Oggetto: DL 13.05.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di imposte dirette



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PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20 16121 GENOVA TEL: 010 553241 FAX: 010 5532460 E-MAIL: studio.genova@stsnet.it C. F. E P. IVA: 03022160109 Ai Signori Clienti Loro Sedi Genova, 2 settembre 2011 CIRCOLARE N. 15/2011 Oggetto: DL 13.05.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di imposte dirette Premessa Facendo seguito alla ns. precedenti circolari in materia di novità apportate dal c.d. decreto sviluppo, si segnalano di seguito ulteriori novità dello stesso decreto in materia di imposte dirette, riguardanti in particolare: la riapertura della rideterminazione del costo o valore d acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, possedute al di fuori del regime d impresa; l abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate, per beneficiare della detrazione IRPEF del 36%; l abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% e della detrazione IRPEF/IRES del 55%; la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale, per il riconoscimento della ruralità fiscale dei fabbricati; l esclusione dall obbligo della tenuta della scheda carburante per gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate; la deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici, per i soggetti in contabilità semplificata. Riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni Viene riproposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un apposita perizia giurata di stima. A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell 1.7.2011. Redazione e asseverazione della perizia giurata Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d acquisto occorre, entro il 2.7.2012 (in quanto il 30.6.2012 cade di sabato), far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. Versamento dell imposta sostitutiva La rideterminazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza del 2.7.2012, dell imposta sostitutiva, calcolata sull intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni non qualificate. In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza rispettivamente al 2.7.2012, all 1.7.2013 e al 30.6.2014. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui. Possibilità di detrarre l imposta della precedente rivalutazione o di ottenerne il rimborso Innovando rispetto alle precedenti versioni dell agevolazione, il DL sviluppo stabilisce che: i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l importo relativo all imposta sostitutiva già versata; i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione potranno chiedere il rimborso dell imposta sostitutiva già pagata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO). Viene però stabilito che l importo del rimborso non può essere superiore all imposta sostitutiva dovuta per l ultima rideterminazione che viene effettuata. Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la vecchia imposta in detrazione dalla nuova, in quanto non è possibile andare a credito. Ad esempio, se in relazione ad un terreno edificabile erano stati versati 30.000,00 euro di imposta sostitutiva e per la nuova rideterminazione l imposta dovuta è solo più di 25.000,00 euro (per effetto di una diminuzione del valore), è possibile, alternativamente: detrarre i 30.000,00 euro già versati dai 25.000,00 euro dovuti per la nuova rideterminazione, con la conseguenza che non si deve versare più nulla e l eccedenza di 5.000,00 euro della vecchia imposta viene persa; effettuare il versamento di 25.000,00 euro della nuova imposta e richiedere a rimborso 25.000,00 euro della vecchia imposta. Il rimborso dell imposta sostitutiva relativa a precedenti rivalutazioni deve essere richiesto entro il termine di decadenza di 48 mesi, calcolato a partire dalla data del versamento dell intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all ultima rideterminazione che viene effettuata. Pertanto, ad esempio, se l imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione viene versata il 28.6.2012, la richiesta di rimborso dell imposta precedentemente versata deve avvenire entro il 28.6.2016. Qualora, in relazione ai pregressi versamenti dell imposta sostitutiva riguardanti rideterminazioni effettuate entro il 14.5.2011, il termine per il rimborso risulti essere già scaduto, la relativa richiesta potrà essere effettuata entro il 14.5.2012. 2

Detrazione IRPEF del 36% - abolizione della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di pescara Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio, il DL sviluppo elimina l obbligo di inviare, prima dell inizio dei lavori, l apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate. L omissione o il ritardo di tale comunicazione costituiva causa di decadenza dell agevolazione. Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi Al riguardo, diventa invece obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, e segnatamente: i dati catastali identificativi dell immobile oggetto dell intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, gli estremi di registrazione dell atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione); gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Conservazione della documentazione È inoltre necessario conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Decorrenza In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara sia venuto meno a decorrere dai lavori iniziati dal 14.5.2011 (data di entrata in vigore del DL sviluppo ). Acquisto di box o posti auto pertinenziali Deve quindi ritenersi ancora operante l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara in relazione agli acquisti di box o posti auto pertinenziali avvenuti nel 2010. Per tale tipologia di interventi, infatti, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si inizia a fruire della detrazione del 36% (es. entro il 30.9.2011, in caso di trasmissione telematica del modello UNICO 2011). Acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate La comunicazione al Centro operativo di Pescara non doveva comunque essere effettuata al fine di beneficiare della detrazione del 36% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Comunicazione all azienda sanitaria locale competente Resta ferma la comunicazione di inizio lavori all Azienda sanitaria locale competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 3

Detrazioni del 36% e del 55% - abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera Il DL sviluppo elimina anche l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, che riguardava: sia la detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio; sia la detrazione IRPEF/IRES del 55% per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. L omissione di tale indicazione costituiva causa di decadenza delle suddette agevolazioni. Decorrenza In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l abolizione dell obbligo di indicare il costo della manodopera si applichi a decorrere dalle fatture emesse dal 14.5.2011 (data di entrata in vigore del DL sviluppo ), anche se l esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente. Acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate L abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera si applica anche in relazione alla detrazione del 36% spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Indicazione dei beni significativi Rimane ferma l indicazione in fattura della valorizzazione dei c.d. beni significativi (es. infissi, sanitari, caldaie, ecc.): il cui valore superi il 50% dell intero corrispettivo della prestazione; nei casi in cui si applichi l IVA del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Riconoscimento della ruralità fiscale dei fabbricati - presentazione delle domande di variazione della categoria catastale Ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale degli immobili, i soggetti interessati (proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) possono presentare all Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale: per l attribuzione all immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale); entro il 30.9.2011. Alla suddetta domanda deve essere allegata un autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l immobile possiede i previsti requisiti di ruralità: fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; in via continuativa. Esame delle domande da parte dell Agenzia del Territorio L Agenzia del Territorio, entro il 20.11.2011: 4

verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale; convalida l autocertificazione presentata; riconosce l attribuzione della categoria catastale richiesta (A/6 o D/10). Nel caso in cui l Amministrazione finanziaria non si pronunci entro il 20.11.2011, il contribuente può considerare attribuita la categoria catastale richiesta, in via provvisoria, fino al 20.11.2012. Rigetto della domanda presentata Qualora l Amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato, neghi l attribuzione di tale categoria catastale entro il 20.11.2012, il contribuente dovrà provvedere a versare: le imposte dovute e i relativi interessi; le conseguenti sanzioni, applicate in misura doppia rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. Provvedimento attuativo Con un apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze saranno stabilite: la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell autocertificazione; le altre modalità applicative delle disposizioni in esame. Esclusioni dalla tenuta della scheda carburante I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della deducibilità del relativo costo, non devono più compilare e tenere l apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). Carte emesse da operatori finanziari non residenti La compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane quindi obbligatoria se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. Modalità miste di pagamento Poiché la norma richiede l utilizzo esclusivo delle suddette carte per l acquisto dei carburanti, l utilizzo anche di altre modalità di pagamento (es. contanti, assegni) non permette di beneficiare dell esonero dall obbligo di compilazione della scheda carburante. Compilazione facoltativa della scheda Stante il carattere agevolativo della disposizione in esame, è comunque possibile non avvalersi della semplificazione continuando a documentare gli acquisti di carburante attraverso l apposita scheda, anche se i pagamenti avvengono sempre mediante le suddette carte. 5

Soggetti in contabilità semplificata - Deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici Vengono modificate le modalità di determinazione del reddito d impresa per le c.d. imprese minori, vale a dire i soggetti che sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria. In particolare, viene stabilito che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro, sono deducibili nell esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi. A fini di semplificazione, viene quindi introdotta una deroga al generale principio di competenza economica, in favore del principio della registrazione ai fini IVA. * * * * Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Studio Tributario Societario 6