Prot. n. 5255/07-01 Montalto Uffugo, 03/11/2016

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Prot. n. 5255/07-01 Montalto Uffugo, 03/11/2016 A tutto il Personale All Albo/Sito web Circolare n 27 Oggetto: Direttiva Assenze del Personale Docente e ATA Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze del personale, a cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente ASSENZE PER MALATTIA Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.Lgs. 150/2009, dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8 relativa alle Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni della normativa citata. Modalità di comunicazione dell assenza II personale che per motivi di salute non può prestare servizio deve informare l ufficio di Segreteria dalle ore 7:40 alle ore 8:00 a prescindere dal turno di servizio; la comunicazione deve avvenire prioritariamente per via mail all indirizzo di posta elettronica csic88800n@istruzioni.it oppure, in subordine per via telefonica. È necessario che l Ufficio sia informato per tempo dall assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni. Il CCNL Scuola recita a riguardo: L assenza per malattia, salva l ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Se il dipendente presta servizio in più scuole è tenuto a comunicare l assenza per malattia anche alle altre scuole. L obbligo di comunicare tempestivamente, e non oltre l inizio dell orario di lavoro l assenza per malattia. riguarda tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato È utile precisare che per orario di lavoro si intende l orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale. Certificazione medica L assenza per malattia deve essere giustificata con certificato medico. Il Dipendente è tenuto a comunicare il protocollo del certificato medico. In caso di non presenza del certificato on line nell apposita casella INPS si provvederà alle procedure tecniche previste. Allo scopo di poter garantire trasparenza e correttezza nell attribuzione delle supplenze è necessario che il personale faccia una comunicazione precisa dei giorni di - E-mail: csic88800n@istruzione.it - tel. 0984/1574809 1 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

assenza per malattia e, se non ha ancora consultato il proprio medico, il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell assenza per poi specificare, entro e non oltre 24 ore, i giorni precisi di assenza. I certificati medici devono essere conformi alle comunicazioni telefoniche. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. In base al disposto del comma 2 dell art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall art. 69 del D.Lgs. 150/2009, la certificazione medica sarà inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia. La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell intera retribuzione e dell anzianità di servizio. Nel caso di assenza superiore ai 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia, entro l anno solare, l assenza dovrà essere giustificata esclusivamente da certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale della ASL, clinica o medico specialista convenzionato con il S.S.N., medici di base.). A riguardo, appare utile rendere noto che con parere n. 45 del 4/07/2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha chiarito che vanno considerati struttura sanitaria pubblica i presidi ospedalieri e ambulatoriali del S.S.N., nonché i medici di base per effetto delle convenzioni tra questi e il S.S.N. In tale ultimo caso, il certificato medico dovrà attestare in modo chiaro l appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica. Sono, pertanto, da ritenere non valide le certificazioni rilasciate da un medico libero professionista non convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell intera retribuzione e i periodi non coperti da retribuzione non sono computabili ai fini dell anzianità di servizio. Visite fiscali L art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l obbligo da parte dell Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività). La giornata non lavorativa, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso, ferie concesse, giorno libero. Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità. Durante la malattia il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nel rispetto dell arco temporale previsto. A tal fine il lavoratore deve fornire all Amministrazione l esatto domicilio. Qualora, il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell assenza è a carico delle SS.LL. e determina la condizione di assenza ingiustificata della malattia, il che potrebbe comportare la perdita dell intera retribuzione per tutto il periodo, fino ad un massimo di dieci giorni. Il dipendente che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari) ha l obbligo di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità; la scuola, a sua volta, tempestivamente, la comunicherà all ASL. È necessario, in ogni caso, farsi rilasciare dalla struttura, presso cui ci si sottopone a visita specialistica o esami diagnostici, una giustificazione con l indicazione dell orario, qualora, l ASL disponga comunque la visita fiscale in orario diverso da quello indicato (o qualora non si sia comunicata all amministrazione la diversa fascia di reperibilità), per poter giustificare l assenza dal domicilio ed evitare l addebito di una 2 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

assenza ingiustificata. Si comunica che le ASL, alle quali sono richieste le visite fiscali, evidenziano talvolta la difficoltà ad effettuare le stesse a causa dell impossibilità di reperire gli interessati per mancanza del cognome sul citofono (in caso di insegnanti coniugate, spesso vi è solo quello del marito) e/o perché l indirizzo o il numero civico sono sbagliati o imprecisi ed approssimativi (numeri civici non leggibili, inesistenti e così via). È doveroso, da parte della scrivente, rendere noto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4233 del 2002, ha stabilito che le visite fiscali devono essere sempre agevolate da parte del lavoratore; in particolare ha affermato che decade il trattamento economico quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l esecuzione del controllo sanitario. Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità: I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day hospital o macroattività in regime ospedaliero, l effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie. I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell INAIL; I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a visite specialistiche (l avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell attestato da parte del dipendente); I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio). Pertanto, i periodi di convalescenza oltre a non essere soggetti a decurtazione economica (parere della Funzione Pubblica e nota del MEF) non devono essere soggetti a visita fiscale (ciò vale però solo nel caso in cui tale periodo sia ordinato dall ospedale stesso). In conclusione, in virtù anche di una riduzione di spesa, la visita fiscale può essere predisposta solo se il periodo di riposo o di convalescenza post ricovero sia certificato dal medico curante e non se predisposto direttamente dall ente ospedaliero. I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Il D.M. 206/2009 si limita a prevedere, ai fini dell esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità, la presenza di stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. La situazione di invalidità dev essere riconosciuta da una struttura medica competente. Non è richiesto, in quanto non specificato dalla norma, alcun grado minimo di invalidità ai fini dell esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità. La certificazione da parte del medico deve espressamente indicare che l assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Si precisa che la a visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo; Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la 3 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

visita fiscale se ha trasmesso all Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all accertamento legale dell invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione. In caso contrario, anche se l Amministrazione richiede l accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell ASL non trova in casa. Si ricorda che per tutte le assenze suindicate si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all Amministrazione all atto dell emissione della certificazione, se si vuole fruire dei benefici previsti. Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio). Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% di retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente ha 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata. Da ricordare, infine, che la Suprema Corte ha ritenuto: "giusta causa di licenziamento l'immotivata assenza del lavoratore alla visita di controllo per malattia, qualora tale comportamento si sia già verificato e sia stato disciplinarmente sanzionato, in quanto l'ostinazione del lavoratore nell'ignorare i doveri inerenti al modo di comportarsi in caso di malattia è da considerarsi motivo atto a compromettere la fiducia del datore di lavoro" (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/01/2015, n. 1603). Resta in vigore la facoltà per il dirigente scolastico di disporre la visita presso la Commissione Medica di verifica per quei docenti o personale ATA che, con reiterate assenze o comportamenti anomali, testimonino uno stato di salute inidoneo a garantire un servizio di qualità all utenza; esso è tanto più recepito dal D.Lgs. 150/2009, in quanto quest ultimo comporta sanzioni per il dirigente stesso qualora questi dovesse ritardare od omettere l attività di controllo sull efficacia del servizio e sulla garanzia di efficienza dei docenti e/o dei lavoratori, e la conseguente azione disciplinare in merito. Vale a dire che il lavoratore che non garantisca adeguata produttività, esprimendo tale stato con assenze reiterate e ricorrenti, o con comportamenti non idonei e non consoni al proprio ruolo, deve essere sottoposto a controlli specifici che ne attestino l idoneità alle mansioni. Lo stesso dicasi per i lavoratori che, pur non assentandosi, non garantiscano un servizio didattico o lavorativo rispondente agli obiettivi dell amministrazione. Alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente invita il personale tutto ad attenersi, con oculatezza, alle suddette disposizioni. Ulteriori innovazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 150/09 per quanto attiene alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari. Trattamento economico Nei primi dieci giorni di assenza anche non continuativi spetta il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La ritenuta economica per i primi dieci giorni di malattia è relativa ai primi dieci giorni di malattia di ogni periodo di assenza e non solo ai primi dieci giorni dell anno. Ogni evento morboso è tassato fino ai primi 10 giorni anche se giustificato da più certificati medici se non vi è soluzione di continuità. Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, spetta l intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio. 4 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

Nulla è innovato per quanto riguarda le assenze per malattia dovuta a causa di servizio o a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, a patologie invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto dal CCNL. Non sono soggette a decurtazione e, pertanto, fanno eccezione le assenze per maternità, interdizione anticipata dal lavoro, congedo per paternità, per espletamento delle funzioni di giudice popolare, congedi parentali, lutto e quelle usufruite ai sensi della Legge n. 104/92. Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia. Pertanto, la decurtazione retributiva: È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell anno; Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l assenza si protrae per più di dieci giorni; Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall undicesimo giorno sarà ripristinata l erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile; Se l evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile. In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post- ricovero, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri. Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce:...il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante. Si ricorda che le assenze per cui non si procede alla decurtazione economica sono: Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall INAIL; Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per ricovero ospedaliero si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute; 5 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

Ricovero domiciliare certificato dall ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero; I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dalla decurtazione economica i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie ( accertamenti ambulatoriali ). I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall intervento subito in ospedale). ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n.151/2001, riprese dall'art. 12 del CCNL 2006/2009. Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza. Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell'alt. 47 del D.L.vo n. 151/2001, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Si ricorda altresì che l INPS con circolare n 139 del 17/07/2015, richiamando il D. Lgs 80 del 15/06/2015 in attuazione dell Art. 1 commi 8 e 9 della Legge Delega 183/2014 riporta in premessa: 1. Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015. 2. I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015. 3. La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12 anno del bambino ovvero fino al 12 anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell art.35 del D.lgls.151/2001. 4.Le domande all INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell aggiornamento della procedura di presentazione delle domande. ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione. Al fine di consentire alla scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza/esonero dall'attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l'impegno. Le richieste avanzate dopo le ore 12.00 devono riguardare particolari gravi motivi contingenti e imprevisti (malessere; gravi problemi familiari e/o personali) 6 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

ASSENZA PER PERMESSI BREVI I permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o secondo le specifiche normative di settore vanno richiesti con domanda la quale va inoltrata, di norma, prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia. A tutto il personale in servizio sono concessi per esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero (al massimo due ore per il personale docente e tre per il personale ATA, per un complessivo di ore corrispondente all'orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 (trentasei) ore per anno scolastico per il personale ATA. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio a disposizione o con docenti non in servizio disponibili ad anticipare il recupero di un permesso breve richiesto per una data successiva. ASSENZA PER PERMESSO RETRIBUITO I permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore prevede 3 giorni all'anno per il personale a tempo indeterminato. II permesso retribuito per motivi personali e familiari, partecipazioni esami, matrimonio, partecipazione corsi di aggiornamento, convegni, ferie, deve essere richiesto al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima, fatte salve comprovate situazioni che presentano carattere di indifferibilità e urgenza, ed eventualmente giustificato anche mediante autocertificazione. Il personale docente può utilizzare, oltre ai 3 giorni per anno scolastico previsti dal contratto, i 6 giorni di ferie durante l'attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9, del CCNL 06/09, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per il personale ATA è necessaria l'autorizzazione preventiva del DSGA. II personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio, può utilizzare le stesse per la partecipazione alle attività didattiche e/o per sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio come previsto dalla circolare 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica. II personale interessato è tenuto a presentare la certificazione relativa all iscrizione, alla frequenza ed agli esami sostenuti al dirigente che a sua volta garantisce una articolazione dell'orario che (nei limiti compatibili con la qualità del servizio) agevoli la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. ASSENZA PER FERIE Le ferie devono essere richieste da tutto il personale, docente e ATA, al Dirigente Scolastico che ne autorizza la fruizione, valutate le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, e ne motiva per iscritto l'eventuale diniego. La richiesta deve essere presentata all'ufficio del dirigente almeno 5 giorni prima. Per il personale ATA è necessaria la preventiva autorizzazione del DSGA. Per i docenti è prevista dall'art. 13, comma 9, del CCNL 2006-2009 la possibilità di fruire 6 giorni di ferie durante lo svolgimento dell'attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con altro in servizio nella stessa sede e non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE Per quanto concerne le visite specialistiche si richiama integralmente la Circolare Ministeriale n. 8/2008 della Funzione Pubblica che ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con cui considerare, alla luce della 7 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

nuova normativa di cui al DL 112/2008 convertito in L. 133/2008, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti. In caso di improrogabile e comprovata necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici in orario di servizio, il dipendente può ricorrere a: permesso retribuito per motivi personali permessi brevi, assenza per malattia. In questo ultimo caso l assenza deve essere giustificate tramite certificazione di tali assenze. Al proposito, il comma 5 ter dell art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che: Nel caso in cui l assenza per malattia abbia luogo per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione (certificato medico indicante il giorno, luogo e orario - dalle ore alle ore- della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Allorché un dipendente debba effettuare una visita specialistica che comporti un assenza superiore ad un giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia, dovrà documentare sia l effettuazione della visita specialistica, nei modi suindicati, sia il periodo di viaggio. Essendo imputata a malattia l intero periodo, anche i giorni di viaggio saranno soggetti alle relative decurtazioni Quale che sia la tipologia di assenza richiesta, in applicazione delle norme del contratto collettivo dei lavoratori e conformemente alle interpretazioni dell' ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), per usufruire di permesso per visita specialistica il lavoratore deve documentare insieme all avvenuta prestazione anche l'effettiva impossibilità di effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio. ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92 I permessi di cui alla Legge n. 104/92 vanno usufruiti secondo le modalità già emanate con apposita circolare d inizio anno e indicate dalla norma stessa e dall art. 15, c. 6 CCNL 2006-09, in base al quale i docenti devono usufruirne possibilmente in giornate non ricorrenti. ASSENZA PER AGGIORNAMENTO I docenti hanno diritto a 5 giorni di permesso retribuito per anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione con l esonero dal servizio. Per la sostituzione si applica la normativa sulle supplenze brevi in vigore nei diversi gradi di scuola. Le richieste di partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento in orario di servizio devono essere presentate almeno 5 giorni prima e autorizzate dal Dirigente Scolastico, il quale vaglierà il numero di richieste pervenute per lo stesso evento formativo\di aggiornamento e autorizzerà un numero massimo di partecipazioni (2 docenti per ogni ordine di scuola) tenendo conto sia dell ordine di presentazione delle richieste che della pertinenza della formazione\aggiornamento con il profilo professionale. Le modalità di fruizione e concessione sono comunque demandate alla Contrattazione Integrativa d Istituto. La fruizione di tali permessi va poi documentata consegnando agli uffici di segreteria l attestato di partecipazione all attività indicante giorno e orario. Diversamente sarà considerata assenza ingiustificata. ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE L assenza per gravi patologie è regolamentata dal comma 9 dell art. 17 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola. 8 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

La norma citata recita testualmente In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l intera retribuzione. Alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per grave patologia non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a Tempo Indeterminato; 9 mesi o 30 giorni per il personale a Tempo Determinato: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%. Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. La Scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta Brunetta. Affinchè gli interessati possano invocare l applicazione del citato beneficio è necessario il concorso di una serie di elementi. Devono infatti sussistere ed essere valutati contestualmente due requisiti essenziali: che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da struttura convenzionata; che per fronteggiare la grave patologia da cui è affetto l interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità non può essere rimessa a questo Ufficio, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria. L art. 5, c.1, lett. a) del D.L.gs 124/98 del Ministero della sanità, e successivo regolamento (D.M. 329/99, come modificato dal DM 296/2001 e dal DM 279/2001), prevede un elenco di malattie considerate croniche ed invalidanti e di malattie rare che danno diritto a vari benefici, ma non tali da essere trasposte integralmente ai fini della normativa di cui al succitato art. 17. Non esiste dunque, allo stato, una elencazione di patologie gravi, ma solo la possibilità, da parte della competente ASL, di certificarne la gravità. Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la sussistenza della grave patologia. Tale certificazione non è però sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell agevolazione contrattualmente prevista. La norma, infatti, fa riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare. La certificazione prodotta, dunque, dovrà far riferimento anche al percorso terapeutico adottato e contenere l indicazione dei giorni durante i quali il dipendente dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i periodi che danno diritto all applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque: A. periodi di assenza per i giorni necessari all applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital); 9 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

B. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate). Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, insieme a quelli per infortuni sul lavoro, a quelli riconducibili a malattie dipendenti da cause di servizio ed a quelli connessi a situazioni di invalidità riconosciuta. La ratio della norma in esame è dunque dichiaratamente quella di sottrarre dal computo dei giorni di assenza per malattia (sia ai fini del calcolo del periodo massimo di comporto sia allo scopo di derogare alla regola della progressiva riduzione della retribuzione) i giorni di assenza dovuti alle conseguenze di terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti. Da quanto richiamato discende che la certificazione medica da presentare a Scuola deve obbligatoriamente precisare che trattasi di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti e indicare puntualmente il numero di giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti. La certificazione prodotta, oltre a contenere l esplicito riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare, dovrà indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio. Dunque, affinché siano riconosciute i benefici di cui all art. 17 comma 9 del CCNL/2007 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) le certificazioni, a seconda dei casi, dovranno specificare Assenza per grave patologia sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto. Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla grave patologia sarà sufficiente presentare l attestazione, rilasciata dal medico dell ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari). Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie salvavita praticate direttamente dal lavoratore sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie. Solo ed esclusivamente, quindi, nelle ipotesi di effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte di soggetti affetti da gravi patologie e delle conseguenze certificate delle terapie eseguite, tali assenze dovranno essere escluse dal computo del periodo massimo di comporto e retribuite per intero. Le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia. In considerazione della sensibilità dei dati trattati, tutta la documentazione afferente i casi in esame sarà gestita, dalla Scuola, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Non risultano calzanti nei casi in esame, ragioni legate a privacy e riservatezza. Esistono infatti, come anche riportato dalla C.M. del P.d.C.M. 2/2010, situazioni particolari, nelle quali il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi. Sono, in particolare, situazioni nelle quali si deve decidere se applicare o meno al dipendente un regime di favore. Ciò precisato, si informano i signori Docenti e ATA in indirizzo che il regime più favorevole al dipendente sarà applicato SOLO nel caso in cui il dipendente faccia pervenire a Scuola la certificazione richiesta. Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. 10 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it

Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente. Per tutto quanto non espresso si rimanda alle normative integrali vigenti. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur certa della professionalità e della puntualità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione Scolastica, il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza, rispetto ai già onerosi compiti che gli stessi svolgono, sia per evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero, di certo, al clima di serenità e fattiva cooperazione. Il DSGA, il personale amministrativo e i Collaboratori del DS sono pregati di vigilare sul rispetto delle seguenti disposizioni. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Gemma Faraco (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 11 Web: www.icmontaltotaverna.gov.it - E-mail: csic88800n@istruzione.it - csic88800n@pec.istruzione.it