18.10.2013 Bonus ristrutturazione: iter da seguire



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 18.10.2013 Bonus ristrutturazione: iter da seguire Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Nel corso degli anni, la detrazione IRPEF del 36% (50%) per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata costantemente oggetto di proroga attraverso Leggi finanziarie, nonché di modifiche relative sia agli interventi agevolabili sia al limite massimo detraibile. Nel corso del 2012 il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia: l art. 11, D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita ) ha, infatti, aumentato al 50% la detrazione spettante per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 poi prorogata al 31 dicembre 2013 (e sulla base del disegno di legge della legge di stabilità 2014 fino al 31.12.2014). Alla luce delle continue modifiche normative vediamo ad oggi qual è l iter da seguire per poter fruire dell agevolazione in questione. Premessa Per il 2012 e anni successivi, il D.L. n. 201/2011, articolo 4, commi 9 e 10, conferma che per fruire della detrazione per ristrutturazione vanno rispettate le indicazioni del Decreto 18 febbraio 1998, n. 41, attuativo della detrazione del 36%. Pertanto, sono confermati gli adempimenti richiesti nel 2011 come semplificati a opera del D.L. n. 70/2011 che ha disposto, a decorrere dal 14 maggio 2011, l eliminazione dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori a Pescara per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed acquisto di box auto/parcheggi pertinenziali. Detto adempimento è tuttavia sostituito dall obbligo di: compilazione della sezione Dati catastali identificativi dell immobile e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento nel quadro E/RP della dichiarazione dei redditi; 1

conservazione ed esibizione, a richiesta dell Ufficio, dei documenti individuati dall Agenzia delle Entrate con Provvedimento 2 novembre 2011. Le semplificazioni sopra esposte sono applicabili ai lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011): per gli interventi edilizi e gli acquisti di box auto precedenti alla citata data vigono ancora le vecchie regole. Sempre dalla medesima data, il D.L. n. 70/2011 ha inoltre disposto l eliminazione dell obbligo di indicazione separata del costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall agevolazione del 36 e del 55%. Si noti infine che l art. 16-bis, TUIR, al comma 10 prevede che ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti la detrazione in esame potranno essere stabilite con un Decreto del ministro dell Economia e delle Finanze. Adempimenti Gli adempimenti richiesti relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio possono essere brevemente riassunti come di seguito: acquisizione, se necessaria, della documentazione edilizia richiesta per porre in essere l intervento (generalmente SCIA, DIA o concessione edilizia); comunicazione all ASL competente nel territorio, prima dell inizio dei lavori, se il tipo di intervento edilizio richiede tale comunicazione; acquisizione dell autorizzazione all effettuazione dei lavori, rilasciata dal proprietario/possessore quando i lavori sono eseguiti dal detentore; pagamento tramite bonifico bancario/postale delle spese sostenute, attestate con fattura, ricevuta o altra documentazione. La procedura di seguito illustrata è valevole anche nel caso in cui il contribuente intenda realizzare/ristrutturare un posto auto o box pertinenziale. Per l acquisto vigono regole differenti. Per gli interventi iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011 non è più richiesto l invio della comunicazione di inizio lavori a Pescara; detto adempimento è sostituito dall obbligo di conservazione (ed esibizione a richiesta degli uffici) dei documenti elencati nel Provvedimento 2 novembre 2011. Con Circolare n. 19/2012 (punto 1.1) la decorrenza dell eliminazione dell invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, è stata prevista in via interpretativa dal 1/1/2011 (lavori iniziati nel 2011). Inoltre, a decorrere dal medesimo termine (14 maggio 2011), è stato soppresso l obbligo di separata 2

esposizione del costo della manodopera in fattura. In questo caso, come precisato dalla Circolare n. 19/2012, punto 1.3, la soppressione di tale obbligo ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011 (anche antecedentemente al 14 maggio 2011), sia per quelle sostenute in anni precedenti. Si ricorda inoltre che la documentazione inerente l intervento effettuato (fatture, bonifici, etc.) deve essere esibita anche in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di richiedere la detrazione del 36%-50%. Documentazione edilizia Per i lavori di ristrutturazione edilizia, in linea generale, è necessario richiedere presso il Comune competente la documentazione tecnica abilitativa. La documentazione necessaria, nonché l inquadramento degli interventi stessi può variare in base alla normativa locale: è necessario che il soggetto interessato si informi presso il Comune competente. Il Provvedimento 2 novembre 2011 (documentazione da conservare ed esibire, se richiesta) dispone che se la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione di un determinato intervento per il quale la normativa fiscale ammette la detrazione del 36%-50%, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ai sensi dell articolo 47, D.P.R. n. 445/2000) in cui attesti: la data di inizio lavori; che gli interventi edilizi realizzati sono compresi tra quelli agevolabili. FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a..., nato/a il..., a..., residente in..., Via/Piazza... codice fiscale..., consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall art. 76, D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all art. 75, DPR n. 445/2000, 3

DICHIARA con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale..., ubicata nel Comune di......, in via... n..., codice catastale... foglio..., particella..., sub..., che sono state sostenute spese per interventi di... iniziati in data... che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell art. 16-bis, TUIR, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente. Si allega fotocopia del documento d identità valido. Data... Firma... Comunicazione alla Asl Per poter fruire della detrazione, può essere necessario inviare all ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., nella quale sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione dei lavori da effettuare e generalità del committente; natura delle opere da realizzare; impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di contribuzione del lavoro; data di inizio dei lavori. La Circolare n. 121/1998 dispone che la raccomandata contenente le informazioni sopra elencate può essere sostituita dalla comunicazione alla ASL effettuata ai sensi dei D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 (detti Provvedimenti sono stati sostituiti dal D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ). Tale documento deve comunque essere inviato all ASL competente tramite lettera raccomandata. Si noti che, in linea generale, l obbligo di comunicazione all ASL sussiste nelle seguenti casistiche: cantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente; cantieri che inizialmente non risultavano soggetti a notifica ma che, in corso d opera, per effetto di modifiche intervenute, rientrino nel caso sopraesposto; 4

cantieri in cui operi una sola impresa, per interventi con durata complessiva superiore a 200 giorni/uomo. Il modello da inviare all ASL va sottoscritto dal committente/responsabile dei lavori. Di seguito si propone un fac simile di comunicazione alla ASL. Si noti che l obbligo di conservare ed esibire, se richiesta, la comunicazione alla ASL è ribadito anche dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011. Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE di... via/piazza... Città... NOTIFICA PRELIMINARE Art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 - in conformità all Allegato XII Vale anche come comunicazione ai fini dell articolo 16-bis, TUIR (detrazione IRPEF del 36%)? SI NO 1. Data della comunicazione... 2. Indirizzo del cantiere... 3. Committente/i (nome/i, cognome/i, codice fiscale e indirizzo/i)... 4. Natura dell opera... 5. Responsabile/i dei lavori (nome/i, cognome/i, codice fiscale e indirizzo/i)... 6. Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell opera (nome/i, cognome/i, codice fiscale e indirizzo/i)...... 7. Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell opera (nome/i, cognome/i, codice fiscale e indirizzo/i)...... 8. Data presunta d inizio dei lavori in cantiere... 9. Durata presunta dei lavori in cantiere... 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere... 5

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere... 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate...... 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori ( )... firma del: Committente o del Responsabile dei lavori Nota: APPENDERE COPIA DELLA PRESENTE NOTIFICA IN CANTIERE Dichiarazione di consenso del possessore In caso di lavori eseguiti dal detentore dell immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi, è richiesto che il contribuente sia in possesso della dichiarazione del possessore dell immobile di consenso all esecuzione dei lavori. Di seguito si propone un fac simile della citata dichiarazione. DICHIARAZIONE DI CONSENSO del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori da parte del detentore (Legge n. 449/1997, art. 1) Io sottoscritto/a.., nato/a a. in data.., codice fiscale. residente a.. in via/piazza., possessore dell immobile sito in. Via individuato con i seguenti dati catastali: partita foglio. Mappale.. subalterno AUTORIZZO il/la Signor/a.., nato/a a il.. detentore dell immobile in oggetto in seguito a: contratto di locazione (estremi e data di registrazione ); comodato (se presenti, estremi e data di registrazione ); ad effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio nell immobile sopracitato. Luogo. Data... Firma 6

Soppressione della comunicazione di fine lavori per spese superiori a 51.645,69 Con Circolare n. 21/2010 l Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la comunicazione per i lavori che superavano il limite di 51.645,69 non costituiva più un adempimento obbligatorio, dato che il limite massimo di spesa detraibile non poteva superare l importo di 48.000,00. Dal 26 giugno 2012 la soglia di spesa detraibile ( 96.000,00) è superiore ad 51.645,69; era quindi dubbio se l adempimento in esame fosse diventato di nuovo obbligatorio; l Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 13/2013, ha risolto la questione. Preliminarmente, il documento di prassi osserva che la nuova disciplina della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuta nell articolo 16-bis, TUIR, conferma l applicazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato con Decreto n. 41/98. Il regolamento è stato da ultimo modificato dal D.L. n. 70/2011, che, eliminando la comunicazione di inizio lavori all Agenzia delle Entrate, ha individuato nella dichiarazione dei redditi la sede esclusiva per l invio di dati all Amministrazione Finanziaria da parte dei contribuenti, demandando a un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate l individuazione dei documenti da conservare ed esibire in sede di controllo. Tale Provvedimento, datato 2 novembre 2011, non richiede, tra i documenti la cui conservazione è necessaria al fine del controllo, la dichiarazione di esecuzione dei lavori che superano l importo complessivo di 51.645,69. Per questo motivo, con Circolare n. 13/2013 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori non è necessaria, anche nel caso in cui il contribuente porti in detrazione spese superiori ad 51.645,69. Riepilogo Adempimenti richiesti per detrazione 36% - 50% (anno 2012 e successivi) Applicabilità decreto n. 41/1998 (attuativo della detrazione del 36%) Come modificato dal D.L. n. 70/2011 7

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DOCUMENTAZIONE EDILIZIA La documentazione necessaria e l inquadramento degli interventi stessi possono variare in base alla normativa locale: è necessario che il soggetto interessato si informi presso il Comune competente. COMUNICAZIONE ALLA ASL Invio alla ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R con le informazioni dei lavori in corso DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE In caso di lavori eseguiti dal detentore dell immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi, è richiesto che il contribuente sia in possesso della dichiarazione del possessore dell immobile di consenso all esecuzione dei lavori. SOPRESSIONE COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI Con Circolare n. 13/2013 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori non è necessaria, anche nel caso in cui il contribuente porti in detrazione spese superiori ad 51.645,69. - Riproduzione riservata - 8