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Informativa per la clientela Informativa n. 23 del 30 settembre 2009 Enti associativi e società sportive dilettantistiche - Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti - Approvazione del modello - Modalità e termini di presentazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti obbligati alla comunicazione... 2 2.1 Associazioni sportive dilettantistiche... 2 2.2 Società sportive dilettantistiche... 3 2.3 Associazioni pro-loco... 3 2.4 Organizzazioni di volontariato... 3 2.5 Altre associazioni con la qualifica di ONLUS... 4 3 Contenuto della comunicazione... 4 4 Modalità di presentazione della comunicazione... 4 5 Termini di presentazione della comunicazione... 4 6 Comunicazione dell Agenzia delle Entrate in relazione ai dati trasmessi... 5 7 Comunicazione all Agenzia delle Entrate delle successive variazioni... 5 8 Comunicazione all Agenzia delle Entrate della perdita dei requisiti... 5 9 Sanzioni... 5 1

1 PREMESSA L art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune esclusioni) e le società sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72), devono: possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (es. indicazione di specifiche clausole nello statuto); trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli, mediante un apposito modello. La disciplina in esame persegue gli obiettivi di: acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, al fine di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale; isolare e contrastare l uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di eludere il pagamento delle imposte dovute e di intralciare anche la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali; concentrare l azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell interesse degli associati. In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 2.9.2009: è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (modello EAS ), con le relative istruzioni per la compilazione; sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione di tale modello. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Le disposizioni in esame si applicano: agli enti associativi; alle società sportive dilettantistiche di cui all art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003). La disciplina in esame si applica: ai soggetti sia già esistenti che di nuova costituzione; esclusivamente agli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica; anche in relazione alle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d imposta ai sensi dell art. 73 del TUIR. Pertanto, l onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale (dotati quindi di solo codice fiscale e non anche di partita IVA). Sono invece escluse dall ambito applicativo del nuovo obbligo, al ricorrere di determinate condizioni di seguito esaminate: le associazioni sportive dilettantistiche; le associazioni pro-loco; le organizzazioni di volontariato. 2.1 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dal nuovo obbligo di comunicazione dei dati a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: siano riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro; non svolgano attività commerciale. 2

Sono quindi tenute alla comunicazione dei dati le associazioni sportive dilettantistiche che: oltre all attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell IRES e dell IVA; oppure effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se non imponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell art. 148 co. 3 del TUIR e dell art. 4 del DPR 633/72. In caso di svolgimento delle suddette attività commerciali, l obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398. 2.2 SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE L obbligo di comunicazione dei dati riguarda in ogni caso le società sportive dilettantistiche di cui all art. 90 della citata L. 289/2002, cioè gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali o di società cooperative, senza fini di lucro. Tali soggetti, infatti, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle di cui all art. 148 co. 3 del TUIR. Si ricorda che le società sportive dilettantistiche, ai fini fiscali, sono comunque considerate soggetti che svolgono attività commerciale e conseguentemente sono titolari di soli redditi d impresa. 2.3 ASSOCIAZIONI PRO-LOCO Sono escluse dal nuovo obbligo di comunicazione dei dati le associazioni pro-loco che hanno optato per l applicazione del regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398. Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le associazioni pro-loco che, nel periodo d imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti dall esercizio di attività commerciali: superiori a 250.000,00 euro; inferiori o pari a 250.000,00 euro, ma che non abbiano optato per il regime fiscale di cui alla suddetta L. 398/91. 2.4 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Le organizzazioni di volontariato sono escluse dal nuovo obbligo di comunicazione dei dati a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: siano iscritte nei registri istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all art. 6 della L. 11.8.91 n. 266; abbiano la qualifica di ONLUS. Si ricorda, infatti, che per effetto dell art. 30 co. 5 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009, le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 non sono più considerate ONLUS di diritto, ma possono essere riconosciute come ONLUS a condizione che lo svolgimento di attività commerciali sia limitato a quelle considerate marginali dal DM 25.5.95, vale a dire: attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; 3

attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell ambito applicativo dell art. 148 co. 3 del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Le suddette attività devono essere svolte: in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell organizzazione di volontariato iscritta nei suddetti registri; senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell impresa. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività marginali quelli derivanti da convenzioni. Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali. 2.5 ALTRE ASSOCIAZIONI CON LA QUALIFICA DI ONLUS Al di fuori dei casi indicati nei precedenti paragrafi, l obbligo di comunicazione in esame riguarda anche gli enti associativi che hanno la qualifica di ONLUS. 3 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Il modello di comunicazione dei dati (modello EAS ) è composto: dal frontespizio, riguardante l informativa sul trattamento dei dati personali; da riquadri riguardanti i dati identificativi dell ente e del relativo rappresentante legale; da riquadri contenenti le dichiarazioni del rappresentante legale in relazione ai dati rilevanti ai fini fiscali. In particolare, la comunicazione in esame è destinata ad acquisire informazioni: sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell ente associativo; sui contenuti statutari; sui profili organizzativi; sul settore di operatività; sulle specifiche attività poste in essere; sui profili di carattere contabile e fiscale. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.); utilizzando il prodotto informatico MODELLOEAS, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it); rispettando le specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 14.9.2009. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Attualmente è stabilito che il modello di comunicazione dei dati debba essere presentato: dagli enti già costituiti al 31.8.2009, entro il 30.10.2009; dagli enti costituitisi dall 1.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione. Tuttavia, l Agenzia delle Entrate si è impegnata a prorogare tali termini. 4

6 COMUNICAZIONE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AI DATI TRASMESSI La comunicazione da parte dell Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi avviene: per via telematica; al soggetto che ha effettuato la trasmissione del modello EAS. 7 COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (salvo alcune eccezioni), il modello EAS deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 8 COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PERDITA DEI REQUISITI In caso di perdita dei requisiti necessari per usufruire dei benefici fiscali, il modello EAS deve essere ripresentato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza, compilando l apposita sezione Perdita dei requisiti. 9 SANZIONI Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati all Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS, non sono espressamente previste specifiche sanzioni. Tuttavia: l omessa o incompleta comunicazione comporta l inapplicabilità dei benefici fiscali di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Entrate 9.4.2009 n. 12, 1.2); l infedele comunicazione espone il rappresentante legale dell ente a sanzioni civili e penali per dichiarazioni mendaci. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate si è però impegnata a non applicare sanzioni in caso di errori di compilazione esclusivamente formali. In ogni caso, restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell Agenzia delle Entrate e le relative conseguenze ai fini fiscali. Lo Studio è a disposizione per: fornire ulteriori informazioni; predisporre e trasmettere in via telematica il modello di comunicazione dei dati. 5