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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. REG. DEC. NN.163 e 164 Reg. Ric. ANNO 1986 sui seguenti ricorsi già riuniti: 1) n.163 del 1986 proposto dall'ordine degli INGEGNERI della PROVINCIA di ****, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Maceratini, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124, presso l'avv. Marcello Jonna; contro il COMUNE di ****, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti - della s.n.c. **** di **** (***) in persona degli omonimi soci e legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; - del **** non costituito in giudizio; per l'annullamento - della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di *** il *** alla s.n.c. *** per la costruzione di un capannone da adibire ad officina; 2) n.164 del 1986 proposto dall'ordine degli INGEGNERI della PROVINCIA di ****, in persona del Presidente pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

- 2 - contro il COMUNE di ****, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti - di ***, **** e ******, non costituiti in giudizio; - del ****, non costituito in giudizio; per l'annullamento della concessione edilizia n.** del **** rilasciata dal Sindaco di **** ai sigg. **** per la costruzione di un fabbricato ad uso deposito e laboratorio, con sovrastanti abitazione ed uffici. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Viste le Ordinanze presidenziali n.33 e n.38 del 18 marzo 1986; Vista la propria sentenza 14 gennaio 1988, n.17; Vista la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 1993, n.70; Visto l'atto con cui l'ordine ricorrente ha riassunto i giudizi ed integrato il contraddittorio; Viste le memorie prodotte dal ricorrente Ordine a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore, alla pubblica udienza del 20.3.1996, il cons. Luigi Ranalli; Udito l'avv. Maceratini per il ricorrente; Nessuno essendo comparso per le parti intimate; Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue: DIRITTO

- 3-1.- L'Ordine degli ingegneri di ****, previa disamina delle principali caratteristiche costruttive delle opere da realizzare, ha chiesto l'annullamento delle due autonome concessioni edilizie, i cui progetti sono stati redatti da geometri, deducendo la violazione delle norme che regolano la competenza dei geometri ed il vizio di eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria da parte del Comune e di motivazione. Dall'esame degli atti acquisiti a seguito delle Ordinanze presidenziali n.33 e n.38 del 18.3.1986, risulta che i progetti assentiti, rispettivamente a firma del geom. **** e del geom. ****, riguardano la costruzione: - di un capannone di m.22 x m.35,67 ed altezza m.8,5, adibito ad officina riparazione autotreni, con ubicazione, al piano terra, anche di magazzino, sala motori e lavaggio ed in parte, al primo piano, di uffici, sala riunioni, docce e servizi, (concessione del ****, n.****); - di un laboratorio industriale adibito, nella parte interrata, a garage (m.6,60 x m.23,20 x 2,70), al piano terra (m.23,20 x m.46 x m.5) a sa-la esposizione, laboratorio, magazzino e cella frigorifero, al primo pia-no (m.20,70 x m.23,20 x m.3,35) adibito a sala esposizione, uffici, sala disegnatori, spogliatoio, guardaroba, servizi, nonché ad abitazione composta da soggiorno, cucina, bagno e tre camere (concessione del ****, n.***). Si tratta, in entrambi i casi, di opere destinate prevalentemente ad attività industriale, certamente di non modesta dimensione. Il Collegio considera che l'art.16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, definisce l'oggetto e i limiti delle competenze professionali del geome-

- 4 - tra nella progettazione di modeste costruzioni civili (lett.m) e di costruzioni rurali e di edifici per industrie agricole, purché queste siano di limitata importanza e di struttura ordinaria e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone (lett.l). Quindi, sono chiaramente escluse le costruzioni destinate ad attività industriali diverse da quelle agricole, cioè di immobili destinati a costante attività lavorativa, onde la pericolosità non solo non può essere esclusa, ma è di per sé rilevante, soprattutto tenendo conto della loro ubicazione in zona sismica. Il Comune non ha esaminato funditus i progetti ed erroneamente li ha approvati, così violando le norme che regolano la competenza professionale dei geometri. Le proposte censure risultano fondate, onde entrambi i ricorsi debbono essere accolti. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell'importo in dispositivo indicato e poste a carico del Comune di ****, che ben doveva conoscere la normativa in materia. Si può disporre la compensazione delle spese in favore delle restanti parti intimate, sussistendo giusti motivi. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche: - accoglie il ricorso n.163/1986 e, per l'effetto, annulla la concessione edilizia del **** rilasciata dal Sindaco di **** alla s.n.c. ***;

- 5 - - accoglie il ricorso n.164/1986 e, per l'effetto, annulla la concessione edilizia del ****, rilasciata dal Sindaco di **** ai sigg. **** Condanna il Comune di **** al pagamento, in favore dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di ****, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di L.****= (***); spese compensate per le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.3.1996, con l intervento dei Magistrati: Dott. Giuseppe Rizzi Dott. Luigi Ranalli Dott. Giuseppe Daniele - Presidente - Consigliere, est. - Consigliere Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno Ancona, IL SEGRETARIO GENERALE f.f.