UNICO 2015: NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE



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Transcript:

Fisco UpGrade AGEFIS UNICO 2015: NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE n. 1/2015 Esame delle novità in materia di dichiarazione Esame delle novità in materia di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare dell Agenzia delle Entrate n.17/e/2015 1

Contenuto del modello Modalità e termini di presentazione Obblighi a carico degli intermediari Modalità di versamento e scadenze Compensazione delle imposte Bonus irpef 80 euro Scelta del 2, 5 e 8 per mille Aliquota cedolare secca al 10% Detrazioni per inquilini di alloggi sociali Indicazioni IMU quadro RB Indicazione stato civile Ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili Bonus fiscale per abitazioni nuove o ristrutturate da concedere in locazione Agevolazioni per premi assicurativi Donazioni i ad ONLUS e partiti politici i Chiarimenti sulla circolare 17/E 2

UNICO 2015: NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE CONTENUTO DEL MODELLO UNICO Il Modello Unico PF 2015 è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 e si compone di tre fascicoli: Fascicolo 1: e composto dal frontespizio, dal prospetto dei familiari a carico e dai quadri RA, RB, RC, RP,RN, RV, CR, CS, ed e comune a tutti; Fascicolo 2: riservato ai contribuenti non obbligati alle scritture contabili, contiene i quadri RH, RL, RM, RR, RT e i quadri AC (per gli amministratori di condominio) ed RW; Fascicolo 3: riservato a coloro i quali sono obbligati alle scritture contabili e contiene i quadri RE, RG, RF, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE e TR. 3

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il Modello Unico PF deve essere presentato t telematicamente ti t entro il 30 settembre 2015, oppure in formato cartaceo presso gli Uffici Postali tra il 2 maggio 2015 e il 30 giugno 2015, ma solo per i contribuenti che: pur avendo redditi dichiarabili mediante Mod. 730 non possono farlo; pur potendo presentare il Mod. 730 devono utilizzare alcuni Quadri propri del Modello Unico (quadro RM, RT, RW, AC); devono presentare la dichiarazione per conto del de cuius. 4

MODALITÀ E TERMINI MN DI PRESENTAZIONE NA N DEL MODELLO UNICO PF In considerazione del fatto che tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il Modello Unico PF esclusivamente in via telematica, coloro i quali, pur non ricadendo in uno dei casi ammessi, presentano ugualmente la dichiarazione in forma cartacea, sono soggetti ad una sanzione da 258 a 2.065 euro in quanto le dichiarazioni vengono considerate redatte su moduli non conformi al modello approvato. 5

OBBLIGHI A CARICO DELL INTERMEDIARIO L intermediario incaricato alla trasmissione telematica e tenuto a: Rilasciare al dichiarante, l impegno a presentare per via telematica all Agenzia delle Entrate t i dati in essa contenuti, ti specificando se la dichiarazione gli e stata consegnata gia compilata o deve essere da lui predisposta; inoltre l impegno dovra essere datato e sottoscritto; Rilasciare, a entro 30 giorni dal termine e di presentazione e della dichiarazione per via telematica, la copia della dichiarazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento; Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dal medesimo art. 43D.P.R. n. 600del 1973, ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO E SCADENZE Tuttiiversamentidiimposte che emergono dalla dichiarazione dei redditi devono essere effettuati entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio ma con la maggiorazione dello 0,4%. Per gli importi relativi ad ogni imposta, inferiori a 12 euro non vanno versati e nemmeno compensati. Le imposte devono essere versate in unica soluzione o con rate mensili, a partire dal 16 giugno o dal 16 luglio (in questo caso l importo e comunque maggiorato), con cadenza mensile e per il numero di rate che si vuole, ma in ogni caso entro il mese di novembre. La rateazione rimane sempre preclusa per il II acconto. In caso di pagamento rateale vengono applicati gli interessi i nella misura del 4% annuo, rapportato a periodo. 7

COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 6 giugno 2014, a decorrere dal 1 ottobre 2014 i contribuenti che devono compensare orizzontalmente delle imposte devono: utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate nel caso in cui il saldo sia pari a zero; utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate o i servizi di internet banking nel caso di saldo diverso da zero (e per importi superiori a 1.000 euro). 8

BONUS IRPEF 80 EURO Istituito provvisoriamente da maggio a dicembre 2014 dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, e stato introdotto definitivamente a regime dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190. Il credito d imposta a favore dei lavoratori dipendenti compete nei confronti di coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro e a condizione di possedere un imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. In particolare e pieno fino a 24.000 euro e decresce con l aumentare del reddito sino a scomparire oltre i 26.000. Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile. 9

BONUS IRPEF 80 EURO Il reddito complessivo da prendere a riferimento ai fini del riconoscimento del bonus: non tiene conto del reddito dell immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze; non prende in considerazione i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per l incremento di produttività; ricomprende i redditi da locazione, compresi quelli assoggettati a cedolare secca. 10

BONUS IRPEF 80 EURO In particolare occorre indicare nella colonna 1 il codice 1 e nella colonna 2 del rigo RC14 l importo del bonus erogato, ricavabile dal punto 120 della Certificazione Unica; Inoltre, la compilazione del rigo RC4 con le somme percepite per l incremento della produttività diventa necessario per la corretta determinazione del bonus Irpef di cui la rigo RC14 e pertanto il rigo RC4 va sempre compilato in presenza di uno dei punti da 201 a 205 della Certificazione i Unica 2015; Qualora invece il datore non abbia riconosciuto il bonus, ovvero la abbia riconosciuto ma non erogato, nulla va indicato nella colonna 2 di RC14 (anche se indicato al punto 121 della Certificazione i Unica) e nella colonna 1 occorre indicare il codice 2. 11

BONUS IRPEF 80 EURO Nel caso di piu Certificazioni occorre distinguere due casi: Nel caso in cui siano state effettuate le operazioni di conguaglio si considera la Certificazione che le contiene e si compilano le colonne 1 e 2 secondo le regole ordinarie; i Se non sono state effettuate le operazioni di conguaglio, nella colonna 1 si riporta il codice 1 se questo e riportato nel punto 119 di almeno una Certificazioneenella i colonna 2 la somma di quanto riportato al punto 120 di tutte le Certificazioni, mentre se in nessuna Certificazione riportato il codice 1 al punto 119, nella colonna 1 va riportato il codice 2. 12

SCELTA DEL 2, 5 E 8 PER MILLE È stato introdotto l utilizzo di un unica scheda per effettuare la scelta del 2, del 5 edell 8 per mille. 13

ALIQUOTA CEDOLARE SECCA RIDOTTA AL 10% L aliquota del 15% prevista per la cedolare secca da applicare ai contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa e stata ridotta dall articolo 9, comma 2, Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n.80 al 10% con effetto dal 1 gennaio 2014. L aliquota ridotta si applica anche ai canoni di locazione per i quali e stato deliberato nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. In tal caso occorre barrare nella Sezione II del quadro RB la casella della colonna 9 Stato di emergenza. 14

ALIQUOTA CEDOLARE SECCA RIDOTTA AL 10% L opzione per l applicazione della cedolare secca (sia con l aliquota del 10% che del 21%) si esercita in sede di registrazione del contratto di locazione, salvo il caso dei contratti di breve durata (ossia inferiori a trenta giorni) per i quali non sussiste l obbligo di registrazione. In tali casi l opzione deve essere esercitata necessariamente in sede di dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nella Sezione I del quadro RB occorre indicare i dati dell immobile oggetto di locazione e va barrata la casella 11 Cedolare secca. 15

DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI A favore degli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione di cui al rigo RP71 pari a: 900 euro per redditi i non superiori i ad euro 15.493,71; 450 euro per redditi superiori ad euro 15.493,71 ma non superiori ad euro 30.987,41. L importo della detrazione va riportato nella colonna 1 del rigo RN12. 16

INDICAZIONE DELL IMU NEL QUADRO RB Dal quadro RB e stata eliminata la colonna 10 in cui veniva riportata l IMU versata per l immobile indicato nel rigo stesso. 17

INDICAZIONE N DELLO STATO CIVILE Non viene piu richiesto nel frontespizio l indicazione dello stato civile del contribuente. 18

RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO E BONUS MOBILI Sono state prorogate per tutto l anno 2015 le detrazioni del: 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio; i 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ fino a 10.000 euro e destinati all arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione; tt i 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per quelli relativi all adozione di misure antisismiche i i su edifici i ricadenti in zone sismiche i ad alta pericolosità. 19

BONUS FISCALE PER ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE Per l acquisto di unita immobiliari i a destinazione i residenziale i di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione edilizia, di restauro o di risanamento conservativo, effettuati nel triennio che va dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, compete a favore dell acquirente persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo calcolata nella misura del 20% della spesa sostenuta per l acquisto lacquisto dell immobile entro il limite massimo di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti a tal fine. 20

BONUS FISCALE PER ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE Tali unita immobiliari devono essere destinate alla locazione entro 6 mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, per una durata minima di 8 anni con carattere continuativo. Nel caso in cui il contratto di locazione dovesse venire meno per cause che non sono imputabili al locatore e sempre che ne venga stipulato uno nuovo entro un anno dalla risoluzione del precedente, non viene comunque meno il diritto al bonus fiscale. Gli immobili residenziali che danno diritto all agevolazione non devono essere classificati nelle categorie catastali t A\1, A\8 e A\9. 21

BONUS FISCALE PER ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE Circa le caratteristiche del contratto di locazioni da applicare, e necessario che questo: non sia superiore a quello concordato sulla base degli accordi territoriali, i ai sensi dell articolo l 2, comma 3, Legge 431\1998; sia il minore tra quello come sopra determinato e quello speciale previsto per i Comuni ad alta densità abitativa. Inoltre tra il locatore e il conduttore non deve sussistere un rapporto di parentela entro il primo grado. 22

BONUS FISCALE PER ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA CONCEDERE IN LOCAZIONE L importo deducibile dal reddito complessivo e calcolato nella misura del 20% su una spesa massima di euro 300.000000 va ripartito in 8 rate annuali di pari importo. Pertanto l importo massimo agevolabile sara pari ad una deduzione non superiore a 7.500 euro ad anno, corrispondente appunto ad 1/8 di 60.000 euro (20% di 300.000), da indicare al rigo RP32. 23

AGEVOLAZIONI PER I PREMI ASSICURATIVI Tre le novità che interessano i premi assicurativi: Per i contributi Ssn ricompresi nei premi di assicurazione di veicoli e natanti, non e più prevista la deduzione dal reddito; Per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore i al 5% e prevista la detrazione per un importo non superiore a 530 euro (righi da RP8 a RP14, codice 36); Per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiani e prevista la detrazione per un importo non superiore a 1.291,14 euro al netto deipremiaventiperoggettoil rischio di morteo non autosufficienza (righi da RP8 a RP14, codice 37). 24

DONAZIONE AD ONLUS E PARTITI POLITICI Per le donazioni effettuate a favore delle Onlus sono previste le seguenti agevolazioni: Deduzione dal reddito entro il limite del 10% del reddito complessivo e comunque non superiore a 70.000000 euro (invariata rispetto al passato); La detrazione passa dal 24 al 26%, entro pero sempre il limite massimo di 2.065 euro. Le donazioni a favore dei partiti politici danno diritto ad una detrazione ora del 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro. 25

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un masso fisioterapista con formazione triennale (titolo di studio giudicato equipollente a quello del fisioterapista) i i t vengono rese in regime di esenzione iva e pertanto danno diritto alla detrazione fiscale al pari delle altre spese sanitarie. 26

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Al fine di tutelare il contribuente in buona fede che riceve una fattura per prestazioni odontoiatriche, le quali rechino la generica dicitura ciclo di cure medico odontoiatriche i specialistiche, i si riconosce alle stesse la natura di prestazione sanitaria e come tale risultano essere detraibili. 27

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti effettuata nell ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna e pertanto si ritiene che le spese per tali prestazioni rientrino tra quelle sanitarie detraibili ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR. 28

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Le somme versate ad una ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto disabili, che siano riconducibili all articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (come nel caso di trasporto in ambulanza) sono interamente da considerare quale spesa sanitaria e pertanto detraibili, sempre che la ONLUS emetta regolare fattura. 29

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento di formazione terziaria non universitaria, corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche e pertanto le spese sostenute per la frequentazione di tali istituti sono riconducibili nell ambito delle spese di istruzione previste dalla lettera e) del comma 1 dell articolo 15 del TUIR, beneficiando pertanto della detrazione riconosciuta alle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. 30

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Circa la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta per i contratti di locazione stipulati dagli studenti degli Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) si precisa che tale agevolazione e riservata esclusivamente a favore degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in comune diverso da quello di residenza e distante da quest ultimo almeno 100 chilometri, rimanendo pertanto preclusa per tutti gli altri casi. 31

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Nell ipotesi in cui l ordinante di un bonifico per spese di ristrutturazione edilizia sia diverso dal soggetto indicato nel bonifico stesso quale beneficiario della detrazione, si ritiene che l agevolazione fiscale debba andare a beneficio di quest ultimo, fermo restando la completezza dei dati esposti, cosi come richiesto dalla norma. 32

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Il limite di spesa ammissibile per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 96.000 euro, e annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli stessi interventi; pertanto, in caso di prosecuzione di tali interventi nell anno successivo, occorre tenere conto di quanto speso negli anni precedenti. Qualora invece gli interventi successivi siano distinti dai precedenti, essi possono godere della agevolazione nella misura piena. 33

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E In caso di trasferimento mortis causa, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non fruita in tutto o in parte e trasferita all erede a condizione che sussista in capo all erede stesso, la detenzione materiale e diretta del bene, non solo per l anno dell accettazione dell eredita, ma anche per ciascun periodo per il quale si usufruisce della detrazione delle rate residue. 34

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Gli importi stabiliti dal giudice a titolo di spese per il canone di locazione e relative spese condominiali, purché quantificabili, e corrisposti all ex- coniuge si ritiene che possano essere considerati alla pari dell assegno di mantenimento e pertanto sono deducibili ex articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR dal reddito complessivo del soggetto erogante. 35

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E La deduzione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento delle pratiche di adozione internazionale va ripartita in base a quanto specificato nella dichiarazione rilasciata dall ente autorizzato; qualora nulla venga specificato in merito si ritiene che vada ripartita in ugual misura tra i coniugi (quindi il 25% a testa). 36

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Gli interessi passivi di mutuo contratto per l acquisto della prima casa sono comunque detraibili anche qualora il contribuente abbia trasferito la propria residenza all estero per motivi di lavoro ed abbia concesso in locazione l immobile, a patto che vengano rispettate le condizioni poste dall articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR e sempre che permangano le condizioni che hanno determinato lo spostamento della residenza ed infine che il contribuente non abbia acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. 37

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E Il bonus mobili, seppur presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, e considerato una detrazione autonoma, con proprie regole e limiti si spesa, e pertanto non e possibile trasferire tale detrazione, non utilizzata o utilizzata in parte, a favore dell erede in caso di decesso dell avente diritto. 38

CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 17/E L importo residuo del credito d imposta per il riacquisto della prima casa utilizzato parzialmente per il pagamento dell imposta di registro dovuta, potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione delle imposte sui redditi ovvero in compensazione delle somme dovute, mentre non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e dell imposta sulle successioni e donazioni in riferimento agli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. 39