Parte prima. 1. Quadro di sintesi e finalità generali della relazione illustrativa Finalità generali della relazione illustrativa.

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Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house alla società PromoSport Martesana s.r.l., prescelta per il servizio pubblico locale con rilevanza economica di gestione degli impianti sportivi del Comune di Melzo, nonché dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, con indicazione delle compensazioni economiche, ai sensi dell art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012. Parte prima 1. Quadro di sintesi e finalità generali della relazione illustrativa. 1.1. Finalità generali della relazione illustrativa. Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento alla società Promo Sport Martesana S.r.l., secondo il criterio dell in house providing, del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Melzo e del Comune di Liscate. 1.2. Quadro di sintesi relativo all affidamento del servizio di gestione di impianti sportivi da parte del Comune di Melzo alla società Martesana Sport s.r.l. Il Comune di Melzo ha costituito nel 2008 la società a responsabilità limitata PromoSport Martesana, al fine di affidare alla stessa il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali. La scelta è stata attuata sulla base della decisione approvata dal consiglio comunale di Melzo con la deliberazione n. 33 del 30 giugno 2008, mediante attuazione del modello prefigurato dall allora vigente art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 per l organizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. La società è stata costituita in data 4 novembre 2008 con capitale sociale interamente di proprietà (100% delle quote) del Comune di Melzo. La deliberazione ha quindi determinato la qualificazione dei servizi di gestione degli impianti sportivi del Comune di Melzo come attività con rilevanza economica, nonché l affidamento al particolare organismo in quanto società a capitale interamente pubblico, sottoposta alle condizioni per cui l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale

sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per cui la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Tale assetto è caratterizzato dalla presenza dei due parametri essenziali per il modulo in house providing, definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come sentenza Teckal. La decisione del Comune di Melzo è stata peraltro determinata considerando: a) le possibili opzioni esercitabili per la gestione degli impianti sportivi, tenendo conto del quadro di contesto e del mercato di riferimento; b) la maggiore economicità del modello in house per una gestione complessiva (gestione unitaria) degli impianti rispetto ad altre alternative che avrebbero comportato una partizione gestionale (es. affidamento in gestione ad associazioni sportive o società sportive dilettantistiche dei singoli impianti o di gruppi di impianti assimilabili). Il Comune di Melzo ha quindi definito i propri rapporti con la società PromoSport Martesana s.r.l. mediante stipulazione del contratto di servizio in data 11 marzo 2009, definendo nello stesso gli obblighi reciproci, i livelli qualitativi relativi alle prestazioni di sviluppo dei servizi ed i correlati profili economici. Il quadro dei profili economici si fonda su un sistema tariffario approvato dal Comune di Melzo ed attualizzabile periodicamente, assoggettabile ad adeguamenti da parte del soggetto gestore, entro limiti prefissati. Il contratto di servizio definisce anche gli obblighi di servizio universale (in attuazione di quanto previsto dall art. 90, comma 24 della legge n. 289/2002 in ordine alla massima fruibilità potenziale degli impianti sportivi da parte dei cittadini), nonchè gli obblighi di servizio pubblico e le relative modalità di compensazione. Il Comune di Melzo ha aperto la partecipazione alla società al Comune di Liscate, sulla base di manifestazione di interesse di quest ultimo presentata nell aprile 2011, in una prospettiva di rafforzamento dell assetto societario e gestionale, anche a fronte dell innovato quadro normativo di riferimento per le società partecipate. Il Comune di Melzo ha approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 4 luglio 2011 la cessione di quote della società PromoSport Martesana s.r.l. al Comune di Liscate, per quote di partecipazione sociale pari al 17,986% (che può intendersi arrotondato a 17,99%) del Capitale sociale pari ad Euro 17.986,00, quota determinata in proporzione al numero di abitanti dei due Comuni (Melzo n. 18.513, Liscate n. 4.060). Il Comune di Liscate ha approvato l operazione di acquisto delle quote sociali con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 26 luglio 2011, entrando pertanto nella compagine sociale della PromoSport Martesana s.r.l. con una quota minoritaria. I rapporti tra i due soci, oltre ad essere regolati da alcune disposizioni dello statuto societario, sono disciplinati da specifici patti parasociali, stipulati in data 28 luglio 2011 e tutt oggi validi.

L entrata nella società del Comune di Liscate determina comunque il mantenimento della proprietà interamente in capo a soci pubblici (enti locali), nonché è supportata da strumenti che garantiscono comunque l esercizio del controllo analogo. 2. Elementi di riferimento. 2.1. Quadro normativo di riferimento per i servizi pubblici locali e finalità specifica della relazione illustrativa. 2.1.1. Elementi di caratterizzazione generale e evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali con rilevanza economica. Il sistema dei servizi pubblici presenta una struttura complessa e articolata (anche con differenziazioni settoriali rilevanti) e dinamiche particolari, contrassegnate negli ultimi anni da elementi di forte trasformazione, che in parte costituiscono rimodulazione progressiva di quanto delineato, a livello di descrizione generale, dall originaria disciplina organica contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), particolarmente negli articoli 112 e 113. La necessità di conferire al sistema una disciplina coerente alle linee evolutive dei servizi di interesse generale (SIG) in ambito comunitario ha condotto ad una complessiva ridefinizione del quadro normativo di riferimento con l art. 23-bis della legge n. 133/2008 (alla quale è stata associata una disciplina attuativa specifica, contenuta nel d.p.r. n. 168/2010). Tale assetto, però, è stato oggetto dell abrogazione prodotta dal positivo esito del referendum del 12-13 giugno 2011 (tradotta nel d.p.r. n. 113 del 18 luglio 2011), principalmente funzionalizzata all esclusione dai processi di privatizzazione del servizio idrico integrato. La necessità di ricomporre per i servizi pubblici un dato normativo sistemico in rapporto all ordinamento comunitario e di prima traduzione degli esiti referendari ha condotto alla composizione di una norma-chiave, nell art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. La disposizione è stata successivamente integrata più volte (con la legge n. 183/2011,con la legge n. 27/2012 e con il d.l. n. 83/2012).Tuttavia l articolato quadro normativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012, in quanto definito in termini replicativi dell abrogato art- 23-bis e, quindi, in violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Il quadro di riferimento generale, pertanto, viene ad essere costituito dai principi comunitari ed è integrato da alcune norme specifiche (sopravvissute ai vari passaggi), nonché da discipline settoriali per alcune attività (principalmente servizi a rete ). Rispetto a questo quadro, quindi, risulta necessaria la configurazione di alcuni elementi essenziali, per poter analizzare efficacemente il sistema dei servizi pubblici locali, per il quale si rinviene un elemento definitorio generale nel d.lgs. n. 267/2000. 2.1.2. Quadro generale di riferimento per l affidamento dei servizi pubblici locali di gestione degli impianti sportivi.

L affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi è assoggettato ad una disciplina particolare, prodotta da una combinazione tra una disposizione-quadro di legge statale e una serie di disposizioni attuative contenute nella legislazione regionale. L art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce infatti che ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla stessa legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. La disposizione stabilisce anche, all ultimo periodo, che le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. La Regione Lombardia ha dato attuazione a tale disposizione con la legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27, la quale stabilisce, in particolare: a) all articolo 2, che: a.1.) gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata (comma 1); a.2.) in caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari. b) all articolo 5, comma 2, che gli enti locali possono procedere all affidamento diretto dell incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite. 2.1.3. Finalizzazione specifica della relazione illustrativa - La rilevazione della coerenza con l ordinamento comunitario dei modelli di affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. La necessità di attestare la compatibilità con l ordinamento comunitario delle gestioni esistenti dei servizi pubblici locali con rilevanza economica ha indotto il legislatore a produrre alcune norme finalizzate a far emergere il quadro attuale nei vari contesti, nonché ad obbligare le amministrazioni locali a rendere note le ragioni e le condizioni in base alle quali esse vanno a determinare nuovi affidamenti. La particolare disciplina è contenuta nei commi 20 e 21 dell art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, e configura un percorso che ha la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza. Il comma 20, infatti, stabilisce che per tutte le tipologie di servizi rientranti nel novero delle attività con rilevanza economica (quindi anche il servizio idrico, che non rientra nelle esclusioni esplicite dettate dal comma 25 dello stesso articolo), al fine di

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Il comma 21 prevede, correlativamente, che in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 179/2012, la relazione prevista al comma 20 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013. La relazione illustrativa ha come contenuto principale l evidenziazione delle motivazioni che hanno condotto allo specifico modello gestionale e della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti previsti dall ordinamento comunitario in relazione alla forma di affidamento prescelta. L analisi deve essere condotta per ogni servizio pubblico locale con rilevanza economica e deve far emergere i profili essenziali in modo dettagliato. In termini esemplificativi, qualora un amministrazione intenda affidare o abbia affidato un servizio con rilevanza economica mediante il modulo dell in house providing, deve illustrare le ragioni di tale scelta (desumibili anche dal piano industriale e dal quadro di contesto) e deve evidenziare gli elementi che sostengono il particolare rapporto interorganico. Di conseguenza, dovrà far rilevare nella relazione quali sono gli strumenti che garantiscono il controllo analogo e la prevalenza delle attività a favore dell amministrazione (rectius, della comunità locale, posta la natura di servizi di interesse generale). Qualora gli elementi caratteristici dell in house non sussistano, l ente locale dovrà definire un percorso che non può essere connotato come una regolarizzazione, ma che deve necessariamente condurre ad un nuovo affidamento del servizio, conforme ai parametri comunitari. Diversamente, la dimostrazione dell incoerenza della gestione esistente e l impossibilità di rimodularla nel rispetto dei requisiti essenziali per l in house determinerebbe l obbligatoria messa in gara del servizio e la correlata liquidazione della società. Il documento illustrativo consente anche di evidenziare la natura dei servizi affidati, dovendo essere dichiarata per ciascuno di essi la qualificazione come servizio pubblico locale con rilevanza economica. La relazione illustrativa delle forme di gestione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica prevista dall art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 deve riportare la descrizione dettagliata anche di altri elementi, dimostrativi dei profili essenziali del rapporto tra l ente locale affidante e il soggetto gestore. Il documento deve infatti rendere conto, in modo dettagliato, dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Anche per tali elementi sussiste il necessario confronto con i parametri comunitari, in quanto l analisi degli obblighi fondamentali per lo svolgimento dell attività deve evidenziare le modulazioni sostanziali del servizio pubblico nei confronti della comunità locale: questo consente di rilevare le condizioni particolari di esercizio che giustificano la gestione in esclusiva delle attività e la loro sottrazione al confronto nel mercato (liberalizzazione). La relazione deve evidenziare anche la corrispondenza tra gli obblighi di servizio pubblico e le compensazioni, nonché la congruenza di queste ultime rispetto ai parametri definiti dal c.d. pacchetto SIEG. 2.1.4. Modalità di evidenziazione della coerenza con l ordinamento comunitario dei modelli di affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. La relazione illustrativa delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica deve essere pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, al fine di conferire alla stessa massima visibilità, con una sezione dedicata (soprattutto quando si debbano pubblicare note relative ad una molteplicità di rapporti) e con precisa distinzione tra gli affidamenti, in caso di più conferimenti di attività al medesimo soggetto gestore. Il comma 21 dell art. 34 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 prevede anche una specifica temporalizzazione per la pubblicazione della relazione, distinguendo l adempimento (e le conseguenze) in rapporto agli affidamenti ex novo ed a quelli riferiti alle gestioni esistenti. La norma dispone infatti che in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012), la relazione deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti devono provvedere contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013. Una temporalizzazione specifica è prevista per le società quotate, per le quali il comma 15 dell art. 34 prevede che gli affidamenti diretti assentiti alle stesse alla data del 1 ottobre 2003 (posta necessariamente la quotazione in borsa a tale data), e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Il complesso delle disposizioni inerenti gli obblighi informativi sugli affidamenti e sull eventuale individuazione della scadenza degli stessi non si applicano, in base al comma 25 dello stesso art. 34, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (restando ferme anche le norme di coordinamento inserite nell art. 37 della legge n. 134/2012), il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23

agosto 2004, n. 239, nonchè la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. 2.1.5. Elementi di definizione del servizio pubblico e del servizio universale in rapporto ai parametri dell ordinamento comunitario. Al fine di poter correttamente definire i parametri per il riscontro della coerenza del modello di gestione dei servizi oggetto della presente relazione con i requisiti dell ordinamento comunitario è necessario individuare alcune definizioni di riferimento, potendo assumere gli elementi precisati dalla Commissione Europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale COM(2003)270 del 21 maggio 2003, peraltro successivamente sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria. L espressione servizi di interesse generale non è presente nel Trattato dell Unione Europea, ma è derivata nella prassi comunitaria dall espressione servizi di interesse economico generale che invece è utilizzata nel trattato. E un espressione più ampia di servizi di interesse economico generale e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (Punto 16 Libro Verde). L espressione servizi di interesse economico generale è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del Trattato UE. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico (punto 17 Libro Verde). Il termine servizio pubblico può avere significati diversi nell ordinamento comunitario, poiché in alcuni casi, si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell ente che presta il servizio (punto 19 Libro Verde). L espressione obblighi di servizio pubblico si riferisce a requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali e di energia. Tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale (punto 20 Libro Verde). Tale definizione è stata successivamente sviluppata dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il concetto di servizio universale fa riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale in base a cui taluni servizi sono messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti finali fino al livello qualitativo stabilito, sull intero territorio di uno Stato membro, a prescindere dall ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Tale concetto è stato sviluppato per alcune industrie di rete (ad esempio, le telecomunicazioni, l elettricità, i servizi postali). Stabilisce il diritto di ciascuno di accedere a taluni servizi considerati essenziali e impone alle industrie di fornire un servizio definito a condizioni specificate, che prevedono fra l altro una completa copertura territoriale. In un contesto di liberalizzazione, un obbligo di servizio universale garantisce che tutte le persone

all interno dell Unione europea abbiano accesso al servizio ad un prezzo abbordabile e che la qualità del servizio sia mantenuta è, se del caso, migliorata (sez. 1.1. punto 2 Allegato Libro Verde). Il concetto di servizio universale è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale tengano conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del caso, di adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori (sez. 1.1. punto 3 Allegato Libro Verde). Il servizio universale è caratterizzato da alcuni requisiti fondamentali (sez. 1 e 2 Libro Verde): a) continuità; b) qualità del servizio; c) accessibilità dei prezzi; d) protezione degli utenti e dei consumatori; e) sicurezza della fornitura; f) accesso alla rete. Il servizio pubblico può quindi essere definito in sintesi come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente oppure indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza (punto 4 del considerando della Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002). In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 2.1.6. Elementi di definizione dei servizi pubblici locali (con rilevanza economica) e dei servizi di interesse (economico) generale SIEG. Per poter comprendere la correlazione tra la nozione di servizio di interesse generale in ambito comunitario e quella di servizio pubblico locale nell ordinamento nazionale, è necessario individuare gli elementi essenziali per la definizione di quest ultima, in chiave ricostruttiva.

Aderendo alla nozione c.d. oggettiva, il servizio si qualifica come "pubblico" perché l'attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell'amministrazione pubblica, che possono essere realizzati direttamente o indirettamente, attraverso l'attività di privati; quindi, il servizio pubblico è caratterizzato da un elemento funzionale, ossia il soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, che non si rinviene nell'attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali (cfr. sul punto Cassazione civile, Sez. un., 30 marzo 2000, n. 71; Cassazione civile, Sez. un., 19 aprile 2004, n. 7461). La nozione di servizio pubblico va quindi riferita ad attività che di per sé sono di interesse pubblico, perché intrinsecamente dotate di rilevanza pubblicistica, attesa la generalità degli interessi che sono dirette a soddisfare, a prescindere dalla qualificazione del soggetto cui va imputata tale attività (cfr. sulla necessità di ravvisare nell'interesse pubblico in quanto tale l'elemento caratterizzante la nozione di servizio pubblico si veda, tra le altre, Tar Lazio Roma, sez. III, sent. n. 4845 del 20 giugno 2006). Tale approccio specifica, quindi, che il servizio pubblico attiene ad un attività direttamente erogata nei confronti della generalità degli utenti (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 12 maggio 2006, n. 10994; Cassazione civile, Sez. un., 12 novembre 2001, n. 14032; Cass. civile, Sez. un., 30 marzo 2000, n. 71; Tar Campania Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2006, n. 10455; Tar Lazio Roma, Sez. III, 20 giugno 2006, n. 4845). La valorizzazione della dimensione oggettiva del servizio pubblico è coerente con la disciplina comunitaria, nell ambito della quale è il concetto di servizio di interesse generale quello che più si avvicina alla nozione di servizio pubblico formata in base all ordinamento nazionale. La connotazione di un complesso di attività come servizio pubblico deve peraltro tener conto del quadro definito dall ordinamento comunitario, che parte infatti da un diverso dato concettuale: i servizi di interesse generale. L art. 16 del Trattato C.E. stabilisce che "fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse generale nell'ambito dei valori comuni dell'unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti". In tale contesto assume particolare rilevanza l art. 86 del Trattato che, al primo comma, precisa che "1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi", ma al secondo comma aggiunge che "2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità..."

Su tale aspetto la Commissione europea ha precisato che sono servizi di interesse generale quelle attività di servizio, commerciale o non, considerate d'interesse generale dalle pubbliche autorità e per tale ragione sottoposte ad obblighi specifici di servizio pubblico, specificando che i compiti assegnati a tali servizi e i diritti speciali che possono esservi connessi "derivano da considerazioni d'interesse generale, quali, soprattutto, la sicurezza di approvvigionamento, la protezione dell'ambiente, la solidarietà economica e sociale, la gestione del territorio, la promozione degli interessi dei consumatori", fermo restando che possono essere affidati anche a soggetti privati (cfr. sul punto: comunicazione della Commissione C.E. n. 96-C, in G.U.C.E., 26 settembre 1996, C - 281, nonché Cassazione civile, Sez. un., 12 novembre 2001, n. 14032; Tar Puglia Bari, Sez. I, 12 aprile 2006, n. 1318; in argomento si veda anche Corte costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272). La correlazione tra la configurazione del servizio alla collettività reso dall ordinamento comunitario e quella statuita dalla normativa nazionale è stata definita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del 3-17 novembre 2010. La Consulta evidenzia come in ambito comunitario non venga mai utilizzata l espressione servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma solo quella di servizio di interesse economico generale (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso comma 1 dell art. 23-bis della legge n. 133/2008 (oggetto dell esame di legittimità da parte della Corte costituzionale) nel dichiarato intento di disciplinare i servizi pubblici locali di rilevanza economica per favorire la piú ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di servizi di interesse generale in ambito locale di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria. Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche fini sociali ) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV).

Le due nozioni, inoltre, assolvono l identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica. 2.1.7. Elementi di definizione degli obblighi di servizio universale. Tenuto conto che il servizio universale è definito dal diritto comunitario come un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile, gli obblighi di servizio universale riguardano, in particolare, la necessità di assicurare la continuità e la qualità del servizio, la tutela degli utenti e dei consumatori, l accessibilità delle tariffe. La definizione di obblighi di servizio universale garantiscono quindi che alcuni servizi siano disponibili permanentemente per tutti i consumatori e gli utenti di, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e ad un prezzo abbordabile. Peraltro, poiché il concetto di servizio universale è dinamico esso garantisce che i requisiti di interesse generale tengano conto degli sviluppi politici, sociali, economici e tecnologici e consente, ove necessario, di adeguare periodicamente tali requisiti all evoluzione delle esigenze collettive dei cittadini. 2.1.8. Elementi di definizione degli obblighi di servizio pubblico. L'articolo 2, comma 1, lett. e) del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1) consente di individuare la definizione della nozione di obbligo di servizio pubblico. La disposizione stabilisce infatti che per obbligo di servizio pubblico deve intendersi l obbligo definito o individuato da un autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. L'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato UE, stabilisce infatti che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono imprese cui è stata affidata una specifica missione e, in generale, l'affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implica appunto la prestazione di servizi che un impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni. Applicando il criterio dell'interesse generale, gli Stati membri o l'unione possono collegare obblighi specifici a tali servizi. L obbligo di servizio pubblico è direttamente legato all esigenza di assicurare l universalità e l accessibilità dei servizi pubblici: qualora il servizio che si ritenga necessario fornire non possa essere garantito in maniera adeguata dal mercato, l'autorità pubblica (l ente affidante il servizio), al fine di assicurare la tutela dell'interesse generale, interviene prevedendo, a carico del soggetto gestore (affidatario del servizio), specifici obblighi di servizio pubblico.

Ad esempio, nella gestione degli impianti sportivi comunali, gli obblighi di servizio pubblico possono riguardare la necessità di garantire la massima fruibilità degli impianti a tutti i cittadini e alle loro forme associative o aggregative, mediante la riserva di alcune fasce orarie e/o l applicazione di tariffe con limitata copertura dei costi del servizio. In simile caso al soggetto gestore possono essere assicurate delle compensazioni economiche, che gli consentano di assolvere gli obblighi di servizio pubblico ad esso imposti dall ente affidante, preservando al tempo stesso il proprio equilibrio economico-finanziario, senza, d altra parte, assumere sul mercato di riferimento una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese concorrenti, che svolgono servizi analoghi. 2.1.9. Elementi di riferimento per l applicazione della normativa comunitaria in materia di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico. La remunerazione del soggetto gestore di un servizio pubblico proviene, in genere, non già dall'autorità pubblica interessata (ente affidante), bensì dagli importi versati dai terzi per la fruizione del servizio stesso. Tale forma di remunerazione, che può essere anche soltanto parziale rispetto agli introiti complessivamente conseguiti del soggetto gestore, implica che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione, delineando in tal modo una concessione di pubblici servizi (Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, punto 40). L imposizione al soggetto gestore del servizio di obblighi di servizio pubblico può determinare l erogazione, da parte dell ente affidante, di una compensazione, da intendersi come qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo. Le compensazioni garantiscono al soggetto gestore la possibilità di assolvere agli obblighi di servizio pubblico nella gestione ordinaria, preservando al tempo stesso il proprio equilibrio economico-finanziario, senza che questa situazione lo porti ad assumere sul mercato di riferimento una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese concorrenti, che svolgono servizi analoghi. La compensazione dell obbligo di servizio pubblico deriva da situazioni nelle quali la gestione del servizio, condizionata dall imposizione di alcuni vincoli prestazionali (ad es. orari di apertura di una struttura dedicata al servizio in fasce a bassa frequenza da parte degli utenti) o economici (ad es. tariffe particolarmente basse rispetto ai valori di copertura dei costi) da parte dell ente affidante non risulta sempre profittevole o appetibile: la compensazione consente alle imprese che gestiscono tali suddetti servizi, di far fronte alle passività subite a fronte dei vincoli gestionali. Pertanto, affinché taluni servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte dello Stato (o, comunque, dall autorità pubblica affidante) destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico.

In questo contesto, ai sensi dell articolo 106, paragrafo 2, del Trattato UE le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato stesso, in particolare alle norme in materia di concorrenza, nella misura in cui l applicazione di queste norme non osti all adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Ciò non dovrebbe tuttavia incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell Unione. Nella sentenza emessa nella causa «Altmark» (sentenza 24 luglio 2003, Causa C- 280/00), la Corte di Giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell articolo 107 del trattato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: a) in primo luogo, l impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; b) in secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previa- mente definiti in modo obiettivo e trasparente; c) in terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto; d) in quarto luogo, quando in un caso specifico la scelta dell impresa da incaricare dell esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un analisi dei costi che un impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare. Pertanto, tale compensazione, nel caso in cui avvantaggi l impresa incaricata della gestione del servizio di interesse economico generale, costituisce un aiuto di Stato ed è pertanto soggetta all obbligo di notifica alla Commissione. Nel caso, invece, in cui non ci sia tale vantaggio, non rileva ai fini delle norme sugli aiuti di Stato e non richiede la notifica alla Commissione. La qualificazione di un servizio pubblico (come ad es. il servizio di gestione degli impianti sportivi) come servizio pubblico locale con rilevanza economica, corrispondente alla qualificazione di servizio di interesse economico generale (SIEG) determina per lo stesso la sottoposizione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, codificata dall Unione Europea mediante: a) la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l applicazione delle disposizioni dell articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [notificata con il numero C(2011) 9380] - (2012/21/UE) pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 7 del giorno 11 gennaio 2012; b) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione - (2012/C 8/02), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 8 del giorno 11 gennaio 2012; c) la Comunicazione della Commissione - Disciplina dell'unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

(2011) - (2012/C 8/03), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 8 del giorno 11 gennaio 2012; d) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 114 del giorno 26 aprile 2012. 3. Requisiti comunitari per i modelli di gestione dei servizi pubblici locali riferimenti principali. Il modello di affidamento del servizio pubblico locale con rilevanza economica oggetto della presente relazione assunto dal Comune di Melzo quale ente affidante è l affidamento diretto mediante il c.d. in house providing. L espressione in house providing serve per identificare il fenomeno di autoproduzione di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione, la quale acquisisce un bene o un servizio attingendoli all interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato L attenzione per soluzioni volte a privilegiare le società partecipate dall Ente Locale negli affidamenti, soprattutto in forza del controllo esercitato dalle Amministrazioni socie, ha indotto frequentemente le stesse a formalizzare rapporti di servizio diretti, assimilabili al modello in house descritto dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha ritenuto che l amministrazione pubblica (soggetto aggiudicatore per definizione) possa procedere all affidamento diretto del servizio ad una società partecipata in presenza di specifiche e speciali condizioni (soggette a rigorosa verifica) quali: 1) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi; 2) lo svolgimento dell attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell autorità controllante. I due parametri essenziali per il modulo in house providing sono stati definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C- 107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come sentenza Teckal. La sentenza evidenzia infatti (punto 50) come in linea di principio, la stipulazione di un contratto tra da una parte, un ente locale e, dall'altra, una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo, possa avvenire diversamente (dall affidamento con gara n.d.r. ) solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano. I requisiti dell in house providing, costituendo un eccezione alle regole generali del diritto comunitario, vanno peraltro interpretati restrittivamente (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 aprile 2006, Causa C-410/04, punto 26).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea (peraltro sistematicamente recepita dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili operativi e funzionali caratterizzanti sia il c.d. controllo analogo sia la c.d. attività prevalente, stabilendo i requisiti affinchè possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario in un modello in house. I requisiti sono specificamente individuati nelle due tabelle riportate di seguito. Tabella 1 Requisiti richiesti dall ordinamento comunitario per la sussistenza del c.d. controllo analogo Requisito Riferimenti Note specificative Titolarità pubblica integrale del capitale sociale impossibilità di apertura a privati. Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2005 Causa C-26/03 (punti 49 e 50) La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi. Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 6 aprile 2006, Causa C-410/04 (punto 31) Il rapporto tra un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente. La partecipazione, ancorché minoritaria, di un'impresa privata nel capitale di una società alla quale partecipa pure l'autorità pubblica concedente esclude in ogni caso che la detta autorità pubblica possa esercitare su una tale società un

Titolarità pubblica integrale del capitale sociale suddivisione del capitale tra più soci pubblici (pubbliche amministrazioni). Possibilità di esercizio del controllo da parte di più Corte Giustizia C, Sez. III, sentenza 10 settembre 2009, Causa C-573/07 (punti 50 e 51) Corte di Giustizia CE, Sez. I, sent. 11 maggio 2006, causa C-340/04 (punto 37) Corte di Giustizia CE, Sez. II, sent. 19 aprile 2007, causa C-295/05 (punto 57) Corte di Giustizia CE, Sez. III, sent. 13 novembre controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi Se il capitale di una società è interamente detenuto dall amministrazione aggiudicatrice, da sola o con altre autorità pubbliche, al momento in cui l appalto in oggetto è assegnato a tale società, l apertura del capitale di quest ultima ad investitori privati può essere presa in considerazione solo se in quel momento esiste una prospettiva concreta e a breve termine di una siffatta apertura. In una situazione ( ) in cui il capitale della società aggiudicataria è interamente pubblico e in cui non vi è alcun indizio concreto di una futura apertura del capitale di tale società ad investitori privati, la mera possibilità per i privati di partecipare al capitale di detta società non è sufficiente per concludere che la condizione relativa al controllo dell autorità pubblica non è soddisfatta. Il fatto che l amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l intero capitale di una società aggiudicataria potrebbe indicare, pur non essendo decisivo, che l amministrazione aggiudicatrice in questione esercita su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto 50 della sentenza Teckal. Nel caso in cui varie autorità pubbliche