COMUNE DI PREMARIACCO



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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI PREMARIACCO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE n.8 L.R. 5/2007 - D.P.R. 086/2008 RELAZIONE ARCH. PIETRO CORDARA progettazione e consulenze ambientali c.so U. Saba 20 34131 Trieste tel/fax 040.3728944 cell. 393.9010257 e-mail pcordara@studiocordara.it

1. STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE Il Comune di Premariacco (UD) è dotato di P.R.G.C. - Piano Regolatore Generale Comunale conforme alla L.R. 19.11.1991 n.52 e s.m.i. approvato con deliberazione Consiliare n.48 del 29.12.2003, entrata in vigore il 24.06.2004, a seguito della pubblicazione dell'apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.25 del 23.06.2004. Successivamente sono state apportate al Piano le seguenti variazioni: con deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2005 è stata approvata la Variante n.1 al Piano Regolatore Generale Comunale; con deliberazione consiliare n. 43 del 07.08.2006 è stata approvata la Variante n.2 al Piano Regolatore Generale Comunale; con deliberazione consiliare n. 24 del 24.04.2008 è stata approvata la Variante n.3 al Piano Regolatore Generale Comunale; Variante generale n.4, di cui è in corso l'iter di approvazione; con deliberazione consiliare n.13 del 23.02.2010 è stata approvata la Variante n.5; con deliberazione consiliare n.14 del 23.02.2010 è stata approvata la Variante n.6, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto a biomasse nella località Casali Pasc, mapp. 198 - F.6 - zona E6/S; con deliberazione consiliare n.58 del 22.09.2010 è stata approvata la Variante n.7, concernente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nelle zone E5. 2. OGGETTO, MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE La presente Variante ha come oggetto la modifica delle N.T.A. - Norme Tecniche di Attuazione vigenti all'art.43/1 laddove fra gli Interventi ammessi consentono: " (omissis)... 11. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare fotovoltaica e di cogenerazione da fonte biomasse, anche in forma integrata, rispettivamente di potenza non superiore a 70KWp ed a 600 KWe e relative infrastrutture di supporto anche a rete" (omissis)." La Variante propone l'innalzamento della soglia di potenza degli impianti di cogenerazione da 600 KWe a 3 MWt (NB: la potenza di 600 KWe corrisponde a circa 1,6 MWt). Non viene apportata nessun altra modifica né di tipo normativo né di tipo azzonativo. 1

La motivazione di tale innalzamento della soglia di potenza risiede nella necessità di adeguare lo strumento urbanistico ad un più ampio ventaglio di possibilità d'intervento relativamente a nuove tecnologie nel campo degli impianti di cogenerazione; inoltre, la quantificazione della soglia è stata determinata dal fatto che entro tale limite un impianto può essere realizzato in regime di D.I.A. In definitiva la presente Variante, non incidendo su alcun indice territoriale o fondiario o rapporti di copertura o perimetrazione o aree, si configura come "Variante non sostanziale" ai sensi dell'art.17 del del D.P.Reg. del 20 marzo 2008 n. 086/2008 "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della Legge Regionale del 23 febbraio 2007 n.5 s.m.i.", che qui si riporta: 2

3. CONFRONTO FRA P.R.G.C. VIGENTE E VARIANTE In definitiva la Variante modifica le N.T.A. come segue: P.R.G.C. vigente - N.T.A. - art.43/1 " (omissis)... 11. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare fotovoltaica e di cogenerazione da fonte biomasse, anche in forma integrata, rispettivamente di potenza non superiore a 70KWp ed a 600 KWe e relative infrastrutture di supporto anche a rete" (omissis)" Variante al P.R.G.C. - N.T.A. - art.43/1 " (omissis)... 11. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare fotovoltaica e di cogenerazione da fonte biomasse, anche in forma integrata, rispettivamente di potenza non superiore a 70KWp ed a 3 MWt e relative infrastrutture di supporto anche a rete" (omissis)" 4. ULTERIORI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA VARIANTE 4.1 Procedura di V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica L'assoggettabilità o meno di un Piano o Programma alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica è regolata dal DLgs n.152/2006 s.m.i. all'articolo 6: in particolare vengono elencate alcune condizioni che, se soddisfatte, determinano il tipo di procedura (VAS oppure Verifica di assoggettabilità a VAS, c.d. Screening di VAS). Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia occorre inoltre tenere presente la L.R. 16/2008 art. 4 che precisa alcuni dei contenuti del DLgs. 152/2006 in riferimento agli strumenti di pianificazione comunale: nel caso specifico la Variante, dato che è classificabile come "non sostanziale", rientra nella casistica secondo cui va effettuata la Verifica di assoggettabilità (Screening) alla procedura di VAS. Il prospetto seguente confronta sinteticamente la normativa statale e quella regionale relativamente alla V.A.S. di strumenti di pianificazione comunale: 3

VAS IN FVG PER GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE Confronto fra DLgs 152/2006 s.m.i. e L.R.16/2008 aggiornata alle LR n.13 e LR n.24 del 2009 1 2 3 3 bis DLgs 152/2006 s.m.i. - art.6 L.R. 16/2008 - corretta da LR 13/09 e LR 24/09 - art.4 (oggetto della VAS) La VAS riguarda P/P (piani e programmi) che possano avere significativi impatti: sull'ambiente sul patrimonio culturale (NB: il paesaggio rientra in entrambe le definizioni) Vanno a VAS tutti i P/P: a b le cui conseguenti opere vanno a Screening di VIA o direttamente a VIA; per i quali si ritiene necessaria una procedura di Valutazione d'incidenza sui SIC / ZPS I P/P di cui sopra vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS (v.art.12) quando: interessano piccole aree locali comportano modifiche minori ai piani stessi Per tutti gli altri P/P l'autorità competente sottopone a verifica quelli che ritiene possano avere impatti significativi sull'ambiente (definizioni) (casistica) 1 2 3 proponente: chi elabora il piano autorità procedente: il Consiglio Comunale o altro organo cui compete l'adozione e l'approvazione del piano autorità competente: la Giunta comunale soggetti competenti in materia ambientale: non sono precisati, quindi vengono individuati dalla Giunta Comunale - Autorità competente (v. art.12 DLgs 152/06) (mancano specificazioni regionali e quindi si applica il DLgs 152) NB: per SIC e ZPS la procedura si intende necessaria se la "verifica di significatività" dà esito sfavorevole - v. Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza, Servizio V.I.A. F.V.G. Sono considerate piccole aree a livello locale: (PRGC) aree oggetto di varianti non sostanziali - v. LR a 5/2007, art.63, 5 (PAC) i piani particolareggiati, anche se fanno variante ma nei b limiti di cui sopra (per piani che comportano modifiche minori mancano specificazioni regionali e quindi si applica DLgs 152) Per i piani: di cui sopra e per quelli di cui al 3 bis dell'art.6 del DLgs 152, la Giunta Comunale effettua la verifica di assoggettabilità e valuta se hanno effetti significativi sull'ambiente. NB: l'obbligo della trasmissione della relazione di verifica ai soggetti competenti non è contemplato. elaborazione PC - 31/08/10 4

Si allega quindi alla presente Relazione tecnico-illustrativa la "Verifica di assoggettabilità a V.A.S." nei termini in cui è prevista dalla legislazione nazionale e regionale. 4.2 Valutazione d'incidenza ecologica In ambito nazionale, la Valutazione d'incidenza - V.I. viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat". In Regione F.V.G. la Valutazione d'incidenza è regolata dalla Deliberazione della Giunta regionale n.2203 del 21.09.2007 "Nuovi indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza", pubblicata sul B.U.R. n.41 dd.10.10.2007. A livello metodologico il percorso della Valutazione d'incidenza è delineato dal documento "Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza", redatto nel luglio 2006 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio V.I.A. La procedura definita dalle linee guida prevede due livelli: Verifica di significatività dell'incidenza (Livello I - "Screening"). Nel caso in cui si rilevi come l'azione o la previsione d'azione non determini effetti, o che gli stessi siano trascurabili, il proponente attesta la mancanza di significatività dell'incidenza e non è necessario procedere ad ulteriori fasi di valutazione. Valutazione di incidenza (Livello II: "valutazione adeguata"). Qualora le conclusioni delle analisi condotte al precedente Livello I abbiano dimostrato che esiste la possibilità di una incidenza significativa del Piano/Progetto occorre svolgere analisi e valutazioni con maggiore approfondimento. Si allega quindi alla presente Relazione anche la "Verifica di significatività dell'incidenza" ai sensi delle norme vigenti in materia e delle Linee Guida regionali. 5