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N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Anna Tavassi dott. Fernando Ciampi dott. Claudio Marangoni ha pronunciato la seguente SENTENZA Presidente Giudice Relatore Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57663/2013 promossa da: LURE LTD (C.F. ), con il patrocinio dell avv. BERNAVA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BERNAVA ANDREA contro ATTORE I.T.C. SRL GIA PARIS GROUP SRL (C.F. 07348700969), con il patrocinio dell avv. VIRARDI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. VIRARDI DAVIDE CONCLUSIONI CONVENUTO Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 5

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giudica il Collegio che le domande attoree siano infondate e debbano, pertanto, essere respinte. In giudizio si discute delle pretese creditorie di parte attrice, in base ad un contratto di licenza esclusiva, stipulato in data 4 agosto 2010 con la Gianfranco Ferrè spa in Amministrazione Straordinaria e relativo al commercio di prodotti contraddistinti dai marchi Ferrè (ad eccezione del marchio Gianfranco Ferrè ) in Cina ed altri Paesi del Sud-Est Asiatico; tali pretese sono svolte nei confronti della convenuta ITC, sul presupposto che la stessa abbia acquistato l azienda della Gianfranco Ferrè spa in Amministrazione Straordinaria, sia subentrata nel predetto contratto di licenza esclusiva e sia rimasta, poi, inadempiente alle relative obbligazioni. Si è costituita in giudizio la parte convenuta che, pur riconoscendo l avvenuto acquisto dell azienda de quo, ha contestato, preliminarmente, oltre alla nullità della citazione, di essere succeduta nel contratto in questione ed ha resistito, comunque, nel merito, alle avverse domande chiedendone il rigetto. Va sgomberato il campo, preliminarmente, dalle eccezioni di parte convenuta relativamente alla procura attorea, eccezioni che, essendo state formulate del tutto tardivamente solo in comparsa conclusionale, sono, a tacer d altro, del tutto indelibabili. Parte convenuta ha chiesto anche, preliminarmente, la sospensione del presente giudizio in attesa delle pronunzie, in sede civile e penale, nei confronti dei Commissari Straordinari della Gianfranco Ferrè spa, ma il Collegio non riscontra la sussistenza dei relativi presupposti: a parte la non fornita, completa informazione circa la materia decidenda nelle suddette sedi, ciò che qui rileva è, anzitutto, il fatto che l accertamento di un eventuale responsabilità civile o penale dei Commissari Straordinari della Gianfranco Ferrè spa non potrebbe, in nessun caso, incidere sui rapporti inter alios, intercorrenti tra le parti di questo giudizio ed, inoltre, il fatto che non vi è prova della pendenza di un giudizio penale già in atto (piuttosto che di mere indagini preliminari). Va, poi, sgomberato il campo dalla altrettanto preliminare e, comunque, tardiva eccezione di nullità della citazione e ciò per assunto, mancato avvertimento di cui all art.163 n.7 c.p.c.: pagina 2 di 5

l eccezione, sollevata solo tardivamente in memoria ex art. 183, 6, n.3, risulta, in ogni caso, infondata in quanto l invocata disposizione mira solo a salvaguardare i termini a difesa di parte convenuta e comporta unicamente che questa parte possa, una volta costituitasi come nel caso di specie, chiedere al Giudice termini maggiori di quelli assegnatile da controparte (art.164, 3, c.p.c.); non essendo ciò avvenuto nel caso di specie, si deve escludere ogni vulnus al diritto di difesa ed ogni conseguente nullità. Nel merito, invece, ritiene questo Giudice (accantonata la questione relativa alla mancata sottoscrizione dell Amendment 1 novembre 2010, che non comportava alcuna variazione degli impegni contrattuali dedotti nel presente giudizio) la fondatezza della preliminare eccezione della parte convenuta relativa al mancato subentro nel contratto de quo. Va premesso che, nella specie, parte convenuta, a supporto dell assunto circa la propria ignoranza del contratto di licenza di cui è causa, ha dedotto, incontestatamente, che: 1 ) la stipula delle intese di cessione d azienda di essa convenuta con i Commissari Straordinari della Gianfranco Ferrè spa in A.S. si sia realizzata nell ambito di un procedimento in cui la consultazione delle scritture contabili relative all azienda ceduta è avvenuta con accesso ad un data room del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè un sito web protetto, contenente la documentazione relativa al complesso aziendale, sito che è rimasto accessibile sino al 1 agosto 2010; 2 ) che le intese tra i Commissari Straordinari suddetti e parte attrice, relativamente alla licenza di cui è causa, siano state sottoscritte, originariamente, solo in data successiva e cioè 4 agosto 2010; va premesso, inoltre e sempre nel medesimo contesto, che, secondo parte attrice, la convenuta non poteva ignorare la sussistenza del contratto di licenza di cui è causa, sia perché esso risulta citato nell allegato 3.3.5. del contratto medesimo, sia perché la convenuta stessa ha, successivamente e senza eccepire una propria estraneità al rapporto, intrattenuto plurimi contatti con l attrice per ottenere una modifica del contratto di licenza in questione. pagina 3 di 5

Nella suddetta situazione giudica il Collegio che parte convenuta non può essere subentrata in un contratto, quale quello di cui è causa, di cui non vi è prova che conoscesse l esistenza al momento della stipula (artt.2558,2560 c.c.) e ciò in quanto la documentazione della quale risulta che le sia stata consentita la consultazione non poteva, di certo, evidenziare tale contratto (ed i suoi allegati, tra cui l allegato 3.3.5.), stipulato solo successivamente; quanto poi ai plurimi rapporti successivi intrattenuti con l attrice per ottenere una modifica del contratto di licenza medesimo, essi, lungi dal presupporre necessariamente un avvenuto subentro, ben possono essere compresi anche in un diverso contesto, meramente conciliatorio ed inteso ad evitare il sorgere di una controversia, di incerto esito, attraverso la stipula di accordi accettabili. Dalla suddetta statuizione di mancato subentro di parte convenuta nel rapporto giuridico de quo risultano, poi, assorbite tutte le altre questioni di cui a lungo si discute in giudizio e che, invece, suppongono la sussistenza di un siffatto subentro. Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale dell infondatezza delle domande attoree e ne giustificano il rigetto. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la sostanziale soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte convenuta, in 30.000,00 per compensi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande, respinta ogni altra richiesta ed eccezione; rigetta le domande attoree; condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in 30,000,00, oltre spese generali, iva e cpa. Cosi' deciso in Milano il 27 novembre 2014. pagina 4 di 5

IL PRESIDENTE Repert. L ESTENSORE n. 12910/2014 del 18/12/2014 pagina 5 di 5