LE SANZIONI Docente: Ing. Andrea Bogliolo
LE ISPEZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ASL - UNITA OPERATIVA DI PREVENZIONE CORPO ISPETTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO
LE ISPEZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA L ENTE DI VIGILANZA ACCEDE IN AZIENDA PER UNA VERIFICA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTROLLA LO STATO DI APPLICAZIONE DELLE NORME: VISITA ISPETTIVA SE RISULTA TUTTO CONFORME : NESSUNA CONSEGUENZA SE RISULTA TUTTO CONFORME MA VIENE INDIVIDUATA QUALCHE POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO: DISPOSIZIONE SE RISULTANO DELLE DIFFORMITA : PRESCRIZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 758.
LA DISPOSIZIONE (D. LGS. N. 758) QUANDO NEL CORSO DI UNA VISITA ISPETTIVA VIENE INDIVIDUATO UN POSSIBILE MODO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, SENZA CHE SIA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE, PUO ESSERE IMPARTITA UNA DISPOSIZIONE
LE ISPEZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA L ENTE DI VIGILANZA ACCEDE IN AZIENDA PER UNA VERIFICA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTROLLA LO STATO DI APPLICAZIONE DELLE NORME: VISITA ISPETTIVA SE RISULTA TUTTO CONFORME : NESSUNA CONSEGUENZA SE RISULTA TUTTO CONFORME MA VIENE INDIVIDUATA QUALCHE POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO: DISPOSIZIONE SE RISULTANO DELLE DIFFORMITA : PRESCRIZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 758.
LA PRESCRIZIONE (D. LGS. N. 758/95) L UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE RAVVISA UNA VIOLAZIONE HA L OBBLIGO DI IMPARTIRE AL CONTRAVVENTORE UNA PRESCRIZIONE ARTICOLO VIOLATO MODI PER ELIMINARE LA VIOLAZIONE TEMPI CONSENTITI IDENTIFICAZIONE DEI CONTRAVVENTORI IDENTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE ADDETTI ALLE EMERGENZE MEDICO COMPETENTE PROGETTISTI FABBRICANTI E FORNITORI INSTALLATORI
REATI E PENE REATO comportamento umano volontario, che si concretizza in un azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l Ordinamento giuridico fa discendere l irrogazione di una pena, ovvero una sanzione penale REATI si distinguono in Delitti Sono reati di particolare gravità reati puniti con le pene dell ergastolo, della reclusione e della multa Contravvenzioni Sono reati di minor entità rispetto ai delitti reati puniti con le pene dell arresto o dell ammenda PENE DETENTIVE Ergastolo: a vita Reclusione: La reclusione può durare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni (art. 23 Codice Penale) Arresto: privazione della libertà personale per un periodo da 5 giorni a 3 anni (art. 25 Codice Penale) PENE MULTA sanzione pecuniaria penale prevista per la commissione di reati somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 AMMENDA sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni somma non inferiore ad euro 20, né superiore ad euro 10.000
SANZIONI SANZIONE AMMINISTRATIVA Non a carattere penale Risarcimento allo Stato per una mancanza con un mero esborso pecuniario, senza alcuna segnalazione al casellario penale Es. una sanzione amministrativa per divieto di sosta Curioso il fatto che nel gergo comune usiamo dire ho preso una multa per divieto di sosta. In realtà il codice della strada, per violazioni di questo tipo, prevede solo sanzioni amministrative.
Datore di lavoro e dirigente Nomina del medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18, c. 1 lett. a), TU) Fornitura ai lavoratori dei necessari DPI, sentito il RSPP e il medico competente, se presente (art. 18, c. 1 lett. d), TU) Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (art. 18, c. 1 lett. z), prima parte TU) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento (art. 21, c. 1 lett. c), TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 6.000 (art. 55, c. 5 lett. d), TU)
Datore di lavoro Nomina del RSPP (art. 17, c. 1 lett. b), TU) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 (art. 55 c. 1, TU)
Datore di lavoro Obbligo Formazione per svolgere in prima persona i compiti del SPP (art. 34, c. 2, TU) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 (art. 55 c. 1, TU)
Datore di lavoro e dirigente Formazione particolare del RLS in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifiche esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 37, c. 10, TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 (art. 55, c. 5 lett. c), TU)
Datore di lavoro e dirigente Consultazione del RLS (art. 18, c. 1 lett. s), TU) Ammenda da 2.000 a 4.000 (art. 55, c. 5 lett. e), TU)
Datore di lavoro e dirigente Organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza (art. 43, c.1 lett. a), TU) Designazione preventiva dei lavoratori addetti alle emergenze (art. 18, c. 1 lett. b), TU) (art. 42, c. 1 lett. b), TU) Informazione ai lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare (art. 43, c. 1 lett. c), TU) Salvo eccezioni debitamente motivate, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (art. 43, c. 4, TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 (art. 55, c. 5 lett. a), TU)
Datore di lavoro e dirigente Adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza (art. 37, c. 9, TU) Programmazione degli interventi, adozione dei provvedimenti affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, inevitabile e immediato possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando, immediatamente il luogo di lavoro (art. 43, c. 1 lett. d), TU) Garanzia della presenza di mezzi di estinzione idonei (art. 43, c. 1 lett. e bis), TU) Adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori (art. 46, c. 2, TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 (art. 55, c. 5 lett. c), TU)
Datore di lavoro In collaborazione con il RSPP e, nei casi di sorveglianza sanitaria, con il medico competente (art. 29, c. 1, TU): - effettuazione della valutazione dei rischi - elaborazione del DVR Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 (art. 55, c. 1, TU)
Datore di lavoro Valutazione dei rischi e adozione del DVR nelle aziende i cui all art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d), f), g); in aziende con rischi biologici (art. 268, c. 1, lett. c) e d) TU), atmosfere esplosive, agenti cancerogeni e mutageni; in aziende con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; nei cantieri temporanei o mobili, caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno Arresto da 4 a 8 mesi (art. 55, c. 2, TU)
Datore di lavoro Adozione del DVR in assenza, in alternativa (art. 29, c. 2 e 3, TU): - degli elementi di cui all art. 28 lett. b), c), d) TU - della consultazione con il RLS - della necessaria revisione Ammenda da 2.000 a 4.000 (art. 55, c. 3, TU)
Datore di lavoro Adozione del DVR in assenza degli elementi di cui all art. 28, c. 2, lett. a) primo periodo, ed f) TU Ammenda da 1.000 a 2.000 (art. 55, c. 4, TU)
Datore di lavoro e dirigente Custodia del DVR presso l unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, c. 4, TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 (art. 55, c. 5 lett. f), TU)
Datore di lavoro e dirigente Formazione sufficiente ed adeguata a ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a (art. 37, c. 1, TU): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 (art. 55, c. 5, lett. c), TU)
Datore di lavoro e dirigente Adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico a dirigenti e preposti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37, c. 7, TU). I contenuti della formazione comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 (art. 55, c. 5, lett. c), TU)
Datore di lavoro e dirigente Informazione adeguata a ciascun lavoratore su (art. 36, c. 1 e 2, TU): rischi (anche specifici cui è esposto in relazione all attività svolta); procedure di primo soccorso: lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro; nominativi di addetti alle emergenze, RSPP, addetti al SPP e medico competente; normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia; pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure e attività di protezione e prevenzione adottate Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 (art. 55, c. 5, lett. c), TU)
Datore di lavoro e dirigente Consenso alla verifica da parte dei lavoratori, mediante il RLS, sull applicazione delle misure di sicurezza (art. 18, c. 1 lett. n), TU) Ammenda da 2.000 a 4.000 (art. 55, c. 5 lett. e), TU)
Datore di lavoro e dirigente Nomina del medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 8, c. 1 lett. a), TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 (art. 55, lett. d) TU)
Datore di lavoro e dirigente Fornitura delle informazioni al medico competente e al SPP (art. 18, c. 2, TU) Vigilanza affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non sia adibiti alla mansione lavorativa specifica senza giudizio di idoneità (art. 18, c. 1 lett. bb), TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 (art. 55, c. 5 lett. g), TU)
Datore di lavoro e dirigente Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 18, c. 1 lett. g bis), TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 (art. 55, c. 5 lett. h), TU)
Datore di lavoro e dirigente Informazione all impresa appaltatrice sui rischi presenti nell ambiente di lavoro (art. 26, c. 1 lett. b), TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 (art. 55, c. 5 lett. a), TU)
Datore di lavoro e dirigente Cooperazione nell attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto (art. 26, c. 2 lett. a), TU) Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori diversi delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva (art. 26, c. 2 lett. b), TU) Elaborazione di un D.U.V.R.I. (art. 26, c. 3 primo periodo, TU) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 (art. 55, c. 5 lett. b), TU)
Datore di lavoro e dirigente Consegna al personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento (art. 26, c. 8, TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500, per ciascun lavoratore (art. 55, c. 5 lett. i), TU)
Preposto Sovrintendenza e vigilanza sull osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistenza dell inosservanza, informazione dei superiori diretti (art. 19, c. 1 lett. a), TU) Segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente sia delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza (art. 19, c. 1 lett. f), TU) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 (art. 56 lett. a), TU)
Preposto Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (art. 19, c.1 lett. b), TU) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 (art. 56 lett. b), TU)
Progettisti Rispetto dei principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alla normativa (art. 22 TU) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 (art. 57 c. 1, TU)
Fabbricanti e fornitori Rispetto del divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (art. 23, c. 1, TU) In caso di locazione finanziaria, dotazione dei beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità della relativa documentazione (art. 23, c. 2, TU) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 (art. 57 c. 2, TU)
Installatori Rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24 TU) Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 (art. 57, c. 3, TU)
Componente dell impresa familiare (art. 230 bis c.c.) Lavoratore autonomo Coltivatore diretto del fondo Socio delle società semplici del settore agricolo Artigiano Piccolo commerciante Munirsi di apposita tessera di riconoscimento (art. 21, c. 1 lett. c), TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300, per ciascun lavoratore (art. 60, c. 1, lett. b), TU)
Medico competente Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25, c. 1 lett. d), TU) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio, e informazione sulla conservazione della medesima (art. 25, c. 1 lett. e) primo periodo, TU) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 (art. 58 lett. a) TU)
Medico competente Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1 lett. b), TU) Istituzione, aggiornamento e custodia di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1 lett. c), TU) Informazione ai lavoratori e ai RLS sulla sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti (art. 25, c. 1 lett. g), TU) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 (art. 58 lett. b) TU)
Medico competente Collaborazione con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi (art. 25, c. 1 lett. a), TU) Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (art. 25, c. 1 lett. l) TU) Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 (art. 58 lett. c) TU)
Medico competente Informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, rilascio di copia della documentazione sanitaria (art. 25, c. 1 lett. h), TU) Comunicazione scritta, in occasione delle riunioni periodiche, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1 lett. i), TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 (art. 58 lett. d) TU)
Medico competente Invio telematico, entro il primo trimestre dell anno successivo all anno di riferimento, ai servizi competenti delle informazioni, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, c. 1, TU) Effettuazione delle visite mediche nei casi vietati (art. 41, c. 3, TU) Allegazione degli esisti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio (art. 41, c. 5, TU) Espressione per iscritto del giudizio di idoneità, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, c. 6 bis, TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 (art. 58 lett. e) TU)
Addetti alle emergenze Rispetto del divieto di rifiutare la designazione (art. 43, c. 3 primo periodo, TU) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 (art. 59 lett. a), TU)
Lavoratore Osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale (art. 20, c. 2 lett. b), TU) Utilizzo corretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza (art. 20, c. 2 lett. c), TU) Utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione (art. 20, c. 2 lett. d), TU) Segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e di protezione nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo (art. 20, c. 2 lett. e), TU) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 (art. 59 lett. a) TU)
Lavoratore Partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, c. 2 lett. h), TU) Rispetto del divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non i propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (art. 20, c. 2 lett. g), TU) Rispetto del divieto di rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (art. 20, c. 2 lett. f), TU) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 (art. 59 lett. a) TU)
Lavoratore Sottoposizione ai controlli sanitari previsti dal TU o disposti dal medico competente (art. 20, c. 2 lett. i), TU) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 (art. 59 lett. a) TU)
Lavoratore subordinato Esposizione dell apposita tessera di riconoscimento (art. 20, c. 3, TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300, per ciascun lavoratore (art. 59, lett. b), TU)