Napoli, 16 Novembre 2015 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 10/2015 PROSSIME SCADENZE Il 30 novembre 2015 è il termine ultimo per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP 2015. Sono esclusi dal versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP 2015 entro il 30 novembre i contribuenti che: hanno percepito redditi per la prima volta nell'anno 2015; non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2015 anno d imposta 2014; sono stati coinvolti da procedure di fallimento; gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2015. Il 16 dicembre 2015, è il termine di scadenza per la rata di saldo IMU e TASI, pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2015. Ricordiamo, infatti, che il versamento dell IMU e della TASI deve essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza semestrale anche se è sempre consentito il pagamento delle imposta in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
RISOLUZIONE MINISTERIALE DEL 30.10.2015 N.92/E Con la R.M. 92/E del 30.10.2015, l Amministrazione Finanziaria analizza il regime fiscale dei rimborsi chilometrici, ribadendo quanto già sostenuto nei precedenti documenti di prassi (Circolare n. 326/E del 1997 e Risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009), ovvero che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. Ciò detto, viene chiarito che: laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR; nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un
rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR. RIMBORSI IVA: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ENTRO UN ANNO Chi dimentica di allegare alla dichiarazione il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa può sanare la violazione entro il termine di presentazione del modello relativo all anno successivo. Procedura e tempistica sono le stesse anche per chi intenda modificare (revoca totale/parziale o aumento) quanto chiesto a rimborso. Non è invece possibile rimediare alla mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva ricorrendo alla presentazione con modalità cartacea, similmente a come avveniva, ante riforma, per i contribuenti virtuosi. Lo ha chiarito l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 2015. DILAZIONE DEI RUOLI: DOMANDE DI RIAMMISSIONE ENTRO IL 21 NOVEMBRE I contribuenti decaduti da un piano di rateazione con Equitalia nei due anni precedenti al 22 ottobre 2015 possono richiedere una nuova dilazione delle somme non versate, fino a un massimo di 72 rate mensili, presentando istanza al concessionario della riscossione entro il 21 novembre 2015. Il nuovo piano di rateazione non sarà ulteriormente prorogabile e decadrà con il mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive.
REATI TRIBUTARI Il D.Lgs. n. 158/2015 ridisegna il sistema delle sanzioni penali-tributarie, con effetto dal 22 ottobre 2015. Significative le ripercussioni sui giudizi pendenti. Intervenendo sull attuale formulazione del D.Lgs. n. 74/2000, il legislatore ha aumentato le soglie di punibilità di alcuni reati e ha introdotto nuove fattispecie perseguibili penalmente, quale ad esempio l omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d imposta. In particolare, il reato di dichiarazione infedele si configura se l imposta evasa è superiore a 150.000 euro (e non più a 50.000 euro); il reato di omessa dichiarazione annuale dei redditi ed IVA ed anche del 770 si configura se l ammontare dell imposta evasa e/o delle ritenute non versate supera 50.000 euro. L estensione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate anche a quelle dovute sulla base della dichiarazione viene temperata dall innalzamento della soglia di punibilità, che passa da 50.000 a 250.000 euro, così come quella prevista per l omesso versamento IVA, ora pari a 250.000 euro. In caso di indebita compensazione di crediti, la pena viene differenziata a seconda che essi siano non spettanti o inesistenti; in caso di crediti inesistenti, la pena viene elevata da un anno e sei mesi a 6 anni. Previste anche specifiche cause di non punibilità: il pagamento integrale di quanto dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado depenalizza i reati di omesso versamento ed indebita compensazione, così come l infedele ed omessa dichiarazione non sono
punite se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti integralmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)