L ART. 2 DELLA COSTITUZIONE La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Il collegamento tra l art. 2 Cost. e gli articoli 1 Cost.: esplicitazione della forma di Stato democratica 3.2 Cost.: il principio di uguaglianza sostanziale finalizzato alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana 4 Cost.: il lavoro come strumento per la realizzazione della personalità di ciascuno 1
IL PRINCIPIO PERSONALISTA La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo uomo Il riconoscimento dei diritti inviolabili da parte della Repubblica, come insieme dei poteri pubblici (v. art. 114 Cost.) e privati L uomo come destinatario della norma: a) non solo i cittadini ma anche stranieri e apolidi, salvo diverso trattamento nell interesse dello Stato b) non più l uomo in funzione dello Stato (concezioni statolatre; i diritti inviolabili come autolimitazioni dello Stato) ma lo Stato in funzione dell uomo (C. cost. 332/2000 su divieto nozze G.d.F.) Il nucleo essenziale dei diritti dell uomo come limiti al potere di revisione costituzionale 2
L ART. 2 COST. COME CATALOGO APERTO O CHIUSO? La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo Quali sono i diritti inviolabili dell uomo? solo i diritti espressamente qualificati come «inviolabili» dalla Costituzione o da essa garantiti - catalogo chiuso - concezione positivista tutti i diritti connessi alla dignità umana che la coscienza sociale riconosce - catalogo aperto - concezione giusnaturalista 3
L interpretazione estensiva Il riconoscimento permette di considerare diritti costituzionali inviolabili tutti i diritti connessi alla dignità umana ricavabili da interpretazione dinamica, analogica ed estensiva (e non statica e restrittiva) dei diritti costituzionali per svilupparne magis ut valeat le potenzialità inespresse - diritto all abitazione (artt. 14 e 4.2; Corte cost. 404/1988) disposizioni contenute nelle dichiarazioni internazionali che, sebbene recepite con mera legge ordinaria, da essa non possono essere abrogate (C. cost. 10/1993, 388/1999) - dimensione non nazionale ma universale dei diritti 4
I NUOVI DIRITTI DELLA PERSONALITA EX ART. 2 COST. Diritto all integrità fisica e psichica (artt. 32 Cost.; 3.1 CDFUE; 5 c.c.: cap. VIII Diritto alla vita e alla salute) Diritto all onore, alla reputazione ed all integrità morale (artt. 594-599 c.p.: ingiuria, diffamazione: cap. XXII) Diritto d espatrio 5
Diritto all identità personale così da essere rappresentati nella vita sociale per come si è realmente (Cass. 369/1985 Veronesi ) diritto all immagine diritto alla rettifica nei mezzi d informazione diritto all oblio (aggiornamento o cancellazione della notizia da parte motori di ricerca da bilanciare con diritto all informazione diritto a mantenere i segni distintivi della personalità (nome) - diritto dell adottato ad aggiungere il cognome originario 6
Diritto del minore ad essere inserito in una famiglia (C. cost. 183/1988, 494/2002) Diritto al libero sviluppo della propria identità sessuale senza subire discriminazioni (C. cost. 561/198) Diritto all autodeterminazione della propria identità sessuale diritto alla rettifica degli estremi anagrafici senza necessità d intervento chirurgico conversione del matrimonio in unione civile omosessuale su consenso dei coniugi
Diritto all obiezione (rectius: opzione) di coscienza contro atti legittimi in contrasto con le proprie convinzioni artt. 19 e 21 Cost. (C. cost. 408/1989) servizio militare (l. 2/192); aborto (l. 194/198); sperimentazione animale (l. 413/1993); procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004) Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) in nome della libertà (morale) d autodeterminazione di sé e del proprio corpo? 8