa il termine di impugnazione ed il giudice competente a decidere del giudizio ai sensi dell art. 3, comma 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241 non determina la decadenza dal diritto ad impugnare (Sent. n. 1701 dell 11 dicembre 2007 dep. il 25 gennaio 2008 della Corte Cass. sez. III civile). La mancata indicazione del termine e dell autorità cui è possibile ricorrere, a norma dell art. 3, legge n. 241/1990, non determina l annullamento dell atto di accertamento tributario, ma comunque, incide sulla decorrenza del termine per ricorrere; in particolare, tale mancata indicazione può configurare errore scusabile e di conseguenza la rimessione in termini del destinatario dell atto (sentenza n. 26116 del 13 dicembre 2007 della Corte di Cassazione). Dott. Angelo Buscema 15 ottobre 2008 5
NOTE 1) Secondo il TAR del Friuli Venezia Giulia sentenza n. 86 del 25 febbraio 2003, alla luce del nuovo testo dell articolo 2 del D. Lgs. 546/92 così come introdotto dall articolo 12, 2o comma, della legge n. 448/2001, rientra nella giurisdizione del giudice tributario la controversia volta ad ottenere, in via alternativa o cumulativa i benefici della parziale esenzione o della sospensione o rateizzazione della riscossione di somme iscritte a ruolo avendo ad oggetto imposte sui redditi. 2) il soggetto che svolge le funzioni di attuazione dell imposizione, sebbene distinto dall ente impositore, non è più un soggetto privato ma un soggetto pubblico di cui partecipa anche l agenzia delle Entrate (in tal senso, Maria C. Parlato, Brevi note sulla riscossione spa in rassegna tributaria n. 4/2006 pag. 1189). 3) Avverso il provvedimento di diniego del beneficio ed entro i sessanta giorni dalla sua notificazione, è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente e tale indicazione deve chiaramente figurare nel provvedimento notificato, in osservanza al disposto dell art. 7 della L. n. 212/2000 (Gianfranco Antico e Valeria Fusconi, La rateizzazione delle imposte Le diverse possibilità e forme offerte dal Fisco in il fisco n. 31 del 2 settembre 2002, pag. 1-4978); vd. Mario Aulenta, La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli in Il fisco n. 17 del 29 aprile 2002, pag. 1-2645 Angelo Buscema Aspetti sostanziali e processuali della rateazione delle imposte e della sospensione della riscossione alla luce della circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000 in il fisco n. 26 del 26 giugno 2000, pag. 8727) La giurisdizione amministrativa in materia tributaria è analizzata da L. del Federico, La giurisdizione in AA.VV., Il processo tributario 1999, Utet, pag. 69.Per L. Del Federico gli atti di rateizzazione e dilazione del pagamento dei tributi sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. 4) Recentemente la Cassazione ha avuto modo di precisare che non esiste una riserva assoluta di 6
giurisdizione sugli interessi legittimi a favore del giudice amministrativo a proposito degli atti di autotutela in materia tributaria (SS.UU., n. 7388 del 27 marzo 2007, in il fisco n. 14/2007, fascicolo n. 1, pag. 2058). ALLEGATO Trib. Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia sez. I, sent. 28 agosto 2008, n. 452 Fatto e Diritto La società ricorrente si duole di una nota di Equitalia Udine s.p.a. del 20 maggio 2008 con la quale si respinge una sua precedente istanza intesa ad ottenere la rateazione nel pagamento di somme iscritte a ruolo. Premesso che, pur se il ricorso è stato portato all attenzione del Collegio in sede cautelare, sussistono nella specie i presupposti per una pronuncia immediata nel merito di cui all art. 26 L. n. 1034/71 nel testo introdotto dalla L. n. 205/00, e che Equitalia s.p.a. è una società di diritto privato di proprietà interamente pubblica investita ex lege dell accertamento e riscossione dei tributi mediante ruolo, il Collegio ritiene di non avere giurisdizione sul ricorso in esame, in quanto concernente controversia attinente a diritti ed obblighi di soggetti passivi di rapporti tributari la cui conoscenza è rimessa ex lege alla competenza del giudice tributario (art. 2 D.L.vo n. 546/92; in termini cfr. di questo Tribunale, sent. n. 86/03). Ne segue in via necessitata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, con la precisazione, in ossequio ai principi in tema di translatio iudicii affermati dalle SS.UU della Cass. Civ. con sent. n. 4109 del 22 febbraio 2007 e dalla 7
Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 12 marzo 2007, che, in attesa che il legislatore traduca in norme specifiche i suddetti principi, appare opportuno (seppur la conseguenza fondamentale e principale della translatio iudicii, e cioè la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria, discenda direttamente dall ordinamento, come chiarito dal giudice delle leggi, e non già da una dichiarazione specifica del giudice che declina la propria giurisdizione) fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e rimettere le parti innanzi al giudice tributario fissando il termine di sei mesi per la riassunzione (cfr. C.d.S., IV, 13 marzo 2008 n. 1059; arg. ex art. 367 c.p.c.). Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e rimette la controversia innanzi al giudice tributario affinché dia vita al giudizio di merito fissando per la riassunzione il termine di sei mesi dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente pronuncia. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. 8