Modifica impostazione bilancio (Titolo I dell entrata)

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Modifica impostazione bilancio (Titolo I dell entrata) Le entrate del Titolo I da iscrivere nel bilancio di previsione 2013 e nel bilancio pluriennale 2013-2015 hanno subito profonde trasformazioni per effetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 23/2011 e nel d.l. n. 201/2011, nel d.l. 95/2012, nel d.l. 174/2012 e nella legge 228/2012. Sostanzialmente si può affermare che le entrate tributarie degli enti locali sono state completamente modificate.

Interventi operati nel bilancio 2012 (Titolo I dell entrata) Nel 2012 dal bilancio di previsione abbiamo eliminato l ICI ed istituito l IMU istituito (facoltativamente) l imposta di soggiorno e l imposta di scopo eliminato la addizionale enel e la compartecipazione iva aumentato (facoltativamente) l addizionale comunale irpef (alcuni l hanno istituita) aumentato (facoltativamente) il Tosap e l Imposta sulla pubblicità Adeguato il fondo sperimentale di riequilibrio

Interventi da operare nel bilancio 2013 (Titolo I dell entrata) Nel 2013 e seguenti dobbiamo eliminare la Tarsu ed istituire il Tares istituire (facoltativamente) l imposta di soggiorno e l imposta di scopo aumentare (facoltativamente) l addizionale comunale irpef (ovvero istituirla) aumentare (facoltativamente) il Tosap e l Imposta sulla pubblicità Adeguare il fondo sperimentale di riequilibrio

Addizionale comunale Irpef (Titolo I dell entrata) Per effetto delle disposizioni contenute nell art. 1 comma 11 del d.l. n. 138/2011 dal 2012 i comuni possono istituire o aumentare l addizionale comunale Irpef senza alcun limite agli incrementi annuali ma nel solo rispetto del tetto massimo dell aliquota che è fissata allo 0,80%. I comuni hanno inoltre queste facoltà di scelta: istituire la soglia di esenzione differenziare le aliquote dell addizionale comunale Irpef per scaglioni di reddito

Tares (Titolo I dell entrata) L art. 14, comma 1 del d.l. n. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale Tares. La norma ha esplicitamente indicato la natura tributaria di tale nuovo prelievo, che quindi dovrebbe essere iscritto al Titolo I Categoria 3 dell entrata.

Tares (Titolo I dell entrata) Solo per i comuni che sono a Tia esternalizzata le alternative che si presentano sono due: introdurre il Tares con natura tributaria; mantenere il Tares con natura corrispettiva utilizzando le disposizioni contenute nell art. 14 comma 29, 30, 31 e 32 del d.l. n. 201/2011. In questo caso, per mantenere la natura corrispettiva, occorre che i comuni istituiscano un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico consentendo così il mantenimento della gestione esternalizzata del servizio, quindi, in questi casi, il Tares è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tares (Titolo I dell entrata) Gli stanziamenti di bilancio dovranno tenere conto del fatto che, dal 2013, ai sensi dell art. 14, comma 13-bis del d.l. n. 201/2011, la maggiorazione applicabile ai fini Tares per i servizi indivisibili (ossia la maggiorazione di 0,30 centesimi a metro quadrato) determina un incremento di entrata per i comuni e una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui Fondi sperimentali di riequilibrio e perequativi.

Tares (Titolo I dell entrata) Il gettito tares sarà determinato tendendo conto della componente rifiuti sommata alla addizionale provinciale sommata alla quota servizi indivisibili (l art. 14, comma 13 del d.l. n. 201/2011 prevede che alla tariffa determinata secondo le disposizioni sopra commentate si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione di 0,10 euro per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato).

Revoca aumento tariffe ed aliquote tributi locali (Titolo I dell entrata) L art. 13, comma 14, lett. a) del d.l. n. 201/2011 abroga l art. 1 del d.l. n. 93/2008 determinando la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali stabilito dalla stessa norma. Pertanto, sarà possibile aumentare l imposizione ai fini Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità, Imposta di scopo.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio (Titolo I dell entrata) La quantificazione del Fondo sperimentale di riequilibrio è alquanto complessa in quanto oltre ai tagli strettamente collegati al gettito dell IMU. Lo spending review ha previsto ulteriori tagli poi adeguati dalla legge di stabilità per il 2013 in euro 2.250 milioni.

Determinazione fondo sperimentale riequilibrio (Titolo I dell entrata) Rimangono confermate le riduzioni di cui all art. 14, comma 2, del d.l. 78/2010 Rimangono confermate le riduzioni di cui all art. 28, commi 7 e 9, del d.l. 201/2011 Riduzione di cui all art. 16, comma 6, d.l. 95/2012 aumenta di 4,5 volte (infatti il taglio complessivo previsto passa dai 500 milioni del 2012 ai 2250 milioni del 2013 e seguenti)

Cinque per mille (Titolo I dell entrata) L art. 23, comma 2 del d.l. 95/2012 proroga anche per l esercizio finanziario 2013 le disposizioni contenute nell art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del d.l. n. 40/2010 con riferimento alla destinazione da parte dei contribuenti della quota del cinque per mille del gettito Irpef derivante dalla dichiarazione dei redditi dell anno 2012.

Fondo sviluppo investimenti (Titolo II dell entrata) Il Fondo sviluppo investimenti continua a essere parametrato ai mutui ancora in essere al 1 gennaio 2012. Con comunicato del 5 dicembre 2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l estinzione anticipata di mutui mediante l utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all art. 11 del d.l. n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

Aumento delle tariffe dei servizi (Titolo III dell entrata) Le entrate del Titolo III non sono soggette ad alcun vincolo normativo, per cui è ammesso qualsiasi aumento delle tariffe dei servizi. Si rammenta che tra gli allegati al bilancio di previsione, l art. 172 del Tuel prevede di allegare la deliberazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale. Pertanto, in sede di redazione del bilancio di previsione: con atto della giunta comunale si determinano le tariffe dei servizi; con atto del consiglio comunale si determina la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale.

Oneri di urbanizzazione (Titolo IV dell entrata) L art. 2, comma 41 del d.l. n. 225/2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la possibilità prevista dall art. 2, comma 8 della legge n. 244/2007, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento delle spese correnti e per una ulteriore quota non superiore al 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Pertanto, solo nel bilancio di previsione 2012 era possibile prevedere l utilizzo degli oneri per finanziare la parte corrente.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni (Titolo IV dell entrata) Ai sensi dell art. 58 del d.l. n. 112/2008 occorre allegare al bilancio di previsione il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali. Qualora l ente non intenda procedere ad alcuna alienazione o non abbia patrimonio da alienare e valorizzare ne darà atto nella delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Fondo nazionale ordinario investimenti (Titolo IV dell entrata) L art. 2, comma 23 delle legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) ha riconfermato solo per il triennio 2010-2012 le risorse aggiuntive per i piccoli comuni tra cui il Fondo aggiuntivo destinato al Fondo nazionale ordinario investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Pertanto per l anno 201 3 non sembra confermata tale maggiorazione (circa 10.000 euro).

Mutui (Titolo V dell entrata) Art. 8, comma 1 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) modifica l art. 204 del Tuel relativamente ai limiti di indebitamento che diventano: 8% per anno 2012 (prima era 10%); 6% per anno 2013 (prima era 8%); 4% a decorrere dal 2014.

Addizionale provinciale tares (Titolo I della spesa) Si rammenti che occorre stanziare nel bilancio di previsione il capitolo di spesa per il trasferimento alla Provincia della quota provinciale del tares, dato che non è più possibile la riscossione a mezzo ruolo e quindi il riversamento diretto da parte dell esattore.

Vincoli spesa del d.l. 78/2010 (Titolo I della spesa) Ai sensi dell art. 6 del d.l. 78/2010, riguardano la riduzione delle spese per: consulenze, studi e ricerche ( max 20% del 2009) convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, relazioni pubbliche (max 20% del 2009) missioni, formazione (max 50% del 2009)

Spese autovetture, buoni taxi (Titolo I della spesa) A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesasostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

divieto sponsorizzazioni passive (Titolo I della spesa) Ai sensi dell art. 6 del d.l. 78/2010, sono vietate le sponsorizzazioni passive

Vincoli spesa personale (Titolo I della spesa) Rimangono confermati i vincoli di spesa del personale disciplinati nei commi 557 e 562 della legge 296/2006: inferiore all anno precedente per gli enti sottoposti al patto di stabilità (enti oltre 1000 abitanti) inferiore al 2008 per gli alti enti (enti con meno di 1000 abitanti)

vincoli spesa personale a tempo determinato (Titolo I della spesa) Rimangono confermati i vincoli sulla spesa del personale a tempo determinato, convenzioni, collaborazione coordinate e continuative, contratti di formazione e lavoro, somministrazioni di lavoro, lavoro accessorio di cui all art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (max 50% del 2009).

canoni locazioni passive (Titolo I della spesa) Sono bloccati gli adeguamenti istat per i canoni di locazione passiva art. 3 d.l. 95/2012

Fondo riserva (Titolo I della spesa) Il fondo di riserva va creato per un importo minimo pari allo 0,30% della spesa corrente e sino al 2% della stessa. Se l Ente ha utilizzato per cassa somme a specifica destinazione o si trova in anticipazione, deve accantonare minimo lo 0,45%. (art 6, comma 17, d.l. 95/2012). La metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Art. 3, comma 1, 174/2012

Fondo svalutazione crediti (Titolo I della spesa) A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell' entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (art 6, comma 17, d.l. 95/2012).

Applicazione Avanzo Amministrazione L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato se l Ente ha utilizzato per cassa somme a specifica destinazione o si trova in anticipazione (comma 3bis art. 187 art. 3, comma 1, 174/2012)