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Dott.ssa Emmanuela Saggese Presidente Commissione Tutela del risparmio gestito ODCEC Napoli Componente Commissione Finanza Innovativa CNDCEC Roma - 16 novembre 2011

Fonti normative La normativa che disciplina le SGR nel nostro Paese è abbastanza articolata. E' necessario far riferimento a: Testo Unico della Finanza (D.lgs. 24/2/1998 n. 58) Regolamento congiunto Banca d Italia/Consob del 29/10/2007 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'italia 14 aprile 2005 (modificato dalla deliberazione del 16/12/2008)

Le Società di Gestione del Risparmio Le società di gestione del risparmio sono state formalmente istituite in Italia con il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono società per azioni, con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 1 lett. o) del T.U.F.). La Banca d'italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti se vengono rispettati i requisiti richiesti dall'art. 34 del T.U.F.

Le attività esercitabili Le SGR possono svolgere le seguenti attività (art. 33 comma 2 T.U.F.): a) prestare il servizio di gestione portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'italia, sentita la Consob; d) prestare i servizi accessori, di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; e) prestare il servizio di consulenza in materia d'investimenti; f) commercializzare quote o azioni di OICR propri o di terzi.

Presupposti oggettivi (art. 34 T.U.F.) I requisiti che le SGR devono possedere, sono: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'italia (1 milione di euro); d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti;

Presupposti oggettivi (art. 34 T.U.F.) e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 T.U.F. abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2 T.U.F.; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio". Le SGR ottenuta l'autorizzazione, sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'italia (art. 35, comma 1 T.U.F.).

Requisiti di adeguatezza patrimoniale L ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve comunque essere inferiore all'importo maggiore tra: a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR (fondi aperti, fondi pensione e SICAV della cui gestione sono incaricate) 0,02% sulla parte eccedente i 250 milioni di Euro (fino ad un massimo di 10 milioni); b) il 25% dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio. In ogni caso, il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore ad 1 milione di Euro.

SGR con capitale ridotto Possono essere costituite SGR con capitale sociale minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione di una S.p.A. qualora siano rispettate le seguenti condizioni: La SGR: a) svolge esclusivamente l attività di promozione e/o gestione di fondi chiusi; b) è partecipata, nella maggioranza assoluta del capitale sociale, da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università e Camere di commercio; c) gestisce fondi il cui patrimonio iniziale non è superiore a 25 milioni di euro.

SGR con capitale ridotto I fondi (come indicato nel regolamento di gestione): a) sono chiusi e riservati a investitori qualificati, con quota minima di sottoscrizione non inferiore a 250 mila euro; b) sono destinati a essere investiti esclusivamente in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di recente costituzione o da costituire, che hanno come oggetto sociale l attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

Il programma di attività La SGR, ai fini dell'autorizzazione, predispone un programma di attività e una relazione sulla struttura organizzativa che contengono le seguenti informazioni: Attività, servizi e prodotti; Struttura organizzativa e investimenti; Previsioni di sviluppo delle attività; Situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

Attività servizi e prodotti La società con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa: la tipologia di fondi che intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori qualificati, piccoli risparmiatori); se intende limitare la propria attività all istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l attività di gestione; le modalità di svolgimento dell attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;

Attività servizi e prodotti La società con riguardo al servizio di gestione individuale, precisa: la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni); le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento); le modalità di svolgimento dell attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l esecuzione dell incarico gestorio con riferimento all intero portafoglio del cliente.

Struttura organizzativa e investimenti La società deve indicare : i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività svolte; un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni. La SGR deve fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali ed indicando i responsabili delle medesime. Se la Società dispone di sedi periferiche deve indicarne il numero, la localizzazione e i compiti.

Struttura organizzativa e investimenti A. GOVERNANCE - La società deve indicare tra gli altri: i soggetti a cui è ricondotto il controllo della società, il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l esistenza di comitati esecutivi o consultivi; l articolazione delle deleghe all interno dell azienda con riferimento ai servizi prestati B. IL PROCESSO D INVESTIMENTO La società deve illustrare: la ripartizione delle strutture di front office (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) i responsabili e le modalità di coordinamento tra le medesime; il n di a ddetti operanti nelle diverse strutture e le loro esperienze tecnico-professionali.

Struttura organizzativa e investimenti C. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE La SGR deve descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando: le funzioni, i responsabili, i sistemi di coordinamento e controllo e i sistemi informatici utilizzati per le strutture di back office e/o middle office. D. CONTROLLI INTERNI E RISK MANAGEMENT indicando il responsabile, le funzioni svolte, le risorse umane e finanziarie dedicate, le modalità operative. La SGR deve anche indicare se dispone di una funzione di risk management, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti.

Struttura organizzativa e investimenti E. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI La SGR deve descrivere le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza) e le misure di sicurezza informatica previste. F. RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO G. ACCORDI DI SERVIZIO CON ENTI ESTERNI H. ALTRI CONTROLLI

Previsioni di sviluppo attività Nel programma di attività la società indica: i mercati di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare; le previsioni circa il posizionamento della SGR nei mercati di riferimento; i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio; i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi; i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.